Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2002, n. 7175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7175 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
N e l O a I 1 Z n 6 e A 9 p R 1 T - S a 1 I m 1 G e - E t 4 R s i 2 s A . EPUBBLICA ITALIANA l D L a E 3 e T h 2 N ic AZIO02 E . f IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S i T E LA CORTE SUPREMA DIC07173 * d R o A m Oggetto PRI A CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio SAGGIO R.G.N. 12178/99 - Cron. 20116 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rep. Ud. 19/12/01Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato G. ANTONIO PALA, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
RI MA ST, SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 101/98 del Pretore di CIVITAVECCHIA, depositata il 25/05/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2586 -1- udienza del 19/12/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso ai sensi della 1. n. 689/81, notificato in data 28-6-1996, ET AR NA propo- neva opposizione avverso avviso di mora relativo a cartella esattoriale notificatole dal Comune di Civitavecchia ed avente oggetto il pagamento di £ 358.215a titolo di sanzioni amministrative. So- steneva, tra l'altro, l'opponente la mancata notifica della cartella esattoriale nonché la nullità dell'avviso di mora per mancanza di sottoscrizione e motivazione. L'adito Pretore di Civitavecchia, costituitosi il Comune, che depositava i verbali di accertamento con le relative notifiche, e rimasto contumace il Servizio Riscossioni Tributi, con la sentenza in esame, in accoglimento del ricorso, dichiarava "nulla e inammissibile" l'esecuzione ir danno dell'opponente, risultando, in particolare, l'avviso di mora, quale primo atto dell'esecuzione, ca- rente dei requisiti di legge, tra cui la motivazione e la sottoscrizione. Ricorre per cassazione, con cinque motivi, il Comune di Civitavecchia;
non ha svolto attività difen- siva l'intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 23 della 1. n. 689/81, per non avere il Pretore pronunciato il dispositivo della sentenza al termine dell'udienza di discussione. Con il secondo motivo si sostiene la violazione delle disposizioni della l.n. 122/89., e relativo difetto di motivazione, in ordine alla tardività dell'opposizione in questione in quanto proposta oltre il trentesimo giorno dalla notifica del verbale. Con il terzo motivo si sostiene l'erroneità della decisione impugnata sul punto della ritenuta omessa notifica del verbale di accertamento. Con il quarto motivo si afferma, ancora, l'erroneità della decisione impugnata in ordine all'ulteriore profilo dell'omessa qualificazione del verbale, non contestato, quale titolo esecutivo. Con il quinto motivo, infine, si deduce la violazione del D.P.R. n.39 /1993 in ordine all'asserita nullità del verbale per mancanza di sottoscrizione. Il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, preliminarmente rilevarsi che, in base all'ormai consolidato indirizzo giurispruden- ziale di questa Corte (cfr. Cass. n. 562/2000 m. 539393), in relazione ad una cartella esattoriale (o avviso di mora) notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissi- bile l'opposizione ex 1. n. 689/81 solo per le sanzioni non precedute dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento. In caso contrario i rimedi esperibili atten- gono al processo esecutivo ed in particolare all'opposizione ex art. 615 c.p.c., per omessa notifica della cartella o per fatti estintivi eventualmente sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo ese- cutivo o all'opposizione ex art. 617 c.p.c., in caso di deduzione di vizi riguardanti la regolarità for- male della cartella esattoriale (o dell'avviso di mora). Nel caso in questione risulta promossa da IC AR NA opposizione ad esecuzione esatto- riale e su tale thema decidendum ha inteso pronunciarsi il Pretore, dichiarando appunto "nulla ed inammissibile l'esecuzione intrapresa per assoluta inesistenza del titolo nei confronti della ricor- rente". Ne deriva che l'impugnazione proposta dal Comune, che ha ad oggetto la regolarità della procedura esecutiva conseguente all'omesso pagamento di sanzioni amministrative, con particolare riferi- mento, per quanto adotto dalla ET con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, al titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, doveva essere proposta mediante appello al giudice dell'esecuzione e non mediante ricorso per cassazione. Risulta, infatti, evidente che comunque il giudizio ha avuto quale oggetto la validità e l'efficacia di un titolo esecutivo. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata comporta il non doversi provve dere in ordine alle spese della presente fase
P.Q.M.
F La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, il 19-12-2001 L'estensore Il Аг H# 16 MAG. 2002. IL CANCELLIERE Presidente теби l a IL CANDELLIERE Luisa Passinetti I 9 L 8 L 6 O B . e E N l a , E n 1 N e 8 O p I 9 Z 1 a - A 1 m R e 1 T t - S I s i 4 G s 2 E l R . a L A e 3 D h 2 c i E f T . i T d N E o R S m E A