Art. 9.
I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.
Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.
Il numero dei ragionieri non sara' maggiore di due, nelle singole sezioni, ne' di tre nelle sezioni riunite.
I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.
Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.
Il numero dei ragionieri non sara' maggiore di due, nelle singole sezioni, ne' di tre nelle sezioni riunite.