Sentenza 18 gennaio 2022
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 24/11/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati:
GI AI Presidente GI Mignemi Consigliere Oriella Martorana Consigliere AR AT Consigliere relatore OL RA Primo referendario ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 59846 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la ,
contro Colagrande, elettivamente domiciliato come in atti.
elettivamente domiciliato come in atti.
e nel giudizio di appello INCIDENTALE iscritto al n. 59846 del registro difeso e domiciliato.
contro Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Procura generale della Corte dei conti;
e nei confronti di CO RA, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, avverso
la sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale regionale Esaminati tutti gli atti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2025, svolta con con il consenso delle parti presenti la relazione del Cons. AR AT, gli avv.ti Colagrande e Modesto, e il V.P.G. Alfio Vecchio, in rappresentanza della Procura Generale, la causa è posta in decisione.
Considerato in
FATTO
Con la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale regionale per cond
Comune di OR, già comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali e spese di giudizio.
La Procura aveva citato in giudizio il sig. CO RA, in qualità di CO pro tempore Assessore alla pianificazione pro tempore del Comune di OR, per rispondere del danno indiretto derivante dalla condanna del Comune stesso al risarcimento dovuto per la ritardata approvazione di un piano di recupero ad iniziativa privata, e per il connesso danno da disservizio.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2754/2017, aveva disposto condanna risarcitoria a carico del Comune ed il Consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 26.6.2020, aveva riconosciuto il pagamento con mandati del 13.7.2020.
Il giudice di primo grado, riguardo alla posizione del sig. RA, ha escluso il configurarsi di una condotta antigiuridica, ritenendo:
i) infondati gli addebiti della Procura sia riguardo alla condotta dallo deliberato il rinvio della pronuncia sul Piano di recupero;
ii) non condivisibili le contestazioni relative al lasso di tempo intercorso tra la seduta consiliare del 15 ottobre 2009 (nella quale la decisione era stata rinviata per la seconda volta), e quella successiva del 26 novembre del medesimo anno, nella quale la questione era stata discussa e respinta nel merito.
competente;
decisione nel merito sul Piano di recupero nella seduta del 26 novembre 2009.
Con riferimento, ancora, alla mancata apposizione del visto da parte del sindaco sulla proposta di adozione del Piano elaborata il 7 luglio 2009 dal settore tecnico urbanistico, il Collegio di prime cure ha i conferito la relativa responsabilità dei connessi adempimenti La sentenza impugnata ha anche ritenuto insussistente la sua responsabilità in relazione alla mancata impugnativa dei provvedimenti adottati dal commissario ad acta.
Il giudie di primo grado ha invece accolto la richiesta di risarcimento colposa la sua condotta, essendosi egli reso responsabile di non aver prontamente attivato le competenze interne degli uffici dell'ente locale di cui aveva la direzione politica in ragione del suo ruolo e della competenza che gli era stata assegnata dal sindaco, così venendo meno causalità omissiva posto in essere qualsivoglia azione positiva idonea ad evitare il verificarsi dell'eventus damni e, in particolare, non essendosi curato del propedeutica alla delibera del Consiglio stesso.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Procura regionale, con atto notificato in data 1.3.2022 e depositato il 24.3.2022, accertare la responsabilità, a titolo ato di p
Con riferimento alla posizione del RA, con un primo profilo di visto sulla proposta di deliberazione, lamenta che i giudici del Collegio abruzzese avrebbero erroneamente ritenuto che la relativa condotta non potesse essere ascritta alla responsabilità del sindaco La Procura evidenzia che il visto rappresenta una delle modalità Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale approvato con deliberazione n. 28 del 23.03.2000 attribuiva tale potere al sindaco, ai singoli consiglieri o alla giunta (di cui il sindaco è presidente).
La circostanza che il sindaco avesse conferito una delega in materia non comporta un trasferimento definitivo di competenza dal delegante al delegato, ma crea soltanto una competenza derivata e precaria. Dal carattere derivato della competenza del delegato discende la conseguenza che al momento del conferimento della delega il delegante acquista nei confronti del delegato una serie di poteri dal contenuto molto ampio quali, ad esempio quello di quello di sostituzione in caso di inerzia, di annullamento in sede di autotutela, e infine, di revoca della delega stessa.
Con un secondo profilo di censura, riferito al mancato esercizio di settore urbanistica, la Procura lamenta che il giudice di primo grado avrebbe indugiato, in maniera del tutto superficiale e fuorviante, sulla legittimità dei voti di rinvio espressi dal sindaco in occasione delle due sedute di consiglio comunale del 17.09.2009 e 15.10.2009, ritenuti giustificati dalle obiettive carenze della fase istruttoria. Ma la sentenza non avrebbe considerato che il RA avrebbe omesso di farsi del
in modo ultimativo al dirigente di individuare una soluzione immediata al problema interpretativo che riguardava la verifica preliminare di assoggettabilità a VAS, il RA avrebbe avallato senza riserve la decisione di richiedere un parere facoltativo alla Con un terzo profilo di censura, relativo alla tempistica con cui lavoro con il dirigente, la Procura manifesta di non condividere co avrebbe in tempi compatibili con la contestazione delle gravi lacune istruttorie e delle perduranti inadempienze per il negligente esercizio delle funzioni affidate poiché il e del Commercio.
Con un quinto profilo di critica, relativo alla condotta tenuta in occasione della deliberazione di consiglio comunale n. 79/2009
(recante la bocciatura del Piano di recupero che innescò un nuovo contenzioso con i privati), viene censurata la sentenza nella parte in cui ha escluso la gravità della colpa, omettendo di considerare e valutare la circostanza che nel corso della stessa mattinata e prima raccomandata a mano del 23.11.2009 indirizzata, tra gli altri, allo stesso sindaco, il commissario ad acta si era recato in Comune per acquisire la documentazione ed aveva partecipato ad un incontro con RA e i nuovi dirigenti dell'area tecnica.
La Procura evidenzia che il CO era perfettamente informato scambiata per qualcosa di diverso dal suo insediamento e che il CO avrebbe comunque potuto perseguire il legittimo interesse pando
la seduta del consiglio comunale convocata per il 26.11.2009.
la Procura deduce che la sentenza avrebbe trascurato di considerare che il procedimento di formazione degli atti di pianificazione si nsiglio comunale, commissario.
realizzato una palese contraddizione con la posizione e con i voti espressi dallo stesso sindaco nella seduta del 26.11.2009.
ampiamente dalle conclusioni rassegnate dalla Procura in ordine alla quantificazione del danno. A fronte di pagamenti per effettuati a tiolo risarcitorio, il Requirente aveva quantificato il danno alla condotta del dirigente deceduto e di un ulteriore 1/6 riferita ai consiglieri comunali che si erano pronunciati a favore In parziale accoglimento della domanda attorea la sentenza appellata
(comprensiva di rivalutazione monetaria e della componente di danno er valorizzare il contributo causale fornito dal dirigente del settore (cui veniva ascritta una quota del 70 per cento del danno subìto), nonché di una pluralità altri di soggetti (in capo ai quali veniva ripartita - in parti uguali la quota restante) individuati nel consiglio comunale, nel commissario ad acta, e nei soggetti responsabili del mancato esperimento provvedimenti del commissario ad acta.
-
siderazione della complessità della fattispecie, del principio di proporzionalità con i presumibili compensi spettanti pe delle funzioni, della necessità di contenere il danno entro il limite delle conseguenze prevedibili della condotta, fino ad arrivare alla predetta Secondo la Procura, la sentenza merita di essere riformata nella parte
- fondamentalmente al 7,50% del danno totale.
Si lamenta che la decisione realizza uno spostamento, irragionevole, del baricentro della responsabilità a carico degli organi burocratici, operando una sostanziale deresponsabilizzazione della parte politica enetranti poteri di Si censura anche il difetto assoluto di motivazione della sentenza nella parte in cui, discostandosi dalla prospettazione della Procura, riconosce efficacia causale alla condotta del commissario ad acta.
Si è costituto in giudizio il sig. RA, chiedendo di dichiararsi Procura Regionale e confermare integralmente la sentenza appellata, impugnato la sentenza del giudice territoriale, per i seguenti motivi.
che anticipa di oltre 5 anni la prima messa in mora, ovvero il primo invito a dedurre notificato il 13/02/2020. Vio legge del 14/01/1994 n. 20.
2) Erroneità della sentenza appellata perché fondata su un non 23/07/2009 del TAR Pescara negò ai sigg.ri Di IO-TI il risarcimento per la condotta anteriore alla stessa sentenza n. 542/2009 n. 2574/17 individuò la condotta colpevole nella <<mancata adozione e approvazione del piano di recupero>> dopo la predetta sentenza del Motivazione assente o apparente o che travisa i fatti.
3) Erroneità della sentenza appellata perché fondata su un non riconosciuto dalla sentenza n. 542 del 23/07/2009 del TAR Pescara e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2574/17. Omesso esame delle antigiuridica e del nesso causale. Motivazione assente o apparente o che travisa i fatti.
5) Erroneità della sentenza appellata perché fondata su un non apparente o assente.
La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, ritenendo ndatezza dele censure.
DIRITTO
Il Collegio, previa riunione dei gravami proposti avverso la medesima one più liquidata, secondo cui definizione del giudizio, anche in presenza di questioni che, in base
-giuridica, avrebbero prioritario esame
(Cass. n. 3269/2024). Tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 cost., è volto ad assicurare effettività e celerità alla tutela giurisdizionale, alla stregua del principio di economia processuale.
Con specifico riguardo alla giustizia contabile, plesso giudiziario nel quale detto principio è di pacifica applicabilità, esso consente di le questioni andrebbero decise.
della ragione più liquida, consente di procedere direttamente alla valutazione di dirimenti profili che manifestano criticità di più immediata percepibilità e in grado di condurre ad una celere definizione del giudizio.
Giova ricordare che, affinché possa parlarsi di responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale certo, economicamente razione pubblica, comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno sia colpa grave e che sussista u pubblica amministrazione.
attraverso di esso, alla verifica della sussistenza nel caso di specie della colpa grave.
la condotta complessiva reso responsabile di non aver prontamente attivato le competenze interne ruolo e della competenza che gli era stata assegnata dal sindaco, così venendo se si considera il lungo lasso di tempo della considerazione delle più che prevedibili, negative, conseguenze rilevanti di carattere economico, come in effetti avvenuto, derivanti dalla violazione degli Il Collegio non intende mettere in discussione la regola - affermata dalla sentenza gravata in virtù del principio di funzionalizzazione delle competenze, sono responsabili del corretto ma ritiene che da tale principio non possa farsi discendere, nel caso di specie, una responsabilità a titolo di colpa grave.
quali si inscrive detta condotta.
Sotto tale profilo si coglie il vizio della sentenza appellata, che non ha adeguatamente considerato le seguenti circostanze:
i) il Regolamento del Comune di OR, applicabile ratione proposta di delibera;
ii) dal verbale della delibera del Consiglio Comunale n. 52/09 del delibera di approvazione, ing. De Sanctis, era presente ed è più volte non fosse completa, in quanto il suo ufficio attendeva ancora un parere che aveva chiesto alla Regione Abruzzo sulla assoggettabilità del Progetto alla Valutazione Ambientale Strategia;
iii) dal verbale della delibera del Consiglio Comunale n. 64/09 del del Comune di OR ing. De Sanctis era presente ed era intervenuto alla discussione, riferendo che la Regione Abruzzo aveva risposto alla sua richiesta di parere affermando che è il Comune a dover valutare se è necessario o meno assoggettare il Piano di Recupero Urbano alla parere sulla risposta della Regione e di non avere avuto il tempo di scriverlo. Si legge infatti nel alcuni casi questa valutazione ambientale strategica andava avviata o meno.
La Regione ci ha risposto, posso leggere la lettera ma in sintesi ha detto: per quanto concerne i piani adottati pr 152/2006 sarebbe inutile e quindi non è dovuta. Per quanto riguarda i piani da adottare dopo il D. Lgv valutare se è necessario o meno avviare una verifica di assoggettabilità. Ora è però vi devo dire che io sono stato informato martedì che questo argomento incontro con la Ditta per valutare eventuali modifiche. Quindi pur avendo già fatto una valutazione e vi dico che a mio parere non occorre in questo caso procedere alla VAS; tuttavia, non ho avuto il tempo di relazionare, di esporre attraverso una relazione scritta questo mio parere iv) il parere della Regione Abruzzo era stato acquisito al prot. n. 25259 Piani
attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente. Assoggettabilità alla ctis, il quale aveva a disposizione 21 giorni per esprimere il parere;
v) dal verbale della delibera del Consiglio Comunale n. 52/09 del 17/09/2009 risulta che il Consiglio aveva ricevuto la relazione del a
circostanza, questa, che rende del tutto irrilevante il fatto che la tempistica con cui la proposta di delibera è stata sottoposta al Consiglio comunale;
vi) tra la suddetta delibera consiliare n. 52/09 del 17/09/2009 e quella n. 64 del 15/10/2009, si era svolta una seduta del Consiglio comunale Recupero dei sigg.ri Di IO-TI;
vii) la stessa omissione si è ripetuta quando il Presidente del Consiglio convocò il consiglio Comunale successivo al 15/10/2009, ossia quello del 19/11/2009.
Il complesso di queste circostanze denota il peso specifico che, nella dinamica causativa del danno oggetto del presente giudizio, hanno urbanistico e il contributo causale di atri soggetti non evocati in giudizio: fattori, questi, che non consentono di muovere un addebito Quella amministrativa, oggetto del presente giudizio, non è infatti né una forma di responsabilità da mera posizione, né una tipologia di responsabilità oggettiva, ma richiede, per essere integrata, una rimproverabilità soggettiva.
Le predette circostanze non possono essere considerate solo come fattore in grado di incidere sul quantum respondeatur. Si tratta, antigiuridica connotata da colpa grava: nel contesto nel quale il soggetto agente si è trovato ad operare, e in considerazione del suo concreto agire, non può proprio essere mosso un addebito di responsabilità.
Ne consegue, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime risarcimento in favore dei soggetti proponenti il piano, né con soggettivo della responsabilità amministrativa consegue infatti il di risorse umane e materiali per fronteggiare la complessa vicenda.
Va quindi accolto il motivo di appello in esame, con conseguente confronti del sig. RA.
La Procura contesta innanzitutto la sentenza appellata nella parte in pretesa mancata apposizione del visto da parte del CO sulla proposta di adozione del Piano elaborata il 7 luglio 2009 dal settore tecnico urbanistico.
A sostegno di tale doglianza, la Procura osserva in sintesi che circostanza che il sindaco avesse conferito una delega in materia urbanistica ad un componente della giunta, non giova ad escludere la responsabilità di
; e ciò tanto più in considerazione del fatto che, pur essendo a conoscenza dei ritardi nella definizione della procedura RA si astenne sia trascurato - per oltre un anno - -
fa riferimento la Procura regionale non rientrava nelle competenze del Come precisato anche dallo stesso Responsa con nota prot. n. 22234 del 25.8.2009 in occasione della comunicazione di rito al Presidente del TAR Pescara in ordine alla esecuzione della sentenza n. 524/2009, la proposta di delibera n. 995 del 7.7.2009 è stata trasmessa per l in data 07-07Pianificazione la predisposizione della proposta di deliberazione di cui sopra, Nessuna responsabilità risulta quindi ascrivibile al RA per si discute.
Non può essere accolto neppure il profilo di censura della Procura regionale con cui si contesta nei confronti del CO RA di necessità di un rinvio della deliberazione in occasione della seduta consiliare del 17.9.2009 e di quella successiva del 15.10.2009, sebbene alcuni consiglieri avessero sottolineato la necessità di adottare una decisione per scongiurare la eventualità della nomina di un Commissario ad acta.
Al riguardo, il Collegio rileva che la proposta di rinvio non è del CO né della maggioranza, bensì di un singolo consigliere, Paolo De Amicis, Presidente della Commissione Edilizia, che aveva espresso parere favorevole sul progetto nella seduta del 23.6.2009, il quale ha motivato detta richiesta facendo riferimento alla necessità di attendere sia la risposta della Regione Abruzzo rispetto al quesito formulato dal il progetto a preventiva Valutazione Ambientale Strategica VAS, sia la documentazione necessaria (ossia la relazione tecnico-istruttoria sulla pratica) per adottare una deliberazione consapevole sul progetto.
Si legge, in particolare, a pag. 35 del verbale allegato alla delibera di DE AMICIS:- è normale, come mi ha letto nel pensiero il Consigliere Di Giosafatte chiedo il rinvio, ma la richiesta di rinvio su questo fatto è motivato uno perché comunque ci sta sempre quella famosa lettera pendente del VAS che può essere o non può essere interessato, tutti i piani di recupero non solo su questi di cui si sta discutendo. Poi secondo me giustamente, come stavo dicendo, va ulteriormente approfondito perché secondo me questo è uno dei Piani di Recupero che ha una gestione più breve, quindi per questo chiedo il rinvio fin quando non abbiamo tutta la Il riferimento è alla nota prot. n. 22938 del 2.9.2009 con cui il Sanctis, ha posto alla Regione Abruzzo il seguente quesito (impattante sulla disamina del progetto Di IO/TI): se per i Piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale (P.R.G. in vigore dal 08-08-2001), si debba comunque procedere alla verifica di assoggettabilità alla consiliare anche dallo stesso tecnico presente, Ing. De Sanctis, che pur dichiarando di non essere a conoscenza della documentazione istruttoria riferita alla pratica e senza rendere i necessari chiarimenti tecnici, ha rappresentato che parere alla Regione esclusivamente sulla assoggettabilitò alla Valutazione Ambientale Strategica C.C. n. 52/2009 del 17.9.2009).
In occasione della predetta seduta consiliare, il CO RA
(intervenuto e presente come consigliere) si è limitato a dare atto, per si proporrà il rinvio per il motivo già noto della VAS
(rinvio poi richiesto da altro Consigliere, De Amicis) e che si pone nel merito della progettualità per analizzarne la bontà progettuale ed eventualmente proporre eventuali modifiche e integrazioni C.C. n. 52/2009 del 17.9.2009).
Il Collegio osserva che, dagli atti di causa, risulta che le ragioni del rinvio sono di tipo tecnico (e non già politico) e legate alla necessità di attendere sia il richiesto parere sul VAS da parte della Regione Abruzzo sia, comunque, di avere una relazione da parte del competente Ufficio Tecnico sugli ulteriori aspetti di dettaglio legati alla iniziativa pianificatoria: non vi era la possibilità di deliberare sul soprattutto, non avendo il Consiglio Comunale alcun elemento per adottare una deliberazione.
Analoghe considerazioni valgono anche per quanto riguarda la successiva seduta del 15.10.2009, rispetto alla quale, dalla lettura della di adottare anche in detta occasione una determinazione sulla vicenda e, quindi, la doverosità del rinvio della determinazione in ordine alla proposta privata.
Non può muoversi un addebito di responsabilità nei confronti procedura di assoggettamento a VAS di competenza degli uffici tecnici comunali, il progetto non avrebbe potuto essere portato Questa circostanza porta ad escludere la fondatezza degli ulteriori rilievi con cui la Procura Regionale contesta al CO RA di non essere intervenuto tempestivamente per risolvere la questione:
non può essergli addebitata una responsabilità, attesa la portata ostativa della omessa valutazione da parte degli uffici tecnici della necessità di assoggettare o meno a procedura VAS il progetto ai sensi Quanto poi agi interventi di rimozione dei titolari di funzioni amministrative e politiche, di essi occorre apprezzarne positivamente ia in data 25.11.2009, pervenendo, sulla scorta di una relazione tecnico-istruttoria del progetto (fino a quel momento mancata da parte del Responsabile progetto nella seduta consiliare del 26.11.2009.
Quanto poi alla condotta tenuta dal CO in occasione della deliberazione di consiglio comunale n. 79/2009, il Collegio attribuisce rilevanza alle seguenti circostanze:
a) la nota fax di insediamento del Commissario ad acta delle ore 12.59 comunale, che tuttavia non ne ha fatto menzione né comunicazione con alcuno degli altri soggetti indicati in indirizzo (tra cui il CO, b) dal verbale della seduta consiliare si evince che nessuno dei predetti soggetti e dei consiglieri intervenuti era a conoscenza della citata nota fax inviata 6 ore prima dal commissario ad acta;
c) di tale nota non si fa alcuna menzione nel predetto verbale;
d) la presenza del Commissario ad acta in Comune la mattina del 26 novembre, di cui pure era venuto a conoscenza il CO per avere straordinaria del 26.11.2009, proprio su richiesta del CO ai con nota prot. n. 31478 del 25.11.2009 la già relazione istruttoria sul piano di recupero in parola, a firma del Geom. Giancarlo Scipione, consiliare.
Tale relazione ha messo in luce criticità e lacune della proposta ordine alla superficie territoriale, al volume realizzabile e agli abitanti insediabili, nonché alla necessità di sottoporre preventivamente il progetto a VAS e alla illegittimità della previsione dello scomputo degli oneri derivanti dalle urbanizzazioni secondarie e dal costo di costruzione.
In ragione di ciò, con delibera n. 79 del 26.11.2009, il Consiglio Comunale è addivenuto ad una decisione definitiva sul Piano di recupero decretandone la bocciatura, in ragione della consapevole problematiche tecniche non risolvibili, mai esplicitate prima né eso
impossibile procedere con una adozione del PRU, a prescindere e in aggiunta alla ulteriore questione della mancata verifica circa la necessità o meno di sottoporre il progetto a procedura VAS (che La Procura, infine, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata riconosciuta la responsabilità del CO di non aver deciso di esperire alcun rimedio giurisdizionale per contestare gli atti di adozione e di approvazione del Piano da parte del Commissario.
Al riguardo, occorre anzitutto considerare, secondo quanto accertato da Consiglio di Stato con la sentenza n. 5223/2015 di condanna del Comune di OR al risarcimento dei danni, che è il provvedimento di approvazione del PRU ad aver inverato la spettanza del bene della vita in capo ai ricorrenti Di IO e TI, ponendo così le basi per la concessione della invocata tutela risarcitoria.
Il provvedimento di approvazione del PRU è intervenuto con atto del in data 5.7.2011, ed è subito stata valutata da parte zione
giudiziale; ciò anche in ragione dei vizi procedimentali che avevano prot. n. 129077 del 17.6.2011 del Genio Civile della Regione Abruzzo laddove, in ragione delle lacune documentali tali da non consentire di a far data dalla presente la pratica viene sospesa in attesa delle integrazioni richieste Il procedimento, dunque, doveva intendersi sospeso e, prima di procedere con iniziative giudiziali per le quali era già stato allertato il di OR ha invitato il Commissario ad acta a voler urgentemente intervenire in autotutela sulla determinazione adottata.
Considerato che il CO RA ha rassegnato le proprie dimissioni in data 8 agosto 2011, la mancata iniziativa di tutela giudiziale non può essere posta a carico del predetto CO, cui è succeduto il Commissario prefettizio ad agosto del 2011.
del sig. RA deve essere rigettato.
Spese in dispositivo.
P.Q.M
La Corte dei conti Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico del Comune di OR, in euro 11.892,00 oltre accessori, in favore del Sig.
CO RA.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente
AR AT GI AI
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il Il dirigente F.to digitalmente