Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 17.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9765/2024 R.G. Lav.
TRA
Parte_1 (cf. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Nerino
Allocati e Enrico Cellupica, con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Napoli alla Via R.
Gomez D'Ayala n. 6, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Cinquegrana, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n. 29, come da procura in atti.
Resistente
Oggetto: inclusione di indennità nella retribuzione dei giorni di ferie.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.04.2024, il ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dall' (d'ora in avanti CP_3 ) dal 3.02.2003, Controparte_2 con profilo professionale di macchinista, inquadrato al parametro retributivo 165 del CCNL
Autoferrotranvieri; che almeno dal 18.07.2007 al 30.06.2022, ha svolto mansioni di macchinista della Linea 1 della Metropolitana di Napoli;
di svolgere la propria prestazione secondo turni avvicendati, secondo l'articolazione predisposta dall'azienda per assicurare all'utenza la fruizione del servizio pubblico;
che durante i periodi di fruizione delle ferie non ha percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta dalla società nei periodi di servizio;
che, in particolare, la datrice di lavoro non ha mai ricompreso nel calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie le seguenti spettanze intrinsecamente connesse
29.12.2004 e dell'11.07.2019; c) indennità giornaliera di mansioni di cui di cui all'Accordo sindacale aziendale del 29.12.2004.
Tanto premesso, ha affermato il proprio diritto all'inclusione delle indicate indennità nella base di calcolo delle ferie, in quanto intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, volte a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle stesse e, in ogni caso, correlate al peculiare status professionale o personale dell'interessata.
Ha richiamato, in proposito, la "nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, cui la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta anche durante le ferie e qualsiasi per disposizione che ne determini la riduzione, deve ritenersi in contrasto con il diritto dell'UE
e in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Ha quindi concluso per sentire: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della "indennità di mansione" della “indennità giornaliera turnisti” e della “indennità di condotta" in atto analizzate, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la "nozione europea di retribuzione” e comunque dell'art. 3 e dell'art. 5 del
CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980. 2) Per l'effetto condannare CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, l'importo di € 13.262,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge;
3) Condannare la CP_3 lla refusione delle spese di lite con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro". Si è costituita l' CP_4 che ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che la giurisprudenza eurounitaria è da interpretarsi nel senso di escludere che vi possa essere un diritto alla assoluta parità della retribuzione percepita durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante l'attività lavorativa, sussistendo solo il diritto ad una retribuzione feriale che sia semmai paragonabile a quella ordinaria;
ha dedotto, inoltre, che le indennità reclamate sono legate all'effettiva presenza fisica in servizio e rientranti nella retribuzione variabile, pertanto non idonee ad essere ricomprese nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie;
ha contestato l'assunto secondo il quale la mancata corresponsione delle indennità richieste per le giornate di ferie possa produrre un effetto dissuasivo dal godimento delle stesse, ritenendo esigua l'incidenza di tale voci sulla retribuzione ordinaria giornaliera;
ha eccepito, altresì, la prescrizione di tutti i crediti retributivi maturati fino al 2020, vale a dire anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso in data 4.02.2025, stante l'asserita inefficacia del ricorso gerarchico ad interrompere il termine prescrizionale;
infine, ha contestato i conteggi contenuti in ricorso, in quanto parametrati sul numero di giorni di ferie fruibili per ciascun anno, anziché sul numero di giorni di ferie effettivamente fruiti, nel limite legale di 24 giorni all'anno. Concludeva quindi con le seguenti richieste al Tribunale: “A) Rigettare integralmente il ricorso in quanto del tutto infondato in fatto ed in dritto;
B) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio".
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione, è stata pronunciata la seguente sentenza.
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Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito illustrati, secondo le argomentazioni già espresse in altre pronunce emesse dalla Corte d'Appello di Napoli sul medesimo oggetto e nei confronti della medesima CP_1 cui questo giudicante, Controparte_5 intende '
aderire (v. precedenti in atti).
Osserva il Tribunale che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011
(causa C-155/10, Per_1 e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro".
Pertanto, ad avviso della Corte di Giustizia, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie - che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quello collegato al suo status personale e professionale deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Di tali principi si è fatta interprete la Corte di cassazione, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 30.11.2021 e, più recentemente, Cass. n. 8160 del 27.03.2025; Cass. n. 25840 del 27.09.2024).
Esposti i principi espressi in ambito eurounitario e ribaditi dai giudici di legittimità della
Suprema Corte, occorre esaminare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alle indennità in questa sede reclamate, ossia l'indennità giornaliera turnisti,
l'indennità di condotta e l'indennità di mansione.
L'indennità giornaliera turnisti, disciplinata dall'art. 5 dell'Accordo nazionale del 21.05.1981
e corrisposta nella misura di € 0,52 giornalieri, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Dunque, essa è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, che costituisce un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, e viene pertanto inclusa nel calcolo della retribuzione per ogni giornata di effettiva presenza.
Quanto all'indennità di condotta, essa è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. condotta commerciale).
Tale emolumento è stato incrementato sino ad € 7,50 all'ora per effetto dell'Accordo sindacale aziendale dell'11.07.2019; è erogato tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al ricorrente.
La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di Accordo del 16.12.2013, con cui l' CP_3 a definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare.
Si tratta, pertanto, di un'indennità correlata allo svolgimento effettivo di attività conferenti il contenuto della prestazione ordinariamente resa dal dipendente e, quindi, avvinta da un nesso intrinseco alla prestazione resa essendo direttamente collegata alla presenza del lavoratore. Essa va a compensare la maggiore penosità del lavoro, cioè l'incomodo, derivante dal fatto che il macchinista è tenuto allo svolgimento della prestazione a bordo treno e, quindi, in una condizione di maggiore responsabilità e disagio in caso di anomalie. Infine, l'indennità di mansione è, per effetto delle previsioni dell'Accordo sindacale del
29.12.2004, legata intrinsecamente alle mansioni effettivamente svolta dal lavoratore.
In particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la corresponsione dell'importo minimo giornaliero di € 8,00, che rappresenta la misura minima giornaliera fissa da riconoscersi per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legati all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi.
Pertanto, esaminata la natura delle indennità reclamate, reputa il giudicante che, in concordanza con l'interpretazione offerta dalla menzionata giurisprudenza dell'Unione
Europea e da quella nazionale di legittimità, esse debbano essere ricomprese nel computo della retribuzione da corrispondersi nel periodo delle ferie. Tanto, in base alla medesima ratio del collegamento funzionale con le mansioni tipicamente espletate, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. Appare evidente, infatti, che le indennità in questione, corrisposte continuativamente nel corso dell'anno, risultano intrinsecamente correlate alla presenza del lavoratore e, dunque, allo svolgimento delle sue mansioni che è
l'unica ragione della sua presenza al lavoro.
Come ribadito dalla Suprema Corte in recentissimo arresto (cfr. Cass. sez. lav. n. 6282 del
9.03.2025) "nell'interpretazione delle norme collettive .... è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può infatti realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci escludendo talune indennità che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha chiarito invero che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che a livello retributivo sia paragonabile ai periodi di lavoro cioè in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva."
In conclusione, in applicazione dei riportati principi, disapplicate le clausole contrattuali in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, va dichiarato il diritto del ricorrente all'inserimento degli importi dovuti a titolo di “indennità giornaliera turnisti", di "indennità di condotta" e di "indennità di mansione", nel calcolo della retribuzione utile per la determinazione del compenso nei giorni di ferie.
In ordine al quantum debeatur, si fa utile riferimento ai criteri di calcolo contenuti in ricorso, che appaiono congrui rispetto alla normativa applicabile e ai dati indicati in busta paga, da parametrarsi tuttavia sugli effettivi giorni di ferie goduti dall'istante, così come indicati dalla resistente e non contestati da parte ricorrente.
Ne deriva la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante di € 11.728,97, per le causali di cui in premessa, per il periodo dal 18.07.2007 al 30.06.2022, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo.
Quanto all'eccepita prescrizione, si rileva che il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro non essendo quest'ultimo nella specie assistito da stabilità reale. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022 Cass. n.11766 del
02/05/2024, Cass. n. 36108/2022), ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del Dlgs
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n.4 e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".
Le spese seguono la soccombenza della società, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e del carattere seriale delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
[...]in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente
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Parte_1 all'inserimento delle voci "indennità giornaliera turnisti", "indennità di condotta"
e "indennità di mansione" nel calcolo della retribuzione utile per i giorni di ferie e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento di € 11.728,97 per il periodo dal
18.07.2007 al 30.06.2022, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo;
-condanna l' Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2500,00 a titolo di onorario, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 17.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi