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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12959/2024 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
AR AL e dall'avv. Pasquale Granata, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2
p.t.
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, la ricorrente in epigrafe - premesso di aver stipulato con il resistente contratti a tempo determinato nei periodi dedotti in CP_1
ricorso - ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al bonus economico denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” dell'importo pari ad € 500 annui, previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Nello specifico, ha contestato le disposizioni del DPCM 23 settembre 2015, confermate dalla nota dirigenziale del prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_1 CP_3
2015 e dal DPCM 28 novembre 2016, col quale sono stati disciplinati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo della Carta Docenti, nella parte in cui ne prevede l'attribuzione soltanto al solo personale di ruolo, e tanto per contrasto con il principio di non discriminazione tra lavori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul Lavoro a tempo determinato.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Il è rimasto contumace nonostante la regolare notifica Controparte_1
del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
In via preliminare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass.
Ord. 28873 dell'1.12.2017). Venendo al merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, anche alla luce delle osservazioni svolte di recente dalla Corte di Cassazione con sent. n. 29961 del
27.10.2023.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015.
In base alle disposizioni in esame, infatti, il riconosce, con cadenza annuale, un CP_3
buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata, atteso che i crediti elettronici possono essere accreditati sulla relativa app per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.) e che il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit.
La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si è inserita la Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-
450/2021), la quale ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Per tali ragioni, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della carta elettronica del docente anche dal personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St.
1842/2022) .
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge, da ultimo, l'intervento della Suprema Corte di
Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
La Corte, con sentenza n. 29961 del 2023, attraverso un chiaro e approfondito iter argomentativo, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione
e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. La Suprema Corte, infatti, conferma come la carta docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.”
– par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par.
20.1)
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema
Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).
Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, ritiene il Tribunale di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre- ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […]
17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del
D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto
l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1
proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., invece, la Suprema Corte non formula alcun principio di diritto in quanto esse risultano estranee al giudizio a quo.
Sul punto, però, risultano dirimenti i principi espressi dalla recente giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 3.7.2025, causa C-268/2024) che ha superato anche la valutazione con cui la Prima Presidente della Suprema Corte con decreto del 19.3.2024 aveva dichiarato inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis
c.p.c. riguardante l'individuazione dei parametri per l'estensione del beneficio in esame anche in caso di supplenze brevi.
Secondo il giudice sovranazionale, infatti, “anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C 715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”. In particolare, la Corte afferma che laddove si ritenesse la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, si finirebbe col privare di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro e conseguentemente col perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.
“D'altra parte, e in ogni caso”, continua la Corte, “oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico [sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C 715/20, EU:C:2024:139, punto 65 e giurisprudenza citata]. 70 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». 71 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. 72 In tale contesto, occorre altresì rilevare, per quanto riguarda le caratteristiche della condizione di impiego di cui si tratta nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge
n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo. 73 Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero CP_4 persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Ne discende che il beneficio in oggetto va riconosciuto anche ai docenti assunti con supplenze brevi.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a
Cont tempo determinato nei periodi dedotti in ricorso (cfr. schermata del sito web contenente l'indicazione di tutti i rapporti lavorativi allegata al ricorso e dichiarazione servizi allegata alle note di trattazione).
In particolare, la ricorrente ha lavorato: nell'a.s. 2019/2020, con contratto dal 2 dicembre al
30 giugno;
per l'a.s. 2020/2021, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria dal 12 ottobre al 12 giugno;
per l'a.s. 2021/2022, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria dall'8 ottobre al 9 giugno;
per l'a.s. 2022/2023, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria dal 3 ottobre al 12 giugno;
per l'a.s. 2023/2024, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria dal 5 ottobre al 10 giugno;
per l'a.s. 2024/2025, con contratto dal 13 settembre al 30 giugno.
Ha, inoltre, documentato la sussistenza del requisito della permanenza nel sistema scolastico
(cfr. contratto a tempo indeterminato allegato alle note sostitutive d'udienza).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con accertamento del diritto e condanna del all'assegnazione della carta docente per gli a.s. di cui al ricorso secondo le CP_1
modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, ossia tramite emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del come da CP_1
dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il all'assegnazione della “Carta CP_3
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” in favore del ricorrente per gli a.s. dal 2019/2020 al 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al
DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b) Condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12959/2024 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
AR AL e dall'avv. Pasquale Granata, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2
p.t.
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, la ricorrente in epigrafe - premesso di aver stipulato con il resistente contratti a tempo determinato nei periodi dedotti in CP_1
ricorso - ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al bonus economico denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” dell'importo pari ad € 500 annui, previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Nello specifico, ha contestato le disposizioni del DPCM 23 settembre 2015, confermate dalla nota dirigenziale del prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_1 CP_3
2015 e dal DPCM 28 novembre 2016, col quale sono stati disciplinati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo della Carta Docenti, nella parte in cui ne prevede l'attribuzione soltanto al solo personale di ruolo, e tanto per contrasto con il principio di non discriminazione tra lavori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul Lavoro a tempo determinato.
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Il è rimasto contumace nonostante la regolare notifica Controparte_1
del ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
In via preliminare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass.
Ord. 28873 dell'1.12.2017). Venendo al merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, anche alla luce delle osservazioni svolte di recente dalla Corte di Cassazione con sent. n. 29961 del
27.10.2023.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015.
In base alle disposizioni in esame, infatti, il riconosce, con cadenza annuale, un CP_3
buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata, atteso che i crediti elettronici possono essere accreditati sulla relativa app per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.) e che il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit.
La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si è inserita la Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-
450/2021), la quale ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Per tali ragioni, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della carta elettronica del docente anche dal personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St.
1842/2022) .
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge, da ultimo, l'intervento della Suprema Corte di
Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
La Corte, con sentenza n. 29961 del 2023, attraverso un chiaro e approfondito iter argomentativo, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione
e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. La Suprema Corte, infatti, conferma come la carta docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.”
– par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par.
20.1)
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema
Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).
Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, ritiene il Tribunale di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre- ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […]
17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del
D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto
l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1
proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., invece, la Suprema Corte non formula alcun principio di diritto in quanto esse risultano estranee al giudizio a quo.
Sul punto, però, risultano dirimenti i principi espressi dalla recente giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 3.7.2025, causa C-268/2024) che ha superato anche la valutazione con cui la Prima Presidente della Suprema Corte con decreto del 19.3.2024 aveva dichiarato inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis
c.p.c. riguardante l'individuazione dei parametri per l'estensione del beneficio in esame anche in caso di supplenze brevi.
Secondo il giudice sovranazionale, infatti, “anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C 715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”. In particolare, la Corte afferma che laddove si ritenesse la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, si finirebbe col privare di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro e conseguentemente col perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.
“D'altra parte, e in ogni caso”, continua la Corte, “oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico [sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C 715/20, EU:C:2024:139, punto 65 e giurisprudenza citata]. 70 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento». 71 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. 72 In tale contesto, occorre altresì rilevare, per quanto riguarda le caratteristiche della condizione di impiego di cui si tratta nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge
n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo. 73 Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero CP_4 persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
Ne discende che il beneficio in oggetto va riconosciuto anche ai docenti assunti con supplenze brevi.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a
Cont tempo determinato nei periodi dedotti in ricorso (cfr. schermata del sito web contenente l'indicazione di tutti i rapporti lavorativi allegata al ricorso e dichiarazione servizi allegata alle note di trattazione).
In particolare, la ricorrente ha lavorato: nell'a.s. 2019/2020, con contratto dal 2 dicembre al
30 giugno;
per l'a.s. 2020/2021, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria dal 12 ottobre al 12 giugno;
per l'a.s. 2021/2022, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria dall'8 ottobre al 9 giugno;
per l'a.s. 2022/2023, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria dal 3 ottobre al 12 giugno;
per l'a.s. 2023/2024, con vari contratti di supplenza breve e saltuaria dal 5 ottobre al 10 giugno;
per l'a.s. 2024/2025, con contratto dal 13 settembre al 30 giugno.
Ha, inoltre, documentato la sussistenza del requisito della permanenza nel sistema scolastico
(cfr. contratto a tempo indeterminato allegato alle note sostitutive d'udienza).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con accertamento del diritto e condanna del all'assegnazione della carta docente per gli a.s. di cui al ricorso secondo le CP_1
modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, ossia tramite emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del come da CP_1
dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il all'assegnazione della “Carta CP_3
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” in favore del ricorrente per gli a.s. dal 2019/2020 al 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al
DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b) Condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli