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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7319/2024
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- IU Disabato Presidente
- AU NT RE ed estensore
- LE Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7319/'24 proposta da:
, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da delibera Parte_1 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari prot. n. 5573/2023, rappresentata e difesa dall'Avv.
AN IA De TI giusta mandato in atti
- Ricorrente -
CONTRO
(in atti generalizzato) Controparte_1
- Resistente-contumace -
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari
- intervenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva pronunziarsi la separazione dal Parte_1 coniuge Premetteva: Controparte_1
- di aver contratto con il già menzionato matrimonio civile in Bari il giorno 19/03/2011 Controparte_1
(trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bari al n. 33 – Parte I – Anno 2011), scegliendo il regime della comunione dei beni;
pagina 1 di 11 - che dall'unione sono nati i figli: (nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_1 Per_2
27/04/2006) – economicamente autonomo – e IU (nato a [...] il [...]);
- che la residenza familiare veniva fissata in Bari alla Via Isonzo n. 191, piano 4, immobile di proprietà dei genitori del concessa in comodato d'uso per il proprio nucleo familiare;
CP_1
- che attualmente ella vive con il figlio minore IU, la maggiore ed il nipote, figlio di Per_1
, nato in data [...] (regolarmente riconosciuto dal padre); Per_1
- che il resistente da circa due anni avrebbe abbandonato il tetto coniugale disinteressandosi del tutto delle sorti della moglie e dei figli, in particolare del minore IU, rendendosi di fatto irreperibile tanto da avere <> l'utenza telefonica della moglie così impedendole di poter comunicare con lo stesso per qualsivoglia esigenza anche riguardo al minore;
- che il nucleo familiare è da tempo sotto osservazione da parte dei servizi sociali competenti;
- che i due coniugi non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare a causa delle ragioni sopra esposte;
- che il disinteresse del resistente ha fortemente aggravato la sua situazione atteso che ella si occupa in via esclusiva del minore IU (che frequenta la scuola media) anche sotto il profilo economico nonché della figlia maggiore e del nipotino grazie all'aiuto della propria famiglia di Per_1 origine e degli assistenti sociali atteso che ella riesce a svolgere solo lavori del tutto precari come collaboratrice domestica e/o badante;
- che il resistente, per contro, ha sempre lavorato e continua a lavorare in una pizzeria percependo uno stipendio mensile.
Su tali premesse ha concluso chiedendo: pronunziare la separazione personale tra i coniugi con addebito al resistente per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
disporre l'affidamento congiunto del minore IU con collocazione prevalente presso di sé nella casa familiare in Bari alla Via Isonzo n. 191, piano 4 di cui chiedeva la assegnazione con tutti gli arredi e suppellettili;
regolamentare gli incontri padre-minore favorendo un percorso volto al recupero del rapporto genitoriale anche con l'ausilio del mediatore familiare;
prevedere a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente un assegno mensile di euro 300,00, entro il giorno 15 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore
IU, oltre alla corresponsione del 50% di tutte le spese straordinarie giusta protocollo d'intesa tra Tribunale in materia di spese straordinarie (Prot. d'intesa N.4969 siglato il 08.07.2019); - disporre la percezione in via esclusiva alla madre dell'assegno unico universale quale genitrice collocataria prevalente del minore;
prevedere a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore un assegno di mantenimento nella misura di euro 200,00 da versare entro e non oltre il giorno 15 di pagina 2 di 11 ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, il tutto con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione per l'adozione dei provvedimenti ex art 473 bis.21 e 22 c.p.c. il resistente non si costituiva nonostante la ritualità della notifica.
All'esito della relativa udienza, con ordinanza del 24.04.2025 bis.22 c.p.c. il tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
affidava il figlio minore della coppia ai genitori in forma condivisa, con collocamento prevalente presso la madre;
disponeva che la responsabilità genitoriale fosse esercitata disgiuntamente da ciascuno dei genitori secondo i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle di straordinaria amministrazione;
assegnava la casa coniugale in favore della quale collocataria di prole minorenne, con tutti gli arredi ivi esistenti;
Parte_1 regolamentava gli incontri padre-minore; poneva a carico del resistente l'obbligo di corresponsione della complessiva somma di euro 500,00 oltre aggiornamento I.S.T.A.T. di cui euro 300,00 in favore del minore ed euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie siglato dal
Tribunale di Bari in data 08.07.2019; che l'assegno unico universale sia percepito per intero dal genitore collocatario prevalente della prole, il quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi. Disponeva, poi, che <in ragione delle criticità evidenziate in atti, che i Servizi Sociali del
Comune di Bari depositino in Cancelleria entro il 15 aprile 2024 una relazione scritta aggiornata circa le condizioni di vita del minore allo scopo di: a) riferire sull'attuale stato del minore
IU, anche previo colloquio con le loro insegnanti e col pediatra;
b) riferire sul rapporto che
IU ha con entrambi i genitori ed i rispettivi parenti;
c) prospettare la soluzione più adeguata al caso concreto per garantire il benessere psico-fisico ed il miglioramento delle condizioni di vita del minore>>. Indi, in carenza di istanze istruttorie rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more i Servizi Sociali depositavano apposita relazione in data 14.04.2025 da cui emerge che i predetti hanno in carico il nucleo familiare già da numerosi anni;
che l'odierna ricorrente è l'unico genitore che si occupa del minore;
che la stessa svolge lavori non contrattualizzati, come assistenza ad anziani e pulizie domestiche in abitazioni private, riuscendo a guadagnare cifre irrisorie ben al di sotto di 1.000,00 euro al mese ivi compreso l'assegno unico;
che il resistente, non Controparte_1 corrisponde alla stessa alcun emolumento da due anni, cioè da quando si è allontanato dalla casa familiare. pagina 3 di 11 Dalla relazione si evince, in particolare, che <nello specifico, durante il colloquio svoltosi martedì
8 Aprile 2025 alla presenza del minore IU e della genitrice, sig.ra , Parte_1 emergeva come la signora sia fondamentalmente sola nel crescere il minore, tanto che lo stesso sta attraversando un periodo difficile sia dal punto di vista della crescita che dal punto di vista scolastico (si veda relazione scolastica pervenuta in data 8 Aprile 2025), nonostante il servizio educativo scrivente abbia provveduto come ogni anno a segnalare il minore per la frequenza del corner educativo scolastico del Centro Servizi alle Famiglie succitato. ….Si precisa che su indicazione del Servizio Socio Educativo del Municipio 2, come da segnalazione della scuola dal minore stesso frequentata, la signora ha provveduto ad accompagnare il minore Parte_1
IU ad una visita specialistica Neuropsichiatrica Infantile presso l'unità UOC di
Neuropsichiatria del Policlinico di Bari nel Dicembre 2024, ma di cui la genitrice non ha potuto fornire documentazione finale con eventuale diagnosi, poiché il procedimento di valutazione del minore non si è concluso….. IU avendo vissuto un'infanzia travagliata ed essendo stato presente, come riferito dalla signora a continue liti tra i genitori, adesso starebbe Parte_1 reagendo con un atteggiamento oppositivo, come documentato dalle relazioni scolastiche. Questo è testimoniato dalla relazione in allegato alla presente, che documenta come il minore durante le ore didattiche, sarebbe quasi sempre disattento, andrebbe anche in altre classi ad infastidire, e nonostante lo scrivente abbia provveduto ad inserirlo nel sostegno didattico del Comune (Corner
Educativo del Centro Servizi alle Famiglie), in questo setting, IU non porterebbe mai le fotocopie fornite dai docenti per svolgere i compiti a casa, non porterebbe mai le annotazioni sul diario dei compiti da svolgere e si assenterebbe di frequente. Il minore è discontinuo nella frequenza ed anche sul piano comportamentale non avrebbe spesso un comportamento consono all'ambiente in cui si trova. Pertanto, in linea con quanto richiesto da codesta Autorità Giudiziaria, ovvero “di prospettare la soluzione più adeguata al caso concreto per garantire il benessere psico- fisico ed il miglioramento delle condizioni di vita del minore”, e quindi di individuare un progetto sociale che possa tentare di riequilibrare le criticità appena descritte, il Servizio Socio Educativo scrivente ha proposto alla signora nel colloquio dell'8 Aprile, una definita progettualità, Parte_1 che la stessa ha accettato senza remore:
- adesione ad un eventuale inserimento di IU in un Centro Diurno Socio- Educativo Ex. Art.
52 del Reg. 4, dove il minore potrebbe pranzare insieme a coetanei e svolgere i compiti di scuola con l'ausilio di educatori, previa presentazione di istanza da effettuarsi da parte della genitrice secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti, nel mese di maggio p.v., periodo
pagina 4 di 11 in cui si aprirà il bando sul portale della Regione Puglia;
-inserire IU in un percorso di supporto psicologico, considerato che lo stesso minore durante il colloquio faceva trasparire tanti non detti, degni di approfondimenti legati alla sua situazione psicologica;
-richiesta di attivazione da parte del SSE scrivente, del servizio Home- Maker (Educativa Domiciliare) presso l'abitazione del minore, considerato che la stessa progettualità consentirebbe di attivare un monitoraggio continuo all'interno della casa familiare, intervenendo anche in chiave pedagogica sulle dinamiche di vita del nucleo e quindi del minore stesso, rafforzando in un'ottica di prevenzione le abitudini di vita del minore e quindi della famiglia>>.
Dalla relazione emerge, ancora, che, contattato lo stesso confermava di non vedere Controparte_1 il figlio IU da diversi anni, tranne in sparuti episodi in cui avrebbe incontrato lo stesso per strada o in piazzetta d'estate. Alle richieste del SSE scrivente circa la possibilità di manifestare il suo concreto interesse nei confronti di suo figlio minorenne, IU, rispondeva dicendo “a me interessa mio figlio, perché è sempre mio figlio”, affermando che le istituzioni lo avrebbero escluso dalla vita del minore, richiamando il Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile che in passato lo aveva sospeso, e reintegrato nella sua responsabilità genitoriale nella Primavera del
2023. Tuttavia, questo Servizio Socio Educativo accogliendo la sua richiesta di rinviare il colloquio
a qualche ora più tardi, per suoi impegni improrogabili, puntualmente lo ricontattava più volte all'orario pattuito, così come concordato, ma non riceveva risposta alcuna, ossia il telefono squillava regolarmente ma in Signor non rispondeva. Controparte_1
Si precisa che l'avvio del percorso di supporto psicologico in favore di IU necessita del
Consenso Informato firmato da entrambi i genitori;
tuttavia, il sig. non ha ad oggi Controparte_1 concretizzato il suo impegno genitoriale nei confronti di IU;
infatti, non ha ancora ripreso contatti con questo Servizio Socio-Educativo. Chiedendo a tal fine l'adozione di apposito provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria sul punto.
Dalla medesima relazione emerge che il minore era interessato da un altro procedimento giudiziario innanzi al tribunale per i minori di Bari, il quale con sentenza del 15 luglio 2025 si è dichiarato incompetente alla luce del novellato art 38 delle disp. att. c.c.
La dott.ssa Francesca Baisi ha inoltre chiarito che <In riferimento alla richiesta di informazioni sul minore nato a [...] [...] non ho molto da riferire in quanto il Persona_3 paziente è giunto alla mia osservazione per controllo generale periodico solo in data 26/08/2020 e
14/06/2021. L'unico elemento evidenziato in entrambe le circostanze è stato un importante sovrappeso al limite dell'obesità e di tale situazione ho ovviamente informato l'accompagnatore. Mi risulta inoltre di avere richiesto nel novembre 2023 una visita Neuropsichiatrica Infantile per pagina 5 di 11 riferita IT (probabilmente sollecitata dalla scuola) ma non ho riscontro del fatto che sia stata eseguita. ….>>.
Dalla relazione scolastica emerge che le problematiche del minore nascono anche dal fatto che la madre lavora a tempo pieno, non ha tempo da dedicare ai figli, non ha mai partecipato agli incontri scuola famiglia;
già bocciato, ha avuto diverse note disciplinari, spesso assente, entra alla seconda ora, staziona nei corridoi fuori dalla classe, spesso annoiato e non interessato ad alcuna disciplina, poco collaborativo con gli insegnanti, spesso isolato, non ha instaurato rapporti di amicizia, disinteressato e con scarse o nulle capacità di applicazione, spesso si esprime in dialetto e lessico molto povero. Non ha libri scolastici ed usa un solo quaderno per tutto.
Assegnato il fascicolo all'odierno relatore con Decreto del Presidente della prima Sezione civile e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, non essendovi richieste istruttorie da parte della ricorrente, ex art 127 ter c.p.c. con la memoria conclusiva la ricorrente così precisava le conclusioni: dichiarare la separazione addebitabile esclusivamente a per le causali di Controparte_1 cui in narrativa;
disporre l'affidamento del figlio minore IU in via super esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di maggiore interesse;
confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Bari alla Via Isonzo n. 191 alla ricorrente;
porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di € 300,00 a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore IU, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative) come da protocollo del Tribunale di Bari, e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di € 200,00 a titolo di Parte_1 mantenimento per la stessa, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
disporre che l'assegno unico universale per il figlio minore IU sia percepito in via esclusiva dalla madre;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari le annotazioni di legge. In ogni caso con vittoria di spese da distrarre a favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza del 12.11.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla separazione personale
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
pagina 6 di 11 nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente e la mancata costituzione del resistente rimasto contumace unitamente alle risultanze sopra evidenziate costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Alla luce delle emergenze processuali va, dunque, dichiarata la separazione personale dei coniugi,
e Parte_1 Controparte_1
In ordine alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente
La domanda è fondata.
Le risultanze istruttorie avallano certamente l'esistenza di un generale quadro di totale assenza del resistente, il quale anche al cospetto della insistenza degli operatori dei servizi sociali ha mostrato totale disinteresse nei confronti della famiglia e del minore. Disinteresse pluriennale che emerge dalla stessa relazione dei Servizi Sociali.
Peraltro, sebbene la contumacia sia in sé un comportamento processualmente neutro tanto non impedisce al Collegio di trarre argomenti di convincimento circa la condotta del resistente, il quale non ha ritenuto di costituirsi per fornire una lettura alternativa dei fatti confermando una volta di più il proprio disinteresse per la famiglia e per il minore IU.
Si rammenta che la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il giudice di merito deve apprezzare gli elementi emersi in giudizio circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, ovvero circa comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c. e la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione e la determinazione della crisi coniugale
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 3.2.2017).
Per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge, occorre cioè ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare l'esistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi. “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 16691 del 5.8.2020).
pagina 7 di 11 La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Alla luce delle superiori coordinate non appare dubbio che la condotta del resistente che, di fatto, si
è reso irreperibile e non contattabile, che da anni non adempie ai propri obblighi familiari e genitoriali sia da reputarsi causa della frattura coniugale. Prova ulteriore è data dal fatto stesso che gli stessi servizi sociali hanno dato atto che la ricorrente è costantemente impegnata a svolgere lavori seppur precari pur di mandare avanti la famiglia ai limiti della sopravvivenza nella totale assenza del resistente.
Casa familiare, assegno unico, assegno di mantenimento ed in favore del minore
In carenza di elementi sopravvenuti rispetto all'ordinanza sopra citata ed in ragione dell'età del resistente, del tutto abile al lavoro e che, peraltro, risulta lavorare nel settore della ristorazione il
Collegio ritiene di <confermare>> quanto disposto con la stessa.
La casa famigliare con tutti gli arredi e suppellettili resta assegnata alla madre quale genitore collocatario alla quale va altresì riconosciuto in via esclusiva il diritto all'assegno unico.
In ordine all'affidamento del minore IU
Secondo principi costantemente affermati dalla S.C. in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale (cfr artt 155, primo comma, cod. civ., 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006
(Rv. 589895 - 01) ; Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016 (Rv. 641025 - 01) ; Sez. 6 -
1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015 (Rv. 636765 - 01).
Non v'è dubbio, a parere del Collegio, che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'affidamento esclusivo del piccolo IU alla madre alla luce di tutto quanto sopra esposto e stante il totale disinteresse del resistente (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 16738/2018 nonché pagina 8 di 11 ordinanza n. 19386/2014), giacché il suo comportamento, allo stato, tradisce certamente una personalità ed una componente di grave pregiudizio per il minore in uno ad una totale assenza rispetto ai suoi doveri genitoriali, tale da ritenere l'affidamento esclusivo alla madre il regime più adeguato alle esigenze della minore nonché l'unico in grado di assicurare la certezza e la stabilità di cui necessita.
Stanti le risultanze di cui sopra, inoltre, il Collegio reputa imprescindibile aderire alle indicazioni fornite dai Servizi sociali sopra riportate disponendo l'inserimento di IU in un Centro Diurno
Socio- Educativo Ex. Art. 52 del Reg. 4, dove il minore potrà pranzare insieme a coetanei e svolgere i compiti di scuola con l'ausilio di educatori;
-inserire IU in un percorso di supporto psicologico ed, ove ritenuto necessario, psichiatrico;
attivazione da parte del SSE del servizio
Home- Maker (Educativa Domiciliare) presso l'abitazione del minore;
monitoraggio continuo del nucleo da parte degli stessi Servizi.
Gli incontri padre minore
Stante il totale disinteresse mostrato ad oggi dal padre che non vede il piccolo da anni, reputa il
Collegio che <> e <> il resistente intenderà incontrare il figlio i servizi sociali dovranno predisporre apposito calendario al fine di consentire al figlio di familiarizzare con il padre gradualmente mediante incontri assistiti a mezzo del consultorio ove necessario fino a quando gli operatori stessi non ravviseranno i presupposti per la regolamentazione di incontri che non impongano tale regime nulla più ostandovi.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza del resistente con distrazione a favore dell'Erario facendo applicazione del principio in forza del quale : <In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità>> (Sez. 2 - , Ordinanza n. 22017 del pagina 9 di 11 11/09/2018 (Rv. 650319 - 01). Sicchè la dimidiazione sarà effettuata in sede di compenso spettante al difensore (importo richiesto: euro € 3.561,00 già dimidiato ex art 130 TUSG).
Le stesse si liquidano con applicazione dei minimi tariffari in relazione al valore indeterminabile della controversia conformemente ai criteri di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile come coordinato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (art. 6 del d.m. 147/2022) con dimidiazione della fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 15.07.2024 così provvede:
1) dichiara la contumacia del resistente;
2) dichiara la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151, comma 1° c.c (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bari al n. 33 –
Parte I – Anno 2011);
3) dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
4) dispone che il minore IU sia affidato in via esclusiva alla madre;
5) dispone l'inserimento di IU in un Centro Diurno Socio- Educativo Ex. Art. 52 del Reg. 4, dove il minore potrà pranzare insieme a coetanei e svolgere i compiti di scuola con l'ausilio di educatori;
-inserire IU in un percorso di supporto psicologico ed, ove ritenuto necessario, psichiatrico;
attivazione da parte del SSE del servizio Home- Maker (Educativa Domiciliare) presso l'abitazione del minore;
monitoraggio continuo del nucleo da parte degli stessi Servizi;
6) assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e suppellettili alla ricorrente quale genitore collocatario;
7) assegna l'assegno unico in via esclusiva alla ricorrente;
8) dispone che gli incontri padre-minore siano regolati nei termini di cui in parte motiva;
9) condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 (di cui euro 300,00 in favore del minore ed euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie siglato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019) da corrispondere entro il 5 di ogni mese ed oltre aggiornamento ISTAT;
10) condanna il resistente alla rifusione delle spese di giudizio con distrazione a favore dell'erario, salvo revoca, che liquida in complessive euro 4.496,00 oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
pagina 10 di 11 11) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n.
196.
Manda alla Cancelleria per Le comunicazioni di rito ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti per i provvedimenti di cui sopra.
Così deciso in Bari, lì 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. AU NT Dr. IU Disabato
pagina 11 di 11
RE P U B B L I C A IT A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- IU Disabato Presidente
- AU NT RE ed estensore
- LE Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7319/'24 proposta da:
, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da delibera Parte_1 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari prot. n. 5573/2023, rappresentata e difesa dall'Avv.
AN IA De TI giusta mandato in atti
- Ricorrente -
CONTRO
(in atti generalizzato) Controparte_1
- Resistente-contumace -
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari
- intervenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ritualmente notificato chiedeva pronunziarsi la separazione dal Parte_1 coniuge Premetteva: Controparte_1
- di aver contratto con il già menzionato matrimonio civile in Bari il giorno 19/03/2011 Controparte_1
(trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bari al n. 33 – Parte I – Anno 2011), scegliendo il regime della comunione dei beni;
pagina 1 di 11 - che dall'unione sono nati i figli: (nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_1 Per_2
27/04/2006) – economicamente autonomo – e IU (nato a [...] il [...]);
- che la residenza familiare veniva fissata in Bari alla Via Isonzo n. 191, piano 4, immobile di proprietà dei genitori del concessa in comodato d'uso per il proprio nucleo familiare;
CP_1
- che attualmente ella vive con il figlio minore IU, la maggiore ed il nipote, figlio di Per_1
, nato in data [...] (regolarmente riconosciuto dal padre); Per_1
- che il resistente da circa due anni avrebbe abbandonato il tetto coniugale disinteressandosi del tutto delle sorti della moglie e dei figli, in particolare del minore IU, rendendosi di fatto irreperibile tanto da avere <> l'utenza telefonica della moglie così impedendole di poter comunicare con lo stesso per qualsivoglia esigenza anche riguardo al minore;
- che il nucleo familiare è da tempo sotto osservazione da parte dei servizi sociali competenti;
- che i due coniugi non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare a causa delle ragioni sopra esposte;
- che il disinteresse del resistente ha fortemente aggravato la sua situazione atteso che ella si occupa in via esclusiva del minore IU (che frequenta la scuola media) anche sotto il profilo economico nonché della figlia maggiore e del nipotino grazie all'aiuto della propria famiglia di Per_1 origine e degli assistenti sociali atteso che ella riesce a svolgere solo lavori del tutto precari come collaboratrice domestica e/o badante;
- che il resistente, per contro, ha sempre lavorato e continua a lavorare in una pizzeria percependo uno stipendio mensile.
Su tali premesse ha concluso chiedendo: pronunziare la separazione personale tra i coniugi con addebito al resistente per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
disporre l'affidamento congiunto del minore IU con collocazione prevalente presso di sé nella casa familiare in Bari alla Via Isonzo n. 191, piano 4 di cui chiedeva la assegnazione con tutti gli arredi e suppellettili;
regolamentare gli incontri padre-minore favorendo un percorso volto al recupero del rapporto genitoriale anche con l'ausilio del mediatore familiare;
prevedere a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente un assegno mensile di euro 300,00, entro il giorno 15 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore
IU, oltre alla corresponsione del 50% di tutte le spese straordinarie giusta protocollo d'intesa tra Tribunale in materia di spese straordinarie (Prot. d'intesa N.4969 siglato il 08.07.2019); - disporre la percezione in via esclusiva alla madre dell'assegno unico universale quale genitrice collocataria prevalente del minore;
prevedere a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore un assegno di mantenimento nella misura di euro 200,00 da versare entro e non oltre il giorno 15 di pagina 2 di 11 ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, il tutto con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione per l'adozione dei provvedimenti ex art 473 bis.21 e 22 c.p.c. il resistente non si costituiva nonostante la ritualità della notifica.
All'esito della relativa udienza, con ordinanza del 24.04.2025 bis.22 c.p.c. il tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
affidava il figlio minore della coppia ai genitori in forma condivisa, con collocamento prevalente presso la madre;
disponeva che la responsabilità genitoriale fosse esercitata disgiuntamente da ciascuno dei genitori secondo i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle di straordinaria amministrazione;
assegnava la casa coniugale in favore della quale collocataria di prole minorenne, con tutti gli arredi ivi esistenti;
Parte_1 regolamentava gli incontri padre-minore; poneva a carico del resistente l'obbligo di corresponsione della complessiva somma di euro 500,00 oltre aggiornamento I.S.T.A.T. di cui euro 300,00 in favore del minore ed euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie siglato dal
Tribunale di Bari in data 08.07.2019; che l'assegno unico universale sia percepito per intero dal genitore collocatario prevalente della prole, il quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi. Disponeva, poi, che <in ragione delle criticità evidenziate in atti, che i Servizi Sociali del
Comune di Bari depositino in Cancelleria entro il 15 aprile 2024 una relazione scritta aggiornata circa le condizioni di vita del minore allo scopo di: a) riferire sull'attuale stato del minore
IU, anche previo colloquio con le loro insegnanti e col pediatra;
b) riferire sul rapporto che
IU ha con entrambi i genitori ed i rispettivi parenti;
c) prospettare la soluzione più adeguata al caso concreto per garantire il benessere psico-fisico ed il miglioramento delle condizioni di vita del minore>>. Indi, in carenza di istanze istruttorie rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more i Servizi Sociali depositavano apposita relazione in data 14.04.2025 da cui emerge che i predetti hanno in carico il nucleo familiare già da numerosi anni;
che l'odierna ricorrente è l'unico genitore che si occupa del minore;
che la stessa svolge lavori non contrattualizzati, come assistenza ad anziani e pulizie domestiche in abitazioni private, riuscendo a guadagnare cifre irrisorie ben al di sotto di 1.000,00 euro al mese ivi compreso l'assegno unico;
che il resistente, non Controparte_1 corrisponde alla stessa alcun emolumento da due anni, cioè da quando si è allontanato dalla casa familiare. pagina 3 di 11 Dalla relazione si evince, in particolare, che <nello specifico, durante il colloquio svoltosi martedì
8 Aprile 2025 alla presenza del minore IU e della genitrice, sig.ra , Parte_1 emergeva come la signora sia fondamentalmente sola nel crescere il minore, tanto che lo stesso sta attraversando un periodo difficile sia dal punto di vista della crescita che dal punto di vista scolastico (si veda relazione scolastica pervenuta in data 8 Aprile 2025), nonostante il servizio educativo scrivente abbia provveduto come ogni anno a segnalare il minore per la frequenza del corner educativo scolastico del Centro Servizi alle Famiglie succitato. ….Si precisa che su indicazione del Servizio Socio Educativo del Municipio 2, come da segnalazione della scuola dal minore stesso frequentata, la signora ha provveduto ad accompagnare il minore Parte_1
IU ad una visita specialistica Neuropsichiatrica Infantile presso l'unità UOC di
Neuropsichiatria del Policlinico di Bari nel Dicembre 2024, ma di cui la genitrice non ha potuto fornire documentazione finale con eventuale diagnosi, poiché il procedimento di valutazione del minore non si è concluso….. IU avendo vissuto un'infanzia travagliata ed essendo stato presente, come riferito dalla signora a continue liti tra i genitori, adesso starebbe Parte_1 reagendo con un atteggiamento oppositivo, come documentato dalle relazioni scolastiche. Questo è testimoniato dalla relazione in allegato alla presente, che documenta come il minore durante le ore didattiche, sarebbe quasi sempre disattento, andrebbe anche in altre classi ad infastidire, e nonostante lo scrivente abbia provveduto ad inserirlo nel sostegno didattico del Comune (Corner
Educativo del Centro Servizi alle Famiglie), in questo setting, IU non porterebbe mai le fotocopie fornite dai docenti per svolgere i compiti a casa, non porterebbe mai le annotazioni sul diario dei compiti da svolgere e si assenterebbe di frequente. Il minore è discontinuo nella frequenza ed anche sul piano comportamentale non avrebbe spesso un comportamento consono all'ambiente in cui si trova. Pertanto, in linea con quanto richiesto da codesta Autorità Giudiziaria, ovvero “di prospettare la soluzione più adeguata al caso concreto per garantire il benessere psico- fisico ed il miglioramento delle condizioni di vita del minore”, e quindi di individuare un progetto sociale che possa tentare di riequilibrare le criticità appena descritte, il Servizio Socio Educativo scrivente ha proposto alla signora nel colloquio dell'8 Aprile, una definita progettualità, Parte_1 che la stessa ha accettato senza remore:
- adesione ad un eventuale inserimento di IU in un Centro Diurno Socio- Educativo Ex. Art.
52 del Reg. 4, dove il minore potrebbe pranzare insieme a coetanei e svolgere i compiti di scuola con l'ausilio di educatori, previa presentazione di istanza da effettuarsi da parte della genitrice secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti, nel mese di maggio p.v., periodo
pagina 4 di 11 in cui si aprirà il bando sul portale della Regione Puglia;
-inserire IU in un percorso di supporto psicologico, considerato che lo stesso minore durante il colloquio faceva trasparire tanti non detti, degni di approfondimenti legati alla sua situazione psicologica;
-richiesta di attivazione da parte del SSE scrivente, del servizio Home- Maker (Educativa Domiciliare) presso l'abitazione del minore, considerato che la stessa progettualità consentirebbe di attivare un monitoraggio continuo all'interno della casa familiare, intervenendo anche in chiave pedagogica sulle dinamiche di vita del nucleo e quindi del minore stesso, rafforzando in un'ottica di prevenzione le abitudini di vita del minore e quindi della famiglia>>.
Dalla relazione emerge, ancora, che, contattato lo stesso confermava di non vedere Controparte_1 il figlio IU da diversi anni, tranne in sparuti episodi in cui avrebbe incontrato lo stesso per strada o in piazzetta d'estate. Alle richieste del SSE scrivente circa la possibilità di manifestare il suo concreto interesse nei confronti di suo figlio minorenne, IU, rispondeva dicendo “a me interessa mio figlio, perché è sempre mio figlio”, affermando che le istituzioni lo avrebbero escluso dalla vita del minore, richiamando il Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile che in passato lo aveva sospeso, e reintegrato nella sua responsabilità genitoriale nella Primavera del
2023. Tuttavia, questo Servizio Socio Educativo accogliendo la sua richiesta di rinviare il colloquio
a qualche ora più tardi, per suoi impegni improrogabili, puntualmente lo ricontattava più volte all'orario pattuito, così come concordato, ma non riceveva risposta alcuna, ossia il telefono squillava regolarmente ma in Signor non rispondeva. Controparte_1
Si precisa che l'avvio del percorso di supporto psicologico in favore di IU necessita del
Consenso Informato firmato da entrambi i genitori;
tuttavia, il sig. non ha ad oggi Controparte_1 concretizzato il suo impegno genitoriale nei confronti di IU;
infatti, non ha ancora ripreso contatti con questo Servizio Socio-Educativo. Chiedendo a tal fine l'adozione di apposito provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria sul punto.
Dalla medesima relazione emerge che il minore era interessato da un altro procedimento giudiziario innanzi al tribunale per i minori di Bari, il quale con sentenza del 15 luglio 2025 si è dichiarato incompetente alla luce del novellato art 38 delle disp. att. c.c.
La dott.ssa Francesca Baisi ha inoltre chiarito che <In riferimento alla richiesta di informazioni sul minore nato a [...] [...] non ho molto da riferire in quanto il Persona_3 paziente è giunto alla mia osservazione per controllo generale periodico solo in data 26/08/2020 e
14/06/2021. L'unico elemento evidenziato in entrambe le circostanze è stato un importante sovrappeso al limite dell'obesità e di tale situazione ho ovviamente informato l'accompagnatore. Mi risulta inoltre di avere richiesto nel novembre 2023 una visita Neuropsichiatrica Infantile per pagina 5 di 11 riferita IT (probabilmente sollecitata dalla scuola) ma non ho riscontro del fatto che sia stata eseguita. ….>>.
Dalla relazione scolastica emerge che le problematiche del minore nascono anche dal fatto che la madre lavora a tempo pieno, non ha tempo da dedicare ai figli, non ha mai partecipato agli incontri scuola famiglia;
già bocciato, ha avuto diverse note disciplinari, spesso assente, entra alla seconda ora, staziona nei corridoi fuori dalla classe, spesso annoiato e non interessato ad alcuna disciplina, poco collaborativo con gli insegnanti, spesso isolato, non ha instaurato rapporti di amicizia, disinteressato e con scarse o nulle capacità di applicazione, spesso si esprime in dialetto e lessico molto povero. Non ha libri scolastici ed usa un solo quaderno per tutto.
Assegnato il fascicolo all'odierno relatore con Decreto del Presidente della prima Sezione civile e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, non essendovi richieste istruttorie da parte della ricorrente, ex art 127 ter c.p.c. con la memoria conclusiva la ricorrente così precisava le conclusioni: dichiarare la separazione addebitabile esclusivamente a per le causali di Controparte_1 cui in narrativa;
disporre l'affidamento del figlio minore IU in via super esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per le decisioni di maggiore interesse;
confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Bari alla Via Isonzo n. 191 alla ricorrente;
porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di € 300,00 a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore IU, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative) come da protocollo del Tribunale di Bari, e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 versare alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di € 200,00 a titolo di Parte_1 mantenimento per la stessa, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
disporre che l'assegno unico universale per il figlio minore IU sia percepito in via esclusiva dalla madre;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari le annotazioni di legge. In ogni caso con vittoria di spese da distrarre a favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza del 12.11.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla separazione personale
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
pagina 6 di 11 nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente e la mancata costituzione del resistente rimasto contumace unitamente alle risultanze sopra evidenziate costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Alla luce delle emergenze processuali va, dunque, dichiarata la separazione personale dei coniugi,
e Parte_1 Controparte_1
In ordine alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente
La domanda è fondata.
Le risultanze istruttorie avallano certamente l'esistenza di un generale quadro di totale assenza del resistente, il quale anche al cospetto della insistenza degli operatori dei servizi sociali ha mostrato totale disinteresse nei confronti della famiglia e del minore. Disinteresse pluriennale che emerge dalla stessa relazione dei Servizi Sociali.
Peraltro, sebbene la contumacia sia in sé un comportamento processualmente neutro tanto non impedisce al Collegio di trarre argomenti di convincimento circa la condotta del resistente, il quale non ha ritenuto di costituirsi per fornire una lettura alternativa dei fatti confermando una volta di più il proprio disinteresse per la famiglia e per il minore IU.
Si rammenta che la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il giudice di merito deve apprezzare gli elementi emersi in giudizio circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, ovvero circa comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c. e la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione e la determinazione della crisi coniugale
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 3.2.2017).
Per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge, occorre cioè ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare l'esistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi. “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 16691 del 5.8.2020).
pagina 7 di 11 La dichiarazione di addebito della separazione implica, dunque, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Alla luce delle superiori coordinate non appare dubbio che la condotta del resistente che, di fatto, si
è reso irreperibile e non contattabile, che da anni non adempie ai propri obblighi familiari e genitoriali sia da reputarsi causa della frattura coniugale. Prova ulteriore è data dal fatto stesso che gli stessi servizi sociali hanno dato atto che la ricorrente è costantemente impegnata a svolgere lavori seppur precari pur di mandare avanti la famiglia ai limiti della sopravvivenza nella totale assenza del resistente.
Casa familiare, assegno unico, assegno di mantenimento ed in favore del minore
In carenza di elementi sopravvenuti rispetto all'ordinanza sopra citata ed in ragione dell'età del resistente, del tutto abile al lavoro e che, peraltro, risulta lavorare nel settore della ristorazione il
Collegio ritiene di <confermare>> quanto disposto con la stessa.
La casa famigliare con tutti gli arredi e suppellettili resta assegnata alla madre quale genitore collocatario alla quale va altresì riconosciuto in via esclusiva il diritto all'assegno unico.
In ordine all'affidamento del minore IU
Secondo principi costantemente affermati dalla S.C. in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale (cfr artt 155, primo comma, cod. civ., 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006
(Rv. 589895 - 01) ; Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016 (Rv. 641025 - 01) ; Sez. 6 -
1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015 (Rv. 636765 - 01).
Non v'è dubbio, a parere del Collegio, che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'affidamento esclusivo del piccolo IU alla madre alla luce di tutto quanto sopra esposto e stante il totale disinteresse del resistente (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 16738/2018 nonché pagina 8 di 11 ordinanza n. 19386/2014), giacché il suo comportamento, allo stato, tradisce certamente una personalità ed una componente di grave pregiudizio per il minore in uno ad una totale assenza rispetto ai suoi doveri genitoriali, tale da ritenere l'affidamento esclusivo alla madre il regime più adeguato alle esigenze della minore nonché l'unico in grado di assicurare la certezza e la stabilità di cui necessita.
Stanti le risultanze di cui sopra, inoltre, il Collegio reputa imprescindibile aderire alle indicazioni fornite dai Servizi sociali sopra riportate disponendo l'inserimento di IU in un Centro Diurno
Socio- Educativo Ex. Art. 52 del Reg. 4, dove il minore potrà pranzare insieme a coetanei e svolgere i compiti di scuola con l'ausilio di educatori;
-inserire IU in un percorso di supporto psicologico ed, ove ritenuto necessario, psichiatrico;
attivazione da parte del SSE del servizio
Home- Maker (Educativa Domiciliare) presso l'abitazione del minore;
monitoraggio continuo del nucleo da parte degli stessi Servizi.
Gli incontri padre minore
Stante il totale disinteresse mostrato ad oggi dal padre che non vede il piccolo da anni, reputa il
Collegio che <> e <> il resistente intenderà incontrare il figlio i servizi sociali dovranno predisporre apposito calendario al fine di consentire al figlio di familiarizzare con il padre gradualmente mediante incontri assistiti a mezzo del consultorio ove necessario fino a quando gli operatori stessi non ravviseranno i presupposti per la regolamentazione di incontri che non impongano tale regime nulla più ostandovi.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza del resistente con distrazione a favore dell'Erario facendo applicazione del principio in forza del quale : <In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità>> (Sez. 2 - , Ordinanza n. 22017 del pagina 9 di 11 11/09/2018 (Rv. 650319 - 01). Sicchè la dimidiazione sarà effettuata in sede di compenso spettante al difensore (importo richiesto: euro € 3.561,00 già dimidiato ex art 130 TUSG).
Le stesse si liquidano con applicazione dei minimi tariffari in relazione al valore indeterminabile della controversia conformemente ai criteri di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile come coordinato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (art. 6 del d.m. 147/2022) con dimidiazione della fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 15.07.2024 così provvede:
1) dichiara la contumacia del resistente;
2) dichiara la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151, comma 1° c.c (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bari al n. 33 –
Parte I – Anno 2011);
3) dichiara che la separazione è addebitabile a Controparte_1
4) dispone che il minore IU sia affidato in via esclusiva alla madre;
5) dispone l'inserimento di IU in un Centro Diurno Socio- Educativo Ex. Art. 52 del Reg. 4, dove il minore potrà pranzare insieme a coetanei e svolgere i compiti di scuola con l'ausilio di educatori;
-inserire IU in un percorso di supporto psicologico ed, ove ritenuto necessario, psichiatrico;
attivazione da parte del SSE del servizio Home- Maker (Educativa Domiciliare) presso l'abitazione del minore;
monitoraggio continuo del nucleo da parte degli stessi Servizi;
6) assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e suppellettili alla ricorrente quale genitore collocatario;
7) assegna l'assegno unico in via esclusiva alla ricorrente;
8) dispone che gli incontri padre-minore siano regolati nei termini di cui in parte motiva;
9) condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 (di cui euro 300,00 in favore del minore ed euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie siglato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019) da corrispondere entro il 5 di ogni mese ed oltre aggiornamento ISTAT;
10) condanna il resistente alla rifusione delle spese di giudizio con distrazione a favore dell'erario, salvo revoca, che liquida in complessive euro 4.496,00 oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
pagina 10 di 11 11) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n.
196.
Manda alla Cancelleria per Le comunicazioni di rito ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti per i provvedimenti di cui sopra.
Così deciso in Bari, lì 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. AU NT Dr. IU Disabato
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