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Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1454/2020 R.G. proposto da: DE ER CC, difeso e rappresentato come da procura in atti dagli avvocati Paolo Giudici ed Enrico Montobbio ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato Paolo De Matteis – ricorrente – Contro IG DE VE SA AR e IG LA IU (AR), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BRENTA 2/A, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA AR STOPPANI che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– controricorrenti– nonché AR IG JU UG, AR IG OR EM E AR IG LD AR, QUALI EREDI DI IG DE AR LD;
-intimati- Civile Sent. Sez. 2 Num. 5369 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 10/03/2026 2 di 12 avverso la sentenza n. 737/2019 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata in data 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2026 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale CLAUDIA LL, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato Montobbio per il ricorrente De FE e l’avvocato STOPPANI per i controricorrenti GH De RN RO RI e GH EL GI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due atti di citazione CC De FE, quale erede del padre LO De FE, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di VA RO RI GH De RN, EL RI GH e GI GH De MA chiedendo l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di alcuni immobili posseduti dal padre, sostenendo che quest’ultimo, già amministratore dei beni di GE GH (dante causa delle convenute), avesse trasformato la detenzione in possesso in virtù di una scrittura privata del 26 agosto 1977. In via di subordine chiese il rimborso delle spese di amministrazione sostenute, nonché della somma di 140.000 dollari USA, corrisposta a GE GH a titolo di prezzo per la vendita di tutti gli immobili in Italia della famiglia GH, sempre sulla base della medesima scrittura. Le convenute RO RI e EL RI GH resistettero e, in via riconvenzionale, chiesero dichiararsi la nullità della scrittura del 1977 o annullarsi la stessa, la risoluzione degli atti di vendita effettuati da LO De FE dopo la morte del loro padre, la restituzione dei corrispettivi percepiti e il risarcimento dei danni per mancato rendiconto e abuso di procura. Chiesero altresì il riscatto ex art. 732 cod. civ. e la collazione per i beni venduti dall’altra sorella 3 di 12 GI. Quest’ultima, costituitasi, aderì, invece, alle domande dell’attore. Il De FE, con memoria ex art. 183 cod. proc. civ., chiese, a modifica dell'originaria domanda, l'accertamento del diritto di proprietà a titolo derivativo per effetto della citata scrittura del 26.8.1977. Il Tribunale rigettò la domanda di accertamento della proprietà per usucapione proposta da CC De FE e dichiarò inammissibile quella fondata su titolo derivativo;
respinse, inoltre, tanto la domanda subordinata dell’attore quanto le domande riconvenzionali delle convenute. La Corte d'Appello di VA, adita dal De FE, con la sentenza n. 374/2011, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarò il diritto di proprietà dell'attore per una quota pari al 77,77% degli immobili specificati in dispositivo;
e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiarò RO RI e EL RI GH proprietarie della quota del restante 22,22%. A seguito di ricorso proposto da RO RI e EL RI GH, questa Corte, con la sentenza n. 12475/2016, cassò la già menzionata sentenza escludendo la valenza traslativa della scrittura privata e rinviò alla Corte d’appello per un nuovo esame del possesso “ad usucapionem” degli immobili oggetto di giudizio. Le GH avevano esposto quattro motivi di ricorso e il De FE, due motivi in via incidentale. La Corte di cassazione accolse il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarò assorbito il terzo, inammissibile il quarto e dichiarò integralmente assorbito il ricorso incidentale. Con i motivi accolti le ricorrenti si erano dolute dell’interpretazione della scrittura privata del 1977, smentita dalle emergenze di causa (numerose richieste di rendiconto rivolte al De FE), prospettando, inoltre, manifesta contraddittorietà e difetto 4 di 12 della forma solenne imposta dalla legge per l’alienazione di beni immobili. Con il motivo dichiarato assorbito era stata denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. e omessa motivazione sul punto concernente dedotta mancanza di prova certa della scrittura. Con il ricorso incidentale assorbito il De FE aveva denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 e 1165 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, addebitando alla decisione d’appello di avere errato nel reputare provata la sussistenza di atti interruttivi del possesso ventennale utile all’usucapione, non potendo avere il significato di riconoscimento “del possesso altrui” le sue risposte alle richieste di rendiconto. Inoltre, aveva sostenuto la non compatibilità <<del mero riconoscimento dell’altrui diritto al rendiconto con la disciplina dell’interruzione del possesso>>. Il quarto motivo dichiarato inammissibile concerneva doglianza rivolta al rigetto dell’appello incidentale, avuto riguardo alla domanda di condanna al rimborso dei corrispettivi degli immobili alienati da De FE senza che avesse il potere di rappresentanza;
nonché a quella di riscatto ex art. 732 cod. civ. dei beni venduti da GI GH, con collazione e diritto di accrescimento. Il De FE riassunse la causa;
si costituirono RO RI GH e UE GE GH, quale procuratore della madre EL RI GH. La Corte di VA in sede di rinvio confermò la sentenza di primo grado. Di seguito, in sintesi, gli argomenti della sentenza per quel che qui possa ancora rilevare. (a) Uniformandosi al principio enunciato dalla Suprema Corte, il Giudice del rinvio ritenne che dalla scrittura privata non potesse ricavarsi l’avvenuto trasferimento della proprietà dei beni del 5 di 12 GH in favore del De FE, beni immobili oltretutto in alcun modo indicati singolarmente ed elencati, né tanto meno alcuna immissione di quest’ultimi nel possesso del De FE;
tale scrittura, contenente patti, ordini e istruzioni, venne valutata come mera autorizzazione del De FE alla vendita di immobili e ratifica di vendite già effettuate nell’ambito del rapporto di mandato esistente da tempo tra i due. Quanto alle indicazioni inerenti la decorrenza del possesso e agli effetti delle vendite, esse si riferivano a un ipotetico compratore e non erano idonee a far da esse desumere la specifica volontà del sottoscrittore di identificare il suddetto compratore nel De FE e pertanto a immetterlo nel possesso di imprecisati beni immobili. (b) Le richieste dei rendiconti della gestione e di corresponsione dei frutti del patrimonio immobiliare GH, nonché le continue giustificazioni per il mancato versamento degli stessi da parte del FE lasciavano desumere un comportamento incompatibile con una “interversione del possesso” ai fini dell’usucapione. CC De FE propone ricorso fondato su sei motivi, RO RI e EL RI GH resistono con controricorso, gli eredi di GI GH sono rimasti intimati. All’approssimarsi della pubblica udienza il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Claudia Pedrelli ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte e il ricorrente, memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Preliminarmente è opportuno ribadire che il collegio chiamato a giudicare sul ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza di cassazione con rinvio, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non 6 di 12 determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta (Sez. 3., n. 1542, 25/01/2021, Rv. 660462 – 01; conf., fra le tante, Cass. nn. 6527/2025, 30264/202314655/2016, Sez. Unite. n. 24148/2013). Di conseguenza il presidente NZ IA, che fece parte del Collegio di cui alla sentenza n. 12475/2016, compone legittimamente questo Collegio. Evidenti ragioni di priorità logica impongono di partire dall’esame del sesto motivo, che pone una questione procedurale di natura potenzialmente assorbente rispetto a tutte le altre. Attraverso il sesto e ultimo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 383, co. 1, cod. proc. civ., in relazione all’art 360, co. 1, n.5, cod. proc. civ., essendosi pronunciata nel giudizio di rinvio la medesima Sezione della Corte d’appello di VA che aveva deciso in sede di gravame, nonostante la Corte di cassazione avesse rinviato ad altra sezione. La doglianza è manifestamente destituita di fondamento. L’isolata statuizione richiamata dal ricorrente, senza apporto di ulteriori persuasivi argomenti, risulta smentita da uniforme e anche successiva giurisprudenza di segno contrario, pienamente condivisa dal Collegio, con la quale si afferma che la sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un 7 di 12 ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato;
ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati;
se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità (Sez. n. 2114, 29/01/2021, Rv. 660356 – 01; conf., fra le tante, SU 5087/2008, Cass. nn. 8723/2012, 1527/2012, 20042/2014, 11120/2017). Passando all’esame degli altri motivi di ricorso, col primo di essi, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 329, co. 2, cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello erroneamente affermato l’inesistenza dell’atto di “interversione del possesso” dei beni, operata per effetto della scrittura privata;
che, per contro, la sentenza del 2011 aveva valutato idonea a trasferire sia la proprietà dei beni immobili, che a determinare l’acquisto del possesso in capo al ricorrente. Sul punto si sarebbe formato giudicato interno per acquiescenza delle parti a seguito di mancata impugnazione. La doglianza è infondata. Si legge nella sentenza di questa Corte n. 12475/2016 a pagg. 15/16: <>. È evidente, quindi, che sul punto, quale che fosse stato il tenore dell’impugnazione in appello, non può essersi formato giudicato di sorta, avendo la Corte di legittimità rimesso il vaglio della questione del “possesso ad usucapionem” al giudice del rinvio. Ovviamente, è appena il caso di soggiungere che la statuizione di cui alla sentenza n. 12475 citata rende intangibile il punto. 2 Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1165 e 2944 cod. civ., in relazione all’art. 360, co.1, n.3, cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale erroneamente attribuito valore al possesso “solo animo” della controparte, che era priva della disponibilità materiale dei beni, sulla base di atti che, a parere del ricorrente, avrebbero solo avuto l’effetto interruttivo della prescrizione. La doglianza è inammissibile, in quanto non attinge la “ratio decidendi” ed è impropriamente diretta a un riesame di valutazioni discrezionali di esclusiva spettanza del giudice del merito. La sentenza del rinvio approfonditamente (pagg. 11-15) prende in esame la prospettazione di De FE CC, giungendo alla conclusione, sulla base del vaglio delle emergenze di causa, che costui, mero mandatario, non aveva mai instaurato una relazione di possesso con gli immobili;
né aveva compiuto alcun atto idoneo a mutare la detenzione in possesso, ai sensi dell’art. 1141 cod. civ., anzi, avendo, più volte riconosciuto, attraverso atti di significato non equivocabile, la signoria altrui. Di conseguenza, come anticipato, per un verso la critica non mostra di farsi puntuale carico della ragione decisoria, secondo la 9 di 12 quale il De FE non aveva instaurato una relazione di possesso con gli immobili, nel senso che egli ne usasse e disponesse come se fossero di sua proprietà (e sull’esito del motivo che non coglie la ratio decidendi, v. tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017). Per altro verso, la censura tende, a un nuovo improprio vaglio di merito in sede di legittimità. 3 Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, 216, e 221 cod. proc. civ., nonché 329, co. 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co.1, n.3, cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello erroneamente messo in dubbio il valore della scrittura privata non oggetto di disconoscimento o querela di falso, così violando il giudicato interno formatosi sul punto a seguito di mancata impugnazione. La doglianza è inammissibile. Il prospettato giudicato è logicamente incompatibile con i compiti assegnati al Giudice del rinvio dalla pronuncia di cassazione, che imponevano al primo di rivalutare la scrittura privata. In disparte, la decisione impugnata non afferma la falsità di essa, limitandosi a esporre dubbi, peraltro non peregrini, sulla sua genuinità. 4 Attraverso il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n.5, cod. proc. civ, l’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la Corte territoriale pronunciata in merito alla questione della mancanza di data certa della scrittura privata. La doglianza è inammissibile. Escluso un possesso utile all’ acquisto per usucapione, la datazione della scrittura risulta priva di rilievo. Di conseguenza, l’esame del punto era irrilevante e quindi superfluo, restando, pertanto, assorbito (si vedano Cass. nn. 24953/2020, 14486/2004). 10 di 12 5 Con il quinto motivo viene denunciato il difetto assoluto di motivazione ex art. 360, co. 1, n.5, cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 1199 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte fornito laconica e contraddittoria motivazione in relazione al rigetto della domanda subordinata di accertamento del diritto ripetizione delle spese di amministrazione sostenute, nonché della somma di 140.000 dollari USA e di quanto indebitamente percepito dalle convenute, in proprio e nella qualità di eredi. La doglianza è inammissibile. Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente;
apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard;
cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni 11 di 12 ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914; da ultimo S.U. n., 2767/2023, la quale ha fatto il punto sulla giurisprudenza via via formatasi). Resta attribuito alla discrezionalità del giudice del merito la decisione di scelta su più possibili opzioni interpretative ricavabili dal vaglio istruttorio, senza che in questa sede possa darsi maggior affidamento ad altre pur possibili alternative letture. Non si riscontra la dedotta “contraddizione insanabile”. La Corte d’appello ha, per vero, legittimamente ritenuto che i 114.000 dollari fossero stati versati in relazione a vendite effettuate dal De FE per conto dei mandanti. In questo senso l’espressione “ti do quietanza” ben può significare: ti riconosco che mi hai versato quanto mi dovevi per vendite di miei immobili. Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis” 12 di 12 (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 15 gennaio 2026. Il Consigliere rel. Il Presidente IU SS NZ IA
– controricorrenti– nonché AR IG JU UG, AR IG OR EM E AR IG LD AR, QUALI EREDI DI IG DE AR LD;
-intimati- Civile Sent. Sez. 2 Num. 5369 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 10/03/2026 2 di 12 avverso la sentenza n. 737/2019 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata in data 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2026 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale CLAUDIA LL, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato Montobbio per il ricorrente De FE e l’avvocato STOPPANI per i controricorrenti GH De RN RO RI e GH EL GI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due atti di citazione CC De FE, quale erede del padre LO De FE, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di VA RO RI GH De RN, EL RI GH e GI GH De MA chiedendo l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di alcuni immobili posseduti dal padre, sostenendo che quest’ultimo, già amministratore dei beni di GE GH (dante causa delle convenute), avesse trasformato la detenzione in possesso in virtù di una scrittura privata del 26 agosto 1977. In via di subordine chiese il rimborso delle spese di amministrazione sostenute, nonché della somma di 140.000 dollari USA, corrisposta a GE GH a titolo di prezzo per la vendita di tutti gli immobili in Italia della famiglia GH, sempre sulla base della medesima scrittura. Le convenute RO RI e EL RI GH resistettero e, in via riconvenzionale, chiesero dichiararsi la nullità della scrittura del 1977 o annullarsi la stessa, la risoluzione degli atti di vendita effettuati da LO De FE dopo la morte del loro padre, la restituzione dei corrispettivi percepiti e il risarcimento dei danni per mancato rendiconto e abuso di procura. Chiesero altresì il riscatto ex art. 732 cod. civ. e la collazione per i beni venduti dall’altra sorella 3 di 12 GI. Quest’ultima, costituitasi, aderì, invece, alle domande dell’attore. Il De FE, con memoria ex art. 183 cod. proc. civ., chiese, a modifica dell'originaria domanda, l'accertamento del diritto di proprietà a titolo derivativo per effetto della citata scrittura del 26.8.1977. Il Tribunale rigettò la domanda di accertamento della proprietà per usucapione proposta da CC De FE e dichiarò inammissibile quella fondata su titolo derivativo;
respinse, inoltre, tanto la domanda subordinata dell’attore quanto le domande riconvenzionali delle convenute. La Corte d'Appello di VA, adita dal De FE, con la sentenza n. 374/2011, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiarò il diritto di proprietà dell'attore per una quota pari al 77,77% degli immobili specificati in dispositivo;
e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiarò RO RI e EL RI GH proprietarie della quota del restante 22,22%. A seguito di ricorso proposto da RO RI e EL RI GH, questa Corte, con la sentenza n. 12475/2016, cassò la già menzionata sentenza escludendo la valenza traslativa della scrittura privata e rinviò alla Corte d’appello per un nuovo esame del possesso “ad usucapionem” degli immobili oggetto di giudizio. Le GH avevano esposto quattro motivi di ricorso e il De FE, due motivi in via incidentale. La Corte di cassazione accolse il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarò assorbito il terzo, inammissibile il quarto e dichiarò integralmente assorbito il ricorso incidentale. Con i motivi accolti le ricorrenti si erano dolute dell’interpretazione della scrittura privata del 1977, smentita dalle emergenze di causa (numerose richieste di rendiconto rivolte al De FE), prospettando, inoltre, manifesta contraddittorietà e difetto 4 di 12 della forma solenne imposta dalla legge per l’alienazione di beni immobili. Con il motivo dichiarato assorbito era stata denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. e omessa motivazione sul punto concernente dedotta mancanza di prova certa della scrittura. Con il ricorso incidentale assorbito il De FE aveva denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 e 1165 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, addebitando alla decisione d’appello di avere errato nel reputare provata la sussistenza di atti interruttivi del possesso ventennale utile all’usucapione, non potendo avere il significato di riconoscimento “del possesso altrui” le sue risposte alle richieste di rendiconto. Inoltre, aveva sostenuto la non compatibilità <<del mero riconoscimento dell’altrui diritto al rendiconto con la disciplina dell’interruzione del possesso>>. Il quarto motivo dichiarato inammissibile concerneva doglianza rivolta al rigetto dell’appello incidentale, avuto riguardo alla domanda di condanna al rimborso dei corrispettivi degli immobili alienati da De FE senza che avesse il potere di rappresentanza;
nonché a quella di riscatto ex art. 732 cod. civ. dei beni venduti da GI GH, con collazione e diritto di accrescimento. Il De FE riassunse la causa;
si costituirono RO RI GH e UE GE GH, quale procuratore della madre EL RI GH. La Corte di VA in sede di rinvio confermò la sentenza di primo grado. Di seguito, in sintesi, gli argomenti della sentenza per quel che qui possa ancora rilevare. (a) Uniformandosi al principio enunciato dalla Suprema Corte, il Giudice del rinvio ritenne che dalla scrittura privata non potesse ricavarsi l’avvenuto trasferimento della proprietà dei beni del 5 di 12 GH in favore del De FE, beni immobili oltretutto in alcun modo indicati singolarmente ed elencati, né tanto meno alcuna immissione di quest’ultimi nel possesso del De FE;
tale scrittura, contenente patti, ordini e istruzioni, venne valutata come mera autorizzazione del De FE alla vendita di immobili e ratifica di vendite già effettuate nell’ambito del rapporto di mandato esistente da tempo tra i due. Quanto alle indicazioni inerenti la decorrenza del possesso e agli effetti delle vendite, esse si riferivano a un ipotetico compratore e non erano idonee a far da esse desumere la specifica volontà del sottoscrittore di identificare il suddetto compratore nel De FE e pertanto a immetterlo nel possesso di imprecisati beni immobili. (b) Le richieste dei rendiconti della gestione e di corresponsione dei frutti del patrimonio immobiliare GH, nonché le continue giustificazioni per il mancato versamento degli stessi da parte del FE lasciavano desumere un comportamento incompatibile con una “interversione del possesso” ai fini dell’usucapione. CC De FE propone ricorso fondato su sei motivi, RO RI e EL RI GH resistono con controricorso, gli eredi di GI GH sono rimasti intimati. All’approssimarsi della pubblica udienza il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Claudia Pedrelli ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte e il ricorrente, memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Preliminarmente è opportuno ribadire che il collegio chiamato a giudicare sul ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza di cassazione con rinvio, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non 6 di 12 determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta (Sez. 3., n. 1542, 25/01/2021, Rv. 660462 – 01; conf., fra le tante, Cass. nn. 6527/2025, 30264/202314655/2016, Sez. Unite. n. 24148/2013). Di conseguenza il presidente NZ IA, che fece parte del Collegio di cui alla sentenza n. 12475/2016, compone legittimamente questo Collegio. Evidenti ragioni di priorità logica impongono di partire dall’esame del sesto motivo, che pone una questione procedurale di natura potenzialmente assorbente rispetto a tutte le altre. Attraverso il sesto e ultimo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 383, co. 1, cod. proc. civ., in relazione all’art 360, co. 1, n.5, cod. proc. civ., essendosi pronunciata nel giudizio di rinvio la medesima Sezione della Corte d’appello di VA che aveva deciso in sede di gravame, nonostante la Corte di cassazione avesse rinviato ad altra sezione. La doglianza è manifestamente destituita di fondamento. L’isolata statuizione richiamata dal ricorrente, senza apporto di ulteriori persuasivi argomenti, risulta smentita da uniforme e anche successiva giurisprudenza di segno contrario, pienamente condivisa dal Collegio, con la quale si afferma che la sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un 7 di 12 ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato;
ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati;
se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità (Sez. n. 2114, 29/01/2021, Rv. 660356 – 01; conf., fra le tante, SU 5087/2008, Cass. nn. 8723/2012, 1527/2012, 20042/2014, 11120/2017). Passando all’esame degli altri motivi di ricorso, col primo di essi, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 329, co. 2, cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello erroneamente affermato l’inesistenza dell’atto di “interversione del possesso” dei beni, operata per effetto della scrittura privata;
che, per contro, la sentenza del 2011 aveva valutato idonea a trasferire sia la proprietà dei beni immobili, che a determinare l’acquisto del possesso in capo al ricorrente. Sul punto si sarebbe formato giudicato interno per acquiescenza delle parti a seguito di mancata impugnazione. La doglianza è infondata. Si legge nella sentenza di questa Corte n. 12475/2016 a pagg. 15/16: <
né aveva compiuto alcun atto idoneo a mutare la detenzione in possesso, ai sensi dell’art. 1141 cod. civ., anzi, avendo, più volte riconosciuto, attraverso atti di significato non equivocabile, la signoria altrui. Di conseguenza, come anticipato, per un verso la critica non mostra di farsi puntuale carico della ragione decisoria, secondo la 9 di 12 quale il De FE non aveva instaurato una relazione di possesso con gli immobili, nel senso che egli ne usasse e disponesse come se fossero di sua proprietà (e sull’esito del motivo che non coglie la ratio decidendi, v. tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017). Per altro verso, la censura tende, a un nuovo improprio vaglio di merito in sede di legittimità. 3 Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, 216, e 221 cod. proc. civ., nonché 329, co. 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co.1, n.3, cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello erroneamente messo in dubbio il valore della scrittura privata non oggetto di disconoscimento o querela di falso, così violando il giudicato interno formatosi sul punto a seguito di mancata impugnazione. La doglianza è inammissibile. Il prospettato giudicato è logicamente incompatibile con i compiti assegnati al Giudice del rinvio dalla pronuncia di cassazione, che imponevano al primo di rivalutare la scrittura privata. In disparte, la decisione impugnata non afferma la falsità di essa, limitandosi a esporre dubbi, peraltro non peregrini, sulla sua genuinità. 4 Attraverso il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n.5, cod. proc. civ, l’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la Corte territoriale pronunciata in merito alla questione della mancanza di data certa della scrittura privata. La doglianza è inammissibile. Escluso un possesso utile all’ acquisto per usucapione, la datazione della scrittura risulta priva di rilievo. Di conseguenza, l’esame del punto era irrilevante e quindi superfluo, restando, pertanto, assorbito (si vedano Cass. nn. 24953/2020, 14486/2004). 10 di 12 5 Con il quinto motivo viene denunciato il difetto assoluto di motivazione ex art. 360, co. 1, n.5, cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 1199 cod. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte fornito laconica e contraddittoria motivazione in relazione al rigetto della domanda subordinata di accertamento del diritto ripetizione delle spese di amministrazione sostenute, nonché della somma di 140.000 dollari USA e di quanto indebitamente percepito dalle convenute, in proprio e nella qualità di eredi. La doglianza è inammissibile. Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente;
apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard;
cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni 11 di 12 ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914; da ultimo S.U. n., 2767/2023, la quale ha fatto il punto sulla giurisprudenza via via formatasi). Resta attribuito alla discrezionalità del giudice del merito la decisione di scelta su più possibili opzioni interpretative ricavabili dal vaglio istruttorio, senza che in questa sede possa darsi maggior affidamento ad altre pur possibili alternative letture. Non si riscontra la dedotta “contraddizione insanabile”. La Corte d’appello ha, per vero, legittimamente ritenuto che i 114.000 dollari fossero stati versati in relazione a vendite effettuate dal De FE per conto dei mandanti. In questo senso l’espressione “ti do quietanza” ben può significare: ti riconosco che mi hai versato quanto mi dovevi per vendite di miei immobili. Rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis” 12 di 12 (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 15 gennaio 2026. Il Consigliere rel. Il Presidente IU SS NZ IA