Art. 214.
(Confisca e rinvio al giudizio).
L'autorita' portuaria, compiuti i necessari accertamenti, trasmette al Ministro della marina una relazione motivata e documentata sulle circostanze, nelle quali si e' proceduto alla cattura o al sequestro, proponendo i provvedimenti che, a suo avviso, e' opportuno adottare.
Quando la cattura abbia per oggetto una nave da guerra nemica ovvero una nave mercantile o merce appartenente allo Stato nemico, il Ministro della marina, con suo provvedimento, dichiara la confisca della nave o della merce determinandone la decorrenza. In ogni altro caso in cui siasi proceduto a cattura, il Ministro, se non ritiene di ordinare il rilascio della nave o della merce, promuove il giudizio del tribunale delle prede.
La stessa procedura si osserva, in quanto applicabile, se la nave o la merce catturata e' stata distrutta.
La nave o la merce confiscata in via amministrativa e' messa a disposizione del Ministro della marina.
(Confisca e rinvio al giudizio).
L'autorita' portuaria, compiuti i necessari accertamenti, trasmette al Ministro della marina una relazione motivata e documentata sulle circostanze, nelle quali si e' proceduto alla cattura o al sequestro, proponendo i provvedimenti che, a suo avviso, e' opportuno adottare.
Quando la cattura abbia per oggetto una nave da guerra nemica ovvero una nave mercantile o merce appartenente allo Stato nemico, il Ministro della marina, con suo provvedimento, dichiara la confisca della nave o della merce determinandone la decorrenza. In ogni altro caso in cui siasi proceduto a cattura, il Ministro, se non ritiene di ordinare il rilascio della nave o della merce, promuove il giudizio del tribunale delle prede.
La stessa procedura si osserva, in quanto applicabile, se la nave o la merce catturata e' stata distrutta.
La nave o la merce confiscata in via amministrativa e' messa a disposizione del Ministro della marina.