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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2404/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NATALE GIGLIOLA, DI monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9050/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 70 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso prot.dag@giustiziacert.it
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000283 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1419/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti processuali.
Resistente/Appellato: come in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Srl, con sede in Roma, Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Difensore_1, e dall'Avv. Difensore_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, ricorre avverso l'atto in intestazione ricevuto in notifica il 13 febbraio 2025 veniva notificato, a mezzo pec, all'Avv. Difensore_1, un invito al pagamento del contributo unificato, di importo pari ad € 518,00 emesso nei confronti della Ricorrente_1 Srl relativa alla causa incardinata innanzi Tribunale di Milano, rubricata con R.G. n. 14288/2020. Lamenta l'illegittimità ed infondatezza della pretesa avanzata per aver regolarmente versato il contributo unificato come da comunicazione del 16/10/2024 svolta dall'Avv. Difensore_1 che aveva provveduto a mezzo pec, copia del contributo unificato versato in data 01/09/2020.
Conclude per l'accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato con il favore delle spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Con controdeduzione depositata il 29.5.2025 si costituisce EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A., con sede legale in Roma, 00147 Indirizzo_2, e per esso, l'avv. Nominativo_2 nella sua qualità di Responsabile della Funzione Contenzioso Business, giusta procura speciale autenticata per le firme dal Dott. Nominativo_3
, Notaio in Roma, in data 19 settembre 2024, Rep. N. 49.028, Racc. 28.837, delega a rappresentare e difendere EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. in ogni stato e grado del presente giudizio, giusta mandato rilasciato su documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto al presente atto, l'avv. Difensore_3, che eccepisce e deduce:
-l'inammissibilità dell'azione perché proposta oltre lo scadere del termine di 30 gg. dalla notifica, giusta quanto disposto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92, ove l'impugnazione abbia ad oggetto il modello D Numero
Registro recupero crediti 000283/2025 notificato in data 13.2.25;
- l'inammissibilità dell'azione perché tardivamente proposta atteso che le contestazioni relative al merito della richiesta, ovvero l'illegittimità della richiesta stante l'intervenuto pagamento, avrebbero dovuto esser avanzate in sede di opposizione all'avviso di pagamento - Modello C - da proporsi entro 30 gg. decorrenti dalla notifica avvenuta, si ripete, il 15.10.24, giusta quanto disposto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92. Conclude invocando declaratoria di la nullità del ricorso ex art. 164 c.p.c. e, in subordine, dichiari la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Milano - in ulteriore subordine, rigetti la domanda perché tardiva il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione versata in atti si osserva che, unitamente al ricorso, parte ricorrente non ha allegato il provvedimento che intende impugnare. Circostanza questa che non permette a questo Organo giudicante una compiuta disamina di quanto prospettato.
In ogni caso emerge che se l'impugnazione ha ad oggetto il modello C Numero Registro recupero crediti
016618/2024 notificato in data 15.10.2024 il ricorso è inammissibile perche avanzato oltre i termini perentori sanciti dall'art. 21 D.Lgs. 546/92; se l'impugnazione concerne il modello D Numero Registro recupero crediti
000283/2025 notificato in data 13.2.25 il ricorso è tardivo e quindi inammissibile l'azione perché tardivamente proposta atteso che le contestazioni relative il merito della richiesta avrebbero dovuto essere avanzate in sede di opposizione all'avviso di pagamento notificato il 15.10.24, come disposto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92.
Sul punto recente giurisprudenza (tra le altre sent. 4105/01/24 Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria) ha rigettato l'opposizione così sancendo: "rilevato come, precedentemente al provvedimento qui impugnato, all'opponente il Tribunale ... avesse notificato ... l'invito previsto dall'art. 248 del TUSG ... L'invito, per la giurisprudenza della S.C. è soggetto all'opposizione prevista dall'art. 18 D. Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, in caso contrario, la richiesta di pagamento diviene definitiva.
In tali sensi confront Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 15-12-2021 n. 40233 che ha stabilito: “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazion dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento”). In altri termini, la definitività dell'invito a pagare ha comportato “la preclusione alla riproposizione delle medesime questioni di merito in ragione della definitività del provvedimento impugnato” (Id., Sez. Trib., 7-7-2022 n. 21538, passim) in altro giudizio relativo alla sanzione conseguente. Ed allora il provvedimento che, in dipendenza del primo, definitivo per mancata impugnazione, ha applicato la sanzione prevista per l'omesso versamento non è più censurabile in questa sede ....
L'opposizione va pertanto rigettata, riguardando contestazioni che andavano proposte avverso il precedente invito al pagamento. Uniforme Cass. civ. ordinanza n. 1901 del 28.1.2020. Indirizzo giurisprudenziale che questo organo decidente condivide pienamente.
Per questi motivi
il ricorso va rigettato con condanna alle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in € 380,00 oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, 6 febbraio 2026
Il Presidente
DI ON
Dott.ssa Gigliola Natale
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NATALE GIGLIOLA, DI monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9050/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 70 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso prot.dag@giustiziacert.it
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000283 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1419/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti processuali.
Resistente/Appellato: come in atti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Srl, con sede in Roma, Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Difensore_1, e dall'Avv. Difensore_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, ricorre avverso l'atto in intestazione ricevuto in notifica il 13 febbraio 2025 veniva notificato, a mezzo pec, all'Avv. Difensore_1, un invito al pagamento del contributo unificato, di importo pari ad € 518,00 emesso nei confronti della Ricorrente_1 Srl relativa alla causa incardinata innanzi Tribunale di Milano, rubricata con R.G. n. 14288/2020. Lamenta l'illegittimità ed infondatezza della pretesa avanzata per aver regolarmente versato il contributo unificato come da comunicazione del 16/10/2024 svolta dall'Avv. Difensore_1 che aveva provveduto a mezzo pec, copia del contributo unificato versato in data 01/09/2020.
Conclude per l'accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato con il favore delle spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Con controdeduzione depositata il 29.5.2025 si costituisce EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A., con sede legale in Roma, 00147 Indirizzo_2, e per esso, l'avv. Nominativo_2 nella sua qualità di Responsabile della Funzione Contenzioso Business, giusta procura speciale autenticata per le firme dal Dott. Nominativo_3
, Notaio in Roma, in data 19 settembre 2024, Rep. N. 49.028, Racc. 28.837, delega a rappresentare e difendere EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. in ogni stato e grado del presente giudizio, giusta mandato rilasciato su documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto al presente atto, l'avv. Difensore_3, che eccepisce e deduce:
-l'inammissibilità dell'azione perché proposta oltre lo scadere del termine di 30 gg. dalla notifica, giusta quanto disposto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92, ove l'impugnazione abbia ad oggetto il modello D Numero
Registro recupero crediti 000283/2025 notificato in data 13.2.25;
- l'inammissibilità dell'azione perché tardivamente proposta atteso che le contestazioni relative al merito della richiesta, ovvero l'illegittimità della richiesta stante l'intervenuto pagamento, avrebbero dovuto esser avanzate in sede di opposizione all'avviso di pagamento - Modello C - da proporsi entro 30 gg. decorrenti dalla notifica avvenuta, si ripete, il 15.10.24, giusta quanto disposto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92. Conclude invocando declaratoria di la nullità del ricorso ex art. 164 c.p.c. e, in subordine, dichiari la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Milano - in ulteriore subordine, rigetti la domanda perché tardiva il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 6 febbraio 2026 la causa è trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione versata in atti si osserva che, unitamente al ricorso, parte ricorrente non ha allegato il provvedimento che intende impugnare. Circostanza questa che non permette a questo Organo giudicante una compiuta disamina di quanto prospettato.
In ogni caso emerge che se l'impugnazione ha ad oggetto il modello C Numero Registro recupero crediti
016618/2024 notificato in data 15.10.2024 il ricorso è inammissibile perche avanzato oltre i termini perentori sanciti dall'art. 21 D.Lgs. 546/92; se l'impugnazione concerne il modello D Numero Registro recupero crediti
000283/2025 notificato in data 13.2.25 il ricorso è tardivo e quindi inammissibile l'azione perché tardivamente proposta atteso che le contestazioni relative il merito della richiesta avrebbero dovuto essere avanzate in sede di opposizione all'avviso di pagamento notificato il 15.10.24, come disposto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92.
Sul punto recente giurisprudenza (tra le altre sent. 4105/01/24 Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria) ha rigettato l'opposizione così sancendo: "rilevato come, precedentemente al provvedimento qui impugnato, all'opponente il Tribunale ... avesse notificato ... l'invito previsto dall'art. 248 del TUSG ... L'invito, per la giurisprudenza della S.C. è soggetto all'opposizione prevista dall'art. 18 D. Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, in caso contrario, la richiesta di pagamento diviene definitiva.
In tali sensi confront Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 15-12-2021 n. 40233 che ha stabilito: “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazion dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento”). In altri termini, la definitività dell'invito a pagare ha comportato “la preclusione alla riproposizione delle medesime questioni di merito in ragione della definitività del provvedimento impugnato” (Id., Sez. Trib., 7-7-2022 n. 21538, passim) in altro giudizio relativo alla sanzione conseguente. Ed allora il provvedimento che, in dipendenza del primo, definitivo per mancata impugnazione, ha applicato la sanzione prevista per l'omesso versamento non è più censurabile in questa sede ....
L'opposizione va pertanto rigettata, riguardando contestazioni che andavano proposte avverso il precedente invito al pagamento. Uniforme Cass. civ. ordinanza n. 1901 del 28.1.2020. Indirizzo giurisprudenziale che questo organo decidente condivide pienamente.
Per questi motivi
il ricorso va rigettato con condanna alle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma, sez. 16, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in € 380,00 oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, 6 febbraio 2026
Il Presidente
DI ON
Dott.ssa Gigliola Natale