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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2080/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Botricello ... 88070 Botricello CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
RI Srl 02673660789
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1079013240001754/2024 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1079013240001754/2024 TARSU/TIA 2012
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1079013240001754/2024 TARSU/TIA 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1079013240001754/2024 TARSU/TIA 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1079013240001754/2024 TARSU/TIA 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01791321002381 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01791321002381 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01791321002381 TARSU/TIA 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. INGIUNZIONE 1079013210001323 TARSU/TIA 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. INGIUNZIONE 1079013210001323 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1176/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede, in via preliminare:
1. la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
2. accertare e dichiarare nullo, illegittimo, invalido ed in ogni caso privo di ogni effetto il fermo amministrativo n.
1079013240001754; 3. conseguentemente, per quanto sopra, annullare e revocare l'iscrizione a ruolo recata dagli atti prodromici ordinando altresì la cancellazione del ruolo. Il tutto con vittoria di spese e competenze della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Resistente (RI s.r.l.): In via preliminare - Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente;
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato di RI s.r.l.; Nel merito: - rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 14.6.2024 al Comune di Botricello ed a RI (Servizio Riscossione Enti Locali) s.
r.l., agente della riscossione per conto del suddetto comune, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 1079013240001754 dell'11.4.2024, notificata il 20.5.2024, relativa al mancato pagamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, per l'importo complessivo di euro 1.007,63.
Il ricorrente lamentava la illegittimità dell'atto impugnato per: 1) omessa o irregolare notificazione delle ingiunzioni di pagamento sui cui si fondava;
2) la prescrizione del credito e la decadenza dal potere di riscuoterlo. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio (cfr. il ricorso).
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa, RI (Servizio Riscossione Enti Locali) s.r.l., contestando l'ammissibilità ed il fondamento del ricorso e rilevando che la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo impugnata era stata preceduta dalla notifica, da parte di RI s.r.l., sia delle due ingiunzioni di pagamento indicate nell'atto impugnato sia da una serie di altri atti di intimazione o di sollecito di pagamento, oltre che, ancora prima, di appositi avvisi di accertamento.
Concludeva per una declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, come sopra indicato (cfr. la comparsa citata).
Il Comune di Botricello, invece, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.11.2025, alla quale nessuno compariva, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Comune di Botricello non costituitosi in giudizio, sebbene risulti regolare la notificazione del ricorso nei suoi confronti.
Il ricorso deve essere rigettato.
Deve premettersi che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata si fonda su due ingiunzioni di pagamento: 1) la n. 2017000000093130 (per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013) e la n.
1079013210001323 (per gli anni di imposta 2014 e 2015).
Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto entrambe le ingiunzioni di pagamento suddette risultano regolarmente notificate al Ricorrente_1, rispettivamente, il 15.1.2018 (v. gli allegati n. 5 e n. 6 della produzione documentale di RI s.r.l.) ed il 28.5.2021 (v. gli allegati n. 10 en 11).
Il che rende inammissibili, prescindendo dalla prova stessa degli avvisi di accertamento prodromici, anche l'eccezione di prescrizione riferita al periodo precedente e quella di decadenza, trattandosi di presunti vizi che avrebbero dovuto essere posti a fondamento dell'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento suddette.
Quanto alla eccezione di prescrizione concernente il periodo successivo alla notificazione delle ingiunzioni di pagamento, il termine (quinquennale) concernente il credito relativo agli anni 2011, 2012 e 2013 è stato interrotto, tra gli altri, con la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 1079013210002381 del 21.9.2021
(v. allegato n. 3 della produzione documentale citata), regolarmente notificata, a mani del ricorrente, il
22.11.2021 (v. allegato n. 4) e, quindi, da ultimo con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata (il 20.5.2024), la quale ha interrotto utilmente, anche, il termine di prescrizione per i crediti riferibili agli anni 2014 e 2015 (in entrambi casi, inoltre, il termine è rimasto sospeso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021
e, ulteriormente, fino al 31.12.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, commi 1° e 4°, e 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015).
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia del Comune di Botricello;
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti di RI s.r.l., liquidate in euro 250,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Catanzaro, il 18.11.2025.
Il giudice
TO ZU
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2080/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Botricello ... 88070 Botricello CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
RI Srl 02673660789
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1079013240001754/2024 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1079013240001754/2024 TARSU/TIA 2012
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1079013240001754/2024 TARSU/TIA 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1079013240001754/2024 TARSU/TIA 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1079013240001754/2024 TARSU/TIA 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01791321002381 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01791321002381 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01791321002381 TARSU/TIA 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. INGIUNZIONE 1079013210001323 TARSU/TIA 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. INGIUNZIONE 1079013210001323 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1176/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede, in via preliminare:
1. la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
2. accertare e dichiarare nullo, illegittimo, invalido ed in ogni caso privo di ogni effetto il fermo amministrativo n.
1079013240001754; 3. conseguentemente, per quanto sopra, annullare e revocare l'iscrizione a ruolo recata dagli atti prodromici ordinando altresì la cancellazione del ruolo. Il tutto con vittoria di spese e competenze della presente procedura, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Resistente (RI s.r.l.): In via preliminare - Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente;
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato di RI s.r.l.; Nel merito: - rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 14.6.2024 al Comune di Botricello ed a RI (Servizio Riscossione Enti Locali) s.
r.l., agente della riscossione per conto del suddetto comune, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 1079013240001754 dell'11.4.2024, notificata il 20.5.2024, relativa al mancato pagamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, per l'importo complessivo di euro 1.007,63.
Il ricorrente lamentava la illegittimità dell'atto impugnato per: 1) omessa o irregolare notificazione delle ingiunzioni di pagamento sui cui si fondava;
2) la prescrizione del credito e la decadenza dal potere di riscuoterlo. Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio (cfr. il ricorso).
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa, RI (Servizio Riscossione Enti Locali) s.r.l., contestando l'ammissibilità ed il fondamento del ricorso e rilevando che la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo impugnata era stata preceduta dalla notifica, da parte di RI s.r.l., sia delle due ingiunzioni di pagamento indicate nell'atto impugnato sia da una serie di altri atti di intimazione o di sollecito di pagamento, oltre che, ancora prima, di appositi avvisi di accertamento.
Concludeva per una declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, come sopra indicato (cfr. la comparsa citata).
Il Comune di Botricello, invece, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.11.2025, alla quale nessuno compariva, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Comune di Botricello non costituitosi in giudizio, sebbene risulti regolare la notificazione del ricorso nei suoi confronti.
Il ricorso deve essere rigettato.
Deve premettersi che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata si fonda su due ingiunzioni di pagamento: 1) la n. 2017000000093130 (per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013) e la n.
1079013210001323 (per gli anni di imposta 2014 e 2015).
Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto entrambe le ingiunzioni di pagamento suddette risultano regolarmente notificate al Ricorrente_1, rispettivamente, il 15.1.2018 (v. gli allegati n. 5 e n. 6 della produzione documentale di RI s.r.l.) ed il 28.5.2021 (v. gli allegati n. 10 en 11).
Il che rende inammissibili, prescindendo dalla prova stessa degli avvisi di accertamento prodromici, anche l'eccezione di prescrizione riferita al periodo precedente e quella di decadenza, trattandosi di presunti vizi che avrebbero dovuto essere posti a fondamento dell'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento suddette.
Quanto alla eccezione di prescrizione concernente il periodo successivo alla notificazione delle ingiunzioni di pagamento, il termine (quinquennale) concernente il credito relativo agli anni 2011, 2012 e 2013 è stato interrotto, tra gli altri, con la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 1079013210002381 del 21.9.2021
(v. allegato n. 3 della produzione documentale citata), regolarmente notificata, a mani del ricorrente, il
22.11.2021 (v. allegato n. 4) e, quindi, da ultimo con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata (il 20.5.2024), la quale ha interrotto utilmente, anche, il termine di prescrizione per i crediti riferibili agli anni 2014 e 2015 (in entrambi casi, inoltre, il termine è rimasto sospeso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021
e, ulteriormente, fino al 31.12.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, commi 1° e 4°, e 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015).
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia del Comune di Botricello;
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti di RI s.r.l., liquidate in euro 250,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Catanzaro, il 18.11.2025.
Il giudice
TO ZU