Sentenza breve 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 31/12/2025, n. 24133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24133 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 112 ss. cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12343 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio - Sede di Roma, Sezione Quinta Bis Stralcio, n -OMISSIS- del 17/01/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 74 e 112 ss. cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa OR TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la ricorrente agisce in giudizio, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. , per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio - Sede di Roma, Sezione Quinta Bis Stralcio, n. -OMISSIS- del 17/01/2025, con cui è stato accolto il ricorso rg. 9095/2020 proposto avverso il DM del 08/04/2020 con cui è stata rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera F), legge 5 febbraio 1992, n. 91 – per carenza del requisito reddituale - e, per l’effetto, disposto l’annullamento del predetto decreto; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
La ricorrente lamenta che, nonostante la pronuncia in parola sia ormai passata in giudicato e nonostante le ripetute diffide a darvi esecuzione, trasmesse via PEC in data 10/06/2025, 02/09/2025 e 23/09/2025, l’amministrazione è rimasta sempre rimasta inerte; pertanto, chiede al Collegio di ordinare all’amministrazione intimata di dare pronta e piena esecuzione alla sentenza in parola, con nomina, sin da ora, di un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentando di aver dato esecuzione alla sentenza in parola riavviando il procedimento, a partire dalla verifica positiva della situazione reddituale della ricorrente, procedendo a valutare anche i restanti requisiti, in particolare l’assenza di controindicazioni penali, adottando all’esito del riesame, su parere della Questura di Milano in data 15/01/2025, un nuovo provvedimento negativo, questa volta motivato con riferimento a pregiudizi penali a carico del marito (una condanna riportata nel 2010 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con espulsione dal territorio nazionale, e concorso in associazione a delinquere; oltre ad una notizia di reato per evasione da misure alternative alla detenzione).
Alla camera di consiglio odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Al Collegio non resta che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla sentenza in contestazione, adottando, sulla base di una rinnovata istruttoria – in cui sono stati acquisiti e valutati gli elementi relativi ai requisiti restanti, diversi dal requisito reddituale – un nuovo provvedimento di diniego, fondato su motivi ostativi diversi e ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento dell’atto di diniego impugnato con il ricorso accolto con l’ottemperanda sentenza.
Le spese di lite possano essere compensate tra le parti data la particolarità del caso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR TT, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.