Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00688/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2025, proposto dal Comitato Centro Storico in persona del legale rappresentante pro tempore , AN ER, IO EL, GA AN, DR GO, ZZ IS, IS AN, DR OF, IC AO, ER MI (in proprio e n.q. di titolare della struttura ricettiva “ ER Apartmentes ”), La VI Claudia (in proprio e n.q. di titolare della struttura ricettiva “ Casina delle Palme holiday apartments ”), NI NI IA, TA SI, ON AU, TT RI SA, De OR PP, NO TO, Di VI PA, ZO NO, LO DA, NE FI, GI OS, AN OV, La VI IC, IC ES, IC UR e DR NA, rappresentati e difesi dagli avvocati Donato D'Angelo, Massimo Oddo ed SAbetta Abelardi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco dell’intimato Comune n. 61 del 18.07.2025, recante la disciplina temporanea delle attività musicali, della vendita di bevande alcoliche e ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NO NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Trapani n. 61 del 18 luglio 2025, recante la disciplina temporanea (con effetto fino al 31 ottobre 2025) delle attività musicali, della vendita di bevande alcoliche e ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento.
2. Premettono i ricorrenti che il Comune di Trapani non ha adottato né il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, né un Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico ex l. n. 447/1995 e che, negli ultimi anni, la materia della c.d. “ movida ” e del contenimento del rumore e dell’inquinamento acustico nel centro della Città è stata disciplinata con ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, aventi appunto ad oggetto la disciplina temporanea delle attività musicali e della vendita di bevande alcoliche.
Da ultimo con l'ordinanza n. 39 del 15 maggio 2025, impugnata con il separato ricorso n. r.g. 1216/2025, con efficacia prevista sino al 31 gennaio 2026, l'Amministrazione comunale secondo i ricorrenti avrebbe reso meno stringenti i limiti disposti con precedenti provvedimenti disponendo in particolare:
(i) il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03:00 e, per i locali del centro storico, dalle ore 24.00 sino alle ore 6.00;
(ii) il divieto di emissioni musicali sia all’interno che all’esterno, nei giorni della settimana da domenica a venerdì non oltre le ore 01:00 del giorno successivo, ed il sabato fino alle ore 02:00 del giorno successivo; e, nei mesi di giugno, luglio e agosto: sia all’interno che all’esterno, nei giorni della settimana da domenica a giovedì non oltre le ore 01:00 del giorno successivo; il venerdì e sabato fino alle ore 02:00 del giorno successivo;
(iii) l'autorizzazione, senza verifica tecnica preventiva, allo svolgimento fino a 30 piccoli intrattenimenti musicali per ciascun esercizio pubblico, senza richiedere valutazioni da parte degli uffici competenti o misurazioni fonometriche.
Dopo la proposizione dell’anzidetto ricorso n. r.g. 1216/2025, il Comune ha adottato il provvedimento in questa sede impugnato, con cui ha revocato la citata ordinanza n. 39/2025 ed ha nuovamente disciplinato la cosiddetta “ movida ”, fino al 31 ottobre 2025, tuttavia senza far venire meno le asserite ragioni di illegittimità già contestate dai ricorrenti.
2.1. Segnatamente tale ultima ordinanza, con riguardo alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, da un lato, ne ha vietato, dalle ore 23.00 di ogni giorno fino alle ore 06.00 successive , la vendita, la somministrazione, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico, dall'altro avrebbe però introdotto disposizioni asseritamente idonee a neutralizzare l'anzidetta impostazione, di seguito riportate: " 1.4. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 1.5. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui all’art. 5 c.1 lett. d) e all’art. 7 della Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza ”.
Per altro verso, i ricorrenti si dolgono anche delle disposizioni dettate in materia di attività musicali e di intrattenimento, nella parte in cui consentono il prolungamento della diffusione musicale oltre l’una di notte e nella parte in cui è prevista la possibilità, per ciascun esercizio, di svolgere fino a “ 30 piccoli trattenimenti musicali ”, senza obbligo di valutazione tecnica preventiva o misurazione fonometrica, subordinati solo all’obbligo di preventiva presentazione della documentazione di impatto acustico circa il rispetto dei limiti di legge, evidenziando che la previsione di un numero così elevato di eventi non controllati acusticamente equivarrebbe ad una deroga generalizzata alle norme in materia di prevenzione del rumore.
3. Ciò posto, i ricorrenti evidenziano altresì:
- che il Comitato Centro Storico di Trapani è costituito da cittadini residenti e operatori economici del centro storico di Trapani, ed ha l’obiettivo di tutelarne gli interessi e la qualità della vita;
- che i cittadini ricorrenti sono residenti nel centro storico;
- che le due strutture ricettive ricorrenti operano nel centro storico;
- di aver infruttuosamente denunciato all'Amministrazione comunale numerosi episodi di disturbo alla quiete pubblica, vandalismo, risse, schiamazzi e consumo di alcolici nelle ore notturne e, soprattutto, nei mesi estivi.
4. Tanto premesso, il mezzo di tutela all’esame, notificato e depositato il 19 agosto 2025, è affidato alle seguenti censure:
“- Violazione di legge con riferimento: agli artt. 50, comma 5, e 54 del TUEL; dell’art. 9 della Legge n. 447 del 1995. Eccesso di potere per sviamento.
- Incompetenza dell’organo ed elusione delle competenze del Consiglio comunale.
- Carenza di istruttoria e violazione del principio di partecipazione procedimentale (art. 3 L. 241/1990). Eccesso di potere per inadeguatezza, difetto di proporzionalità e ragionevolezza.
- Violazione del principio di precauzione, di proporzionalità e del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 L. 447/1995). Eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà e manifesta ingiustizia.
- Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 1 L. n. 241/1990, dell’art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 447/1995. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e sviamento.
- Contraddittorietà interna del provvedimento, contraddittorietà dell’azione amministrativa ed elusione del giudicato. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 1 L. n. 241/1990, dell’art. 50, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e della L. n. 447/1995. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e sviamento.”.
4.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta:
- che l'impugnato provvedimento sarebbe stato adottato con sviamento rispetto alla ratio delle norme richiamate a presidio delle esigenze di tutela e tranquillità dei residenti, tenuto conto della evidente finalità di favorire le attività commerciali e della circostanza che l'ordinanza è stata adottata in dichiarato riscontro al menzionato ricorso n. r.g. 1216/2025 e dando conto delle interlocuzioni intervenute con il comandante della Polizia Municipale e con l'Avvocatura comunale;
- l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente con riguardo all'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 (sotto il profilo della reiterazione annuale di simili provvedimenti e sotto il differente profilo dell'eccessiva durata degli effetti dell'ordinanza), ed all'art. 54 del medesimo D.lgs. (posto che il richiamo alla salute pubblica sarebbe strumentale a un ampliamento dell'orario di diffusione musicale e di somministrazione di bevande alcoliche);
- la contraddittorietà del provvedimento impugnato stante che, come già rilevato, da un lato è stata vietata la vendita, la somministrazione, la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di alcolici dalle ore 23.00 di ogni giorno fino alle ore 06.00 successive, dall'altro sarebbero state introdotte disposizioni asseritamente idonee a neutralizzare l'anzidetta impostazione, consentendo il consumo di alcolici all'interno di locali e spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denunzia l’incompetenza relativa del Sindaco nell’aver emanato disposizioni a carattere generale e sostanzialmente normativo in luogo del Consiglio Comunale a ciò deputato. Sotto altro profilo parte ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione in relazione ai presupposti giustificanti l'adozione di un provvedimento extra ordinem , con particolare riguardo a specifici eventi e circostanze che avrebbero determinato l’insorgere di una situazione di emergenza, a fatti costituenti situazioni di allarme sociale, ovvero a episodi che avrebbero richiesto l’adozione di uno strumento “atipico”, laddove l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a mere affermazioni di principio asseritamente non corroborate da dati oggettivi, da rilevazioni tecniche, o da una precisa indicazione dei fatti che avrebbero determinato l’insorgere della situazione di emergenza e dei fatti costituenti allarme sociale.
4.3. Con il terzo motivo, ci si duole del difetto di istruttoria che affliggerebbe il provvedimento impugnato, che sarebbe stato adottato in assenza di un’istruttoria tecnica specifica sul fenomeno che si intende disciplinare, non richiamando studi acustici, misurazioni fonometriche, né altre rilevazioni oggettive dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla movida. Parimenti, l'intimata amministrazione non avrebbe acquisito dati statistici o rapporti ufficiali in ordine a episodi di disturbo della quiete pubblica connessi alla movida (risse, atti vandalici, danneggiamenti, ecc.), che avrebbero costituito presupposto indispensabile per la legittima adozione di un’ordinanza contingibile e urgente.
4.4. Con il quarto motivo, parte ricorrente denunzia la carenza di motivazione della gravata ordinanza sotto l'ulteriore profilo del mancato bilanciamento del diritto dei residenti alla salute, alla quiete e al riposo, con la libertà di iniziativa economica e i diritti degli esercenti e dell’utenza a svolgere attività di intrattenimento e socializzazione.
Sotto diverso profilo parte ricorrente denunzia, inoltre, il carattere sproporzionato e irragionevole delle prescrizioni contestate, atteso che il provvedimento impugnato:
(i) consentirebbe agli esercenti – anche in aree ad elevata densità abitativa – di organizzare fino a 30 serate annue di spettacoli musicali e intrattenimento acustico all’aperto, con il limite della distanza di 50 mt tra un locale e l’altro (nelle precedenti ordinanze il limite tra i locali era di 150 mt);
(ii) avrebbe ridotto le verifiche acustiche a meri obblighi documentali (es. deposito di relazione fonometrica), senza controlli preventivi, periodici o in contraddittorio con i residenti, né sanzioni realmente dissuasive in caso di violazioni;
(iii) avrebbe ampliato gli orari di vendita degli alcolici;
(iv) non indicherebbe precisi parametri tecnici da rispettare per la prevista riduzione del volume musicale esterno dalle ore 23.00, lasciando la prescrizione alla discrezionalità degli esercenti.
4.5. Con il quinto motivo sono contestati ulteriori profili di asserita irragionevolezza del provvedimento impugnato afferenti: (i) alla disciplina in tesi incoerente degli orari di vendita, somministrazione e consumo degli alcolici; (ii) all’estensione della possibilità di consumare alcolici nei locali fino alle ore 3:00, che comporterebbe un aumento delle presenze di utenti e delle emissioni sonore nelle aree limitrofe ai locali stessi; (iii) alla mancata applicazione dell’ordinanza ai locali di tipo C (discoteche, sale da ballo, locali di pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS).
4.6. Con il sesto motivo viene, da ultimo, ribadita la contraddittorietà per le ragioni già esposte nelle precedenti censure del provvedimento in questa sede gravato, del quale, sotto ulteriore profilo viene denunziata anche la natura elusiva rispetto alle statuizioni di cui alla sentenza n. 1936/2014, con la quale questo Tribunale avrebbe già evidenziato la inidoneità dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ad essere utilizzato per la disciplina del fenomeno della " movida ".
5. Il Comune di Trapani non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 487 dell’11 settembre 2025, non appellata, la Sezione ha respinto la domanda cautelare presentata dai ricorrenti.
6. In vista della discussione parte ricorrente ha depositato documentazione e con memoria del 26 gennaio 2026 ha insistito per l’accoglimento del ricorso evidenziando, in particolare, che nonostante il venir meno degli effetti dell’ordinanza in questa sede impugnata persiste l’interesse alla declaratoria della sua illegittimità, avuto riguardo agli effetti lesivi che la stessa avrebbe medio tempore prodotto ed alla dichiarata volontà di attivare nelle competenti sedi i rimedi risarcitori previsti.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 26 febbraio 2026.
7. Il Collegio ritiene anzitutto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato sia divenuta improcedibile, atteso che gli effetti dell'ordinanza in questione sono venuti meno il 31 ottobre 2025, mentre sussiste l'interesse della parte ricorrente all'accertamento della illegittimità di tale provvedimento a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, c. 3, c.p.a., come evidenziato con la citata memoria del 26 gennaio 2026 e nel corso della discussione pubblica (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 8 del 13 luglio 2022).
8. Ciò posto, ai limitati fini di cui si è detto, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e vada perciò accolto.
Con il provvedimento impugnato il Comune di Trapani, in effetti, ha approvato misure più restrittive di quelle in precedenza adottate e pure contestate dalla parte ricorrente con il ricorso n. r.g. 1216/2025, definito dalla sezione con la sentenza n. 2774 del 22 dicembre 2025.
Tali misure hanno inciso, in particolare, sugli orari di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e sulle attività musicali e di intrattenimento (rispetto alle quali la nuova ordinanza ha imposto specifici obblighi di produzione documentale, ha rammentato la necessità del rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, ed ha infine previsto misure volte ad assicurare che tra un " piccolo trattenimento musicale " e l'altro, non decorra un termine inferiore a sette giorni).
Tanto premesso, però il Collegio reputa fondate ed assorbenti le doglianze articolate dalla parte ricorrente con il primo ed il secondo motivo di ricorso.
Va osservato che se per un verso è vero che l’atto impugnato rimanda ad esigenze, indubbiamente apprezzabili, di necessario coordinamento tra le attività commerciali (legate alla c.d. " movida " locale), spesso rumorose e che si protraggono anche in ore notturne, ed il quieto ed ordinato vivere dei cittadini che risiedono nei pressi dei locali che sono sede di dette attività. Resta tuttavia, per altro verso, che affinché il potere di ordinanza, possa ritenersi correttamente esercitato è necessario che si configurino presupposti di necessità e urgenza non ravvisabili nella fattispecie in quanto, come emerge con chiarezza dagli atti di causa, le situazioni critiche correlate al fenomeno della movida si protraggono a Trapani da tempo, ed hanno già determinato l’adozione di altre misure sottoposte al vaglio di questo Tribunale Amministrativo.
Non si tratta dunque di un fenomeno nuovo, né è stato documentato un oggettivo ed improvviso aggravamento della situazione che possa delineare la sussistenza dei presupposti di urgenza per l’esercizio del potere di natura cautelare.
Meritano pertanto di essere condivise le censure con cui parte ricorrente si duole del palese, reiterato, esercizio da parte del Sindaco di Trapani del potere contingibile ed urgente che la legge, viceversa, impone sia esercitato in via d’urgenza e con effetti concretamente temporanei.
Va rammentato che “ come da costante e risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, dai cui principi non è ragione di discostarsi, i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per il bene protetto dalla norma (la pubblica incolumità, la sicurezza urbana, la vivibilità cittadina ovvero la quiete, quale valore considerato a parte, l’igiene pubblica, ecc.), ma purché lo stesso non sia altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento. A ciò si aggiunge la provvisorietà e temporaneità degli effetti, non essendo consentita l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e/o permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile (cfr., Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 190; sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697; sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474). In altri termini, il potere di urgenza, di cui agli artt.50 e 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può essere esercitato solo in presenza di circostanze di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti un’effettiva minaccia per gli interessi pubblici tutelati dalle norme e unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete, fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni” (Consiglio di Stato, sez. V, 6 novembre 2024, n. 8864)
La giurisprudenza amministrativa ha dunque chiarito che è certamente nel potere del Sindaco emanare ordinanze extra ordinem allorché si verifichino situazioni eccezionali, impreviste ed imprevedibili, come tali autonomamente idonee a ledere o mettere in pericolo l'incolumità dei cittadini e la sicurezza pubblica (ivi compreso l'inquinamento acustico, o atmosferico, o ambientale), ma che deve intendersi fermo il dovere-potere del Comune di tutelare e garantire la sicurezza urbana individuando, a tal fine, le misure più idonee ed adeguate; potere che si manifesta, in via " ordinaria ", attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, che spetta interamente ed esclusivamente all'Organo consiliare (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5287). È pur vero che, in linea di principio, il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, l’ordine pubblico e l'igiene, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2012; in termini anche Consiglio di Stato, sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3007), ma come opportunamente precisato dal giudice d’appello (cfr. CGARS, 29 maggio 2013, n. 508), la considerazione della necessità di tutelare il bene della salute e della pubblica incolumità può e deve orientare le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione nel rispetto degli altri canoni fondamentali che governano l'azione amministrativa, tra i quali il principio di legalità e quello di proporzionalità, dovendo detta tutela essere assicurata all'interno dei normali procedimenti normativi e amministrativi e attraverso l'adozione di provvedimenti, tipici e nominati.
La possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti per situazioni simili a quella di cui si discute è stata esplicitamente accolta dal Legislatore, che all’art. 8 del D.L. n. 14/2017, convertito nella legge n. 48/2017, ha appunto introdotto nel corpo dell'art. 50 del T.U.E.L. previsioni sostanzialmente volte a dotare il sindaco di poteri più snelli per far fronte a simili situazioni di disagio, tanto frequenti quanto poco risolvibili con i poteri previsti dalla legge n. 447/95, la quale collega il potere di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente alla sussistenza di una situazione eccezionale e, comunque, alla esigenza di tutelare la salute pubblica o l'ambiente.
Cionondimeno la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il requisito della contingibilità, richiesto per il legittimo esercizio del potere sindacale ex art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, non presuppone l’inesistenza di rimedi ordinari, ma l’impossibilità di fare ricorso a tali rimedi per fronteggiare una situazione di concreto e urgente pericolo (cfr. TAR Liguria, sent. n.222/2021).
È stato anche recentemente ribadito che tale potere “… può essere legittimamente esercitato, quale immanente prerogativa sindacale di provvedere in via d’urgenza e contingibile alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quando la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal D.M. 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari), ma qualora possa costituire la premessa per l’insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica, dato che, in tal caso, vengono in rilievo interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale ” (cfr. T.A.R. Aosta, 3 maggio 2022, n. 24, che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276).
In sostanza, la pur legittima regolazione extra ordinem di certe situazioni non può, dopo un certo limite temporale o, come nella fattispecie, mercé reiterate ordinanze, sostituirsi, di fatto, alla regolazione " ordinaria " degli interessi di volta in volta considerati. In altri e più espliciti termini, le ripetute ordinanze emesse dal Sindaco di Trapani, pur perseguendo finalità astrattamente riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL finiscono tuttavia illegittimamente con l'approntare, di fatto, in assenza del prescritto requisito della contingibilità, una duratura regolamentazione della materia sostitutiva di quella che dovrebbe dettare il Consiglio Comunale, che a ciò è deputato dalla legge (cfr. TAR Palermo, sez. III, 16 novembre 2015, n. 2923).
8. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile, quanto alla domanda di annullamento, ma va accolto, nei limiti indicati, quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 34, c. 3, c.p.a.
9. Le spese seguono la soccombenza e, nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico della intimata Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei termini indicati in motivazione, per il resto lo accoglie, nei limiti indicati e, per l’effetto, accerta l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Trapani al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge e rifusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IN, Presidente
NO NN, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO NN | ER IN |
IL SEGRETARIO