Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 2404
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità e infondatezza della pretesa

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile sia per mancata allegazione del provvedimento impugnato, sia perché tardivamente proposto rispetto ai termini perentori previsti dalla legge per l'impugnazione dell'invito al pagamento, che costituisce atto liquidatorio definitivo se non contestato nei termini.

  • Inammissibile
    Tardività dell'azione

    La Corte ha confermato la tardività dell'azione, sottolineando che le contestazioni sul merito della richiesta avrebbero dovuto essere avanzate in sede di opposizione all'avviso di pagamento originario, il cui mancato rispetto ha reso definitiva l'obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 2404
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2404
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo