Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 16/03/2026, n. 4909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4909 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04909/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01744/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2026, proposto da
CL CI e IO CI, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Emanuela Iacovelli che li rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Laura Carbone che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale repertorio n. CH/3042/2025 del 04/12/2025, protocollo n. CH/229880/2025, notificata in data 12/12/25, con cui Roma Capitale ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate, e degli atti connessi tra cui la comunicazione di avvio del procedimento rep. n. CH/2548 del 21/10/25 e l’accertamento tecnico prot. n. CH/180353 del 25/09/25.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. AN AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- i ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale repertorio n. CH/3042/2025 del 04/12/2025, protocollo n. CH/229880/2025, notificata in data 12/12/25, con cui Roma Capitale, ai sensi degli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l.r. n. 15/08, ha ordinato la demolizione di un box in muratura delle dimensioni di mt. 7,20 x 4 ed altezza di mt. 3 circa realizzato a ridosso dell’edificio principale, e gli atti connessi tra cui la comunicazione di avvio del procedimento rep. n. CH/2548 del 21/10/25 e l’accertamento tecnico prot. n. CH/180353 del 25/09/25;
- il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- con una serie di censure, tra loro connesse, i ricorrenti prospettano:
a) la violazione degli artt. 15 l.r. n. 15/08 e 31 d.p.r. n. 380/01 nonché eccesso di potere sotto vari profili e difetto d’istruttoria in quanto “ il box auto non è una struttura autonoma, ma un corpo edilizio strutturalmente integrato con l’edificio condominiale principale e con altre unità immobiliari adiacenti. Le sue travi di copertura sono innestate nella muratura portante dell’edificio di sei piani e la sua struttura funge da sostegno per altri locali. La demolizione, pertanto, non potrebbe avvenire senza arrecare un grave e irreparabile pregiudizio statico alle parti legittime degli immobili contigui, con evidenti rischi per la sicurezza di persone e cose ” (pag. 3 dell’atto introduttivo);
b) la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza in quanto il manufatto sarebbe stato realizzato oltre cinquant’anni fa e, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare in ordine all’interesse pubblico attuale, necessario per la demolizione, e all’affidamento ingenerato in capo ai ricorrenti dal tempo decorso;
c) in subordine, la violazione degli artt. 33 e 34 d.p.r. n. 380/01 in quanto “ la normativa urbanistica (cfr. artt. 33 e 34 del D.P.R. 380/2001) prevede che, qualora la demolizione non possa avvenire senza arrecare pregiudizio alla parte di immobile eseguita in conformità, si applichi una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale della parte abusiva. Sebbene tali norme si riferiscano a specifici casi di interventi in parziale difformità o su immobili vincolati, il principio che ne discende ha una portata generale: la demolizione non è l’unica sanzione possibile e deve cedere il passo alla sanzione pecuniaria (c.d. fiscalizzazione) quando il ripristino dello stato dei luoghi è materialmente impossibile o eccessivamente pregiudizievole ” per cui “ l’Amministrazione, nel suo deficitario iter istruttorio, ha completamente omesso di valutare tale alternativa, violando i principi di proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa ” (pag. 5 del ricorso);
- i motivi sono infondati;
- nella fattispecie, il Comune ha qualificato l’abuso quale “ nuova costruzione ” come emerge dall’inequivoco richiamo, presente nel provvedimento impugnato, agli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l.r. n. 380/01;
- tale qualificazione non è stata in alcun modo contestata dai ricorrenti;
- ne consegue l’irrilevanza, ai fini dello scrutinio di fondatezza del gravame, del pericolo agli immobili adiacenti che, nella prospettazione di parte ricorrente (prima e terza censura), deriverebbe dalla demolizione del manufatto abusivo;
- infatti, gli artt. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l.r. n. 15/08 non attribuiscono alcuna rilevanza, in senso ostativo alla demolizione, al possibile pericolo per i manufatti o parti di essi regolarmente assentiti;
- né è possibile ritenere (come, invece, prospettato nel gravame) che la c.d. “ fiscalizzazione ” dell’abuso, prevista dagli artt. 33 e 34 d.p.r. n. 380/01, costituisca un principio di ordine generale applicabile anche all’art. 31 d.p.r. n. 380/01 e ciò in quanto:
a) le due fattispecie (art. 31, da una parte, e artt. 33 e 34 d.p.r. n. 380/01, dall’altra) hanno ad oggetto tipologie di abusi totalmente diversi di talchè non è irragionevole la previsione legislativa dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 di non prevedere alcun limite alla demolibilità degli abusi più gravi, oggetto della disposizione;
b) non può ritenersi che la “fiscalizzazione” sia un principio generale trattandosi di ipotesi eccezionali di non demolibilità di immobili abusivi;
- inoltre, nessuna rilevanza, in senso ostativo alla demolizione, è possibile attribuire al decorso del tempo;
- la repressione edilizia, infatti, costituisce espressione di un potere doveroso e vincolato rispetto al quale non è ipotizzabile alcun interesse pubblico che debba essere esternato nel provvedimento né alcun affidamento del privato meritevole di giuridica tutela (a fronte dell’incontestabile abusività del manufatto) (Adunanza Plenaria n. 9/17);
- per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- i ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido, a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio che si liquidano in euro mille/00, oltre accessori, questi ultimi se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AV, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AV |
IL SEGRETARIO