Sentenza 8 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBL ICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano 0 0 0 9 9 /03 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Rel Dott. Mario Putaturo Donati Viscido Presidente R.G.15574/00 Pietro Cuoco Consigliere ** Francesco Maiorano " Rep. " Alessandro De Renzis " Cron. 190 " Filippo Curcuruto Ud.8/11/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto + da IS,elett.dom.in Roma, via Bettolo n.22, presso lo FABIO Rosanna fuseppin' con Claurits studio dell'avv Gabriella Del Rosso che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.,in ISTITUTO del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in persona Roma, via della Frezza n.17, presso l'Avvocatura Centrale, unitamente agli avv.Vincenzo Cerioni e Antonio Todaro che lo rappresentano e difendono, per procura speciale in calce al controricorso;
4456 CONTRORICORRENTE 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze in data 28 luglio 1999,n.298 (R.G.N.111/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 8/11/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4 marzo 1999 il Pretore del lavoro di Firenze rigettava il ricorso proposto nei confronti dell'INPS da FA BO, volto al pagamento da parte dell'Istituto della somma di lire 8.627.425,oltre interessi,a titolo di indennità di malattia non corrisposta dal datore di lavoro. La decisione, su gravame del BO, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 28 luglio 1999. Osservava, in particolare, il Tribunale che il datore di lavoro era stato dichiarato fallito per cui il lavoratore,per potere all'insinuazione alagire contro l'INPS, avrebbe dovuto rinunciare passivo del credito concernente l'indennità. cassazione con un Il BO ha proposto ricorso per motivo. L'intimato ha resistito depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione degli artt.74 n.833 del 1978, n.833,e 1 della legge n.33 del 1980, in della 2 relazione al combinato disposto degli artt.1269 e 1274 c.c. o, in artt.1292-1294 C.C., nonché erronea applicazione subordine, degli c.p.c., ai sensi dell'art.360 n. c.p.c.,si censura dell'art.100 l'impugnata sentenza per avere confermato la pronuncia pretorile di rigetto della domanda proposta dal lavoratore nei confronti dell'INPS,diretta alla corresponsione dell'indennità di malattia, sul rilievo che il datore di lavoro è direttamente obbligato nei confronti del dipendente, e non titolare di una mera facoltà di adempimento, come del resto confermato dall'eventuale diritto al rimborso nei confronti dell'INPS e dalla sanzione amministrativa prevista a suo carico, in caso di inadempimento, dall'art.1 della indicata legge n.33 del 1980. Invero, la Corte Suprema di Cassazione, nella citata sentenza, nel contestare che la normativa applicabile implichi la perdita del diritto all'indennità di malattia in caso di mancata azione diretta da parte del lavoratore nei confronti dell'INPS, ha ribadito comunque il suo diritto ad agire direttamente nei confronti dell'Istituto in caso di inadempienza del datore di lavoro che ha l'obbligo di "anticipazione" a maggior tutela del lavoratore. In base alla normativa di cui all'art.74 della legge n. 833 del 1978 e dell'art.1 della legge n.33 del 1980,il datore acquista,quindi, la veste di delegato ex lege all'adempimento e,in caso di inadempimento,il lavoratore ha diritto di pretendere il direttamente dall'INPS.In definitiva il debitore pagamento principale deve adempiere qualora il delegato non vi abbia provveduto. 3 Sempre secondo il Tribunale, anche laddove il datore di lavoro lavoratore, per potere agire controfosse un mero adiectus, il l'INPS, doveva rinunciare all'insinuazione nel fallimento. L'impugnata sentenza è però incorsa in errore poiché non ha della delegazione diconsiderato che, secondo lo schema pagamento, l'obbligato principale rimaneva pur sempre l'INPS,a maggior ragione nel caso di acclarata insolvenza del delegato.In secondo luogo, finchè non fosse avvenuto l'adempimento, l'Istituto essere liberato dalla propria obbligazione neinon poteva confronti del creditore, sicchè non occorreva alcuna rinuncia preventiva alla insinuazione. Ma, anche nella ipotesi in cui fosse configurabile una obbligazione solidale tra l'INPS e il datore di lavoro, invece che una relazione di mera delegazione, tale rinuncia non era richiesta poiché, in base alla previsione dell'art.1294 c.c., ciascuno dei all'adempimento. D'altro canto debitori poteva essere costretto l'insinuazione al passivo, soggetta alle regole della par condicio e dell'alea dell'esistenza di un attivo sufficiente (regole cui è ispirata la disciplina della procedura concorsuale),n on potevano avere privato il lavoratore dell'interesse giuridico ad agire nei confronti dell'Istituto. Il motivo va accolto perchè fondato. Secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, l'indennità di malattia, dovuta dall'INPS, viene corrisposta all'avente diritto а cura del datore di lavoro in funzione di "adiectus solutionis causa' (tra le tante, Cass.,28 agosto A 2000,n.11296;13 giugno 1997, n.12673;vedi anche Cass.22 gennaio 1997, n.639,per l'indennità di maternità). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che, avendo accertato il mancato pagamento al dipendente da parte del datore di lavoro della indennità di malattia per sopravvenuto - circostanza quest'ultima confermata dalla ammissione fallimento al passivo del relativo credito - avrebbe dovuto ritenere ammissibile l'azione proposta dal BO nei confronti dell'INPS, corrispondere la prestazione tenuto direttamente per legge a dovuta. Il ricorso deve perciò essere accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
e rinvia alla Corte di889 'N 84-8-11 399 7 Vi d La Corte, accoglie il ricorso;
cassa O V IENES IN OLLIN O Appello di Bologna anche per le spese. VSSVI VSIS INDO VO OLSIDE I 'OTTON IA VISOKI YO HONEST Roma, 8 novembre 2002 Il Presidente est. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 8 GEN. 2003 joggi, IL CANCELLIERE 5