Sentenza 10 luglio 2025
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- 1. contributo significativo e determinanteLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 27 luglio 2025
Cass. Pen., Sez. V, 10 luglio 2025, sentenza n. 25557 LA MASSIMA “La giurisprudenza di questa Corte, nel delineare la figura del conc... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 2. concorso esterno in associazione mafiosaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 27 luglio 2025
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Leggi di più… - 3. supporto nel momento di difficoltàLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 27 luglio 2025
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Leggi di più… - 4. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 19 ottobre 2025
APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Direttore scientifico Angelo Salerno Concorso nel reato e contributo causale: non è sufficiente la mera presenza in loco Cass. pen., Sez. I, 22 gennaio 2026, sentenza n. 2673 LA MASSIMA “In tema di concorso di persone, la presenza sul luogo dell'esecu... Continua a leggere La latitudine del concorso morale nel reato tra atipicità della condotta e onere della prova Cass. Pen., Sez. I, 5 gennaio 2026, sentenza n. 235 LA MASSIMA “In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contr... Continua a leggere
Leggi di più… - 5. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 11 agosto 2025
APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Direttore scientifico Angelo Salerno Art. 391-ter c.p.: escluso il reato per dispositivi non immediatamente utilizzabili e inidonei alla comunicazione Cass. Pen., Sez. VI, 14 luglio 2025, sentenza n. 25746 LA MASSIMA “Non possono ricomprendersi nell'alveo della norma di cui all'art. ... Continua a leggere Violazione degli obblighi di assistenza familiari: il reato persiste anche in caso di successiva nullità del matrimonio Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2025, sentenza n. 2684 LA MASSIMA "In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l... Continua a leggere Pene sostitutive in caso di appello avverso la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2025, n. 25557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25557 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, LU GI che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni dell’avv. LU LEONARDO DI BIASE, quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. RICCARDO BELLOTTA, per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi principali, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 21 febbraio 2025 depositata in data 10 marzo 2025 il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha parzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 28 gennaio 2025 nei confronti di VE MO sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25557 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 11/06/2025 2 La condotta contestata è quella di concorso esterno in associazione mafiosa ed in particolare, di avere assicurato canali riservati e stabili di comunicazione alla famiglia mafiosa di DI e contribuito ad organizzare le riunioni dei sodali aventi ad oggetto la pianificazione e l’esecuzione del programma criminoso. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato attraverso il difensore di fiducia con atto sottoscritto da quest’ultimo articolando il seguente motivo. 2.1.Con un unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata al capo 3) di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen. Nella ricostruzione dell’ordinanza impugnata, l’indagato avrebbe ricoperto il ruolo di latore di comunicazioni da e per il LL EN, quest’ultimo organico al gruppo, in vista di appuntamenti con terzi soggetti non nominati. Tuttavia, l’ordinanza, con motivazione lacunosa si è limitata ad elencare le occasioni in cui è stato oggetto di intercettazione telefonica l’intervento dell’indagato in favore del LL senza chiarite lo specifico apporto alla consorteria mafiosa. Illogica risulta la motivazione laddove esclude l’ipotesi del reato di favoreggiamento “[..] in ragione dell’apprezzabile pregnanza e durata del contributo[..]” e della messa a disposizione del suo bar come luogo di appuntamenti a fronte di episodi numericamente esigui rispetto alla durata temporale delle indagini preliminari (le intercettazioni riguardano unicamente quattro comunicazioni tra il 15 giugno 2021 e il 24 marzo 2023). Mancano nel caso di specie, la stabilità, concretezza e volontarietà del contributo richieste da questa Corte ai fini della configurabilità della fattispecie di cui agli artt.110,416 bis cod. pen., avendo al più l’indagato agito in favore del LL EN in ragione delle minacce che erano rivolte a quest’ultimo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1.La ordinanza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha ravvisato sulla base delle risultanze istruttorie la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta di cui al capo 3). 1.1. La giurisprudenza di questa Corte, nel delineare la figura del concorrente esterno ha chiarito che risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (ex multis Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770). 3 Il Tribunale del Riesame ha operato buon governo delle indicazioni di questa Corte e con motivazione immune da vizi (p.10) ha evidenziato come VE abbia assunto “[..]il ruolo di facilitatore di dinamiche associative cui, tuttavia, i sodali non lo ammettono ed alle quali egli non prende volontariamente parte [..]”, alla luce delle plurime conversazioni intercettate. Alcune conversazioni lo vedono quale interlocutore;
altre, invece, fanno a lui riferimento come persona che svolgeva il ruolo di latore di comunicazioni da e per il LL EN in vista di appuntamenti con terzi soggetti (p.6). La ordinanza impugnata ricostruisce in tal modo lo specifico ruolo assunto da VE il quale, attraverso l’esercizio della sua attività commerciale e la titolarità di un bar, consente che proprio il suo bar divenga (p.9) “[..]l'insospettabile luogo per la concertazione in forme stabili di riunione riservate tra esponenti mafiosi [..]. La ordinanza impugnata sottolinea altresì il consenso consapevole e volontario offerto dall’indagato all’utilizzo del bar nella sua titolarità come luogo ove i vertici mafiosi potevano rintracciare in sicurezza suo LL EN il quale, pur svolgendo l’attività di imprenditore, non usava alcuna utenza cellulare al fine di concordare gli appuntamenti con i partecipi all’associazione. 1.2. Infondata è la censura ulteriore contenuta nell’unico motivo di ricorso in ordine alla qualificazione giuridica della condotta dell’indagato, al più riconducibile secondo la difesa ad una ipotesi di favoreggiamento di cui all’art.378 cod. pen. L’ordinanza impugnata individua il discrimen proprio nell’assenza nella condotta di VE della episodicità e della limitazione soggettiva che caratterizza il delitto di favoreggiamento personale. Il sostegno assicurato dall’indagato risulta esteso a più soggetti (Spataro, il LL e gli interlocutori di quest’ultimo) aiutati quali componenti del gruppo mafioso e non si esaurisce in singole e occasionali condotte a supporto, quanto in un contributo costante e di apprezzabile durata. La condotta dell'agente, infatti, proprio perché relativa a più soggetti, non è apparsa sorretta dall'intenzione di aiutare un partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità, ma dalla volontà di offrire “un pregnante contributo fattuale” al sodalizio (Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023, Occhipinti, Rv. 285461 - 01). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 11 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Egle IL CA TO 4