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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE ER ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 6624 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Velletri via Privata Jori n. 17, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Daniele IEsanti, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5 novembre 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' chiedendo l'accertamento dell'illegittimità e dell'infondatezza del provvedimento notificato in data 19 giugno 2024 riferito alla prestazione di invalidità civile percepita dall'1 febbraio 2024 al
30 giugno 2024, nella misura di € 3.190,56, e la condanna dell'Istituto alla restituzione di tutte le somme recuperate a tale titolo, oltre agli accessori di legge, nonché al versamento dei ratei della prestazione revocata dall'1 agosto 2024. CP_
1.1. L' si è costituito in giudizio, affermando di aver annullato in autotutela il provvedimento di indebito e di aver liquidato la prestazione per l'anno 20254 in favore della ricorrente, il 2 ottobre 2025. Ha concluso quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 26 novembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, riconoscendo di aver ricevuto, il 3 novembre 2025, la restituzione della somma illegittimamente trattenuta e il pagamento dei ratei mancanti.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. L'annullamento in autotutela del provvedimento di accertamento dell'indebito (del 2 ottobre 2025: documentazione allegata alla memoria di costituzione) e l'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta dopo il deposito del ricorso, in data 3 novembre 2025, confermato dalla ricorrente, impongono di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857). CP_
4.1. Nel caso di specie, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo annullamento dell'indebito e il conseguente pagamento del dovuto (eseguito il
3 novembre 2025, dopo il deposito e la notifica del ricorso) ha determinato il formarsi del contenzioso e non ha dimostrato l'impossibilità di un tempestivo adempimento, come allegato in memoria, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo anche sulla base dei parametri di cui all'art. 4 comma 1-bis d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione al credito riconosciuto di € 5.317,60, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Velletri, 27 novembre 2025
Il giudice
IE ER ZZ