CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 749/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente
D'ARCANGELO FABRIZIO, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2531/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164134 - ANNO 2018 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164151 - ANNO 2023 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164135 - ANNO 2018 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164136 - ANNO 2018 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164137 - ANNO 2019 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164138 - ANNO 2019 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164139 - ANNO 2019 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164140 - ANNO 2020 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164141 - ANNO 2020 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164142 - ANNO 2020 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164143 - ANNO 2021 TARI - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164144 - ANNO 2021 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164145 - ANNO 2021 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164146 - ANNO 2022 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164147 - ANNO 2022 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164148 - ANNO 2022 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164149 - ANNO 2023 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164150 - ANNO 2023 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4069/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati o, comunque, la riduzione dell'imposta o delle sanzioni applicate, con vittoria di spese;
la parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ritualmente proposto, ha impugnato gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, emessi dal Comune di Milano per gli anni di imposta dal 2018 al 2023, notificati in data 6 dicembre 2024, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese.
Il Comune di Milano con tali atti, ha contestato alla società ricorrente l'omessa denuncia di occupazione, ai fini della tassa rifiuti (TARI), relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, Indirizzo_1, censita al catasto urbano al Dato_Catastale_1 (ex Dato_Catastale_2, Dato_Catastale_3 e Dato_Catastale_4), cat. catastale C/1, e alla relativa area scoperta, sita sempre in Indirizzo_1.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati, eccependo la decadenza del potere impositivo per l'annualità 2018, l'errato calcolo delle superfici sottoposte a tassazione, anche a causa del mancato utilizzo dell'area scoperta, l'errata applicazione della categoria tariffaria utilizzata dal Comune e l'illegittimità delle sanzioni irrogate, determinate nella misura massima di legge.
Si è costituito il Comune di Milano e ha dedotto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 20 ottobre 2025 la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ribadendo che il Comune di Milano ha emesso gli atti impugnati senza aver previamente effettuato alcuna verifica in loco.
All'udienza di discussione del 31 ottobre 2025, la Corte, sentite le parti, ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
2. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha eccepito la nullità degli avvisi relativi all'annualità d'imposta
2018, per effetto della decadenza del Comune di Milano dal potere di accertamento.
Come previsto dall'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione ai fini TARI.
Nel caso di specie, come risulta dalla SCIA depositata da Ricorrente_1, l'attività è iniziata il 31 marzo 2017 e, pertanto, la dichiarazione TARI avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2018; il 31 dicembre del quinto anno successivo corrisponde al 31 dicembre 2023. Gli avvisi per il 2018 (nn. 164134/2024,
164135/2024, 164136/2024) sono invece stati tardivamente notificati il 6 dicembre 2024.
2.1. La censura è infondata.
L'attività di accertamento del Comune rinviene il proprio fondamento normativo nell'art. 1, comma 161 legge
27 dicembre 2006, n. 296.
Secondo questa disposizione gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto, essere effettuati.
Il termine di decadenza, si computa, dunque, dal versamento per i casi in cui l'obbligo dichiarativo è stato correttamente adempiuto, (nonché per i casi in cui l'obbligo dichiarativo non sussiste) o dalla dichiarazione nei casi in cui l'obbligo dichiarativo non è stato adempiuto o correttamente adempiuto (come nel caso di specie), atteso che l'obbligo dichiarativo si rinnova per ogni anno d'imposta, sino a quando non viene correttamente adempiuto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di TARSU, il d.lgs. n. 507 del 1993 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. Tuttavia, qualora l'originaria denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del cit. decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. La protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia, dunque, non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (ex plurimis: Cass., Sez. 5, n. 25063 del 08/10/2019, Rv. 655406 - 01).
Posto, dunque, che il 2024 è l'anno di imposta in cui ha avuto inizio la verifica fiscale nei confronti della ricorrente, il Comune ha legittimamente emesso l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018, anno che costituisce il limite temporale entro il quale l'ente impositore può recuperare il tributo, con evidente prescrizione degli anni impositivi antecedenti.
Per l'anno 2018 il termine finale di presentazione della denuncia originaria di occupazione era fissato dall'art. 1, comma 684, della legge n. 147 del 2013 al 30 giugno dell'anno successivo e, dunque, scadeva il 30 giugno 2019. Di conseguenza, il termine quinquennale di decadenza per l'attività di accertamento si consumava al 31 dicembre 2024 (i.e. 30.06.2019 + 5 anni = 31 dicembre 2024).
Il Comune ha, dunque, legittimamente provveduto a recuperare il tributo non corrisposto a partire dall'anno
2018, notificando l'avviso di accertamento per tale anno di imposta il 6 dicembre 2024 e, dunque, ha osservato i termini decadenziali previsti dalla disposizione citata.
3. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto che l'importo della tassa è stato erroneamente indicato in eccesso, a causa dell'errato calcolo delle superfici sottoposte a tassazione e del mancato utilizzo dell'area scoperta.
Come si evince anche dalla SCIA, depositata presso il SUAP del Comune di Milano in data 31 marzo 2017,
l'attività di bar è stata esercitata dalla società ricorrente su un'estensione di mq. 486, comprensiva di mq.
50 di vendita di prodotti alimentari e non, oltre a mq. 230 di magazzino (doc. 3).
Il Comune, senza effettuare alcun rilievo sul reale utilizzo autorizzato dell'immobile da parte di Ricorrente_1, ha rideterminato in mq. 623 l'area adibita a bar, in mq. 210 l'area adibita a magazzino ed in mq. 255 l'area esterna che sarebbe stata utilizzata da Ricorrente_1 per la somministrazione.
Tuttavia, la parte esterna all'attività, oggetto di specifica ripresa ad imposizione, contrariamente a quanto affermato dal Comune non sarebbe mai stata utilizzata dalla società per l'attività di somministrazione di cibi e bevande.
3.1. Anche questa censura è infondata.
La disciplina vigente non postula per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore il previo esperimento di un sopralluogo.
Il Comune, negli atti impugnati, ha, dunque, legittimamente conteggiato: 1) 623 mq., quale area adibita a bar;
2) 210 mq., quale magazzino, categoria tariffaria (3) 55 mq. – fondandosi sulla planimetria depositata a catasto (doc. 2), dalla quale si evince che il sub Numero_1 è così composto: - Cortile carrabile scoperto 340 mq. (non oggetto di accertamento) - Altro cortile scoperto 255 mq.
La somma complessiva dell'area adibita a bar, comprensiva anche di cucina e servizi igienici, risulta di 624 mq.
La misurazione operata dal Comune trova conferma nella stessa visura catastale, che riporta una superficie catastale di complessivi 753 mq.; di questa consistenza il Comune ha prudenzialmente sottoposto a tassazione una superficie di mq. 623 che corrisponde all'incirca all'ottanta per cento della superficie catastale.
L'utilizzo dell'area scoperta esterna è, peraltro, confermato dalle immagini tratte da Google Earth presenti in atti e ritratte in distinte occasioni.
Dalla visione delle fotografie, infatti, risulta la presenza di ombrelloni di colore blu, ombrelloni normalmente utilizzati dalle strutture attive nella ristorazione e nel commercio alimentare per poter rendere lo spazio esterno funzionale e accogliente per i clienti, offrendo protezione dal sole e dalla pioggia per i clienti, che consumano ai tavolini di solito installati sotto gli ombrelloni.
Quanto al magazzino, inoltre, l'Amministrazione ha conteggiato la superficie basandosi sempre sulla planimetria depositata a catasto (doc. 2) e tenendo in considerazione quanto riportato nella visura, che riporta una superficie catastale di mq 253 e una consistenza di mq 210.
4. Con il terzo motivo la ricorrente ha eccepito l'errata applicazione della categoria tariffaria utilizzata dal
Comune, in quanto avrebbe dovuto essere applicata la categoria n. 24 (Bar, caffè, pasticceria), in luogo di quella n. 22 (Ristoranti/trattorie/osterie/pizzerie/pub) applicata dal Comune di Milano.
4.1. Anche questo motivo di ricorso è infondato.
Il Comune di Milano legittimamente ha applicato la categoria tariffaria 22 - Ristoranti/trattorie/osterie/pizzerie/ pub, in quanto la ricorrente svolge attività di bar tavola calda, con classificazione ATECO 56.11.11 (Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie).
Tale attività è prevista sia dalle tariffe pubblicate in forza del regolamento TARI, sia nell'allegato L al d.lgs.
n. 152 del 2006, quale voce autonoma, nello specifico la n. 24, con definizione proprio «bar, caffè, pasticceria
».
Lo stesso codice Ateco 56.11.11 segnalato dalla parte indica quale attività quella di ristorante con servizio al tavolo ed esclude le gelaterie e pasticcerie.
Dalla stessa visura camerale depositata in atti dalla controparte si evince che la società ha per oggetto la gestione di ristoranti, trattorie, rosticcerie, catering, tavole calde, pizzerie.
5. Con il quarto motivo la ricorrente ha contestato l'illegittimità delle sanzioni applicate nella misura massima del 200% dell'imposta dovuta.
La semplice omissione della dichiarazione non può comportare automaticamente l'applicazione della sanzione massima, né può essere considerata – in caso di attività commerciali assoggettate all'obbligo di presentazione della SCIA – quale indice della volontà di impedire l'attività di accertamento.
La società ricorrente ritiene che nel caso di specie il Comune fosse già a conoscenza di tutte le informazioni utili per l'applicazione dell'imposta atteso che la società, con la presentazione della SCIA, aveva già comunicato tutti i dati necessari per una corretta tassazione. Pertanto la dichiarazione di nuova occupazione
Tari sarebbe stata assolta con la comunicazione della SCIA.
La ricorrente ha, dunque, richiesto la rideterminazione della sanzione, chiedendo l'applicazione della sanzione per il solo mancato versamento dell'imposto e, comunque, la sua rimodulazione in base al regime del cumulo giuridico.
5.1. Questo motivo di ricorso è infondato.
La presentazione della denuncia di nuova occupazione dei locali è espressamente prevista dall'art. 1, commi
684 e 685, della legge n. 147 del 2013; questa disposizione sancisce che «I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo».
Il successivo comma 685 della stessa norma prescrive che la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
La stessa norma poi prevede l'obbligatorietà della comunicazione dei dati catastali, del numero civico dell'immobile e del numero dell'interno, ove esistente.
Le modalità per l'assolvimento all'obbligo dichiarativo sono, inoltre, disciplinate dagli artt. 25 e 26 del
Regolamento Tari del Comune di Milano (doc. 5).
E' incontestato che la società ricorrente non ha mai presentato la predetta dichiarazione e, dunque, legittimamente il Comune di Milano ha emesso nei confronti della società contribuente gli accertamenti impugnati, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, con contestuale irrogazione delle sanzioni per omessa denuncia.
In tema di sanzioni il riferimento normativo è sempre l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, questa disposizione, applicabile a tutti i tributi locali, consente all'Ufficio di recuperare il tributo dovuto e permette di applicare, contestualmente, le medesime sanzioni tributarie.
Il legislatore ha, peraltro, previsto che la mancata presentazione della denuncia originaria di occupazione venga sanzionata con l'applicazione di una sanzione, determinata dal 100 al 200% del tributo.
Il Comune di Milano ha, dunque, legittimamente applicato la sanzione del 200% del tributo, in relazione alla gravità della violazione commessa e al comportamento complessivo tenuto dal contribuente, che ha reiterato la propria condotta inottemperante per plurimi anni di imposta senza alcun ravvedimento, e ha di seguito applicato il regime del cumulo giuridico in relazione alla pluralità di anni di imposta accertati.
Il Comune ha, dunque, aumentato della metà il massimo della sanzione per la prima violazione accertata e, in questo modo, ha applicato legittimamente e congruamente una sanzione inferiore a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del regime del cumulo materiale.
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere integralmente disatteso.
In ragione della integrale soccombenza, la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, si liquidano in euro 6.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
6.000,00.
Milano, 31 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
dr. Fabrizio D'Arcangelo dr. Paolo Guidi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente
D'ARCANGELO FABRIZIO, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2531/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164134 - ANNO 2018 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164151 - ANNO 2023 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164135 - ANNO 2018 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164136 - ANNO 2018 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164137 - ANNO 2019 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164138 - ANNO 2019 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164139 - ANNO 2019 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164140 - ANNO 2020 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164141 - ANNO 2020 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164142 - ANNO 2020 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164143 - ANNO 2021 TARI - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164144 - ANNO 2021 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164145 - ANNO 2021 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164146 - ANNO 2022 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164147 - ANNO 2022 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164148 - ANNO 2022 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164149 - ANNO 2023 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACUF1 - 164150 - ANNO 2023 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4069/2025 depositato il
07/11/2025
Richieste delle parti:
la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati o, comunque, la riduzione dell'imposta o delle sanzioni applicate, con vittoria di spese;
la parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ritualmente proposto, ha impugnato gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, emessi dal Comune di Milano per gli anni di imposta dal 2018 al 2023, notificati in data 6 dicembre 2024, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese.
Il Comune di Milano con tali atti, ha contestato alla società ricorrente l'omessa denuncia di occupazione, ai fini della tassa rifiuti (TARI), relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, Indirizzo_1, censita al catasto urbano al Dato_Catastale_1 (ex Dato_Catastale_2, Dato_Catastale_3 e Dato_Catastale_4), cat. catastale C/1, e alla relativa area scoperta, sita sempre in Indirizzo_1.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati, eccependo la decadenza del potere impositivo per l'annualità 2018, l'errato calcolo delle superfici sottoposte a tassazione, anche a causa del mancato utilizzo dell'area scoperta, l'errata applicazione della categoria tariffaria utilizzata dal Comune e l'illegittimità delle sanzioni irrogate, determinate nella misura massima di legge.
Si è costituito il Comune di Milano e ha dedotto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 20 ottobre 2025 la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ribadendo che il Comune di Milano ha emesso gli atti impugnati senza aver previamente effettuato alcuna verifica in loco.
All'udienza di discussione del 31 ottobre 2025, la Corte, sentite le parti, ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
2. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha eccepito la nullità degli avvisi relativi all'annualità d'imposta
2018, per effetto della decadenza del Comune di Milano dal potere di accertamento.
Come previsto dall'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione ai fini TARI.
Nel caso di specie, come risulta dalla SCIA depositata da Ricorrente_1, l'attività è iniziata il 31 marzo 2017 e, pertanto, la dichiarazione TARI avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2018; il 31 dicembre del quinto anno successivo corrisponde al 31 dicembre 2023. Gli avvisi per il 2018 (nn. 164134/2024,
164135/2024, 164136/2024) sono invece stati tardivamente notificati il 6 dicembre 2024.
2.1. La censura è infondata.
L'attività di accertamento del Comune rinviene il proprio fondamento normativo nell'art. 1, comma 161 legge
27 dicembre 2006, n. 296.
Secondo questa disposizione gli avvisi di accertamento, in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto, essere effettuati.
Il termine di decadenza, si computa, dunque, dal versamento per i casi in cui l'obbligo dichiarativo è stato correttamente adempiuto, (nonché per i casi in cui l'obbligo dichiarativo non sussiste) o dalla dichiarazione nei casi in cui l'obbligo dichiarativo non è stato adempiuto o correttamente adempiuto (come nel caso di specie), atteso che l'obbligo dichiarativo si rinnova per ogni anno d'imposta, sino a quando non viene correttamente adempiuto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di TARSU, il d.lgs. n. 507 del 1993 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. Tuttavia, qualora l'originaria denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del cit. decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. La protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia, dunque, non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (ex plurimis: Cass., Sez. 5, n. 25063 del 08/10/2019, Rv. 655406 - 01).
Posto, dunque, che il 2024 è l'anno di imposta in cui ha avuto inizio la verifica fiscale nei confronti della ricorrente, il Comune ha legittimamente emesso l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018, anno che costituisce il limite temporale entro il quale l'ente impositore può recuperare il tributo, con evidente prescrizione degli anni impositivi antecedenti.
Per l'anno 2018 il termine finale di presentazione della denuncia originaria di occupazione era fissato dall'art. 1, comma 684, della legge n. 147 del 2013 al 30 giugno dell'anno successivo e, dunque, scadeva il 30 giugno 2019. Di conseguenza, il termine quinquennale di decadenza per l'attività di accertamento si consumava al 31 dicembre 2024 (i.e. 30.06.2019 + 5 anni = 31 dicembre 2024).
Il Comune ha, dunque, legittimamente provveduto a recuperare il tributo non corrisposto a partire dall'anno
2018, notificando l'avviso di accertamento per tale anno di imposta il 6 dicembre 2024 e, dunque, ha osservato i termini decadenziali previsti dalla disposizione citata.
3. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto che l'importo della tassa è stato erroneamente indicato in eccesso, a causa dell'errato calcolo delle superfici sottoposte a tassazione e del mancato utilizzo dell'area scoperta.
Come si evince anche dalla SCIA, depositata presso il SUAP del Comune di Milano in data 31 marzo 2017,
l'attività di bar è stata esercitata dalla società ricorrente su un'estensione di mq. 486, comprensiva di mq.
50 di vendita di prodotti alimentari e non, oltre a mq. 230 di magazzino (doc. 3).
Il Comune, senza effettuare alcun rilievo sul reale utilizzo autorizzato dell'immobile da parte di Ricorrente_1, ha rideterminato in mq. 623 l'area adibita a bar, in mq. 210 l'area adibita a magazzino ed in mq. 255 l'area esterna che sarebbe stata utilizzata da Ricorrente_1 per la somministrazione.
Tuttavia, la parte esterna all'attività, oggetto di specifica ripresa ad imposizione, contrariamente a quanto affermato dal Comune non sarebbe mai stata utilizzata dalla società per l'attività di somministrazione di cibi e bevande.
3.1. Anche questa censura è infondata.
La disciplina vigente non postula per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore il previo esperimento di un sopralluogo.
Il Comune, negli atti impugnati, ha, dunque, legittimamente conteggiato: 1) 623 mq., quale area adibita a bar;
2) 210 mq., quale magazzino, categoria tariffaria (3) 55 mq. – fondandosi sulla planimetria depositata a catasto (doc. 2), dalla quale si evince che il sub Numero_1 è così composto: - Cortile carrabile scoperto 340 mq. (non oggetto di accertamento) - Altro cortile scoperto 255 mq.
La somma complessiva dell'area adibita a bar, comprensiva anche di cucina e servizi igienici, risulta di 624 mq.
La misurazione operata dal Comune trova conferma nella stessa visura catastale, che riporta una superficie catastale di complessivi 753 mq.; di questa consistenza il Comune ha prudenzialmente sottoposto a tassazione una superficie di mq. 623 che corrisponde all'incirca all'ottanta per cento della superficie catastale.
L'utilizzo dell'area scoperta esterna è, peraltro, confermato dalle immagini tratte da Google Earth presenti in atti e ritratte in distinte occasioni.
Dalla visione delle fotografie, infatti, risulta la presenza di ombrelloni di colore blu, ombrelloni normalmente utilizzati dalle strutture attive nella ristorazione e nel commercio alimentare per poter rendere lo spazio esterno funzionale e accogliente per i clienti, offrendo protezione dal sole e dalla pioggia per i clienti, che consumano ai tavolini di solito installati sotto gli ombrelloni.
Quanto al magazzino, inoltre, l'Amministrazione ha conteggiato la superficie basandosi sempre sulla planimetria depositata a catasto (doc. 2) e tenendo in considerazione quanto riportato nella visura, che riporta una superficie catastale di mq 253 e una consistenza di mq 210.
4. Con il terzo motivo la ricorrente ha eccepito l'errata applicazione della categoria tariffaria utilizzata dal
Comune, in quanto avrebbe dovuto essere applicata la categoria n. 24 (Bar, caffè, pasticceria), in luogo di quella n. 22 (Ristoranti/trattorie/osterie/pizzerie/pub) applicata dal Comune di Milano.
4.1. Anche questo motivo di ricorso è infondato.
Il Comune di Milano legittimamente ha applicato la categoria tariffaria 22 - Ristoranti/trattorie/osterie/pizzerie/ pub, in quanto la ricorrente svolge attività di bar tavola calda, con classificazione ATECO 56.11.11 (Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie).
Tale attività è prevista sia dalle tariffe pubblicate in forza del regolamento TARI, sia nell'allegato L al d.lgs.
n. 152 del 2006, quale voce autonoma, nello specifico la n. 24, con definizione proprio «bar, caffè, pasticceria
».
Lo stesso codice Ateco 56.11.11 segnalato dalla parte indica quale attività quella di ristorante con servizio al tavolo ed esclude le gelaterie e pasticcerie.
Dalla stessa visura camerale depositata in atti dalla controparte si evince che la società ha per oggetto la gestione di ristoranti, trattorie, rosticcerie, catering, tavole calde, pizzerie.
5. Con il quarto motivo la ricorrente ha contestato l'illegittimità delle sanzioni applicate nella misura massima del 200% dell'imposta dovuta.
La semplice omissione della dichiarazione non può comportare automaticamente l'applicazione della sanzione massima, né può essere considerata – in caso di attività commerciali assoggettate all'obbligo di presentazione della SCIA – quale indice della volontà di impedire l'attività di accertamento.
La società ricorrente ritiene che nel caso di specie il Comune fosse già a conoscenza di tutte le informazioni utili per l'applicazione dell'imposta atteso che la società, con la presentazione della SCIA, aveva già comunicato tutti i dati necessari per una corretta tassazione. Pertanto la dichiarazione di nuova occupazione
Tari sarebbe stata assolta con la comunicazione della SCIA.
La ricorrente ha, dunque, richiesto la rideterminazione della sanzione, chiedendo l'applicazione della sanzione per il solo mancato versamento dell'imposto e, comunque, la sua rimodulazione in base al regime del cumulo giuridico.
5.1. Questo motivo di ricorso è infondato.
La presentazione della denuncia di nuova occupazione dei locali è espressamente prevista dall'art. 1, commi
684 e 685, della legge n. 147 del 2013; questa disposizione sancisce che «I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo».
Il successivo comma 685 della stessa norma prescrive che la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
La stessa norma poi prevede l'obbligatorietà della comunicazione dei dati catastali, del numero civico dell'immobile e del numero dell'interno, ove esistente.
Le modalità per l'assolvimento all'obbligo dichiarativo sono, inoltre, disciplinate dagli artt. 25 e 26 del
Regolamento Tari del Comune di Milano (doc. 5).
E' incontestato che la società ricorrente non ha mai presentato la predetta dichiarazione e, dunque, legittimamente il Comune di Milano ha emesso nei confronti della società contribuente gli accertamenti impugnati, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, con contestuale irrogazione delle sanzioni per omessa denuncia.
In tema di sanzioni il riferimento normativo è sempre l'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, questa disposizione, applicabile a tutti i tributi locali, consente all'Ufficio di recuperare il tributo dovuto e permette di applicare, contestualmente, le medesime sanzioni tributarie.
Il legislatore ha, peraltro, previsto che la mancata presentazione della denuncia originaria di occupazione venga sanzionata con l'applicazione di una sanzione, determinata dal 100 al 200% del tributo.
Il Comune di Milano ha, dunque, legittimamente applicato la sanzione del 200% del tributo, in relazione alla gravità della violazione commessa e al comportamento complessivo tenuto dal contribuente, che ha reiterato la propria condotta inottemperante per plurimi anni di imposta senza alcun ravvedimento, e ha di seguito applicato il regime del cumulo giuridico in relazione alla pluralità di anni di imposta accertati.
Il Comune ha, dunque, aumentato della metà il massimo della sanzione per la prima violazione accertata e, in questo modo, ha applicato legittimamente e congruamente una sanzione inferiore a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del regime del cumulo materiale.
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere integralmente disatteso.
In ragione della integrale soccombenza, la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, si liquidano in euro 6.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
6.000,00.
Milano, 31 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
dr. Fabrizio D'Arcangelo dr. Paolo Guidi