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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: AO EL IU Presidente estensore Federica Girfatti IU Claudia Ummarino IU, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2475 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. D'ONOFRIO ELISA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 GRANDONI SERGIO, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Controparte_1 in data 02/10/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/06/2019, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) (al N.21, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 2019). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n.1997/2022, R.G.n.7531/2022, emesso in data 27/02/2023. Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, India a Napoli il 12/01/2021, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, Persona_1 fissando la residenza privilegiata con la madre presso l'appartamento acquistato da entrambi i coniugi in regime di comunione, sito in Casalnuovo al Viale dei Tigli n.8 già destinato a casa coniugale nel provvedimento di omologa. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla bambina. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. b) Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni, Controparte_1 avrà la facoltà di tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 21,30 e per un weekend alternato, dal sabato mattina al lunedì mattina, accompagnando lui la figlia presso l'istituto scolastico. Nel caso di impossibilità per motivi di lavoro potrà richiedere un altro giorno, previo preavviso da parte del padre, al fine di consentire alla madre di potersi organizzare, data la giovane età della bambina, almeno un giorno prima. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della piccola. Si precisa che nei giorni cui il padre terrà con se la minore per l'intera giornata la madre potrà chiamare e/o videochiamare la figlia;
c) Per quanto concerne le festività natalizie, con la sig.ra il Sig. avrà la Parte_1 CP_1 facoltà di trascorrere con la figlia a giorni alternati la Vigilia di Natale, il 25 ed 26 Dicembre e, sempre alternandosi, il giorno del 31 dicembre e 01 gennaio dalle ore 11.30 alle ore 22.00, il 6 Gennaio sempre ad anni alterni, con possibilità di soggiornare con il di lei padre soltanto dal compimento del terzo anno di età alternativamente dal 23 al 29 Dicembre e dal 30 al 3 Gennaio;
consentendo, comunque, all'altro genitore di trascorrere una giornata delle suddette festività al fine di consentire lo scambio dei regali e delle felicitazioni. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig.
avrà la facoltà di trascorrere con la piccola un'intera giornata dalle ore 11.30 alle ore CP_1 Per_ 22.00, in modo che la piccola possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. Per_ In ordine ai compleanni della piccola , almeno relativamente alla sua tenera età, i genitori potranno festeggiare congiuntamente e/o separatamente nel medesimo giorno, concordando gli orari almeno una settimana prima. In ordine alle vacanze estive, il papà potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi comprensivi del pernottamento. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle eventuali esigenze lavorative dei genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, con facoltà per il padre di continuare ad esercitare il diritto di visita ove possibile. Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di Parte_1 vacanza durante l'anno con la figlia dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, CP_1 indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. Si precisa che nei giorni cui il padre terrà con sè la minore per l'intera giornata la madre potrà chiamare e/o videochiamare la figlia. d) Il Sig. – a decorrere dal mese di Ottobre 2024 compreso – si impegna a corrispondere CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, l'importo globale di € 500,00 (euro cinquecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Le parti convengono che tale incremento, rispetto all'importo concordato con omologa di separazione, resterà invariato fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione all'IBAN n. [...], entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. La sig.ra rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento Parte_1 per sé. e) Il Sig. provvederà a pagare il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie CP_1 facendo riferimento per la loro individuazione e per le modalità di concertazione al protocollo d'intesa tra Tribunale di Nola e COA Nola del 20.05.2021, che viene consegnato alle parti contestualmente alla sottoscrizione della separazione per una piena e completa conoscenza ed il 50
% (cinquanta per cento) delle spese condominiali ordinarie;
f) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2475 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Casalnuovo di Napoli il 21/06/2019 tra i coniugi e Parte_1 CP_2
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio al N.21, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 2019);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 19/11/2025
Il Presidente estensore
AO EL IU