TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di GI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 2800/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Nicola Lima (C.F. ), elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._2
- OPPONENTE –
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall' avv. Nicola Lima (C.F. ), elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._2
- OPPONENTE –
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_2 C.F._4 dall' avv. Nicola Lima (C.F. ), elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._2
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), a mezzo della procuratrice Controparte_3 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
GI PP AG (C.F. e domiciliata come in atti;
C.F._5
-OPPOSTA –
1 OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 2.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto il 4.4.2024 , e Pt_1 CP_1 CP_2
hanno convenuto in giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_3
523/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 23.2.2024, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento di € 191.108,07, oltre interessi e spese, dovute per l'inadempimento del contratto di conto corrente stipulato il 5.3.1997 tra e Controparte_5 Controparte_6
e garantito da fideiussione omnibus rilasciata da e . Tale
[...] CP_6 Parte_2 contratto sarebbe stato ceduto ex latere creditoris fino all'odierna opposta, mentre gli odierni opponenti sono gli eredi legittimi della defunta garante . Parte_2
Con l'odierna opposizione , e hanno preliminarmente eccepito Pt_1 CP_1 CP_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la carenza di legittimazione ad agire di , sia per non aver questa dimostrato di essere CP_3
diventata titolare del credito oggetto di causa mediante la produzione dei contratti di cessione intervenuti medio tempore, sia per non essere iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB. Inoltre hanno rilevato la mancata prova del credito oggetto di ingiunzione, non essendo allo scopo sufficiente il mero estratto ex art. 50 TUB, la nullità della fideiussione omnibus prestata per la sua contrarietà alla normativa anticoncorrenziale e l'intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c., stante la qualità di consumatori degli opponenti.
Si è costituita a mezzo della mandataria ribadendo Controparte_3 Controparte_4
la propria legittimazione creditoria alla luce delle cessioni del credito intercorse e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 2.10.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c., con riserva del deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.
Deve preliminarmente darsi atto che le parti, onerate in tal senso dal giudice, hanno correttamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
2 L'opposizione dev'essere accolta, non avendo la banca compiutamente dimostrato la propria pretesa creditoria e con assorbimento di ogni altra questione proposta dalle parti, in applicazione del principio della ragione più liquida: esso, come è noto, consente di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. (Cass. 363/2019, Cass. 11458/2018, Cass. 12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014).
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di un credito derivante da un rapporto di conto corrente di corrispondenza garantito mediante fideiussione, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato ex art. 2697 c.c. della produzione in giudizio, oltre che della fideiussione, del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali. La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall'apertura dello stesso.
Tale assunto è confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”
(Cass. 23313/2018, ma anche, tra le altre, Cass. 4102/2018, Cass. 21092/2016).
Nel caso di specie risulta depositato in atti il contratto di fideiussione e quello istitutivo del rapporto di conto corrente, ma l'opposta non ha prodotto nei termini consentiti dal codice di rito gli estratti
3 conto integrali del rapporto, istituito nel lontano 1997, bensì soltanto il certificato ex art. 50 TUB e gli estratti relativi al passaggio a sofferenza del rapporto, relativi agli anni 2018-2019 (all.29).
È d'altronde la stessa parte opposta a precisare, nella propria comparsa di risposta, di essersi riservata la produzione della serie integrale degli estratti nei termini di legge (cfr. pag.34). Tale deposito però non è avvenuto entro i termini per la produzione di documenti stabiliti dall'art. 171 ter n.2 c.p.c., bensì soltanto tre giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. (tra l'altro tramite un irrituale “foglio di precisazione delle conclusioni”, non previsto dal modello decisionale a trattazione orale, e comunque solo relativamente al periodo 2014-2017), sicché deve considerarsi senz'altro inammissibile perché tardivo.
Né può essere accolta una richiesta di remissione in termini per il deposito di tale documentazione, pur formulata dall'opposta nel citato foglio di precisazione delle conclusioni, non avendo CP_3
allegato, né tantomeno dimostrato, di essere incorsa nella decadenza per una causa ad ella non
[...]
imputabile.
Quanto infine all'estratto ex art. 50 TUB, va ricordato che la norma in questione, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (decreto ingiuntivo), ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio e non, com'è noto, nel successivo giudizio di merito ex art. 648
c.p.c. dove l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.
La mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto non consente di ritenere provata la formazione del saldo finale richiesto dalla banca in sede monitoria, con la conseguenza che non risulta adempiuto l'onere probatorio a carico del creditore.
Per le motivazioni sopra profuse, e con assorbimento delle altre questioni pur sollevate dalle parti in giudizio, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014, con attribuzione al procuratore di parte opponente dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
4 - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 523/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 23.2.2024;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, liquidate in complessivi € 7.406,00, di cui € 406,00 spese ed € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Lima.
Aversa, 10/10/2025
il Giudice dott. Giovanni Di GI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di GI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 2800/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Nicola Lima (C.F. ), elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._2
- OPPONENTE –
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall' avv. Nicola Lima (C.F. ), elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._2
- OPPONENTE –
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_2 C.F._4 dall' avv. Nicola Lima (C.F. ), elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._2
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), a mezzo della procuratrice Controparte_3 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
GI PP AG (C.F. e domiciliata come in atti;
C.F._5
-OPPOSTA –
1 OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 2.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto il 4.4.2024 , e Pt_1 CP_1 CP_2
hanno convenuto in giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_3
523/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 23.2.2024, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento di € 191.108,07, oltre interessi e spese, dovute per l'inadempimento del contratto di conto corrente stipulato il 5.3.1997 tra e Controparte_5 Controparte_6
e garantito da fideiussione omnibus rilasciata da e . Tale
[...] CP_6 Parte_2 contratto sarebbe stato ceduto ex latere creditoris fino all'odierna opposta, mentre gli odierni opponenti sono gli eredi legittimi della defunta garante . Parte_2
Con l'odierna opposizione , e hanno preliminarmente eccepito Pt_1 CP_1 CP_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la carenza di legittimazione ad agire di , sia per non aver questa dimostrato di essere CP_3
diventata titolare del credito oggetto di causa mediante la produzione dei contratti di cessione intervenuti medio tempore, sia per non essere iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB. Inoltre hanno rilevato la mancata prova del credito oggetto di ingiunzione, non essendo allo scopo sufficiente il mero estratto ex art. 50 TUB, la nullità della fideiussione omnibus prestata per la sua contrarietà alla normativa anticoncorrenziale e l'intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c., stante la qualità di consumatori degli opponenti.
Si è costituita a mezzo della mandataria ribadendo Controparte_3 Controparte_4
la propria legittimazione creditoria alla luce delle cessioni del credito intercorse e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 2.10.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c., con riserva del deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.
Deve preliminarmente darsi atto che le parti, onerate in tal senso dal giudice, hanno correttamente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
2 L'opposizione dev'essere accolta, non avendo la banca compiutamente dimostrato la propria pretesa creditoria e con assorbimento di ogni altra questione proposta dalle parti, in applicazione del principio della ragione più liquida: esso, come è noto, consente di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. (Cass. 363/2019, Cass. 11458/2018, Cass. 12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014).
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di un credito derivante da un rapporto di conto corrente di corrispondenza garantito mediante fideiussione, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato ex art. 2697 c.c. della produzione in giudizio, oltre che della fideiussione, del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali. La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall'apertura dello stesso.
Tale assunto è confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”
(Cass. 23313/2018, ma anche, tra le altre, Cass. 4102/2018, Cass. 21092/2016).
Nel caso di specie risulta depositato in atti il contratto di fideiussione e quello istitutivo del rapporto di conto corrente, ma l'opposta non ha prodotto nei termini consentiti dal codice di rito gli estratti
3 conto integrali del rapporto, istituito nel lontano 1997, bensì soltanto il certificato ex art. 50 TUB e gli estratti relativi al passaggio a sofferenza del rapporto, relativi agli anni 2018-2019 (all.29).
È d'altronde la stessa parte opposta a precisare, nella propria comparsa di risposta, di essersi riservata la produzione della serie integrale degli estratti nei termini di legge (cfr. pag.34). Tale deposito però non è avvenuto entro i termini per la produzione di documenti stabiliti dall'art. 171 ter n.2 c.p.c., bensì soltanto tre giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. (tra l'altro tramite un irrituale “foglio di precisazione delle conclusioni”, non previsto dal modello decisionale a trattazione orale, e comunque solo relativamente al periodo 2014-2017), sicché deve considerarsi senz'altro inammissibile perché tardivo.
Né può essere accolta una richiesta di remissione in termini per il deposito di tale documentazione, pur formulata dall'opposta nel citato foglio di precisazione delle conclusioni, non avendo CP_3
allegato, né tantomeno dimostrato, di essere incorsa nella decadenza per una causa ad ella non
[...]
imputabile.
Quanto infine all'estratto ex art. 50 TUB, va ricordato che la norma in questione, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (decreto ingiuntivo), ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio e non, com'è noto, nel successivo giudizio di merito ex art. 648
c.p.c. dove l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.
La mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto non consente di ritenere provata la formazione del saldo finale richiesto dalla banca in sede monitoria, con la conseguenza che non risulta adempiuto l'onere probatorio a carico del creditore.
Per le motivazioni sopra profuse, e con assorbimento delle altre questioni pur sollevate dalle parti in giudizio, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014, con attribuzione al procuratore di parte opponente dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
4 - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 523/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 23.2.2024;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, liquidate in complessivi € 7.406,00, di cui € 406,00 spese ed € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Lima.
Aversa, 10/10/2025
il Giudice dott. Giovanni Di GI
5