TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 16/03/2026, n. 4909
TAR
Sentenza breve 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione norme urbanistiche e eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il giudice ha ritenuto irrilevante il pericolo agli immobili adiacenti poiché l'abuso è stato qualificato come 'nuova costruzione' ai sensi dell'art. 31 d.p.r. n. 380/01 e 15 l.r. n. 15/08, norme che non prevedono limiti alla demolizione in caso di pericolo per manufatti legittimi.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    Il giudice ha stabilito che il decorso del tempo non ha alcuna rilevanza ostativa alla demolizione, poiché la repressione edilizia è un potere doveroso e vincolato, non ammettendo interessi pubblici da esternare o affidamenti meritevoli di tutela a fronte dell'abusività.

  • Rigettato
    Applicazione della sanzione pecuniaria (fiscalizzazione) in subordine

    Il giudice ha escluso l'applicabilità della 'fiscalizzazione' in quanto prevista per fattispecie di abusi diverse da quelle disciplinate dall'art. 31 d.p.r. n. 380/01 (nuove costruzioni), ritenendo che non si tratti di un principio generale ma di ipotesi eccezionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 16/03/2026, n. 4909
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4909
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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