Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 02/03/2026, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03953/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01731/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1731 del 2025, proposto da
AS TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lungarini, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Caputo in Roma, via Ugo Ojetti 114;
contro
Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Morini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione,
dell’ordinanza dirigenziale n 412 del 30 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerveteri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IG DO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 16 gennaio 2025 e depositato il 3 febbraio 2025, parte ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe formulando quattro motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 7 della Legge 241/1990 – Difetto di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale e mancata valutazione della normativa sopravvenuta ”) e con il secondo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, dell’art. 36 del medesimo decreto e della Legge 105/2024 (Decreto Salva Casa 2024) – Omessa valutazione della normativa sopravvenuta e del principio del favor rei ”), si lamenta che la gravata ordinanza non terrebbe conto della normativa sopravvenuta, più favorevole al ricorrente, introdotta dalla Legge 105/2024 e in particolare della “sanatoria straordinaria” ivi prevista.
1.2. Con il terzo (rubricato “ Violazione del principio di proporzionalità e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa – Omessa valutazione di soluzioni alternative meno invasive ”), si deduce l’illegittimità dell’ordinanza n. 412/2024 “ per violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, non avendo l’amministrazione adeguatamente valutato soluzioni alternative meno pregiudizievoli per il ricorrente ” (così il gravame a p. 7).
1.3. Con il quarto (rubricato “ Violazione della Legge 105/2024 – Applicabilità della normativa sopravvenuta e regolarizzabilità delle opere contestate ”), strettamente connesso ai primi due mezzi, si prospetta l’illegittimità del gravato provvedimento alla luce del contenuto della Relazione tecnica a supporto dell’istanza di regolarizzazione in corso di presentazione al momento della redazione del gravame (cfr. p. 8 del ricorso), che attesterebbe che le opere oggetto del provvedimento possono essere sanate integralmente o parzialmente, “ rendendo il provvedimento di demolizione sproporzionato e contrario al principio di favor rei, applicabile anche in ambito amministrativo ” (così il ricorso a p. 9).
2. Il Comune di Cerveteri si è costituito in resistenza il 6 febbraio 2025.
3. A seguito del deposito, ad opera di parte ricorrente, dell’istanza di fissazione dell’udienza di discussione ex art. 71 c.p.a. in data 19 dicembre 2025, la causa è stata iscritta nel ruolo della camera di consiglio del 13 gennaio 2026 nonché trattenuta in decisione con avviso alle parti della possibilità di definizione della stessa mediante sentenza in forma semplificata.
4. Il primo, il secondo e il quarto motivo, che in ragione della loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati.
4.1. Invero – anche a voler prescindere che i rilievi de quibus dovevano essere fatti valere nei riguardi dell’ordinanza di demolizione n. 255 del 7 giugno 2024 (doc. 2 di parte resistente), atto presupposto rispetto a quello gravato con l’atto introduttivo del presente giudizio e, per non contestata affermazione del Comune resistente, mai impugnato dal ricorrente – l’astratta sanabilità delle opere contestate non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, ma semmai la conferma, perché implica che le dette opere, in quanto idonee a essere legittimate, ex post , mediante il rilascio di un titolo edilizio ad oggi non esistente, sono abusive.
4.2. Non consta, peraltro, che parte ricorrente abbia, ad oggi, richiesto di avvalersi delle possibilità di regolarizzazione introdotte dalla normativa sopravvenuta (cfr., in questo senso, la deduzione, non contestata, di parte resistente a p. 2 della memoria di costituzione).
5. Il terzo motivo non è meritevole di accoglimento.
5.1. Come già accennato in precedenza, il provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 33, comma 1, D.P.R. 380/2001 (ai sensi del quale “ Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso ”), fa seguito a una precedente ordinanza di demolizione non impugnata avente ad oggetto i seguenti abusi: “ 1) Ampliamento volumetrico corrispondente a circa 2,60 x 1,20 mt circa ed altezza pari a mt 2,80, ricavato dalla chiusura del balcone presente sul lato retrostante il fabbricato ed operato mediante demolizione della tamponatura esistente e realizzazione di una parete in muratura e vetri, così da ampliare la camera da letto, determinando anche una diversa distribuzione degli spazi interno dovuta allo spostamento di alcune tramezzature; 2) Tettoia in legno spiovente ad unica falda di forma quadrata con lato di 2,70 mt circa, con soprastante guaina, realizzata nel giardino prospiciente il lato d’ingresso dell’abitazione. Detta struttura presentava altezze corrispondenti a circa 1,90 mt nel minimo ed a circa 2,15 mt nel massimo, risultando ancorata al suolo pavimentato tramite supporti metallici e viti ”.
5.2. Anche a voler prescindere dal rilievo, di per sé dirimente, della mancata impugnazione della richiamata ordinanza di demolizione presupposta, va in ogni caso rammentato il consolidato indirizzo – dal quale non vi sono motivi per discostarsi – secondo cui il principio di proporzionalità è invocabile solo laddove l’amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali e non può, pertanto, pacificamente operare nel caso della demolizione di opere abusive, rispetto alla quale l’agire amministrativo è vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica, la cui attuazione costituisce atto dovuto (cfr. Cons. Stato, sez. II, 29 gennaio 2024, n. 904, nonché Cons. Stato, Sez. II, 16 aprile 2025, n. 3270; cfr. anche T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 10 settembre 2025, n. 16157).
5.3. Ne deriva che, a differenza di quanto affermato a p. 7 del ricorso, sul Comune resistente non operava alcun obbligo di valutare “ soluzioni alternative e meno gravose ”.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IG DO NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG DO NI | ON IA |
IL SEGRETARIO