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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 494/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006534948
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912016003644884 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004349345 IVA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006881672 DIR. COMM. 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000956949 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180008907136 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912019000504464 CAM. COMM 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000504565 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna l'intimazione di pagamento meglio in epigrafe di sentenza descritta, limitatamente alle cartelle i cui crediti sono soggetti alla giurisdizione tributaria.
Assume:
la nullità dell'atto per nulla e/o inesistente notifica;
l'inesistenza della notifica in quanto proveniente da un indirizzo pec non inserito nei registri Reginde o
IPA;
l'omessa notifica delle cartelle presupposte;
la nullità dell'atto per la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
la nullità delle cartelle di pagamento per difetto di motivazione;
la decadenza/prescrizione dei crediti.
Si è costituita ADER contestando tutte le difese della parte ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia convenuta ha prodotto il duplicato informatico della pec di notifica dell'intimazione impugnata che risulta consegnata all'indirizzo pec della ricorrente il 12.12.2022.
Quanto all'eccezione di inesistenza della notificazione in quanto proveniente da un indirizzo pec non inserito nei registri Reginde o IPA, questa è infondata innanzitutto perché non può ritenersi alcuna inesistenza (è indubbio che la ricorrente abbia ricevuto l'intimazione), ma anche perché l'eventuale estraneità dell'indirizzo pec del mittente ai pubblici registri non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (così Cass. n.18684/2023). Nella fattispecie l'indirizzo pec del mittente è “notifica. Email_3” che evidenzia la provenienza del messaggio dall'agenzia di riscossione e, per contro, parte ricorrente non indica quali pregiudizi alla sua difesa siano occorsi per la trasmissione del messaggio. Peraltro, dalla consultazione del portale IPA risulta che l'indirizzo pec indicato identifica la direzione regionale Sicilia di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La convenuta ha documentato, producendo il duplicato informatico della pec di notifica, la notifica di tutte le cartelle presupposte. Nella memoria depositata insiste nel dedurre la mancata prova della notificazione, ma la notificazione a mezzo pec si prova, appunto, con il duplicato informatico della pec di notifica, onere adempiuto dalla convenuta.
Il responsabile del procedimento è indicato nell'intimazione impugnata nella persona di Nominativo_1
.
La mancata impugnazione delle cartelle, a suo tempo notificate, rende inammissibile in questa sede il motivo di ricorso afferente il difetto di motivazione delle stesse, vizio che doveva essere fatto valere con l'impugnazione delle cartelle.
Alla mancata impugnazione consegue, altresì, l'irretrattabilità del credito dalle stesse portato.
Neppure il ricorrente specifica su cosa fondi l'eccezione di decadenza.
Anche l'eccezione di prescrizione è formulata in termini assolutamente generici (id est.: “eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale” senza ulteriori specificazioni)
Ciò posto, si osserva:
la cartella con numeri finali 884000, notificata il 25.11.2016, afferisce a tributi erariali con prescrizione decennale: il credito non è prescritto;
la cartella con numeri finali 345000, notificata il 6.3.2017, afferisce a tributi erariali con prescrizione decennale: il credito non è prescritto;
la cartella con numeri finali 672000, notificata il 10.4.2017, afferisce a diritti CCIAA con prescrizione quinquennale: il credito è prescritto;
la cartella con numeri finali 949000, notificata il 12.3.2018, afferisce a tributi erariali con prescrizione decennale: il credito non è prescritto;
la cartella con numeri finali 136000, notificata il 3.7.2018, afferisce a contributo unificato ex DPR
n.115/02 con prescrizione decennale: il credito non è prescritto;
la cartella con numeri finali 464000, notificata il 27.2.2019, afferisce a diritti CCIAA con prescrizione quinquennale: il credito non è prescritto;
la cartella con numeri finali 565000, notificata il 27.2.2019, afferisce a tributi erariali con prescrizione decennale: il credito non è prescritto.
Va pertanto annullata l'intimazione impugnata per il solo credito portato dalla cartella con numeri finali
672000, in quanto prescritto, rigettandosi per il resto il ricorso.
In ragione dell'esito della lite la ricorrente va condannata alla rifusione dei 9/10 delle spese di lite della convenuta che si compensano per la residua quota e che si liquidano per la prima quota indicata in
€ 2.000,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. e che si distraggono in favore del difensore avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
annulla l'avviso di intimazione impugnato limitatamente al credito portato dalla cartella con numeri finali
672000, poiché prescritto;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione alla convenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione della quota di 9/10 delle spese di lite, che compensa per la residua quota e che liquida, per la prima quota indicata, in
€ 2.000,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. e che distrae in favore del difensore avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario. Agrigento, 18 febbraio 2026
Il Presidente rel. est.
C. ET
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore
RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229006534948
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912016003644884 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170004349345 IVA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006881672 DIR. COMM. 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000956949 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180008907136 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912019000504464 CAM. COMM 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000504565 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugna l'intimazione di pagamento meglio in epigrafe di sentenza descritta, limitatamente alle cartelle i cui crediti sono soggetti alla giurisdizione tributaria.
Assume:
la nullità dell'atto per nulla e/o inesistente notifica;
l'inesistenza della notifica in quanto proveniente da un indirizzo pec non inserito nei registri Reginde o
IPA;
l'omessa notifica delle cartelle presupposte;
la nullità dell'atto per la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
la nullità delle cartelle di pagamento per difetto di motivazione;
la decadenza/prescrizione dei crediti.
Si è costituita ADER contestando tutte le difese della parte ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia convenuta ha prodotto il duplicato informatico della pec di notifica dell'intimazione impugnata che risulta consegnata all'indirizzo pec della ricorrente il 12.12.2022.
Quanto all'eccezione di inesistenza della notificazione in quanto proveniente da un indirizzo pec non inserito nei registri Reginde o IPA, questa è infondata innanzitutto perché non può ritenersi alcuna inesistenza (è indubbio che la ricorrente abbia ricevuto l'intimazione), ma anche perché l'eventuale estraneità dell'indirizzo pec del mittente ai pubblici registri non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (così Cass. n.18684/2023). Nella fattispecie l'indirizzo pec del mittente è “notifica. Email_3” che evidenzia la provenienza del messaggio dall'agenzia di riscossione e, per contro, parte ricorrente non indica quali pregiudizi alla sua difesa siano occorsi per la trasmissione del messaggio. Peraltro, dalla consultazione del portale IPA risulta che l'indirizzo pec indicato identifica la direzione regionale Sicilia di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La convenuta ha documentato, producendo il duplicato informatico della pec di notifica, la notifica di tutte le cartelle presupposte. Nella memoria depositata insiste nel dedurre la mancata prova della notificazione, ma la notificazione a mezzo pec si prova, appunto, con il duplicato informatico della pec di notifica, onere adempiuto dalla convenuta.
Il responsabile del procedimento è indicato nell'intimazione impugnata nella persona di Nominativo_1
.
La mancata impugnazione delle cartelle, a suo tempo notificate, rende inammissibile in questa sede il motivo di ricorso afferente il difetto di motivazione delle stesse, vizio che doveva essere fatto valere con l'impugnazione delle cartelle.
Alla mancata impugnazione consegue, altresì, l'irretrattabilità del credito dalle stesse portato.
Neppure il ricorrente specifica su cosa fondi l'eccezione di decadenza.
Anche l'eccezione di prescrizione è formulata in termini assolutamente generici (id est.: “eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale” senza ulteriori specificazioni)
Ciò posto, si osserva:
la cartella con numeri finali 884000, notificata il 25.11.2016, afferisce a tributi erariali con prescrizione decennale: il credito non è prescritto;
la cartella con numeri finali 345000, notificata il 6.3.2017, afferisce a tributi erariali con prescrizione decennale: il credito non è prescritto;
la cartella con numeri finali 672000, notificata il 10.4.2017, afferisce a diritti CCIAA con prescrizione quinquennale: il credito è prescritto;
la cartella con numeri finali 949000, notificata il 12.3.2018, afferisce a tributi erariali con prescrizione decennale: il credito non è prescritto;
la cartella con numeri finali 136000, notificata il 3.7.2018, afferisce a contributo unificato ex DPR
n.115/02 con prescrizione decennale: il credito non è prescritto;
la cartella con numeri finali 464000, notificata il 27.2.2019, afferisce a diritti CCIAA con prescrizione quinquennale: il credito non è prescritto;
la cartella con numeri finali 565000, notificata il 27.2.2019, afferisce a tributi erariali con prescrizione decennale: il credito non è prescritto.
Va pertanto annullata l'intimazione impugnata per il solo credito portato dalla cartella con numeri finali
672000, in quanto prescritto, rigettandosi per il resto il ricorso.
In ragione dell'esito della lite la ricorrente va condannata alla rifusione dei 9/10 delle spese di lite della convenuta che si compensano per la residua quota e che si liquidano per la prima quota indicata in
€ 2.000,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. e che si distraggono in favore del difensore avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
annulla l'avviso di intimazione impugnato limitatamente al credito portato dalla cartella con numeri finali
672000, poiché prescritto;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione alla convenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione della quota di 9/10 delle spese di lite, che compensa per la residua quota e che liquida, per la prima quota indicata, in
€ 2.000,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. e che distrae in favore del difensore avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario. Agrigento, 18 febbraio 2026
Il Presidente rel. est.
C. ET