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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1902/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in alla via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina Pt_1 dalla quale è rappresentata e difesa in persona dell'Avv. Rita Caldarozzi in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio, Dott. di Repertorio n. 22013, Raccolta n. 11730 Persona_1 Pt_1
del 04.08.2022 –
Attrice/OPPONENTE
Contro
C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1 alla via Alessandro Poerio, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Marcello Marino, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
Convenuta/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., ritualmente notificato il 4.1.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio la (di seguito per sentir Pt_1 Controparte_1 CP_1
revocare il decreto ingiuntivo n. 20751/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 30.11.2022 e notificato il 5.12.2022, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di € 341.495,19 (oltre le spese della procedura monitoria e oltre interessi) in favore della a titolo di corrispettivo CP_1
Pagina 1 per le prestazione rese in ragione di un Accordo Quadro stipulato in data 20.10.2021, nel cui ambito ricade il 4° contratto applicativo riguardante il corrispettivo di cui si tratta, avente ad oggetto
“attività di pronto intervento manutentivo nonché attività di manutenzione ordinaria a carico delle strade di grande viabilità (delib. G.C. n. 1022/2004) di competenza del dipartimento SIMU ricadenti nel 1° municipio – ambito territoriale 1° CUP J86G21005650004 – CIG 884725167C”. Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
20751/2022 emesso il 30.11.2022 dal Tribunale Civile di Roma ad istanza della
[...]
dichiarare inammissibile e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, Controparte_1 per l'effetto, revocarlo, per le ragioni in precedenza evidenziate, previo accertamento di insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla Società opposta, nei confronti di Parte_1
e respingendo altresì, ove proposte, le istanze di concessione di provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. e/o di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per difetto dei presupposti di legge ed essendo l'opposizione fondata su ampia documentazione e/o di pronta soluzione. In via meramente subordinata, considerato l'avvenuto pagamento della somma pari ad € 402.168,10 (€ 329.645,99 +
IVA per € 72.522,12), nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito dovesse riconoscere, anche parzialmente, la fondatezza della pretesa di controparte, per residui non integralmente soddisfatti dall'importo già corrisposto, si chiede di ridurre la somma ingiunta detraendo quanto già pagato”. ha esposto che: nel ricorso monitorio, la Parte_1 CP_1
aveva esposto di aver consegnato i lavori in via di urgenza in data 14.1.2022, concludendoli in data
31.3.2022 (data di maturazione del sal); che ottenuta dall'amministrazione appaltante l'autorizzazione, parte ricorrente aveva emesso in data 6.9.2022 la fattura elettronica n. 43/2022, oltre iva, per un importo pari a € 329.645,99; che inoltre parte ricorrente aveva lamentato il mancato pagamento entro i termini di 30 giorni, ex art. 113 d. lgs. n. 50/2016, dalla data di maturazione del sal, per cui erano dovuti gli interessi moratori ex art. 4 d. lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza (1.4.2022) pari a € 11.849,20; che la ricorrente aveva pertanto ottenuto decreto ingiuntivo per il credito complessivo maturato alla data del ricorso pari a € 341.495,19 di cui 329.645,99 a titolo di capitale e € 11.849,20 a titolo di interessi di mora ex d. lgs. n. 231/2002, più gli ulteriori interessi moratori, calcolati sulla sorte capitale e decorrenti dalla data di deposito del ricorso
(12.9.2022) fino al soddisfo, oltre le spese della procedura monitoria. a sostegno Parte_1
della propria opposizione ha esposto che: il certificato di ultimazione dei lavori era stato emesso in data 09.06.2022 (prot. QN 111743 del 21.06.2022 – All. 4) e sottoscritto anche dall'Impresa opposta senza riserva alcuna;
che in data 3.8.2022 veniva redatto il registro di contabilità relativo al primo e unico sal fissando l'intero importo dovuto, per un totale di € 331.302,50; in data
Pagina 2 08.08.2022, era seguita l'emissione del certificato di pagamento (All.6), per la somma complessiva pari ad € 402.168,10 (€ 329.645,99 + IVA per € 72.522,12); con la Determinazione Dirigenziale rep. n. QN/1003/2022 del 19.09.2022 (prot. n. QN/184823/2022 – All.8) era inoltre disposto il pagamento della fattura n. 43/2022, eseguito in data 25.10.2022 (all. 9) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 28 dell'accordo quadro. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento ovvero la revoca del decreto ingiuntivo opposto in relazione alla sorte capitale integralmente pagata. Si è costituita in giudizio la Pe' NT in data 20.4.2023 e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in premessa: piaccia all'ill.mo tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare: a) ex art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto, emesso dal Tribunale di Roma, ed in ogni caso condannando stante l'avvenuto pagamento della somma pari ad € Parte_1
329.645,99 eseguito in data 26/10/2022, a pagare in favore della Controparte_1
l'importo pari ad euro € 12.860,71 a titolo di interessi moratori maturati ex dgls 231/2002 o quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannare altresì ex art. 96. cpc, Parte_1 in via equitativa, al risarcimento del danno in favore della . A seguito Controparte_1
del differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza al 4.10.2023, la CP_1
ha ammesso nella comparsa di costituzione l'intervenuto pagamento in data 26.10.2022 della sorte capitale pari ad € 329.645,99, evidenziando che ciò è avvenuto successivamente all'iscrizione del ricorso monitorio. Parte opposta ha poi esposto che: la somma effettivamente pagata è pari ad €
329.645,99 in quanto la quota di Importo relativa all'IVA, pari ad € 72.522,12 (Cfr all. 8 Fascicolo monitorio) è soggetta a scissione dei pagamenti (c.d. Split payement) ai sensi dell'art. art. 17 ter del
D.P.R. 633/72 e ss mm e che pertanto non è dovuta all'impresa ma è corrisposta direttamente da all'erario; non ha provveduto al pagamento degli interessi moratori Parte_1 Parte_1 dovuti ex D. lgs. 231/2002 quantificati, nel ricorso monitorio in € 11.849,20 oltre successivi sino alla data dell'effettivo pagamento;
il termine per adempiere ai sensi dell'art. 28 dello schema di
Accordo Quadro e dell'art. 113, d. lgs. n. 50/2016, era 30 giorni dalla data di maturazione del sal;
che gli interessi moratori ex art. 4 e 5, d. lgs. n. 231/2002 erano dovuti;
che alla data del pagamento della somma capitale (26.10.2022) gli interessi moratori erano pari a € 12.860,71. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il pagamento di € 12.860,71 a titolo di interessi moratori maturati ex Dgls
231/2002. A scioglimento della riserva, con provvedimento del 16.10.2023 il giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato al 12.6.2024 per la precisazione delle conclusioni, ha poi in detta ultima udienza trattenuto la causa in decisione
Pagina 3 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tra le parti in causa costituisce dato pacifico e non contestato l'avvenuto pagamento in data 26-10-
2022 della somma di € 329.645,99 da parte di a parte convenuta Parte_2
creditrice/opposta. Anche la causale del pagamento non è contestata trattandosi di corrispettivo per le prestazioni rese in forza del Quarto Contratto Applicativo relativo al contratto di Accordo Quadro avente ad oggetto l'“attività di pronto intervento manutentivo nonché attività di manutenzione ordinaria a carico delle strade di Grande Viabilità (Delib. G.C. n.1022/2004) di competenza del
Dipartimento S.I.M.U. ricadenti nel Municipio 1° - Ambito territoriale 1°. CUP J86G21005650004
– CIG 884725167C'”. In ordine all'importo dell'IVA, la difesa di parte convenuta opposta ha evidenziato che essa è soggetta a scissione dei pagamenti (c.d. Split payement) ai sensi dell'art. art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e ss. mm. e che pertanto non è dovuta all'impresa ma è corrisposta direttamente da all'erario, di conseguenza occorre considerare come effettivamente Parte_1 percepita dall'impresa la somma di € 329.645,99 al netto dell'IVA. Il suddetto pagamento risulta intervenuto prima della notificazione in data 5-12-2022 del decreto ingiuntivo opposto. La tesi sostenuta da parte opponente è, dunque, quella di un pagamento satisfattivo e Parte_1
liberatorio in data 26-10-2022, anteriormente alla notificazione in data 5-12-2022 del decreto ingiuntivo opposto, quale pagamento eseguito nel rispetto della tempistica contrattuale per la qual cosa nulla è stato ritenuto dall'opponente dovuto a titolo di interessi moratori. A sostegno della suddetta tesi difensiva parte opponente ha addotto che l'art. 113-bis del Dlgs 50/2016 è stato introdotto con la L. n° 238 del 23.12.2021 vigente con decorrenza dal 01/02/2022. Essendo il contratto di Accordo Quadro stato stipulato in data 20/10/2021, la difesa di ha Parte_1 dedotto che l'art. 113-bis non può disciplinare il rapporto dedotto in lite avvinto alla disciplina dell'art. 28 del contratto applicativo in base alla quale i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi entro 45 giorni dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori ed il pagamento corrisposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione. La difesa di parte convenuta opposta ha evidenziato come l'articolo 113-bis del Dlgs 50/2016 è stato introdotto dalla Legge
Europea 2018 a seguito di procedura di infrazione n° 2017/2090, sicché con la Legge Europea 2018
e più precisamente con l'art. 5 della LEGGE 3 maggio 2019, n. 37, entrata in vigore a decorrere dal
26 Marzo 2019, è stato disposto quanto segue: “Art. 5 Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - procedura di infrazione n. 2017/2090 1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' sostituito dal seguente: “Art.
Pagina 4 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali). - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine NON SUPERIORE a sette giorni dall'adozione degli stessi”. Si deve osservare che l'Accordo Quadro detta le caratteristiche vincolanti dei successivi contratti applicativi nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, ivi inclusa la disciplina relativa alla tempistica delle prestazioni delle parti contraenti. I contratti attuativi o applicativi successivi all'Accordo Quadro, quindi, non possono comportare modifiche delle condizioni poste dall'Accordo Quadro, stante quanto previsto dall'art. 54 commi 2 e 3 del Codice dei Contratti degli appalti pubblici. Di conseguenza la disciplina vincolante nel caso di specie è quella dettata “ratione temporis” dall'Accordo Quadro del 20/10/2021, per cui devono ritenersi fondate le argomentazioni della difesa di parte convenuta opposta sulla disciplina “ratione temporis” applicabile ex art. 113-bis comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici nella formulazione precisata dall'art. 5 della LEGGE 3 maggio 2019, n. 37, non potendo il contratto applicativo/attuativo (art. 28 invocato da parte opponente) modificare le condizioni dell'Accordo
Quadro del 20-12-2021, tranne il caso di puntuale ed esplicita giustificazione sempre che la deroga non oltrepassi il termine massimo di 60 gg dalla data di adozione del SAL). In definitiva il termine per adempiere al pagamento dell'acconto, nel caso di specie, non potendo l'art. 28 del contratto derogare o prevalere rispetto al disposto dell'art. 113 bis 1° co Dlgs 50/2016 invocato da parte convenuta opposta, è da individuare in 30 giorni dalla data di maturazione del SAL. Il SAL del contratto applicativo risulta maturato in data 31/03/2022 (cfr All. 6 fascicolo monitorio). Il termine per adempiere al pagamento è quindi da ritenersi decorso in data 30/04/2022. Dal 01/05/2022, ai sensi dell'art. 4 Dlgs 231/2002 e sino alla data di effettivo pagamento 26/10/2022, parte convenuta opposta ha esposto i calcoli con i quali è stato determinato l'importo dei dovuti interessi maturati al saggio di cui all'art. 5 del medesimo decreto e pari ad € 12.860,71, come sintetizzato dal calcolo che segue: “Capitale: € 329.645,99 Data Iniziale: 01/05/2022 Data Finale: 26/10/2022 Interessi:
Nessuna capitalizzazione Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi: 01/05/2022 30/06/2022 €
329.645,99 8,00% 60 € 4.335,07 01/07/2022 26/10/2022 € 329.645,99 8,00% 118 € 8.525,64 Totale colonna giorni: 178 Totale interessi moratori: € 12.860,71”. In ordine alla contestazione di parte opponente relativa allo stato di avanzamento dei lavori come non ancora completo al 31/03/2022, la difesa di parte opposta ha replicato che, pur essendo stato concesso dalla Direzione dei Lavori il
Pagina 5 termine di 60 giorni per il completamento delle opere di finitura, tale termine di per sé non implica sospensione dell'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori, richiamando sul punto quanto disposto dall'art. 12, comma 1 DM 49/2018 ovvero che: “Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate”. Dal tenore letterale della predetta normativa si deduce che l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori è conseguenza della mancata esecuzione delle lavorazioni nel termine di 60 giorni, di talché l'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori è sottoposta alla condizione risolutiva ex lege dell'avvenuto completamento dei lavori di lieve entità. L'onere della prova dell'avveramento della condizione risolutiva è a carico della parte interessata a far valere l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori. Nel caso di specie non sussiste prova certa e circostanziata dell'avveramento della suddetta condizione risolutiva. Inoltre, l'avvenuto pagamento in data 26-10-2022, non preceduto da contestazioni scritte stragiudiziali circa la mancata esecuzione di lavorazioni nel termine di 60 giorni, lasciano presumere che le prestazioni della parte convenuta opposta siano state tempestive. Non risulta idoneamente contraddetto l'assunto della difesa di parte convenuta opposta di aver rispettato il termine concesso per il completamento delle finiture. Sull'argomento la difesa di parte convenuta opposta ha evidenziato ancora che: “Né la circostanza risulta contestata nel verbale di fine lavori riferito all'intero accordo quadro redatto e sottoscritto in data 11 luglio 2023 ed allegato dalla scrivente difesa al ricorso monitorio (cfr All. 5 Fascicolo Monitorio)”, e che: “…Di pari irrilevanza, ai fini del computo dei termini di esigibilità, è il fatto che lo stato di avanzamento lavori a tutto il
31/03/2022, sia stato sottoscritto senza riserve dall'impresa in data 03/08/2022. E' irrilevante, perché: 1) ai sensi dell'art. 13 del DM 49/2018, “Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione”.
In definitiva i ritardi della Direzione dei Lavori nella contabilità e nelle vicende progressive dell'appalto non possono ridondare in danno della parte appaltatrice, essendo quindi rilevanti detti ritardi ai fini della decorrenza degli interessi moratori sulle somme non corrisposte tempestivamente all'avente diritto. In definitiva l'opposizione di è fondata in ordine all'eccezione di Parte_1
avvenuto pagamento della somma di € 329.645,99 oltre IVA prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, per cui il decreto ingiuntivo va revocato in questa sede decisoria. D'altro canto, rimane obbligata al pagamento degli interessi moratori come richiesti da parte Parte_1
Pagina 6 convenuta opposta e, quindi, va condannata al pagamento in favore di
[...]
ell'importo di € 12.860,71 a titolo di interessi moratori maturati ex D. lgs. Controparte_1
231/2002 come calcolati nel presente giudizio da parte convenuta opposta, in base allo schema riportato sopra in motivazione, oltre ai successivi interessi moratori maturati e a maturarsi fino al dì dell'effettivo soddisfo. Per quanto detto si devono escludere profili per condanne ex art. 96 c.p.c.. I profili di reciproca soccombenza sopra evidenziati costituiscono giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 20751/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 30.11.2022 e notificato il 5.12.2022. Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, dell'importo di € 12.860,71 a titolo di interessi moratori maturati ex D. lgs 231/2002 come calcolati nel presente giudizio da parte convenuta opposta oltre ai successivi interessi moratori maturati e a maturarsi fino al dì dell'effettivo soddisfo. Spese compensate.
Roma, 12-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1902/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in alla via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina Pt_1 dalla quale è rappresentata e difesa in persona dell'Avv. Rita Caldarozzi in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio, Dott. di Repertorio n. 22013, Raccolta n. 11730 Persona_1 Pt_1
del 04.08.2022 –
Attrice/OPPONENTE
Contro
C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2 Pt_1 alla via Alessandro Poerio, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Marcello Marino, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
Convenuta/OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., ritualmente notificato il 4.1.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio la (di seguito per sentir Pt_1 Controparte_1 CP_1
revocare il decreto ingiuntivo n. 20751/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 30.11.2022 e notificato il 5.12.2022, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di € 341.495,19 (oltre le spese della procedura monitoria e oltre interessi) in favore della a titolo di corrispettivo CP_1
Pagina 1 per le prestazione rese in ragione di un Accordo Quadro stipulato in data 20.10.2021, nel cui ambito ricade il 4° contratto applicativo riguardante il corrispettivo di cui si tratta, avente ad oggetto
“attività di pronto intervento manutentivo nonché attività di manutenzione ordinaria a carico delle strade di grande viabilità (delib. G.C. n. 1022/2004) di competenza del dipartimento SIMU ricadenti nel 1° municipio – ambito territoriale 1° CUP J86G21005650004 – CIG 884725167C”. Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. Parte_1
20751/2022 emesso il 30.11.2022 dal Tribunale Civile di Roma ad istanza della
[...]
dichiarare inammissibile e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, Controparte_1 per l'effetto, revocarlo, per le ragioni in precedenza evidenziate, previo accertamento di insussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla Società opposta, nei confronti di Parte_1
e respingendo altresì, ove proposte, le istanze di concessione di provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. e/o di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per difetto dei presupposti di legge ed essendo l'opposizione fondata su ampia documentazione e/o di pronta soluzione. In via meramente subordinata, considerato l'avvenuto pagamento della somma pari ad € 402.168,10 (€ 329.645,99 +
IVA per € 72.522,12), nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito dovesse riconoscere, anche parzialmente, la fondatezza della pretesa di controparte, per residui non integralmente soddisfatti dall'importo già corrisposto, si chiede di ridurre la somma ingiunta detraendo quanto già pagato”. ha esposto che: nel ricorso monitorio, la Parte_1 CP_1
aveva esposto di aver consegnato i lavori in via di urgenza in data 14.1.2022, concludendoli in data
31.3.2022 (data di maturazione del sal); che ottenuta dall'amministrazione appaltante l'autorizzazione, parte ricorrente aveva emesso in data 6.9.2022 la fattura elettronica n. 43/2022, oltre iva, per un importo pari a € 329.645,99; che inoltre parte ricorrente aveva lamentato il mancato pagamento entro i termini di 30 giorni, ex art. 113 d. lgs. n. 50/2016, dalla data di maturazione del sal, per cui erano dovuti gli interessi moratori ex art. 4 d. lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza (1.4.2022) pari a € 11.849,20; che la ricorrente aveva pertanto ottenuto decreto ingiuntivo per il credito complessivo maturato alla data del ricorso pari a € 341.495,19 di cui 329.645,99 a titolo di capitale e € 11.849,20 a titolo di interessi di mora ex d. lgs. n. 231/2002, più gli ulteriori interessi moratori, calcolati sulla sorte capitale e decorrenti dalla data di deposito del ricorso
(12.9.2022) fino al soddisfo, oltre le spese della procedura monitoria. a sostegno Parte_1
della propria opposizione ha esposto che: il certificato di ultimazione dei lavori era stato emesso in data 09.06.2022 (prot. QN 111743 del 21.06.2022 – All. 4) e sottoscritto anche dall'Impresa opposta senza riserva alcuna;
che in data 3.8.2022 veniva redatto il registro di contabilità relativo al primo e unico sal fissando l'intero importo dovuto, per un totale di € 331.302,50; in data
Pagina 2 08.08.2022, era seguita l'emissione del certificato di pagamento (All.6), per la somma complessiva pari ad € 402.168,10 (€ 329.645,99 + IVA per € 72.522,12); con la Determinazione Dirigenziale rep. n. QN/1003/2022 del 19.09.2022 (prot. n. QN/184823/2022 – All.8) era inoltre disposto il pagamento della fattura n. 43/2022, eseguito in data 25.10.2022 (all. 9) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 28 dell'accordo quadro. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento ovvero la revoca del decreto ingiuntivo opposto in relazione alla sorte capitale integralmente pagata. Si è costituita in giudizio la Pe' NT in data 20.4.2023 e ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in premessa: piaccia all'ill.mo tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: in via preliminare: a) ex art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto, emesso dal Tribunale di Roma, ed in ogni caso condannando stante l'avvenuto pagamento della somma pari ad € Parte_1
329.645,99 eseguito in data 26/10/2022, a pagare in favore della Controparte_1
l'importo pari ad euro € 12.860,71 a titolo di interessi moratori maturati ex dgls 231/2002 o quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannare altresì ex art. 96. cpc, Parte_1 in via equitativa, al risarcimento del danno in favore della . A seguito Controparte_1
del differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza al 4.10.2023, la CP_1
ha ammesso nella comparsa di costituzione l'intervenuto pagamento in data 26.10.2022 della sorte capitale pari ad € 329.645,99, evidenziando che ciò è avvenuto successivamente all'iscrizione del ricorso monitorio. Parte opposta ha poi esposto che: la somma effettivamente pagata è pari ad €
329.645,99 in quanto la quota di Importo relativa all'IVA, pari ad € 72.522,12 (Cfr all. 8 Fascicolo monitorio) è soggetta a scissione dei pagamenti (c.d. Split payement) ai sensi dell'art. art. 17 ter del
D.P.R. 633/72 e ss mm e che pertanto non è dovuta all'impresa ma è corrisposta direttamente da all'erario; non ha provveduto al pagamento degli interessi moratori Parte_1 Parte_1 dovuti ex D. lgs. 231/2002 quantificati, nel ricorso monitorio in € 11.849,20 oltre successivi sino alla data dell'effettivo pagamento;
il termine per adempiere ai sensi dell'art. 28 dello schema di
Accordo Quadro e dell'art. 113, d. lgs. n. 50/2016, era 30 giorni dalla data di maturazione del sal;
che gli interessi moratori ex art. 4 e 5, d. lgs. n. 231/2002 erano dovuti;
che alla data del pagamento della somma capitale (26.10.2022) gli interessi moratori erano pari a € 12.860,71. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il pagamento di € 12.860,71 a titolo di interessi moratori maturati ex Dgls
231/2002. A scioglimento della riserva, con provvedimento del 16.10.2023 il giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato al 12.6.2024 per la precisazione delle conclusioni, ha poi in detta ultima udienza trattenuto la causa in decisione
Pagina 3 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tra le parti in causa costituisce dato pacifico e non contestato l'avvenuto pagamento in data 26-10-
2022 della somma di € 329.645,99 da parte di a parte convenuta Parte_2
creditrice/opposta. Anche la causale del pagamento non è contestata trattandosi di corrispettivo per le prestazioni rese in forza del Quarto Contratto Applicativo relativo al contratto di Accordo Quadro avente ad oggetto l'“attività di pronto intervento manutentivo nonché attività di manutenzione ordinaria a carico delle strade di Grande Viabilità (Delib. G.C. n.1022/2004) di competenza del
Dipartimento S.I.M.U. ricadenti nel Municipio 1° - Ambito territoriale 1°. CUP J86G21005650004
– CIG 884725167C'”. In ordine all'importo dell'IVA, la difesa di parte convenuta opposta ha evidenziato che essa è soggetta a scissione dei pagamenti (c.d. Split payement) ai sensi dell'art. art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e ss. mm. e che pertanto non è dovuta all'impresa ma è corrisposta direttamente da all'erario, di conseguenza occorre considerare come effettivamente Parte_1 percepita dall'impresa la somma di € 329.645,99 al netto dell'IVA. Il suddetto pagamento risulta intervenuto prima della notificazione in data 5-12-2022 del decreto ingiuntivo opposto. La tesi sostenuta da parte opponente è, dunque, quella di un pagamento satisfattivo e Parte_1
liberatorio in data 26-10-2022, anteriormente alla notificazione in data 5-12-2022 del decreto ingiuntivo opposto, quale pagamento eseguito nel rispetto della tempistica contrattuale per la qual cosa nulla è stato ritenuto dall'opponente dovuto a titolo di interessi moratori. A sostegno della suddetta tesi difensiva parte opponente ha addotto che l'art. 113-bis del Dlgs 50/2016 è stato introdotto con la L. n° 238 del 23.12.2021 vigente con decorrenza dal 01/02/2022. Essendo il contratto di Accordo Quadro stato stipulato in data 20/10/2021, la difesa di ha Parte_1 dedotto che l'art. 113-bis non può disciplinare il rapporto dedotto in lite avvinto alla disciplina dell'art. 28 del contratto applicativo in base alla quale i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi entro 45 giorni dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori ed il pagamento corrisposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione. La difesa di parte convenuta opposta ha evidenziato come l'articolo 113-bis del Dlgs 50/2016 è stato introdotto dalla Legge
Europea 2018 a seguito di procedura di infrazione n° 2017/2090, sicché con la Legge Europea 2018
e più precisamente con l'art. 5 della LEGGE 3 maggio 2019, n. 37, entrata in vigore a decorrere dal
26 Marzo 2019, è stato disposto quanto segue: “Art. 5 Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - procedura di infrazione n. 2017/2090 1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' sostituito dal seguente: “Art.
Pagina 4 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali). - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine NON SUPERIORE a sette giorni dall'adozione degli stessi”. Si deve osservare che l'Accordo Quadro detta le caratteristiche vincolanti dei successivi contratti applicativi nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, ivi inclusa la disciplina relativa alla tempistica delle prestazioni delle parti contraenti. I contratti attuativi o applicativi successivi all'Accordo Quadro, quindi, non possono comportare modifiche delle condizioni poste dall'Accordo Quadro, stante quanto previsto dall'art. 54 commi 2 e 3 del Codice dei Contratti degli appalti pubblici. Di conseguenza la disciplina vincolante nel caso di specie è quella dettata “ratione temporis” dall'Accordo Quadro del 20/10/2021, per cui devono ritenersi fondate le argomentazioni della difesa di parte convenuta opposta sulla disciplina “ratione temporis” applicabile ex art. 113-bis comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici nella formulazione precisata dall'art. 5 della LEGGE 3 maggio 2019, n. 37, non potendo il contratto applicativo/attuativo (art. 28 invocato da parte opponente) modificare le condizioni dell'Accordo
Quadro del 20-12-2021, tranne il caso di puntuale ed esplicita giustificazione sempre che la deroga non oltrepassi il termine massimo di 60 gg dalla data di adozione del SAL). In definitiva il termine per adempiere al pagamento dell'acconto, nel caso di specie, non potendo l'art. 28 del contratto derogare o prevalere rispetto al disposto dell'art. 113 bis 1° co Dlgs 50/2016 invocato da parte convenuta opposta, è da individuare in 30 giorni dalla data di maturazione del SAL. Il SAL del contratto applicativo risulta maturato in data 31/03/2022 (cfr All. 6 fascicolo monitorio). Il termine per adempiere al pagamento è quindi da ritenersi decorso in data 30/04/2022. Dal 01/05/2022, ai sensi dell'art. 4 Dlgs 231/2002 e sino alla data di effettivo pagamento 26/10/2022, parte convenuta opposta ha esposto i calcoli con i quali è stato determinato l'importo dei dovuti interessi maturati al saggio di cui all'art. 5 del medesimo decreto e pari ad € 12.860,71, come sintetizzato dal calcolo che segue: “Capitale: € 329.645,99 Data Iniziale: 01/05/2022 Data Finale: 26/10/2022 Interessi:
Nessuna capitalizzazione Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi: 01/05/2022 30/06/2022 €
329.645,99 8,00% 60 € 4.335,07 01/07/2022 26/10/2022 € 329.645,99 8,00% 118 € 8.525,64 Totale colonna giorni: 178 Totale interessi moratori: € 12.860,71”. In ordine alla contestazione di parte opponente relativa allo stato di avanzamento dei lavori come non ancora completo al 31/03/2022, la difesa di parte opposta ha replicato che, pur essendo stato concesso dalla Direzione dei Lavori il
Pagina 5 termine di 60 giorni per il completamento delle opere di finitura, tale termine di per sé non implica sospensione dell'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori, richiamando sul punto quanto disposto dall'art. 12, comma 1 DM 49/2018 ovvero che: “Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate”. Dal tenore letterale della predetta normativa si deduce che l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori è conseguenza della mancata esecuzione delle lavorazioni nel termine di 60 giorni, di talché l'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori è sottoposta alla condizione risolutiva ex lege dell'avvenuto completamento dei lavori di lieve entità. L'onere della prova dell'avveramento della condizione risolutiva è a carico della parte interessata a far valere l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori. Nel caso di specie non sussiste prova certa e circostanziata dell'avveramento della suddetta condizione risolutiva. Inoltre, l'avvenuto pagamento in data 26-10-2022, non preceduto da contestazioni scritte stragiudiziali circa la mancata esecuzione di lavorazioni nel termine di 60 giorni, lasciano presumere che le prestazioni della parte convenuta opposta siano state tempestive. Non risulta idoneamente contraddetto l'assunto della difesa di parte convenuta opposta di aver rispettato il termine concesso per il completamento delle finiture. Sull'argomento la difesa di parte convenuta opposta ha evidenziato ancora che: “Né la circostanza risulta contestata nel verbale di fine lavori riferito all'intero accordo quadro redatto e sottoscritto in data 11 luglio 2023 ed allegato dalla scrivente difesa al ricorso monitorio (cfr All. 5 Fascicolo Monitorio)”, e che: “…Di pari irrilevanza, ai fini del computo dei termini di esigibilità, è il fatto che lo stato di avanzamento lavori a tutto il
31/03/2022, sia stato sottoscritto senza riserve dall'impresa in data 03/08/2022. E' irrilevante, perché: 1) ai sensi dell'art. 13 del DM 49/2018, “Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione”.
In definitiva i ritardi della Direzione dei Lavori nella contabilità e nelle vicende progressive dell'appalto non possono ridondare in danno della parte appaltatrice, essendo quindi rilevanti detti ritardi ai fini della decorrenza degli interessi moratori sulle somme non corrisposte tempestivamente all'avente diritto. In definitiva l'opposizione di è fondata in ordine all'eccezione di Parte_1
avvenuto pagamento della somma di € 329.645,99 oltre IVA prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, per cui il decreto ingiuntivo va revocato in questa sede decisoria. D'altro canto, rimane obbligata al pagamento degli interessi moratori come richiesti da parte Parte_1
Pagina 6 convenuta opposta e, quindi, va condannata al pagamento in favore di
[...]
ell'importo di € 12.860,71 a titolo di interessi moratori maturati ex D. lgs. Controparte_1
231/2002 come calcolati nel presente giudizio da parte convenuta opposta, in base allo schema riportato sopra in motivazione, oltre ai successivi interessi moratori maturati e a maturarsi fino al dì dell'effettivo soddisfo. Per quanto detto si devono escludere profili per condanne ex art. 96 c.p.c.. I profili di reciproca soccombenza sopra evidenziati costituiscono giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 20751/2022 emesso dal Tribunale di Roma il 30.11.2022 e notificato il 5.12.2022. Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, dell'importo di € 12.860,71 a titolo di interessi moratori maturati ex D. lgs 231/2002 come calcolati nel presente giudizio da parte convenuta opposta oltre ai successivi interessi moratori maturati e a maturarsi fino al dì dell'effettivo soddisfo. Spese compensate.
Roma, 12-2-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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