Sentenza 28 marzo 2001
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- 1. Giudicato penale poco efficace nelle aule tributariehttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
0 45 2 2/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE pomans. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 3238/99 - 0.9729Cron. Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere -- Rep. 1558 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Carlo CIOFFI -Consigliere Ud. 16/11/00 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: ھے SENTENZA MANDALA' GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE Rich Sa audio SUPREMA DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CASSANITI ORE 6020 ANTONINO, giusta delega in atti;
IN 2001 ☐ ricorrente - €135 13000
contro
CANCELLERIA PECORARO FRANCESCO;
-G intimato avverso la sentenza n. 3256/98 del Tribunale di 00663418 PALERMO, depositata il 01/10/98; D0663419 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1869 udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico -1- SPAGNA MUSSO;
udito 1'Avvocato Antonino CASSANITI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 26 giugno 1990 GI Mandalà, affermatasi proprieta- ria di un appezzamento di terreno sito in Piana degli Albanesi che NC Peco- raro aveva abusivamente occupato nel gennaio di quell'anno, chiese al pretore di Palermo ordinare al RA la rimozione delle opere di recinzione di quella por- zione immobiliare illegittimamente occupata e condannare il medesimo al risarci- mento del danno conseguente all'illecito . Resistette l'intimato eccependo l'inammissibilità della domanda di tutela possessoria per tardivo esercizio della relativa azione e, in subordine, l'infondatezza della pretesa essendo compossessore di quella porzione immobiliare, facente parte di una comunione della quale era partecipe, che da solo coltivava da anni recitandola, poi, nel giugno del 1989. All'esito dell'istruttoria, espletata con l'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale instauratosi nei confronti del RA in ordine al delitto ex art. 392 c.p., poi dichiarato estinto per amnistia, l'assunzione di testimoni e l'espletamento di un consulenza tecnica d'ufficio diretta all'identificazione della porzione immobiliare contesa nell'ambito di un più vasto fondo, il pretore adito, con sentenza del 21 agosto 1995, accolse la domanda, ordinò al RA di rein- tegrare la Mandalà nel possesso dell'appezzamento descritto dal c.t.u. e condannò l'intimato al risarcimento dei danni conseguenti alla sua occupazione In particolare, quel giudice ritenne lesiva del possesso della porzione asse- gnata all'esito di una "divisione di fatto” alla ricorrente, non la recinzione avvenuta nell'ottobre, novembre 1989, onde il tempestivo esercizio dell'azione di reintegra- 3 zione, perchè giustificata dalla giuridica permanenza della comunione, ma il succes- sivo ed esclusivo sfruttamento agricolo, da parte del resistente, di quella porzione immobiliare. Successivamente il tribunale di Palermo, con sentenza del 7 ottobre 1998, in riforma della sentenza del pretore impugnata dal RA, ha rigettato la do- manda della Mandalà. In particolare, il giudice dell'appello ha immediatamente rilevato la con- traddittorietà del pronunzia del primo giudice, palese nella identificazione del fatto lesivo del possesso, ai fini del merito della tutela richiesta, nella coltivazione intra- presa dal RA sulla porzione immobiliare in questione e, sotto il profilo della verifica del tempestivo esercizio della azione di reintegrazione da parte della Man- dalà, la recinzione di detta porzione: così diversificando l'unitarietà del fatto espo- liativo. Ha poi osservato il tribunale che il pretore non avrebbe potuto ritenere tempestivamente proposta l'azione di reintegrazione considerando il suo esercizio, avvenuto nel giugno 1990, nel termine di un anno dalla posa della recinzione, eret- ta nel settembre - ottobre del 1989 nonché il preesistente possesso della Mandalà: ciò perché aveva valorizzato elementi istruttori desunti dal procedimento penale carico del RA senza considerare il loro contrasto con l'esito del mezzo di prova testimoniale espletato nel procedimento possessorio. Questi esiti istruttori inducevano alla certezza che molto tempo prima della posa della recinzione il ter- reno conteso era coltivato dal solo RA 4 In proposito, il teste Zito, particolarmente informato della vicenda, non certamente smentito dai testi PA, SI e ES aveva riferito che il terreno "de quo", rimasto per anni “abbandonato" era stato coltivato dal 1988 dal Pecora- ro il quale, in particolare, gli aveva in quell'anno affidato l'incarico di “liberare quel fondo dalle pietre e dalle sterpaglie”. Errata era comunque l'attribuzione del possesso della porzione immobilia- re fattane alla Mandalà sulla sola scorta di una sua assegnazione "di fatto”ma senza valorizzare un' eventuale concreta relazione di fatto ad immagine del diritto domi- nicale fra la ricorrente medesima e l'immobile.. Questa, necessariamente antecedente al fatto espoliativo, doveva comun- que escludersi poiché dalle risultanze attendibili del mezzo di prova testimoniale era emersa un'attività qualificante il possesso da parte della Mandalà anzi quegli esiti aveva fatto acquisire la certezza che prima della occupazione a fini agricoli da parte del Pecoraio, iniziata nel 1988, il fondo conteso era incolto ed abbandonato. C Per la cassazione di detta pronunzia ricorre la Mandalà sulla base di un motivo di doglianza articolato in più censure;
non resiste l'intimato RA. Motivi della decisione Con l'unico motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. Il tribunale sostiene la Mandalà - ha ritenuto contraddittoria la sentenza del pretore in punto di identificazione del fatto espoliativo del possesso avendolo individuato, in punto di verifica del merito della tutela, nell'occupazione a fini di 5 coltivazione della porzione immobiliare contesa e, nella sua recinzione, in punto di verifica del tempestivo esercizio annale dell'azione di reintegrazione, fissandolo nell' ottobre novembre 1989. - Non si è avveduto il tribunale che il pretore aveva accertato l'epoca della posa della recinzione dopo aver negato attendibilità ai testi che l'avevano fatta risa- lire al 1988 sulla scorta delle stesse ammissioni dell'intimato che l'aveva cronologi- camente collocata nel giugno 1989, quindi su di una circostanza pacifica non og- getto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e di aver identificato il fatto sostanzialmente espoliativo nella successiva coltivazione della porzione immobilia- re da parte del RA: così correttamente ritenendo esercitata nel termine dell'anno dal sofferto spoglio l'azione di reintegrazione proposta nel giugno 1990. Inoltre, il tribunale ha censurato la decisione del pretore per aver detto giudice desunto elementi di convincimento dall'istruzione compiuta nel procedi- لله mento penale concernente il delitto ex art. 392 c.p., poi dichiarato estinto da amni- stia, non tenendo conto che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. questi concorrono a forma- re detto convincimento. Il tribunale ha affermato che l'esito del mezzo di prova testimoniale non aveva confortato l'esistenza del possesso poiché i testi avevano riferito che nel 1988 il terreno in questione era incolto ed abbandonato ed il RA ne aveva in quello stesso anno iniziato la coltivazione. Non si è avveduto quel giudice che, al contrario il teste Lo Giudice, depo- nendo sullo specifico capitolo “vero che lo spezzone di terreno.... è stato sempre posseduto dalla Mandalà fino a quando se ne è impossessato il RA nel no- 6 rvembre 1989” ha risposto “ è vero quanto riferito nel capitolo di prova..il terreno in discorso era rustico cioè non coltivato ed ad ararlo fu il RA dopo averlo recintato". Delle contrarie risultanze probatorie indicate come provenienti dal Parri- no, dallo SI e dallo Zito il tribunale non ha reso ragione alcuna. Il tribunale conclude la Mandalà - ha così sostanzialmente ritenuto che il possesso di un terreno potesse estrinsecarsi con la sola coltivazione identificando qualsiasi altra modalità di esercizio del possesso in un sostanziale abbandono della cosa legittimante l'occupazione altrui. Queste censure non possono trovare consenso. Rammenta la Corte che al potere istituzionale, conferito al giudice del me- rito dall'art. 116 c.p.c., appartiene l'individuazione delle fonti del proprio convin- cimento a mezzo della valutazione delle risultanze processuali;
ciò nel senso del controllo della loro attendibilità e concludenza nonché della scelta, fra i vari esiti i- struttori, di quelli ritenuti idonei a fornire la certezza dei fatti controversi: il tutto con l'unico limite di rendere adeguata ragione di quanto operato. Al riguardo, quel giudice non è tenuto ad esporre un'analitica disamina di tutte le risultanze istruttorie né a confutare le singole argomentazioni delle parti. E' sufficiente, perché la pronunzia si sottragga a censure proponibili in se- de di legittimità, che detto giudice, dopo averli complessivamente valutati, indichi in modo intelligibile, anche per l'assenza di dissidi logici interni alle proposizioni argomentative, gli elementi probatori eletti, sui quali intende fondare il proprio convincimento: così che risultano implicitamente disattesi gli esiti istruttori e le ar- 7 gomentazioni esposte dalle parti logicamente incompatibili con la decisione adot- tata. Ne consegue che le critiche all'esercizio di questo potere selettivo e di ap- prezzamento delle acquisizioni processuali si risolvono nell'implicita attesa di loro diverse, e favorevoli, scelta e valutazione tuttavia precluse in questa sede per la lo- ro esorbitanza dai compiti istituzionali di questa Corte. Il che, poi, non è certamente consentito con i tramiti delle denunzie dei vizi indicati dai nn.4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. che, nei loro limiti obiettivi e nelle finalità loro proprie, sono rispettivamente e solamente dirette a provocare il controllo di legalità della sentenza impugnata sotto i profili della attività del giudice del merito nonchè del modo in cui costui abbia dato conto delle fonti e delle ragioni del pro- prio convincimento così da consentire di ripercorrere l'iter" logico in proposito seguito (in proposito vedansi le pronunzie di questa corte nn.3750/69, 1143/82, E 6868/94, 1044/94, 10896/98). Nella specie, con l'apparente denunzia dell'inosservanza degli artt. 116 c.p.c. del vizio di motivazione, le censure esposte nel ricorso sono sostanzialmente dirette a provocare scelte e valutazioni degli esiti istruttori - sotto il duplice profilo dell'esercizio del tempestivo esercizio dell'azione di reintegrazione ( nel termine di un anno dal preteso fatto espoliativo) e dell'esistenza di una situazione possessoria che si assume pregiudicata dal comportamento altrui - diversi da quelli operati dal giudice del merito nell'esercizio del suo potere istituzionale del quale, per quel che in questa sede rileva, costui ha reso compiuta ragione. 8 In particolare, il tribunale - dopo aver correttamente rilevato la contraddi- zione in cui era incorso il pretore nella diversificazione dal “fatto espoliativo" sotto il duplice profilo della verifica del tempestivo esercizio dell'azione di reintegrazio- ne, nel termine di un anno dal preteso "spoglio”, in proposito ravvisato nella recin- zione della porzione immobiliare, e dell'identificazione di quel fatto lesivo del pos- sesso nell'esclusivo godimento di quella porzione, ammessa dallo stesso intimato, da parte del RA, perché in pregiudizio di quello concorrente della ricorrente Mandalà, ha correttamente rilevato aver il primo giudice desunto il suo convinci- mento non dal complesso degli esiti istruttori ma esclusivamente dalle risultanze del procedimento penale a carico del RA in ordine al delitto ex art. 392 c.p.c., poi dichiarato estinto da amnistia, consistente in quella stessa abusiva occu- pazione di quella medesima entità immobiliare oggetto della tutela possessoria ri- chiestagli dalla Mandalà. Non aveva, pertanto, il primo giudice considerato gli esiti istruttori del procedimento instaurato dinanzi a lui né in particolare l' attendibile deposizione del teste Zito, particolarmente informato della vicenda il quale aveva riferito, confer- mando l'assunto del resistente RA, che molto tempo prima della sua recin- zione, eretta nel settembre- ottobre 1989, l'appezzamento in questione era coltiva- to dal 1988 dal RA e che quella porzione immobiliare prima di detto sfrutta- mento era abbandonata ed incolta. Conseguenze ultime di questo errore, secondo il giudice dell'appello, sono state la collocazione cronologica dello "spoglio", ai fini del tempestivo dell'azione di reintegrazione, in un tempo successivo, nel settembre- ottobre dell'anno 1989, 9 all'inizio dello sfruttamento agricolo esclusivo della porzione del fondo e, non se- condo dette risultanze testimoniali, in un tempo anteriore, nell'anno 1988, nonché, quanto al merito della controversia, l'attribuzione alla Mandalà di una situazione possessoria. Sotto altro profilo, le pretese inosservanze degli artt. 115 e 116 c.p.c. so- no, in parte, inidonee alla cassazione della sentenza impugnata, e nel resto, insussi- stenti. In particolare, quanto alla prima, la dichiarazione del Percorro di aver e- retto la recinzione del giugno 1989 non ha rilievo avendo sostanzialmente entrambi i giudici del merito identificato il preteso "fatto espoliativo" non nella realizzazione di quel manufatto ma nella esclusiva coltivazione della porzione immobiliare inizia- ta dall'intimato nel 1988: costituente il "dies a quo" del decorso del termine di un anno utile all'esercizio dell'azione di reintegrazione. Quanto alla seconda censura, non si avvede la ricorrente che il giudice dell'appello non ha negato che le prove assunte in un diverso processo potessero essere utilizzate ai fini della formazione del convincimento Al contrario, detto giudice, nell'esercizio del suo potere istituzionale, ha proceduto ad una valutazione complessiva di tutti gli esiti istruttori compresi quelli desumibili dal procedimento penale, ed ha indicato quelli idonei a rendere certezza sui fatti controversi desunti dalle risultanze acquisite dall'espletamento del mezzo di prova testimoniale nel giudizio possessorio;
dovendosi, poi, logicamente ritene- re disattesi quelli incompatibili con la decisione adottata. 10 Quanto all'ultima doglianza, con la quale la Mandalà, sostanzialmente de- nunzia la falsa applicazione dell'art. 1140 c.c. in relazione al n°3 dell'art. 360 c.p.c., non si avvede la ricorrente che il possesso, secondo la nozione fornitane dal- la norma citata, si identifica nell'esercizio di un potere di fatto sulla "cosa" ad im- magine del diritto reale, nella specie dominicale, né, della conseguente impossibili- tà ontologica di ravvisare in una situazione di inerzia quella possessoria. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede al regolamento delle spese del giudizio di legittimità non avendo in questo l'intimato espletato attività difensiva.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, il 16 novembre 2000. Il Presidente (dr Fran Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 60000 Franc Catania 310000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 28 MAR. 2031 IL CAN UFFICIO DELLE ENTRATE BOMA 2 Francesc (ania 0Registrato in date 9 NOV 2001 aln 52831 4 versate S. 310.000 (lire trecentodiec ila - p. If Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Malaca i RLIPPO) Resport vizio di ludiziari Dr. RACCICHINI)