Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/03/2026, n. 5294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5294 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15916/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15916 del 2025, proposto da
Stryker Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Katia Fiorella, Marco MA Bonvini, Giovanni Borghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Perelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Arthrex Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Di Giovanni, Niccolo' MA D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della decisione di oscuramento, totale o parziale, di Azienda Sanitaria Locale di Rieti della documentazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta Arthrex Italia S.r.l. nella "Procedura negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione di una colonna artroscopica e del relativo materiale di consumo per 24 mesi, per le esigenze della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Rieti. Importo complessivo a base di gara: € 180.000,00, oltre IVA, indetta con Deliberazione n. 232/D.G./2025 del 12/06/2025", di cui al Verbale n. 3 del RUP del 21.11.2025, trasmesso tramite Piattaforma S.TEL.LA, unitamente alla determinazione di aggiudicazione n. 885/DG/2025 del 10.12.2025;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto di Stryker di avere accesso alla documentazione dell'offerta tecnica prodotta da Arthrex Italia S.r.l. nella procedura in oggetto,
E PER LA ND
dell'Amministrazione resistente all'ostensione dei documenti di gara indicati in ricorso, ai sensi dell'art. 36, c. 4, d.lgs. n. 36/2023, nonché degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Rieti e di Arthrex Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa VI TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che la ricorrente con atto depositato in data 10 febbraio 2026 ha chiesto di dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse con compensazione delle spese, poiché nelle more la ASL Rieti ha provveduto all’invio della documentazione relativa all’offerta tecnica di Arthrex ed ha altresì annullato in autotutela la procedura di gara cui la documentazione si riferiva;
Considerato che con atto depositato in data 7 marzo 2026 la ASL resistente ha aderito all’istanza formulata dalla ricorrente;
Considerato, infine, che con successivo atto depositato in data 9 marzo 2026 a firma dei nuovi difensori di parte ricorrente, costituitisi in sostituzione dei precedenti, è stata invece richiesta la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in virtù della soccombenza virtuale;
Ritenuto che debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e che le spese debbano essere compensate, come da iniziale dichiarazione di parte ricorrente con riferimento alla quale l’Amministrazione ha manifestato la propria adesione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA IS LI, Presidente
VI TE, Primo Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI TE | MA IS LI |
IL SEGRETARIO