CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1433/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6977/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Romano - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0422050 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 763/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso avviso di accertamento catastale notificato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, Ufficio
Provinciale-Territorio di Napoli in data 13 gennaio 2025 per nuova determinazione di classamento e rendita catastale Nominativo_2, munita di assistenza tecnica, propone ricorso.
Parte contribuente espone che, a seguito di presentazione di DOCFA riferito a due unità immobiliari site in
Napoli con proposta di categoria A/2- classe 5, l'Ufficio ha attribuito la categoria A/1- classe 2.
Solleva nell'atto introduttivo varie eccezioni, fra cui inesistenza dell'atto opposto privo di firma, carenza procedimentale consistente nella violazione del contraddittorio preventivo, nullità per difetto di motivazione, mancata allegazione della precedente attribuzione di rendita che l'Ufficio considera “in atti” e mai notificata.
Ancora deduce errata individuazione della categoria catastale corretta ed ordinariamente presente nella zona, conseguente errata individuazione delle rendite catastali per entrambi i subaltern, dimostrazione della correttezza della categoria e delle rendite proposte con apposita perizia esibita (in cui si evidenzia che su 45 unità immobiliari ben 29 immobili sono classificate A/2 e che che l'immobile fu oggetto del classamento d'Ufficio avvenuto nel lontano 2006, ai sensi della L. 662/1996, in ordine al quale la giurisprudenza si è espressa uniformemente considerando quegli accertamenti “di massa” privi dei corretti presupposti normativi).
Si chiedeva di annullare l'avviso di accertamento per tutte le motivazioni addotte nel ricorso e confermare le rendite catastali proposte;
condannare l'Amministrazione Finanziaria alle spese di giudizio.
L'A.F. risulta costituita, tramite funzionario interno, con memorie e note ulteriori, in cui fa presente che l'Ufficio, in data 15/05/2025, con prot. NSD 98837, ha trasmesso alla parte Proposta Conciliativa, con la quale conferma, per le unità immobiliari oggetto del contendere i classamenti proposti dal tecnico di parte con procedura Do.C.fa. NA0019584/2024 (n.19584.1/2024) del 24/01/2024 in atti dal 25/01/2024 per
“divisione e diversa distribuzione spazi interni”. La parte ricorrente ha formalmente aderito alla suddetta proposta conciliativa, prot. NSD 103980 del 22/05/2025.
Pertanto si chiede di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, per sopravvenuta adesione della parte alla proposta conciliativa e conseguente rettifica della rendita in visura catastale;
disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come da definizione concordata della controversia e stante la mancata soccombenza delle parti.
All'udienza odierna la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta proposta conciliativa formulata dall'Ufficio, che ha accolto in toto la domanda, e l'adesione esplicita della contribuente alla stessa esime da ulteriori valutazioni il Collegio ed il giudizio va dichiarato estinto.
Le spese di lite vanno compensate ex lege.
P.Q.M.
Dichiara cessata la matreia del contendere, compensa le spese
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6977/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Romano - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0422050 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 763/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso avviso di accertamento catastale notificato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, Ufficio
Provinciale-Territorio di Napoli in data 13 gennaio 2025 per nuova determinazione di classamento e rendita catastale Nominativo_2, munita di assistenza tecnica, propone ricorso.
Parte contribuente espone che, a seguito di presentazione di DOCFA riferito a due unità immobiliari site in
Napoli con proposta di categoria A/2- classe 5, l'Ufficio ha attribuito la categoria A/1- classe 2.
Solleva nell'atto introduttivo varie eccezioni, fra cui inesistenza dell'atto opposto privo di firma, carenza procedimentale consistente nella violazione del contraddittorio preventivo, nullità per difetto di motivazione, mancata allegazione della precedente attribuzione di rendita che l'Ufficio considera “in atti” e mai notificata.
Ancora deduce errata individuazione della categoria catastale corretta ed ordinariamente presente nella zona, conseguente errata individuazione delle rendite catastali per entrambi i subaltern, dimostrazione della correttezza della categoria e delle rendite proposte con apposita perizia esibita (in cui si evidenzia che su 45 unità immobiliari ben 29 immobili sono classificate A/2 e che che l'immobile fu oggetto del classamento d'Ufficio avvenuto nel lontano 2006, ai sensi della L. 662/1996, in ordine al quale la giurisprudenza si è espressa uniformemente considerando quegli accertamenti “di massa” privi dei corretti presupposti normativi).
Si chiedeva di annullare l'avviso di accertamento per tutte le motivazioni addotte nel ricorso e confermare le rendite catastali proposte;
condannare l'Amministrazione Finanziaria alle spese di giudizio.
L'A.F. risulta costituita, tramite funzionario interno, con memorie e note ulteriori, in cui fa presente che l'Ufficio, in data 15/05/2025, con prot. NSD 98837, ha trasmesso alla parte Proposta Conciliativa, con la quale conferma, per le unità immobiliari oggetto del contendere i classamenti proposti dal tecnico di parte con procedura Do.C.fa. NA0019584/2024 (n.19584.1/2024) del 24/01/2024 in atti dal 25/01/2024 per
“divisione e diversa distribuzione spazi interni”. La parte ricorrente ha formalmente aderito alla suddetta proposta conciliativa, prot. NSD 103980 del 22/05/2025.
Pertanto si chiede di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, per sopravvenuta adesione della parte alla proposta conciliativa e conseguente rettifica della rendita in visura catastale;
disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come da definizione concordata della controversia e stante la mancata soccombenza delle parti.
All'udienza odierna la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta proposta conciliativa formulata dall'Ufficio, che ha accolto in toto la domanda, e l'adesione esplicita della contribuente alla stessa esime da ulteriori valutazioni il Collegio ed il giudizio va dichiarato estinto.
Le spese di lite vanno compensate ex lege.
P.Q.M.
Dichiara cessata la matreia del contendere, compensa le spese