TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7167/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7167 /2016 promossa da
, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Pozzi Fabio, giusta procura in atti;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Tarantino Antonio, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo può sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e richiedeva – previa dichiarazione di inefficacia del recesso unilaterale
[...]
pagina 1 di 10 dai contrattati stipulati e prodotti in giudizio (in particolar modo ai docc. nn. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del fascicolo di parte attrice) – l'accertamento della responsabilità contrattuale da inadempimento della convenuta;
per l'effetto, richiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di euro
40.139,40, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ovvero a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c.; in ogni caso, richiedeva la condanna della società convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
In particolare, l'attrice lamentava l'illegittimo esercizio, da parte della convenuta, del diritto di recesso con riferimento a otto contratti asseritamente stipulati tra le parti del presente giudizio, e in particolare: il contratto n. 109 del 29.11.2012, avente ad oggetto il servizio di derattizzazione/allontanamento ofidi;
il contratto n. 030/2013 del 29.1.2013 avente ad oggetto il servizio di pulizia ordinaria interna degli autoveicoli di proprietà della presso l'autorimessa in Modugno;
il contratto Controparte_1
n. 031/2013 del 29.1.2013 avente ad oggetto il servizio di pulizia “una tantum” interna degli autoveicoli;
il contratto n. 032/2013 del 29.1.2013 avente ad oggetto il servizio di derattizzazione e controllo degli infestanti
(insetti e roditori) degli uffici siti in Castellana Grotte;
il contratto n. 033/2013 del 29.1.2013 avente ad oggetto il servizio di derattizzazione e controllo degli infestanti degli immobili siti in Modugno e Brindisi;
il contratto n. 035/2013 del
29.1.2013 avente ad oggetto il servizio di sanificazione trimestrale del proprio parco autoveicoli;
il contratto n. 198/2014 del 12.6.2014 avente ad oggetto il servizio di lavaggio esterno manuale e di pulizia interna del proprio parco servizi urbani di Martina Franca;
il contratto n. 242/2014 del 17.12.2014 avente ad oggetto il servizio di lavaggio esterno manuale pulizia interna del parco servizio urbano di Massafra.
A sostegno della pretesa, parte attrice evidenziava come i predetti contratti stabilivano, nella parte relativa alle “ulteriori clausole contrattuali”, che “il presente contratto ha durata di 12 mesi e si intende tacitamente rinnovato alla sua scadenza per un periodo analogo, salvo disdetta da comunicarsi per lettera
pagina 2 di 10 raccomandata due mesi prima della scadenza”, dolendosi della tardività della disdetta illegittimamente compiuta dalla soltanto in data Controparte_1
05/12/2015, chiedendo dunque la risoluzione dei contratti in questione per inadempimento imputabile alla controparte e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, ovvero dell'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c.
I.2. – Costituendosi in giudizio, contestando ogni avversa Controparte_1 deduzione, richiedeva il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
In particolare, preliminarmente, la convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
ancora, sempre in via preliminare, per quanto concerneva la documentazione ex adverso prodotta (ed in particolare docc. nn. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 18, 19, 20 dell'indice di parte attrice) ne contestava e disconosceva la conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. Parte convenuta disconosceva altresì, espressamente, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., la documentazione prodotta da controparte, e in particolare i docc. nn. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, dell'indice avverso. In subordine, poi, nell'ipotesi in cui controparte producesse in giudizio gli originali dei predetti documenti, si disconosceva espressamente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta dalla convenuta sui docc. nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nel merito, eccepiva la invalidità o comunque inefficacia contrattuale, in violazione del disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. della clausola che prevedeva il rinnovo automatico dei contratti oggetto del giudizio, perché vessatoria. Ancora, ritenuta tempestiva la disdetta inoltrata dalla medesima alla parte attrice, respingeva qualsivoglia addebito non sussistendo, a suo avviso, alcun inadempimento alle obbligazioni contrattuali. In caso contrario, ovvero, in caso di accertamento positivo della responsabilità della medesima, parte convenuta eccepiva il mancato assolvimento, da parte della ditta
[...]
, dell'onere probatorio con riferimento al danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale presuntivamente subito da parte attrice;
infine eccepiva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art 1671 c.c.
pagina 3 di 10 I.3. – All'udienza del 15/03/2017, stante l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita attivato su sollecitazione giudiziale con ordinanza del
26/10/2016 ai sensi dell'art. 3, co. 1 l. 162/2014, erano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie.
I.4. – All'udienza del 14/02/2018, parte attrice depositava, in originale, la documentazione contrattuale e contabile disconosciuta. Parte convenuta disconosceva la conformità ai sensi dell'art. 215 c.p.c. della documentazione prodotta anche in originale da parte attrice, nonché la relativa sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. Pertanto, parte attrice dichiarando di volersi avvalere della ridetta documentazione contrattuale proponeva istanza di verificazione delle sottoscrizioni.
I.5. – Con ordinanza del 15/01/2019, ritenuta tardiva l'istanza di verificazione formulata da parte attrice, erano rigettate le istanze istruttorie dalla stessa formulate.
I.6. – La causa, pervenuta infine all'udienza del 05/06/2024, era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
II.1. – Deve considerarsi innanzitutto superata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, essendo lo stesso stato espletato previa assegnazione del termine per la comunicazione del relativo invito all'esito della prima udienza, in base al disposto di cui all'art. 3, co. 1, l. 162/2014.
II.2. – Ciò premesso, l'oggetto del contendere è rappresentato dalla richiesta di accertamento della responsabilità contrattuale da inadempimento della società convenuta e dalla conseguente richiesta di condanna della medesima al pagamento di € 40.139,40, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ovvero a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c.
Fonte della pretesa azionata in giudizio sono i contratti asseritamente stipulati inter partes e versati in atti (doc.
3-10 fasc. attoreo).
pagina 4 di 10 Come anticipato, la documentazione contrattuale prodotta in giudizio è stata tempestivamente disconosciuta dalla convenuta.
Ora, a fronte del disconoscimento, effettuato dalla convenuta, della documentazione (docc. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, fasc. parte attrice) ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e in subordine, in ipotesi di deposito dell'originale, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., formulata già in sede di costituzione in giudizio da parte della convenuta (disconoscimento la cui formale idoneità a paralizzare la valenza probatoria dei documenti in questione non è stata posta in discussione), parte attrice depositava, all'udienza del 14/02/2018, in originale, la documentazione contrattuale e contabile disconosciuta e, dichiarando di volersi avvalere della citata documentazione, avanzava istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Ora, premesso che “Il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia”
(Cass., n. 6890 del 11/03/2021), in tema di scrittura privata disconosciuta, si ritiene ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare
l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti” (Cass. n. 2411/2005; Cass., n.
17902/2018).
Invero, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., l'istanza di verificazione ai sensi della scrittura privata disconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta in giudizio, costituisce un onere a carico della parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta: la norma utilizza propriamente l'espressione “la parte ... deve chiederne la verificazione” (“La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [214 c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”).
pagina 5 di 10 Non è un caso, poi, che l'art. 217 c.p.c. preveda che, in caso di proposizione dell'istanza di verificazione, il giudice istruttore disponga le cautele opportune per la custodia del documento, stabilendo il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione ed ammettendo le prove.
Va al riguardo ricordato che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che, ai fini decisori, la scrittura è tamquam non esset e che il giudice non deve tenerne conto (cfr. Cass. civ. 16/02/2012,
n. 2220; Cass. civ. 8/1/1994, n. 155).
Tanto premesso in ordine al quadro normativo di riferimento, va rilevato che, nella fattispecie in esame, parte convenuta, già in sede di costituzione in giudizio, non si è limitata a negare la conformità della copia all'originale, avendo contestato la sottoscrizione della documentazione in parola, mediante il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione ivi apposta, con la conseguenza che l'attrice, che intendeva avvalersi di siffatti documenti, aveva il preciso onere non solo di depositare nei termini l'originale ma anche formulare un'istanza di verificazione entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti.
La difesa di parte attrice, invece, solo all'udienza del 14/02/2018, ovvero oltre il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, dichiarava la volontà di voler procedere a istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Orbene, se deve ritenersi consentita la produzione, anche in un momento successivo alla maturazione delle preclusioni istruttorie, del documento in originale, laddove sia stato inizialmente prodotto in fotocopia (cfr. Cass. n.
1366/2016;), va però richiamato il citato orientamento di legittimità che ritiene che l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. sia assoggettata al regime delle preclusioni istruttorie.
In tal senso si veda Cass. n. 16915/2011 secondo cui la richiesta di verificazione in via incidentale, che non richiede particolari forme (e, quindi,
pagina 6 di 10 modalità sacramentali: cfr. Cass. 6 aprile 1995, n. 4036; Cass. 23 ottobre
2001, n. 12976), può essere compiuta, entro i termini propri di ogni altra istanza istruttoria (v. Cass. 7 febbraio 2005, n. 2411; Cass. 5 ottobre 2006, n.
19067, e Cass. 11 novembre 2008, n. 26943).
Si è altresì precisato (cfr. Cass. n. 2411/2005) che la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti (entro il termine, cioè, entro il quale è possibile la produzione del documento).
Né può incidere su tale valutazione la circostanza che il documento in originale sia stato a sua volta prodotto solo a preclusioni istruttorie maturate, in quanto l'attrice, a fronte dell'avvenuto disconoscimento della fotocopia ad opera della controparte, avrebbe dovuto immediatamente provvedere al deposito dell'originale, senza quindi attendere la celebrazione dell'udienza dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
In tal senso si è infatti affermato che (cfr. Cass. n. 7267/2014) in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione (conf. Cass. n.
9202/2004; Cass. n. 14804/2014), il che conforta il convincimento che era specifico onere della parte attrice produrre l'originale del documento in esame al fine di consentire la proposizione dell'istanza di verificazione nel rispetto delle preclusioni istruttorie (in questi esatti termini, v. Cass., n. 10895 del
07/05/2018).
La proposizione dell'istanza di verificazione in un momento successivo presupponeva, peraltro, la presentazione di una richiesta di rimessione in termini dell'istante, subordinata alla verifica da parte del giudice circa la ricorrenza della non imputabilità della decadenza nella quale era incorso l'attore, istanza che nella specie non risulta neanche presentata.
pagina 7 di 10 Va del resto altresì affermata l'inidoneità delle prove offerte a sostegno dell'istanza di verificazione, ove, in via ipotetica, la si volesse considerare implicitamente avanzata (ipotesi, peraltro, neanche sostenuta da parte attrice).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'istanza può considerarsi proposta anche in via implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presupponga necessariamente l'autenticità del documento (cfr. Cass. civ. 24/05/2012, n. 8272; Cass. civ. 6/6/2006,
n. 13258).
Nondimeno, quand'anche la deduzione e l'assunzione di specifiche prove possa essere ritenuta non necessaria, ove gli elementi già acquisiti o la situazione processuale vengano reputati sufficienti per una pronuncia al riguardo (cfr. Cass. civ. n. 13258 del 2006; v. anche Cass. civ. 23/10/2001
n. 12976; Cass. civ. 11/06/1991, n. 6613), non vi è dubbio che l'art. 216
c.p.c. onera, com'è del resto ovvio, chi chiede la verificazione di formulare i mezzi di prova ritenuti utili e di produrre o indicare le scritture di comparazione.
Ebbene, nella specie, trattandosi di dimostrare la veridicità della sottoscrizione non già di documenti quali che fossero nei quali era stata consacrata l'intervenuta stipulazione di contratti di appalto di servizi, ma di quelli – proprio e soli di quelli – prodotti in giudizio, ininfluenti risultano i capitoli di prova formulati da parte attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n.
2 c.p.c., volti a provare i rapporti negoziali inter partes, al pari delle missive di contestazione inoltrate dal difensore della convenuta (doc. 14-17 fasc. parte attrice).
Va, da ultimo, dunque ribadito, in conformità all'insegnamento della Corte di legittimità, che quando la parte, contro la quale sia prodotta la copia fotostatica – assimilabile a quella fotografica di cui all'art. 2719 c.c. – non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima almeno apparentemente sottoscritto, la disconosca come falsa e, comunque, come non conforme all'originale, nessuna delle parti può produrre l'istanza di pagina 8 di 10 verificazione ex art. 216 c.p.c. – istanza che concerne soltanto i documenti originali – ma incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta;
ne consegue che detta controparte è tenuta o ad esibire l'originale – ed, in ipotesi affermativa, a chiedere la verificazione della scrittura, se l'avversario insisterà nel disconoscerla – o a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2724 c.c., n. 3), di avere senza sua colpa smarrito il documento (cfr. Cass., n. 14804 del 30/06/2014).
Conclusivamente, ribadito che, a norma dell'art. 216 c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta, è gravata di un duplice onere, dovendo, entro i termini perentori fissati per l'articolazione dei mezzi istruttori, sia proporre in modo non equivoco istanza di verificazione, sia indicare le prove ritenute utili, l'attrice, nelle memorie autorizzate, ex art. 183 c.p.c., non ha presentato la predetta richiesta, la quale è stata avanzata solo nel corso della successiva udienza, ossia tardivamente, con conseguente inutilizzabilità ai fini decisori dei documenti la cui sottoscrizione era stata disconosciuta, in adesione alla consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui in casi siffatti il giudice non deve tenerne conto pur se ritenga di avere elementi atti a comprovarne l'autenticità.
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere di verificazione delle scritture disconosciute non consente di attribuire alle stesse alcuna efficacia probatoria.
A ciò si aggiunga, con segnato riguardo alla contestata documentazione contrattuale priva di sottoscrizione riconducibile alla contraente (preventivi di offerta negoziale ed e-mail allegate: doc. 9-10), che al disconoscimento di conformità opposto dalla convenuta non è seguito l'accertamento della rispondenza all'originale attraverso altri idonei mezzi di prova, avendo l'attrice inteso dimostrare i propri asserti articolando una prova testimoniale dichiarata inammissibile in corso di causa – in quanto fondata su capitoli di prova esulanti dai limiti di ammissibilità ex artt. 2721 ss. c.c. – e producendo pagina 9 di 10 documentazione di formazione unilaterale (fatture) e priva dunque di valenza dimostrativa.
Pertanto, essendo la pretesa giudiziale fondata sull'assunto inadempimento degli accordi negoziali (e segnatamente, sulla violazione della clausola di rinnovo automatico dei contratti in esame e dei limiti temporali di esercizio della facoltà di disdetta ivi previsti), mancando la prova dei contratti in questione, oggetto di tempestivo disconoscimento, in difetto di rituale istanza di verificazione, la domanda attorea resta sfornita di prova.
Ne discende il rigetto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
In particolare, alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione stante il carattere documentale della causa (fase di studio della controversia: euro 1.701; fase introduttiva del giudizio: euro 1.204; fase istruttoria e/o di trattazione: euro
903; fase decisionale: euro 2.905).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) RIGETTA le domande proposte da Parte_1
;
[...]
b) CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquida in euro 6.713, per compensi difensivi, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 21 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7167 /2016 promossa da
, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Pozzi Fabio, giusta procura in atti;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Tarantino Antonio, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo può sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e richiedeva – previa dichiarazione di inefficacia del recesso unilaterale
[...]
pagina 1 di 10 dai contrattati stipulati e prodotti in giudizio (in particolar modo ai docc. nn. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del fascicolo di parte attrice) – l'accertamento della responsabilità contrattuale da inadempimento della convenuta;
per l'effetto, richiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di euro
40.139,40, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ovvero a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c.; in ogni caso, richiedeva la condanna della società convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
In particolare, l'attrice lamentava l'illegittimo esercizio, da parte della convenuta, del diritto di recesso con riferimento a otto contratti asseritamente stipulati tra le parti del presente giudizio, e in particolare: il contratto n. 109 del 29.11.2012, avente ad oggetto il servizio di derattizzazione/allontanamento ofidi;
il contratto n. 030/2013 del 29.1.2013 avente ad oggetto il servizio di pulizia ordinaria interna degli autoveicoli di proprietà della presso l'autorimessa in Modugno;
il contratto Controparte_1
n. 031/2013 del 29.1.2013 avente ad oggetto il servizio di pulizia “una tantum” interna degli autoveicoli;
il contratto n. 032/2013 del 29.1.2013 avente ad oggetto il servizio di derattizzazione e controllo degli infestanti
(insetti e roditori) degli uffici siti in Castellana Grotte;
il contratto n. 033/2013 del 29.1.2013 avente ad oggetto il servizio di derattizzazione e controllo degli infestanti degli immobili siti in Modugno e Brindisi;
il contratto n. 035/2013 del
29.1.2013 avente ad oggetto il servizio di sanificazione trimestrale del proprio parco autoveicoli;
il contratto n. 198/2014 del 12.6.2014 avente ad oggetto il servizio di lavaggio esterno manuale e di pulizia interna del proprio parco servizi urbani di Martina Franca;
il contratto n. 242/2014 del 17.12.2014 avente ad oggetto il servizio di lavaggio esterno manuale pulizia interna del parco servizio urbano di Massafra.
A sostegno della pretesa, parte attrice evidenziava come i predetti contratti stabilivano, nella parte relativa alle “ulteriori clausole contrattuali”, che “il presente contratto ha durata di 12 mesi e si intende tacitamente rinnovato alla sua scadenza per un periodo analogo, salvo disdetta da comunicarsi per lettera
pagina 2 di 10 raccomandata due mesi prima della scadenza”, dolendosi della tardività della disdetta illegittimamente compiuta dalla soltanto in data Controparte_1
05/12/2015, chiedendo dunque la risoluzione dei contratti in questione per inadempimento imputabile alla controparte e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, ovvero dell'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c.
I.2. – Costituendosi in giudizio, contestando ogni avversa Controparte_1 deduzione, richiedeva il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
In particolare, preliminarmente, la convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
ancora, sempre in via preliminare, per quanto concerneva la documentazione ex adverso prodotta (ed in particolare docc. nn. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 18, 19, 20 dell'indice di parte attrice) ne contestava e disconosceva la conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. Parte convenuta disconosceva altresì, espressamente, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., la documentazione prodotta da controparte, e in particolare i docc. nn. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, dell'indice avverso. In subordine, poi, nell'ipotesi in cui controparte producesse in giudizio gli originali dei predetti documenti, si disconosceva espressamente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta dalla convenuta sui docc. nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nel merito, eccepiva la invalidità o comunque inefficacia contrattuale, in violazione del disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. della clausola che prevedeva il rinnovo automatico dei contratti oggetto del giudizio, perché vessatoria. Ancora, ritenuta tempestiva la disdetta inoltrata dalla medesima alla parte attrice, respingeva qualsivoglia addebito non sussistendo, a suo avviso, alcun inadempimento alle obbligazioni contrattuali. In caso contrario, ovvero, in caso di accertamento positivo della responsabilità della medesima, parte convenuta eccepiva il mancato assolvimento, da parte della ditta
[...]
, dell'onere probatorio con riferimento al danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale presuntivamente subito da parte attrice;
infine eccepiva l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art 1671 c.c.
pagina 3 di 10 I.3. – All'udienza del 15/03/2017, stante l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita attivato su sollecitazione giudiziale con ordinanza del
26/10/2016 ai sensi dell'art. 3, co. 1 l. 162/2014, erano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie.
I.4. – All'udienza del 14/02/2018, parte attrice depositava, in originale, la documentazione contrattuale e contabile disconosciuta. Parte convenuta disconosceva la conformità ai sensi dell'art. 215 c.p.c. della documentazione prodotta anche in originale da parte attrice, nonché la relativa sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. Pertanto, parte attrice dichiarando di volersi avvalere della ridetta documentazione contrattuale proponeva istanza di verificazione delle sottoscrizioni.
I.5. – Con ordinanza del 15/01/2019, ritenuta tardiva l'istanza di verificazione formulata da parte attrice, erano rigettate le istanze istruttorie dalla stessa formulate.
I.6. – La causa, pervenuta infine all'udienza del 05/06/2024, era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
II.1. – Deve considerarsi innanzitutto superata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, essendo lo stesso stato espletato previa assegnazione del termine per la comunicazione del relativo invito all'esito della prima udienza, in base al disposto di cui all'art. 3, co. 1, l. 162/2014.
II.2. – Ciò premesso, l'oggetto del contendere è rappresentato dalla richiesta di accertamento della responsabilità contrattuale da inadempimento della società convenuta e dalla conseguente richiesta di condanna della medesima al pagamento di € 40.139,40, oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ovvero a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c.
Fonte della pretesa azionata in giudizio sono i contratti asseritamente stipulati inter partes e versati in atti (doc.
3-10 fasc. attoreo).
pagina 4 di 10 Come anticipato, la documentazione contrattuale prodotta in giudizio è stata tempestivamente disconosciuta dalla convenuta.
Ora, a fronte del disconoscimento, effettuato dalla convenuta, della documentazione (docc. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, fasc. parte attrice) ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e in subordine, in ipotesi di deposito dell'originale, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., formulata già in sede di costituzione in giudizio da parte della convenuta (disconoscimento la cui formale idoneità a paralizzare la valenza probatoria dei documenti in questione non è stata posta in discussione), parte attrice depositava, all'udienza del 14/02/2018, in originale, la documentazione contrattuale e contabile disconosciuta e, dichiarando di volersi avvalere della citata documentazione, avanzava istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Ora, premesso che “Il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia”
(Cass., n. 6890 del 11/03/2021), in tema di scrittura privata disconosciuta, si ritiene ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare
l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti” (Cass. n. 2411/2005; Cass., n.
17902/2018).
Invero, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., l'istanza di verificazione ai sensi della scrittura privata disconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta in giudizio, costituisce un onere a carico della parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta: la norma utilizza propriamente l'espressione “la parte ... deve chiederne la verificazione” (“La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [214 c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”).
pagina 5 di 10 Non è un caso, poi, che l'art. 217 c.p.c. preveda che, in caso di proposizione dell'istanza di verificazione, il giudice istruttore disponga le cautele opportune per la custodia del documento, stabilendo il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione ed ammettendo le prove.
Va al riguardo ricordato che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che, ai fini decisori, la scrittura è tamquam non esset e che il giudice non deve tenerne conto (cfr. Cass. civ. 16/02/2012,
n. 2220; Cass. civ. 8/1/1994, n. 155).
Tanto premesso in ordine al quadro normativo di riferimento, va rilevato che, nella fattispecie in esame, parte convenuta, già in sede di costituzione in giudizio, non si è limitata a negare la conformità della copia all'originale, avendo contestato la sottoscrizione della documentazione in parola, mediante il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione ivi apposta, con la conseguenza che l'attrice, che intendeva avvalersi di siffatti documenti, aveva il preciso onere non solo di depositare nei termini l'originale ma anche formulare un'istanza di verificazione entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti.
La difesa di parte attrice, invece, solo all'udienza del 14/02/2018, ovvero oltre il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, dichiarava la volontà di voler procedere a istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Orbene, se deve ritenersi consentita la produzione, anche in un momento successivo alla maturazione delle preclusioni istruttorie, del documento in originale, laddove sia stato inizialmente prodotto in fotocopia (cfr. Cass. n.
1366/2016;), va però richiamato il citato orientamento di legittimità che ritiene che l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. sia assoggettata al regime delle preclusioni istruttorie.
In tal senso si veda Cass. n. 16915/2011 secondo cui la richiesta di verificazione in via incidentale, che non richiede particolari forme (e, quindi,
pagina 6 di 10 modalità sacramentali: cfr. Cass. 6 aprile 1995, n. 4036; Cass. 23 ottobre
2001, n. 12976), può essere compiuta, entro i termini propri di ogni altra istanza istruttoria (v. Cass. 7 febbraio 2005, n. 2411; Cass. 5 ottobre 2006, n.
19067, e Cass. 11 novembre 2008, n. 26943).
Si è altresì precisato (cfr. Cass. n. 2411/2005) che la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti (entro il termine, cioè, entro il quale è possibile la produzione del documento).
Né può incidere su tale valutazione la circostanza che il documento in originale sia stato a sua volta prodotto solo a preclusioni istruttorie maturate, in quanto l'attrice, a fronte dell'avvenuto disconoscimento della fotocopia ad opera della controparte, avrebbe dovuto immediatamente provvedere al deposito dell'originale, senza quindi attendere la celebrazione dell'udienza dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
In tal senso si è infatti affermato che (cfr. Cass. n. 7267/2014) in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione (conf. Cass. n.
9202/2004; Cass. n. 14804/2014), il che conforta il convincimento che era specifico onere della parte attrice produrre l'originale del documento in esame al fine di consentire la proposizione dell'istanza di verificazione nel rispetto delle preclusioni istruttorie (in questi esatti termini, v. Cass., n. 10895 del
07/05/2018).
La proposizione dell'istanza di verificazione in un momento successivo presupponeva, peraltro, la presentazione di una richiesta di rimessione in termini dell'istante, subordinata alla verifica da parte del giudice circa la ricorrenza della non imputabilità della decadenza nella quale era incorso l'attore, istanza che nella specie non risulta neanche presentata.
pagina 7 di 10 Va del resto altresì affermata l'inidoneità delle prove offerte a sostegno dell'istanza di verificazione, ove, in via ipotetica, la si volesse considerare implicitamente avanzata (ipotesi, peraltro, neanche sostenuta da parte attrice).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'istanza può considerarsi proposta anche in via implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presupponga necessariamente l'autenticità del documento (cfr. Cass. civ. 24/05/2012, n. 8272; Cass. civ. 6/6/2006,
n. 13258).
Nondimeno, quand'anche la deduzione e l'assunzione di specifiche prove possa essere ritenuta non necessaria, ove gli elementi già acquisiti o la situazione processuale vengano reputati sufficienti per una pronuncia al riguardo (cfr. Cass. civ. n. 13258 del 2006; v. anche Cass. civ. 23/10/2001
n. 12976; Cass. civ. 11/06/1991, n. 6613), non vi è dubbio che l'art. 216
c.p.c. onera, com'è del resto ovvio, chi chiede la verificazione di formulare i mezzi di prova ritenuti utili e di produrre o indicare le scritture di comparazione.
Ebbene, nella specie, trattandosi di dimostrare la veridicità della sottoscrizione non già di documenti quali che fossero nei quali era stata consacrata l'intervenuta stipulazione di contratti di appalto di servizi, ma di quelli – proprio e soli di quelli – prodotti in giudizio, ininfluenti risultano i capitoli di prova formulati da parte attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n.
2 c.p.c., volti a provare i rapporti negoziali inter partes, al pari delle missive di contestazione inoltrate dal difensore della convenuta (doc. 14-17 fasc. parte attrice).
Va, da ultimo, dunque ribadito, in conformità all'insegnamento della Corte di legittimità, che quando la parte, contro la quale sia prodotta la copia fotostatica – assimilabile a quella fotografica di cui all'art. 2719 c.c. – non autenticata da pubblico ufficiale di un documento dalla medesima almeno apparentemente sottoscritto, la disconosca come falsa e, comunque, come non conforme all'originale, nessuna delle parti può produrre l'istanza di pagina 8 di 10 verificazione ex art. 216 c.p.c. – istanza che concerne soltanto i documenti originali – ma incombe alla controparte fornire nei modi ordinari la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta;
ne consegue che detta controparte è tenuta o ad esibire l'originale – ed, in ipotesi affermativa, a chiedere la verificazione della scrittura, se l'avversario insisterà nel disconoscerla – o a fornire altre prove del suo asserto, nei limiti ordinari della loro ammissibilità e, quindi, anche prove testimoniali, ove dimostri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2724 c.c., n. 3), di avere senza sua colpa smarrito il documento (cfr. Cass., n. 14804 del 30/06/2014).
Conclusivamente, ribadito che, a norma dell'art. 216 c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta, è gravata di un duplice onere, dovendo, entro i termini perentori fissati per l'articolazione dei mezzi istruttori, sia proporre in modo non equivoco istanza di verificazione, sia indicare le prove ritenute utili, l'attrice, nelle memorie autorizzate, ex art. 183 c.p.c., non ha presentato la predetta richiesta, la quale è stata avanzata solo nel corso della successiva udienza, ossia tardivamente, con conseguente inutilizzabilità ai fini decisori dei documenti la cui sottoscrizione era stata disconosciuta, in adesione alla consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio secondo cui in casi siffatti il giudice non deve tenerne conto pur se ritenga di avere elementi atti a comprovarne l'autenticità.
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere di verificazione delle scritture disconosciute non consente di attribuire alle stesse alcuna efficacia probatoria.
A ciò si aggiunga, con segnato riguardo alla contestata documentazione contrattuale priva di sottoscrizione riconducibile alla contraente (preventivi di offerta negoziale ed e-mail allegate: doc. 9-10), che al disconoscimento di conformità opposto dalla convenuta non è seguito l'accertamento della rispondenza all'originale attraverso altri idonei mezzi di prova, avendo l'attrice inteso dimostrare i propri asserti articolando una prova testimoniale dichiarata inammissibile in corso di causa – in quanto fondata su capitoli di prova esulanti dai limiti di ammissibilità ex artt. 2721 ss. c.c. – e producendo pagina 9 di 10 documentazione di formazione unilaterale (fatture) e priva dunque di valenza dimostrativa.
Pertanto, essendo la pretesa giudiziale fondata sull'assunto inadempimento degli accordi negoziali (e segnatamente, sulla violazione della clausola di rinnovo automatico dei contratti in esame e dei limiti temporali di esercizio della facoltà di disdetta ivi previsti), mancando la prova dei contratti in questione, oggetto di tempestivo disconoscimento, in difetto di rituale istanza di verificazione, la domanda attorea resta sfornita di prova.
Ne discende il rigetto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
In particolare, alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione stante il carattere documentale della causa (fase di studio della controversia: euro 1.701; fase introduttiva del giudizio: euro 1.204; fase istruttoria e/o di trattazione: euro
903; fase decisionale: euro 2.905).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) RIGETTA le domande proposte da Parte_1
;
[...]
b) CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, che liquida in euro 6.713, per compensi difensivi, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 21 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 10 di 10