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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11173 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5716/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 5716/24 promosso con ricorso depositato in data 18/3/2024 da:
, nata in [...] in data [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 [...]
nato in [...] in data [...], C.F. , in proprio e in qualità Controparte_2 C.F._2 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nata in Argentina in [...] Persona_1
14.12.2007, C.F. e , nato in [...] in data [...], C.F. C.F._3 CP_3
, , nata in [...] il [...], C.F. , solo in C.F._4 Parte_1 C.F._5 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e;
Persona_1 CP_3
, nato in [...] in data [...], C.F. ; Parte_2 C.F._6 Parte_3
nata in [...] in data [...], C.F. , in proprio e in qualità di
[...] C.F._7 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nata in Persona_2
Argentina in data 2.2.2007, C.F. , e , nato in [...] C.F._8 Parte_4 in data 20.12.2014, C.F. , , nato in Argentina in [...] C.F._9 Parte_5
8.4.1972, C.F. , solo in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui C.F._10 minori e Persona_2 Parte_4 Controparte_4
nata in [...] in data [...], C.F. ; ,
[...] C.F._11 Parte_6 nato in [...] in data [...], C.F. , , nata in [...] C.F._12 Parte_7 in data 26.6.1984, C.F. , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._13 genitoriale sulla minore , nata in [...] in data [...], C.F. Persona_3
, , nato in [...] in data [...], C.F. C.F._14 Parte_8 1 , solo in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._15 [...]
; , nata in [...] in data [...], C.F. Persona_3 Controparte_5
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore C.F._16
, nato in [...] il [...], , , Persona_4 CodiceFiscale_17 Controparte_6 nato in [...] il [...], C.F. , solo in qualità di genitore esercente la C.F._18 responsabilità genitoriale sul minore;
, nata in [...] Persona_4 Parte_9 il 21.11.1957, C.F. , nato in [...] in data [...], C.F._19 Parte_10
C.F. , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori C.F._20
, nata in [...] il [...], C.F. , , nata Persona_5 C.F._21 CP_7 in Argentina il 20.12.2013 e , nato in [...] il [...], C.F. Parte_11
nonché , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._22 Controparte_8
, solo in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui citati minori C.F._23 [...]
, e;
, nato in [...] in Per_5 CP_7 Parte_11 Controparte_9 data 11.3.1983, C.F. , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._24 genitoriale sulle minori , nata in [...] il [...], C.F. Persona_6
, e , nata in [...] il [...], C.F. C.F._25 Controparte_10
, , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._26 Controparte_11
solo in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle minori C.F._27 [...]
e ; , nata in Persona_6 Controparte_10 Controparte_12
Argentina il 29.11.1958, C.F. , ed , nata in [...] C.F._28 Controparte_13 il 26.6.1998, C.F. ; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del C.F._29
Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._30
– fax: 06-5941245) presso il cui indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata elettivamente si domiciliano, come da procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_14 nonché con
Controparte_15
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 18.11.2025(svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadina italiana, nasceva a NU Persona_7
2 (AV) in data 18.9.1894, e successivamente emigrata in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina argentina (all.4 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_14
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
(AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (doc.
1-40 in atti). Infatti, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava , cittadina italiana, nasceva a NU (AV) in data Persona_7
18.9.1894 non si è mai naturalizzata cittadina argentina e ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai tre figli che l'hanno trasmessa ai propri discendenti. Infatti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale
n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di . Effetto che contrasta con il principio della parità Persona_7 dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 (non potendo la declaratoria d'incostituzionalità retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione) anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SS.UU. Sentenza n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante dei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di
3 cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno - anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento - con la cessazione di efficacia di tal legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze della Corte Costituzionale sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_14
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: , , Controparte_1 Controparte_2
, , , , Persona_1 CP_3 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Persona_2 Parte_4 Controparte_4 [...]
, , , , Parte_6 Parte_7 Persona_3 Controparte_5 [...]
, , , , Persona_4 Parte_9 Parte_10 Persona_5 [...]
, , , , CP_7 Parte_11 Controparte_9 Persona_6
, , , sono Controparte_10 Controparte_12 Controparte_13 cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_14 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 28.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 5716/24 promosso con ricorso depositato in data 18/3/2024 da:
, nata in [...] in data [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 [...]
nato in [...] in data [...], C.F. , in proprio e in qualità Controparte_2 C.F._2 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nata in Argentina in [...] Persona_1
14.12.2007, C.F. e , nato in [...] in data [...], C.F. C.F._3 CP_3
, , nata in [...] il [...], C.F. , solo in C.F._4 Parte_1 C.F._5 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e;
Persona_1 CP_3
, nato in [...] in data [...], C.F. ; Parte_2 C.F._6 Parte_3
nata in [...] in data [...], C.F. , in proprio e in qualità di
[...] C.F._7 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori , nata in Persona_2
Argentina in data 2.2.2007, C.F. , e , nato in [...] C.F._8 Parte_4 in data 20.12.2014, C.F. , , nato in Argentina in [...] C.F._9 Parte_5
8.4.1972, C.F. , solo in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui C.F._10 minori e Persona_2 Parte_4 Controparte_4
nata in [...] in data [...], C.F. ; ,
[...] C.F._11 Parte_6 nato in [...] in data [...], C.F. , , nata in [...] C.F._12 Parte_7 in data 26.6.1984, C.F. , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._13 genitoriale sulla minore , nata in [...] in data [...], C.F. Persona_3
, , nato in [...] in data [...], C.F. C.F._14 Parte_8 1 , solo in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._15 [...]
; , nata in [...] in data [...], C.F. Persona_3 Controparte_5
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore C.F._16
, nato in [...] il [...], , , Persona_4 CodiceFiscale_17 Controparte_6 nato in [...] il [...], C.F. , solo in qualità di genitore esercente la C.F._18 responsabilità genitoriale sul minore;
, nata in [...] Persona_4 Parte_9 il 21.11.1957, C.F. , nato in [...] in data [...], C.F._19 Parte_10
C.F. , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori C.F._20
, nata in [...] il [...], C.F. , , nata Persona_5 C.F._21 CP_7 in Argentina il 20.12.2013 e , nato in [...] il [...], C.F. Parte_11
nonché , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._22 Controparte_8
, solo in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui citati minori C.F._23 [...]
, e;
, nato in [...] in Per_5 CP_7 Parte_11 Controparte_9 data 11.3.1983, C.F. , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._24 genitoriale sulle minori , nata in [...] il [...], C.F. Persona_6
, e , nata in [...] il [...], C.F. C.F._25 Controparte_10
, , nata in [...] in data [...], C.F. C.F._26 Controparte_11
solo in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle minori C.F._27 [...]
e ; , nata in Persona_6 Controparte_10 Controparte_12
Argentina il 29.11.1958, C.F. , ed , nata in [...] C.F._28 Controparte_13 il 26.6.1998, C.F. ; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del C.F._29
Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: - p.e.c.: C.F._30
– fax: 06-5941245) presso il cui indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata elettivamente si domiciliano, come da procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_14 nonché con
Controparte_15
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 18.11.2025(svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , cittadina italiana, nasceva a NU Persona_7
2 (AV) in data 18.9.1894, e successivamente emigrata in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina argentina (all.4 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_14
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
(AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (doc.
1-40 in atti). Infatti, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'ava , cittadina italiana, nasceva a NU (AV) in data Persona_7
18.9.1894 non si è mai naturalizzata cittadina argentina e ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai tre figli che l'hanno trasmessa ai propri discendenti. Infatti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale
n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di . Effetto che contrasta con il principio della parità Persona_7 dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 (non potendo la declaratoria d'incostituzionalità retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione) anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SS.UU. Sentenza n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante dei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di
3 cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno - anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento - con la cessazione di efficacia di tal legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze della Corte Costituzionale sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_14
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: , , Controparte_1 Controparte_2
, , , , Persona_1 CP_3 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Persona_2 Parte_4 Controparte_4 [...]
, , , , Parte_6 Parte_7 Persona_3 Controparte_5 [...]
, , , , Persona_4 Parte_9 Parte_10 Persona_5 [...]
, , , , CP_7 Parte_11 Controparte_9 Persona_6
, , , sono Controparte_10 Controparte_12 Controparte_13 cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_14 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 28.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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