TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 02/03/2026, n. 3953
TAR
Sentenza breve 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 della Legge 241/1990 – Difetto di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale e mancata valutazione della normativa sopravvenuta

    I motivi non sono fondati. L'astratta sanabilità delle opere contestate non comporta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, ma semmai la conferma, perché implica che le dette opere, in quanto idonee a essere legittimate, ex post, mediante il rilascio di un titolo edilizio ad oggi non esistente, sono abusive. Non risulta che il ricorrente abbia richiesto di avvalersi delle possibilità di regolarizzazione introdotte dalla normativa sopravvenuta.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, dell’art. 36 del medesimo decreto e della Legge 105/2024 (Decreto Salva Casa 2024) – Omessa valutazione della normativa sopravvenuta e del principio del favor rei

    I motivi non sono fondati. L'astratta sanabilità delle opere contestate non comporta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, ma semmai la conferma, perché implica che le dette opere, in quanto idonee a essere legittimate, ex post, mediante il rilascio di un titolo edilizio ad oggi non esistente, sono abusive. Non risulta che il ricorrente abbia richiesto di avvalersi delle possibilità di regolarizzazione introdotte dalla normativa sopravvenuta.

  • Rigettato
    Violazione della Legge 105/2024 – Applicabilità della normativa sopravvenuta e regolarizzabilità delle opere contestate

    I motivi non sono fondati. L'astratta sanabilità delle opere contestate non comporta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, ma semmai la conferma, perché implica che le dette opere, in quanto idonee a essere legittimate, ex post, mediante il rilascio di un titolo edilizio ad oggi non esistente, sono abusive. Non risulta che il ricorrente abbia richiesto di avvalersi delle possibilità di regolarizzazione introdotte dalla normativa sopravvenuta.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa – Omessa valutazione di soluzioni alternative meno invasive

    Il terzo motivo non è meritevole di accoglimento. Il principio di proporzionalità è invocabile solo laddove l’amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali e non può, pertanto, pacificamente operare nel caso della demolizione di opere abusive, rispetto alla quale l’agire amministrativo è vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica, la cui attuazione costituisce atto dovuto. Non operava, quindi, alcun obbligo di valutare “soluzioni alternative e meno gravose”.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 02/03/2026, n. 3953
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3953
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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