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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2439/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 2439/2025 R.G. promosso con ricorso in data 13/11/2025 da parte di:
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Cavedagna del foro di Ferrara
(C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portomaggiore C.F._2
(FE), via Kenia n. 6 (PEC: ) Email_1
e
, C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Forlani (C.F.:
, ed elettivamente domiciliato nel suo Studio in Ferrara, via Mascheraio n. C.F._4
12 (PEC: ) Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 13 novembre 2025, gli istanti, premettendo di aver ottenuto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio in forza della sentenza n. 680/2021 emessa da questo Tribunale, dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato
1 la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La parziale modifica della sentenza n. 680/2021 emessa da questo Tribunale in data 26 ottobre 2021 nei seguenti termini:
“Confermato il regime di affido condiviso, il figlio sarà collocato in maniera prevalente presso Per_1 il padre, ove trasferirà la residenza e la madre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vuole, previo accordo con il padre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
- la sig.ra verserà al sig. la somma mensile di € 300,00, rivalutabile Parte_1 Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio e ciò fino Per_1 all'autosufficienza dello stesso, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Ferrara”.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 2439/2025 R.G. promosso con ricorso in data 13/11/2025 da parte di:
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Cavedagna del foro di Ferrara
(C.F.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portomaggiore C.F._2
(FE), via Kenia n. 6 (PEC: ) Email_1
e
, C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Forlani (C.F.:
, ed elettivamente domiciliato nel suo Studio in Ferrara, via Mascheraio n. C.F._4
12 (PEC: ) Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 13 novembre 2025, gli istanti, premettendo di aver ottenuto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio in forza della sentenza n. 680/2021 emessa da questo Tribunale, dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato
1 la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali (anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La parziale modifica della sentenza n. 680/2021 emessa da questo Tribunale in data 26 ottobre 2021 nei seguenti termini:
“Confermato il regime di affido condiviso, il figlio sarà collocato in maniera prevalente presso Per_1 il padre, ove trasferirà la residenza e la madre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vuole, previo accordo con il padre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
- la sig.ra verserà al sig. la somma mensile di € 300,00, rivalutabile Parte_1 Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio e ciò fino Per_1 all'autosufficienza dello stesso, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Ferrara”.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
2