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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1113/2022 depositato il 12/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210000206275000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210000206275000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210000206275000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210000206275000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso che qui occupa, il Dott. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 04820210000206275000, notificata a mezzo pec in data 18/03/2022, contenente il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Genova relativamente alle somme dovute per l'anno di imposta 2013 in presenza di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti a seguito di definizione di Processo Verbale di Constatazione prevista dall'art. 1 del D.L. 119/2018 secondo quanto all'art. 15 ter D.P.R. 602/1973 e all'art. 13 D.lgs. 471/1997 (sanzioni sul residuo importo dovuto a titolo di imposta aumentate della metà pari, quindi, al 45%). Il Contribuente presenta ricorso/reclamo ex art. 17bis D. Lgs. n. 546/92 lamentando:
1.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente, 2.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 472/1997.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Genova replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. . Nelle more del giudizio il contribuente presentava istanza di definizione agevolata, accolta da ADER, e provvedeva al pagamento della prima rata. La Corte, per verificare i pagamenti previsti dal piano rateale della definizione agevolata, rinviava più volte la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in considerazione del fatto che in data 02/08/2025 è entrata in vigore la Legge 31 luglio 2025, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale". Durante l'iter di conversione in legge è stato inserito l'articolo 12-bis, che reca una “Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata" di cui all'articolo 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (c.d.
“rottamazione-quater"), che, al comma 1, dispone che “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata". Verificato che il ricorrente ha effettivamente versato la prima rata e che ha richiesto l'estinzione del giudizio, la Corte, in applicazione della normativa sopra citata deve dichiarare l'estinzione del giudizio. Si compensano le spese di lite, in considerazione del fatto che l'estinzione del giudizio consegue a una definizione agevolata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1113/2022 depositato il 12/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210000206275000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210000206275000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210000206275000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210000206275000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso che qui occupa, il Dott. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 04820210000206275000, notificata a mezzo pec in data 18/03/2022, contenente il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Genova relativamente alle somme dovute per l'anno di imposta 2013 in presenza di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti a seguito di definizione di Processo Verbale di Constatazione prevista dall'art. 1 del D.L. 119/2018 secondo quanto all'art. 15 ter D.P.R. 602/1973 e all'art. 13 D.lgs. 471/1997 (sanzioni sul residuo importo dovuto a titolo di imposta aumentate della metà pari, quindi, al 45%). Il Contribuente presenta ricorso/reclamo ex art. 17bis D. Lgs. n. 546/92 lamentando:
1.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente, 2.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 472/1997.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Genova replicando alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. . Nelle more del giudizio il contribuente presentava istanza di definizione agevolata, accolta da ADER, e provvedeva al pagamento della prima rata. La Corte, per verificare i pagamenti previsti dal piano rateale della definizione agevolata, rinviava più volte la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in considerazione del fatto che in data 02/08/2025 è entrata in vigore la Legge 31 luglio 2025, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale". Durante l'iter di conversione in legge è stato inserito l'articolo 12-bis, che reca una “Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata" di cui all'articolo 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (c.d.
“rottamazione-quater"), che, al comma 1, dispone che “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata". Verificato che il ricorrente ha effettivamente versato la prima rata e che ha richiesto l'estinzione del giudizio, la Corte, in applicazione della normativa sopra citata deve dichiarare l'estinzione del giudizio. Si compensano le spese di lite, in considerazione del fatto che l'estinzione del giudizio consegue a una definizione agevolata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.