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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
LI BI, OR
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4818/2015 depositato il 14/10/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150007398764000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate di Cosenza, depositato innanzi alla Segreteria della
Commissione Provinciale di Cosenza il 14 ottobre 2015, e contestualmente iscritto a ruolo,
Ricorrente_1, in atti generalizzata, ha impugnato la cartella di pagamento n. 0342015007398764 a lei notificata in data 3 luglio 2015 con la quale le era stato fatto precetto di versamento della somma di euro 2.051,23.
Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella perché resa su ruolo reso esecutivo dal Dott.
Nominativo_3, nullo per carenza del potere dirigenziale del sottoscrittore.
Si è costituita Agenzia delle Entrate rilevando l'infondatezza nel merito delle doglianze.
All'odierna udienza dell'11 ottobre 2019, la parte ricorrente ha fatto “presente di avere aderito alla rottamazione ter”.
Il fascicolo è stato sospeso.
È stata poi fissata l'odierna udienza.
È comparsa solo Agenzia delle Entrate.
Il procedimento è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
n via del tutto preliminare, il Collegio non può che rilevare l'assenza di qualsivoglia prova della adesione della parte ricorrente ad eventuale procedimento definitorio.
Tanto impone la pronuncia di merito sul ricorso proposto.
Il gravame si presenta infondato avuto riguardo al fatto che la parte ricorrente ha lamentato la nullità della cartella di pagamento denunciando la carenza del potere di sottoscrizione da parte del dottor
Nominativo_3.
Non può non osservarsi, a tal fine, che l'atto di impugnazione è dato da una cartella esattoriale emessa dalla società incaricata della riscossione e non già di atto sottoscritto Dott. Nominativo_3.
Peraltro, le tesi esposte non consentono di comprendere se venga ad essere sollevata eccezione circa l'inesistenza di delega, ovvero ancora la titolarità della legittimazione del soggetto sottoscrittore dell'atto presupposto.
Circostanza che conduce a ritenere non rispettato il dettato degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo
546/1992 sulla specificità dei motivi di ricorso. Peraltro, il dato allegato a titolo di eccezione dalla parte istante non è documentato.
Si impone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 692 per compensi professionali.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
LI BI, OR
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4818/2015 depositato il 14/10/2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150007398764000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate di Cosenza, depositato innanzi alla Segreteria della
Commissione Provinciale di Cosenza il 14 ottobre 2015, e contestualmente iscritto a ruolo,
Ricorrente_1, in atti generalizzata, ha impugnato la cartella di pagamento n. 0342015007398764 a lei notificata in data 3 luglio 2015 con la quale le era stato fatto precetto di versamento della somma di euro 2.051,23.
Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella perché resa su ruolo reso esecutivo dal Dott.
Nominativo_3, nullo per carenza del potere dirigenziale del sottoscrittore.
Si è costituita Agenzia delle Entrate rilevando l'infondatezza nel merito delle doglianze.
All'odierna udienza dell'11 ottobre 2019, la parte ricorrente ha fatto “presente di avere aderito alla rottamazione ter”.
Il fascicolo è stato sospeso.
È stata poi fissata l'odierna udienza.
È comparsa solo Agenzia delle Entrate.
Il procedimento è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
n via del tutto preliminare, il Collegio non può che rilevare l'assenza di qualsivoglia prova della adesione della parte ricorrente ad eventuale procedimento definitorio.
Tanto impone la pronuncia di merito sul ricorso proposto.
Il gravame si presenta infondato avuto riguardo al fatto che la parte ricorrente ha lamentato la nullità della cartella di pagamento denunciando la carenza del potere di sottoscrizione da parte del dottor
Nominativo_3.
Non può non osservarsi, a tal fine, che l'atto di impugnazione è dato da una cartella esattoriale emessa dalla società incaricata della riscossione e non già di atto sottoscritto Dott. Nominativo_3.
Peraltro, le tesi esposte non consentono di comprendere se venga ad essere sollevata eccezione circa l'inesistenza di delega, ovvero ancora la titolarità della legittimazione del soggetto sottoscrittore dell'atto presupposto.
Circostanza che conduce a ritenere non rispettato il dettato degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo
546/1992 sulla specificità dei motivi di ricorso. Peraltro, il dato allegato a titolo di eccezione dalla parte istante non è documentato.
Si impone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 692 per compensi professionali.