CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1081/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
SILIPO NC, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1552/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, in data 18/10/2024 riceveva la notifica a mezzo posta raccomandata n. 66488185544-6 da parte di Roma Capitale e per essa AMA S.p.a. dell'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) N. 112401432063 per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 relativamente all'immobile anzitempo locato dal ricorrente per uso non abitativo sito in Roma, Indirizzo_1.
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta cessazione del contratto di locazione non abitativa a far data dal
30/10/2020 e l'erroneo computo da parte dell'ente accertatore della superficie assoggettabile alla tari, chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi
Deposita una rettifica dell'avviso di accertamento impugnato con il quale è stata riconosciuta la cessazione del contratto in data 30.10.2020.
Presenta memoria.
L'AMA spa eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito di respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto.
Roma Capitale non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile nei confronti di AMA spa per carenza di legittimazione passiva
La Corte riconosce la cessata materia del contendere per l'eccezione riguardante la cessazione del contratto di locazione non abitativa a far data dal 30/10/2020.
L'art. 1, comma 646, della L. 147/2013 stabilisce che, ai fini dell'attività di accertamento della TARI, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al
D.P.R. 138/1998. La disposizione ha carattere immediatamente precettivo e non necessita di alcun decreto attuativo, riguardando non la generalizzata applicazione del nuovo criterio per tutti i contribuenti (comma 647), bensì esclusivamente il regime dell'accertamento. Ne consegue che, in sede di rettifica della superficie imponibile, il Comune non può prescindere dai dati catastali ufficiali, né può applicare un criterio diverso senza una specifica motivazione tecnica, circostanza nella specie del tutto assente.
Il contribuente ha prodotto in giudizio la visura catastale storica dell'immobile dalla quale emerge una superficie pari a mq 198. Tale documento, proveniente da pubblica amministrazione ed avente efficacia certificativa, costituisce prova idonea a dimostrare la reale consistenza dell'unità immobiliare.
L'Ente impositore, a fronte della produzione documentale del contribuente, con la sua contumacia, non ha fornito alcuna prova contraria, né ha giustificato il maggior dato metrico di mq 204 indicato nell'avviso impugnato, limitandosi a richiamare il mero contenuto dell'atto.
Come ribadito da costante giurisprudenza (cfr. CGT Roma, Sez. 35, n. 5032/2021), l'onere probatorio sull'effettiva superficie tassabile incombe sul Comune, trattandosi di un elemento costitutivo della pretesa tributaria. L'assenza di specifiche verifiche tecniche e di istruttoria rende il provvedimento carente di motivazione e, dunque, illegittimo.
Accertata la superficie catastale pari a mq 198, ne deriva che la superficie assoggettabile a TARI, ai sensi del citato art. 1, comma 646, L. 147/2013, deve essere determinata applicando la riduzione all'80%, pari a mq 158,40.
Le spese seguono la soccombenza solo verso Roma Capitale, la decisione in rito giustifica la compensazione delle spese tra parte ricorrente e AMA spa
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere per la parte dell'accertamento che va dall'anno 2021 al 2023;
Ordina che Roma Capitale ricalcoli l'imposta tributaria dovuta dal contribuente, limitandola alla superficie effettivamente imponibile pari all'80% della superficie catastale dell'immobile, cioè mq 158,40, per l'intero periodo 1/01/2018 – 30/10/2020.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di AMA spa
Condanna Roma capitale alle spese liquidate in € 800,00 (ottocento/00) oltre oneri di legge se dovuti.
Compensa le spese relativamente ad AMA spa
Roma lì 20 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
CE IP RA EI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
SILIPO NC, Relatore
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1552/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432063 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, in data 18/10/2024 riceveva la notifica a mezzo posta raccomandata n. 66488185544-6 da parte di Roma Capitale e per essa AMA S.p.a. dell'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) N. 112401432063 per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 relativamente all'immobile anzitempo locato dal ricorrente per uso non abitativo sito in Roma, Indirizzo_1.
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta cessazione del contratto di locazione non abitativa a far data dal
30/10/2020 e l'erroneo computo da parte dell'ente accertatore della superficie assoggettabile alla tari, chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e compensi
Deposita una rettifica dell'avviso di accertamento impugnato con il quale è stata riconosciuta la cessazione del contratto in data 30.10.2020.
Presenta memoria.
L'AMA spa eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito di respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto.
Roma Capitale non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile nei confronti di AMA spa per carenza di legittimazione passiva
La Corte riconosce la cessata materia del contendere per l'eccezione riguardante la cessazione del contratto di locazione non abitativa a far data dal 30/10/2020.
L'art. 1, comma 646, della L. 147/2013 stabilisce che, ai fini dell'attività di accertamento della TARI, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al
D.P.R. 138/1998. La disposizione ha carattere immediatamente precettivo e non necessita di alcun decreto attuativo, riguardando non la generalizzata applicazione del nuovo criterio per tutti i contribuenti (comma 647), bensì esclusivamente il regime dell'accertamento. Ne consegue che, in sede di rettifica della superficie imponibile, il Comune non può prescindere dai dati catastali ufficiali, né può applicare un criterio diverso senza una specifica motivazione tecnica, circostanza nella specie del tutto assente.
Il contribuente ha prodotto in giudizio la visura catastale storica dell'immobile dalla quale emerge una superficie pari a mq 198. Tale documento, proveniente da pubblica amministrazione ed avente efficacia certificativa, costituisce prova idonea a dimostrare la reale consistenza dell'unità immobiliare.
L'Ente impositore, a fronte della produzione documentale del contribuente, con la sua contumacia, non ha fornito alcuna prova contraria, né ha giustificato il maggior dato metrico di mq 204 indicato nell'avviso impugnato, limitandosi a richiamare il mero contenuto dell'atto.
Come ribadito da costante giurisprudenza (cfr. CGT Roma, Sez. 35, n. 5032/2021), l'onere probatorio sull'effettiva superficie tassabile incombe sul Comune, trattandosi di un elemento costitutivo della pretesa tributaria. L'assenza di specifiche verifiche tecniche e di istruttoria rende il provvedimento carente di motivazione e, dunque, illegittimo.
Accertata la superficie catastale pari a mq 198, ne deriva che la superficie assoggettabile a TARI, ai sensi del citato art. 1, comma 646, L. 147/2013, deve essere determinata applicando la riduzione all'80%, pari a mq 158,40.
Le spese seguono la soccombenza solo verso Roma Capitale, la decisione in rito giustifica la compensazione delle spese tra parte ricorrente e AMA spa
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere per la parte dell'accertamento che va dall'anno 2021 al 2023;
Ordina che Roma Capitale ricalcoli l'imposta tributaria dovuta dal contribuente, limitandola alla superficie effettivamente imponibile pari all'80% della superficie catastale dell'immobile, cioè mq 158,40, per l'intero periodo 1/01/2018 – 30/10/2020.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di AMA spa
Condanna Roma capitale alle spese liquidate in € 800,00 (ottocento/00) oltre oneri di legge se dovuti.
Compensa le spese relativamente ad AMA spa
Roma lì 20 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
CE IP RA EI