Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 5369
CASS
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Usucapione per trasformazione della detenzione in possesso

    La Corte ha ritenuto che la scrittura privata non trasferisse la proprietà né immettesse nel possesso, ma costituisse mera autorizzazione alla vendita e ratifica di vendite già effettuate. Inoltre, le richieste di rendiconto e le giustificazioni per il mancato versamento dei frutti sono state considerate incompatibili con l'interversione del possesso ai fini dell'usucapione.

  • Rigettato
    Rimborso spese di amministrazione e somme versate

    La Corte ha ritenuto che i 114.000 dollari fossero stati versati in relazione a vendite effettuate dal De FE per conto dei mandanti, e l'espressione "ti do quietanza" è stata interpretata come riconoscimento del versamento dovuto per vendite di immobili altrui.

  • Inammissibile
    Accertamento proprietà a titolo derivativo

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda fondata su titolo derivativo.

  • Rigettato
    Nullità o annullamento della scrittura privata

    La Corte di cassazione, con sentenza n. 12475/2016, ha escluso la valenza traslativa della scrittura privata, rinviando per un nuovo esame del possesso "ad usucapionem". Il giudice del rinvio ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che dalla scrittura non potesse ricavarsi l'avvenuto trasferimento della proprietà né l'immissione nel possesso.

  • Rigettato
    Risoluzione atti di vendita e restituzione corrispettivi

    Il Tribunale ha respinto le domande riconvenzionali delle convenute. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per mancato rendiconto e abuso di procura

    Il Tribunale ha respinto le domande riconvenzionali delle convenute. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Riscatto ex art. 732 cod. civ. e collazione

    Il Tribunale ha respinto le domande riconvenzionali delle convenute. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 5369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5369
    Data del deposito : 10 marzo 2026

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