Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 67
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per carenza di potere dirigenziale del sottoscrittore

    La Corte ha rilevato che l'atto impugnato è una cartella esattoriale emessa dalla società incaricata della riscossione, e non un atto sottoscritto dal Dott. Nominativo_3. Inoltre, le argomentazioni del ricorrente non specificano se si tratti di eccezione di inesistenza di delega o di titolarità della legittimazione del sottoscrittore dell'atto presupposto, non rispettando i requisiti di specificità dei motivi di ricorso previsti dal D.Lgs. 546/1992. Il dato allegato a sostegno dell'eccezione non è stato documentato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 67
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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