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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 724/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IR LU Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera dott.ssa CR IA Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 724/2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RT NE GASPARRI,
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Andrea RUMIZ e CP_1 C.F._2
Barbara Sara AM,
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10641/2024, pubblicata il 10 dicembre 2024; materia: Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge in accoglimento del presente atto di citazione in appello e in integrale riforma della sentenza n. 10641/2024 pubblicata il 10/12/2024 Tribunale di Milano V sezione civile RG 9844/2022, Repert. N. 9842/2024 del 10/12/2024 notificata via pec in data 03/02/2025 e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo per il quale è stato condannato l'odierno appellante è stato condannato nel Giudizio di Primo Grado In via preliminare: Confermare il decreto ingiuntivo 2000/2022 del 28/01/2022, R.g. 49835/2022 In via principale: A totale riforma della sentenza di Primo Grado accertata e dichiarata l'integrale infondatezza delle difese dell'attrice opponente rigettare la domanda riconvenzionale dell'attrice opponente e per l'effetto condannare la GNa alla restituzione dell'importo di € CP_1
45.000,00 oltre interessi di mora, oltre le spese del procedimento monitorio così come indicate nel decreto n. 2000/2022 del 28/01/2022 R.g. 49835/2022, In via subordinata: a totale riforma della sentenza di primo Grado rigettare la richiesta di domanda riconvenzionale proposta dalla GNa nei confronti del GN e per l'effetto CP_1 Parte_1 condannare la GNa a ripetere quanto corrisposto dal GN a seguito della CP_1 Parte_1 sentenza di Primo Grado. In via istruttoria: come reiteratamente richiesto negli atti di ammettersi le istanze CP_2 istruttorie non ammesse in prime cure dal Tribunale di Milano e pertanto: Prove testimoniali: a ulteriore riscontro dei fatti ex adverso contestati la difesa del GN
[...] chiede che venga articolata la prova per interpello nella persona della GNa Parte_1 sui fatti di causa e in particolare sui capitoli di prova diretta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; CP_1 salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici le seguenti prove testimoniali di cui chiede l'ammissione:
1) Vero che il GN erogava momentaneamente un importo di denaro alla GNa Parte_1 CP_1 ai fini dell'acquisto della casa come suggerito dal Notaio con conseguente obbligo di restituzione da parte della medesima;
2) Vero che il Notaio sollecitava la restituzione dell'importo di € 18.000,00 al GN al fine Parte_1 di evitare problematiche fiscali;
3) Vero che l'erogazione come da punto 1 avveniva in due tranche rispettivamente da € 8.000,00 e da € 10.000,00;
4) Vero che solo successivamente la GNa provvedeva a bonificare l'importo di € 18.000,00 CP_1 sul conto corrente del GN a titolo di restituzione dell'anticipo come da capitolo 1 e 2; Parte_1
5) Vero che la GNa effettuava le operazioni di trading direttamente dal conto corrente del CP_1 GN Parte_1
6) Vero che le operazioni di trading dalla GNa hanno portato a notevoli perdite;
CP_1
7) Vero che malgradi quanto al capitolo 5 e con il disaccordo del GN la GNa Parte_1 CP_1 proseguiva imperterrita ad operare come trader;
8) Vero che la GNa si era impegnata oltreché per iscritto anche verbalmente a restituire gli CP_1 importi dilapidati dalla medesima con il trading;
9) Vero che una volta interrotta la relazione personale con il GN la GNa si Parte_1 CP_1 rifiutava a restituire gli importi persi con il trading;
10) Vero che le operazioni di trading dalla GNa intraprese non hanno portato ad alcun CP_1 ricavo. Testi sui capitoli di prova 1, 2, 3, 4 il Notaio dott. corso Venezia nr, 26 (20121 MI); Persona_1 dott.ssa BPM Corso Buenos Ayres nr. 79 (20124 MI). Testimone_1
In ogni caso: con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
pagina 2 di 14 Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione e previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, anche in via incidentale, riproponendo espressamente nel presente giudizio tutte le domande, eccezioni e istanze già avanzate nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale così giudicare: In via preliminare
- Dichiarare inammissibile la produzione documentale effettuata dal sig. (docc. 20-24 Parte_1 controparte) in questo grado di giudizio per i motivi esposti in narrativa. Conseguentemente espungere tali documenti dal fascicolo informatico di causa;
- Confermare la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 28.01.2022 – D.I. n. 2000/2022 – Rg. 49835/2021 – nei confronti della signora per tutte le CP_1 motivazioni esposte in narrativa;
In via principale: Rigettare tutte le domande proposte dal signor nei confronti della signora Parte_1 con atto di citazione in appello del 3 marzo 2025 perché infondate in fatto e in diritto;
CP_1
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato un credito del signor Parte_1 nei confronti della signora limitare le somme dovute da quest' ultima nel
[...] CP_1 minor importo che sarà ritenuto di giustizia, in forza della compensazione con la somma di Euro 26.700,00 corrisposta dalla signora in favore del signor CP_1 Parte_1 così come rappresentato in narrativa;
In via incidentale: In parziale riforma della sentenza n. 10641/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 10.12.2024, nella causa RG n.9844/2022, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertato e dichiarato che la signora ha versato in favore del signor la somma di Euro CP_1 Parte_1
26.700,00 porre in compensazione quest'ultimo credito con quanto effettivamente versato dal signor in favore della predetta pari a Euro 9.504,91 (somma corrisposta dal signor Parte_1 alla signora già detratti gli importi mensili per le spese quotidiane) e, Parte_1 CP_1 conseguentemente, condannare parte opposta al pagamento della signora della CP_1 complessiva somma di Euro 17.195,09; In via incidentale subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto un qualsivoglia credito del signor nei confronti della signora porre in compensazione tale Parte_1 CP_1 importo con la maggior somma corrisposta dalla signora CP_1 In via incidentale ulteriormente subordinata: respingere l'appello principale formulato dal sig. avverso la sentenza n. 10641/2024 del Parte_1 Tribunale di Milano, pubblicata il 10.12.2024, nella causa RG n.9844/2022 perché infondato in fatto e in diritto come illustrato in narrativa e conseguentemente confermare detta sentenza In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio In via istruttoria In caso di remissione della causa in istruttoria si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale del signor e per testi sui seguenti capitoli: Parte_1 1) vero che il rapporto di convivenza della signora con il signor è durato dal mese di CP_1 Parte_1 luglio dell'anno 2017 fino al mese di maggio dell'anno 2020?
pagina 3 di 14 2) vero che il signor conviveva con la signora nell'immobile sito in Milano, via Parte_1 CP_1 Lazzaro Palazzi n. 14 come si evince anche dal doc. 9 che si rammostra?
3) Vero che l'immobile di cui al capitolo 2) inizialmente era di proprietà del signor – Persona_2 padre della figlia della signora – e poi di proprietà esclusiva della signora CP_1 CP_1
4) vero che la signora sosteneva le spese quotidiane per sé e per la propria figlia CP_1 Per_3 attingendo dai propri risparmi?
5) Vero che la signora sosteneva le spese quotidiane a vantaggio del signor e del CP_1 Parte_1 cane di quest'ultimo?
6) vero che il signor autorizzava la signora ad effettuare operazioni di trading dal Parte_1 CP_1 suo conto corrente conferendo alla stessa le credenziali del medesimo conto?
7) vero che il signor presentava istanza di ammonimento al questore anche nei confronti della Parte_1 sua ex fidanzata signora una volta interrotta la relazione sentimentale con la stessa? Persona_4
8) vero che, dopo avere interrotto la relazione sentimentale con la sua ex fidanzata signora Per_4
, il signor avanzava pretese economiche nei confronti di quest'ultima?
[...] Parte_1 9) vero che la lettera email del 10.09.2020 inviata dalla signora al signor , CP_1 Persona_2 rappresentava una forma di risarcimento morale per la fine della relazione con il signor Parte_1 Si indica a teste sui capitoli di prova da n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9:
- GN , residente in [...]. Testimone_2 Si indicano a testi sui capitoli di prova 1 e 2:
- GN residente in [...]; Testimone_3
- GNa , residente in [...]; Tes_4 Si indica a teste sui capitoli di prova 7 e 8:
- GNa , residente in [...].”. Persona_4
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 10641/2024, pubblicata in data 10/12/2025, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro CP_1
così provvedeva: Parte_1
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2000/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 21.01.2022 e pubblicato in data 28.01.2022;
2) condanna il sig. al pagamento a favore della sig.ra della somma di euro 8.495,09 Parte_1 CP_1 oltre a interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre iva cpa e Parte_1 spese generali al 15%.
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2000/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 21 gennaio 2022 e pubblicato in data 28 gennaio pagina 4 di 14 2022, con cui le veniva ingiunto di versare ad la somma di € 45.000, oltre a Parte_1 interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di restituzione delle somme di denaro che sarebbero state erogate in tempi diversi da a nel corso della loro relazione Parte_1 CP_1 sentimentale e di convivenza, come da assunta ricognizione di debito di del 10 settembre 2020. CP_1
In particolare, l'opponente affermava di essere a sua volta creditrice nei confronti di della Parte_1 somma di € 27.600 e riconosceva di dovere a quest'ultimo soltanto la somma di € 9.504,91, trattandosi, per il resto, di somme versatele come contributo spese di convivenza e dunque non suscettibili di restituzione (quanto a € 2.600) e di somme assolutamente non dimostrate in causa.
Infatti, l'e-mail inviata da all'ex marito in data 10 settembre 2020 non CP_1 Persona_2 costituiva un riconoscimento di debito, sia perché scritta in un momento di emotività, subito dopo la conclusione della relazione con come emergeva dalla successiva e-mail del giorno 11 ottobre Parte_1
2020, con cui l'opponente chiedeva di annullare la mail precedente perché “i conti non sono corretti” e
“a nulla devo”, sia perché il riconoscimento presupponeva l'esistenza dell'obbligazione, Pt_1 mancando invece in questo caso il rapporto fondamentale preesistente. domandava, pertanto, in via riconvenzionale, di condannare a pagare la differenza tra CP_1 Parte_1 il proprio credito di € 26.700 e il credito effettivamente spettante a medesimo (€ 9.504,91), Parte_1 per € 17.195,09.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Parte_1 domanda riconvenzionale proposta da con condanna di quest'ultima alla restituzione CP_1 dell'intera somma di € 45.000 oltre interessi moratori.
In particolare, l'opposto esponeva che: nel corso della convivenza more uxorio con l'opponente, interveniva a più riprese in favore della ex compagna con una serie di prestiti tutti avvenuti Parte_1 tramite bonifico bancario;
aveva sempre contribuito alle spese della quotidianità, non Parte_1 facendosi mantenere dalla ex compagna;
nei conteggi prodotti, scaricava su anche le CP_1 Parte_1 spese della di lei figlia che l'attrice opponente aveva avuto da un precedente legame e che Per_3 beneficiava di un congruo assegno di mantenimento da parte del padre aveva Persona_2 Parte_1 versato un importo di € 18.000,00 complessivi sul conto corrente BPM aperto appositamente per l'acquisto della casa di e da questa restituito in data 3 giugno 2019: per questo tale importo CP_1 non era stato richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, e per questo detta somma non poteva essere richiesta in restituzione da parte di nella somma di € 45.000,00 euro erano incluse anche le CP_1 perdite registrate a seguito di operazioni di trading online effettuate da CP_1
pagina 5 di 14 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e accoglieva in parte la domanda riconvenzionale di per l'effetto condannando al versamento a favore CP_1 Parte_1 dell'opponente della somma di € 8.495,09, oltre agli interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo e alle spese di lite, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- dalla documentazione versata in atti dalle parti emergono versamenti eseguiti da a favore di Parte_1 per complessivi € 12.104,91, di cui € 7.650,00 appaiono, considerando le causali dei bonifici, CP_1 quali concorso di alle spese sostenute dalla coppia durante la convivenza e, in quanto tali, non Parte_1 suscettibili di ripetizione, dovendo infatti essere qualificate come obbligazione naturale ex art. 2034
c.c.;
- poiché peraltro parte opponente, nelle sue difese, ha espressamente limitato l'entità delle spese alla somma di € 2.600,00 e in tal senso ha formulato le proprie conclusioni in via riconvenzionale, si deve concludere che il credito di nei confronti di ammonti, sulla scorta della Parte_1 CP_1 documentazione prodotta, a € 9.504,91 (12.104,91 – 2600,00);
- in relazione alla domanda riconvenzionale dell'opponente, ha documentato di aver versato a CP_1 favore dell'opposto la complessiva somma di € 26.300,00, tra le quali € 18.000 non rientrano tra le spese di convivenza irripetibili, considerata l'entità dell'importo;
- i doc. 7 e 8 depositati da costituiscono dei giroconti disposti da a suo favore e non Parte_1 Parte_1 provano quindi la restituzione a dei predetti € 18.000; CP_1
- relativamente all'e-mail inviata da a in data 10 settembre 2020, la stessa non CP_1 Persona_2 appare univocamente un riconoscimento del debito, tenuto conto sia del tenore letterale della stessa comunicazione, peraltro scritta in un momento di turbamento, tenuto conto della conclusione della relazione con sia della successiva e-mail del giorno 11 ottobre 2020, tesa a revocare la Parte_1 precedente.
3. Il giudizio di appello.
La sentenza è stata impugnata in via principale da e in via incidentale da Parte_1
CP_1
3.1. L'appellante principale ha articolato due motivi di appello. Parte_1
pagina 6 di 14 I) Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale di ha ritenuto che CP_1 quest'ultima avesse versato a la somma di € 18.000,00, senza mai ottenerne la restituzione. Parte_1
Secondo la prospettazione dell'appellante – asseritamente comprovata da ulteriore documentazione bancaria prodotta per la prima volta solamente in appello a causa di “lungaggini bancarie”, da qualificare come “causa non imputabile” ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c. – dai docc. 7 e 8 prodotti in primo grado dall'appellante si evincerebbe che aveva versato su un conto cointestato tra lui e Parte_1
destinato a sostenere le spese del mutuo per l'acquisto della casa di medesima, la CP_1 CP_1 somma di € 18.000,00 in due distinte tranches (di € 8.000,00 ed € 10.000,00); il versamento di €
18.000,00 effettuato da a favore di costituiva dunque la mera restituzione di tale CP_1 Parte_1 importo, tant'è che non aveva incluso tale somma all'interno della propria pretesa restitutoria. Parte_1
II) Con il secondo motivo di appello eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui ha quantificato l'ammontare del credito da lui vantato in € 12.104,91 invece che in €
45.000,00.
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare come
“concorso alle spese” alcuni bonifici effettuati da (destinati invece a finanziare le operazioni Parte_1 di trading di e a escludere la rilevanza, quale riconoscimento di debito dell'intera somma di € CP_1
45.000, della e-mail inviata il 10 settembre 2020 da a , tanto più che volontà CP_1 Persona_2 restitutoria di sarebbe confermata dalla e-mail sub doc. 18 prodotta in primo grado (“ripeto di CP_1 nuovo che riavrai tutto”).
3.2. si è costituita nel presente giudizio d'appello chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione di contestandone il fondamento in fatto e in diritto e denunciando Parte_1
l'inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta in appello.
In particolare, ha eccepito l'insufficienza delle allegazioni – del tutto generiche- offerte da CP_1 in relazione alle somme asseritamente prestatele per il trading online, sul punto evidenziando Parte_1 altresì che l'aveva autorizzata ad effettuare operazioni di trading dal suo stesso conto Parte_1 corrente, conferendole le credenziali di accesso, circostanza che suggeriva come, lungi dal costituire un prestito, le operazioni costituivano piuttosto un tentativo del di speculare in borsa, sfruttando Parte_1 le abilità della signora stessa. Ribadiva inoltre che le e-mail richiamate da per CP_1 Parte_1 fondare l'asserito credito di € 45.000 non costituiva alcun riconoscimento di debito, sia perché poi pagina 7 di 14 contraddette da successive missive, sia perché del tutto generiche, sia perché esisteva il rapporto sottostante che giustificherebbe il debito.
ha inoltre proposto a sua volta appello incidentale, fondato su un unico motivo. CP_1
Segnatamente, secondo la sua prospettazione, la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha qualificato parte delle somme versate da a favore di come contributo alle spese di CP_1 Parte_1 convivenza (dunque irripetibili), essendo invece le stesse da considerare come restituzione, da parte di delle somme a suo tempo ricevute dallo stesso come si evincerebbe dalle causali dei CP_1 Parte_1 bonifici (in cui appare la dicitura “reso prestiti”).
4. Decisione
4.1. Preliminarmente, occorre confermare l'inammissibilità – già dichiarata all'udienza del 18 settembre 2025 – della prova per interpello articolata dall'appellante e già non ammessa in primo grado, poiché vertente su circostanze generiche ovvero da provarsi per iscritto.
Deve altresì essere dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata per la prima volta dall'appellante in sede di appello, sia perché il deposito è avvenuto tardivamente rispetto ai termini previsti dal combinato disposto degli artt. 347 co. 1 e 165 c.p.c. (da cui si ricava che, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in appello all'appellato, l'appellante deve costituirsi in giudizio e depositare, tra l'altro, i documenti che offre in comunicazione;
nel caso di specie, la notifica dell'atto di citazione è avvenuta il 5 marzo 2025, mentre i documenti sono stati depositati il 19 marzo 2025, dunque oltre il termine perentorio normativamente previsto), sia perché si tratta di mezzi di prova documentali prodotti per la prima volta in appello, pertanto ammissibili solo se – ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c. – “la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Con riferimento a quest'ultimo punto, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante, il quale vorrebbe qualificare come causa a lui non imputabile le
“lungaggini bancarie” che avrebbero impedito il tempestivo reperimento della documentazione in parola. Invero – fermo che, comunque, una simile giustificazione evidentemente non potrebbe in alcun modo riguardare il doc. 24, relativo alle comunicazioni Whatsapp intrattenute tra le parti – va rilevato che, come si evince dal doc. 14 del fascicolo di primo grado dell'opposto (odierno appellante), ha richiesto la documentazione contabile alla propria banca solo in data 17 giugno 2022, Parte_1 allorché il giudizio di primo grado era già stato instaurato e stesso aveva già depositato la Parte_1 propria comparsa di costituzione e risposta. Dunque, l'eventuale ritardo con cui l'appellante è entrato in pagina 8 di 14 possesso della documentazione de qua non è riconducibile a una causa a lui non imputabile, quanto piuttosto al suo stesso ritardo nell'attivarsi verso la banca.
4.2. Venendo al merito, l'appello principale proposto da è parzialmente fondato nei termini Parte_1 che seguono.
4.2.1. Il primo motivo di appello è fondato.
Dai docc. 7 e 8 del fascicolo di primo grado di si evince che egli versò – tramite bonifici Parte_1 recanti come causale la dicitura “giroconto” e indicazione del beneficiario in stesso – € 8.000 Parte_1 in data 21 maggio 2019 ed € 10.000 in data 28 maggio 2019 (dunque complessivi € 18.000) sul conto bancario aperto presso Banco BPM s.p.a. identificato dal codice IBAN
[...].
La tesi dell'appellante secondo cui tale conto sarebbe stato cointestato tra e trova Parte_1 CP_1 significativo conforto nella documentazione presente agli atti. In particolare, nel doc. 1 del fascicolo di primo grado di (i.e. l'estratto conto di risulta un versamento a favore di CP_1 Parte_1 Parte_1 proveniente da un conto aperto presso Banco BPM s.p.a., di un importo pari proprio a € 18.000, effettuato in data 3 giugno 2019 (cioè appena cinque giorni dopo la seconda erogazione, di € 10.000, di e anch'esso recante come causale la dicitura “giroconto”, rispetto al quale risultano come
Parte_1 ordinanti, congiuntamente, e (v. pag. 26 del citato doc. 1). Peraltro, nel doc. 14 del
Parte_1 CP_1 fascicolo di primo grado dell'opposto, la funzionaria di Banco BPM s.p.a. con cui
Parte_1 interloquisce fa espresso riferimento a un conto a lui cointestato, che – in assenza di elementi suscettibili di dimostrare l'esistenza di un ulteriore conto cointestato tra e terzi soggetti,
Parte_1 circostanza peraltro mai evocata da – deve essere identificato, in virtù della pluralità di CP_1 ordinanti ( e , proprio nel conto da cui è stato effettuato il versamento del 3 giugno CP_1 Parte_1
2018.
I plurimi elementi rassegnati (l'identità di ammontare tra gli importi erogati e ricevuti da la Parte_1 stretta vicinanza temporale in cui sono avvenuti i bonifici;
l'indicazione congiunta di e Parte_1 quali ordinanti del versamento del 3 giugno 2019; l'identità della banca presso cui era aperto il CP_1 conto a favore del quale ha effettuato i versamenti del 21 e 28 maggio 2019 e da cui ha Parte_1 ricevuto l'erogazione del 3 giugno 2019; il riferimento, nelle comunicazioni con la funzionaria bancaria, a un conto cointestato) sono sufficientemente gravi, precisi e concordanti da fondare ex art. 2729 c.c. la presunzione per cui aveva versato € 18.000 complessivi su un conto cointestato Parte_1
pagina 9 di 14 tra lui e e che quei medesimi € 18.000 gli siano stati restituiti qualche giorno più tardi dal CP_1 medesimo conto. Una simile conclusione non è contraddetta dalla circostanza che, nei bonifici disposti da risulta come unico beneficiario stesso: sia perché egli era comunque Parte_1 Parte_1 cointestatario del conto e, dunque, beneficiario del versamento;
sia perché l'indicazione del beneficiario di un bonifico (al contrario dell'indicazione dell'ordinante) non è operata automaticamente dalla banca, ma rimessa allo stesso disponente, di talché appare del tutto plausibile, per comune esperienza, che possa aver indicato quale beneficiario dei versamenti solo uno dei due Parte_1 cointestatari per ragioni di celerità.
Pertanto, indipendentemente dalle finalità per cui il conto cointestato era stato aperto o dalle motivazioni in forza delle quali ha originariamente disposto i bonifici, quel che rileva è che la Parte_1 somma complessiva di € 18.000 inizialmente erogata da (nelle due tranches del 21 e del 28 Parte_1 maggio 2019) è stata a questi restituita, nel suo esatto ammontare, già il 3 giugno 2019.
Dunque, il suddetto versamento di € 18.000 del 3 giugno 2019 costituisce la mera restituzione di una precedente erogazione, e non – come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata – un autonomo versamento effettuato da a favore di CP_1 Parte_1
Ne consegue la fondatezza del primo motivo di appello dell'appellante principale e, quindi, la diminuzione – dall'importo del credito vantato da – della somma di € 18.000, il cui CP_1 versamento altro non ha costituito se non la mera restituzione di quanto previamente ricevuto.
4.2.2. Il secondo motivo di appello è infondato.
Come condivisibilmente ritenuto nella sentenza impugnata, l'e-mail trasmessa in data 10 settembre
2020 da all'ex marito (e in copia anche a non è qualificabile come CP_1 Persona_2 Parte_1 ricognizione di debito: non solo perché scritta in un momento di palese e riconoscibile emotività, che impedisce di ritenere sussistente quel minimo coefficiente volontaristico proprio della ricognizione di debito;
non solo perché rettificata già nell'e-mail di poco successiva dell'11 ottobre 2020; non solo perché recante un contenuto del tutto generico e approssimativo, difettando qualsivoglia riferimento al rapporto fondamentale da cui si sarebbe originato il credito asseritamente riconosciuto;
ma anche – e soprattutto - perché NON è rivolta al preteso creditore, e dunque non esprime alcuna intenzione del dichiarante di costituirsi o riconoscersi debitore del destinatario;
come tale, pertanto, non può assumere l'effetto tipico proprio della ricognizione di debito, ovvero quello della relevatio ab onere probandi.
pagina 10 di 14 Ciò detto, il giudice di primo grado ha correttamente determinato, sulla scorta della documentazione in atti, l'ammontare complessivamente versato da a favore di nella somma di € Parte_1 CP_1
12.104,91 (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'opponente e doc. 5 del fascicolo di primo grado dell'opposto).
Il giudice di primo grado ha altresì correttamente imputato a spese di convivenza – non ripetibili ex art. 2034 c.c. – quegli importi erogati con bonifici aventi causale “pagamento spese”, “anticipo spese” o
“mensile”, per un totale di € 7.650; somma peraltro diminuita – con concreto vantaggio per la pretesa restitutoria di – a soli € 2.600, dacché nella propria difesa (reiterata sul punto anche in sede di Parte_1 appello) ha esposto che solo tale minore ammontare fosse riconducibile a spese di convivenza. CP_1
La tesi dell'appellante secondo cui la propria pretesa restitutoria ricomprenderebbe altresì somme messe a disposizione da sul proprio conto per consentire a di effettuare operazioni di Parte_1 CP_1 trading online – da cui sarebbero derivate ingenti perdite – è destituita di fondamento. Da un lato,
l'appellante non ha indicato in alcun modo quali somme, e in quale ammontare, avrebbe fornito a e quale sarebbe l'importo delle perdite registrato a seguito delle operazioni finanziarie CP_1 realizzate da quest'ultima; dall'altro lato, l'appellante non ha offerto alcun elemento da cui desumere che stesso non concordasse in merito all'attività di investimento portata avanti da Parte_1 CP_1 tenuto anzi conto che l'aveva autorizzata a effettuare le operazioni di trading direttamente dal conto bancario a sé intestato. Sul punto, va peraltro ribadita l'inammissibilità della prova per interpello richiesta dall'appellante, stante l'assoluta genericità dei capitoli di prova formulati.
4.3. L'appello incidentale proposto da è parzialmente fondato, nei limiti e con le precisazioni CP_1 che seguono.
La sentenza impugnata ha ritenuto accertato che abbia versato a favore di la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 26.700, di cui € 18.000 (erogati con bonifico del 3 giugno 2019) non qualificabili come contributo alle spese di convivenza. Al contrario, il restante importo sarebbe da qualificare proprio come concorso alle spese sostenute dalla coppia durante la loro relazione sentimentale e da considerare dunque non ripetibile.
L'appellante incidentale lamenta l'erroneità di quest'ultima statuizione del giudice di prime cure, evidenziando in particolare che, siccome i bonifici effettuati da recavano come causale la CP_1 dicitura “reso prestiti” e poiché la pretesa restitutoria di si fondava proprio su somme da Parte_1 questi erogate alla compagna a titolo di prestito, gli importi versati da non potevano essere CP_1
pagina 11 di 14 considerati un contributo alle spese di convivenza, ma piuttosto proprio la restituzione delle somme prestate da con conseguente diminuzione dell'ammontare del credito vantato da Parte_1 quest'ultimo.
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che, per le ragioni già viste supra, l'erogazione di € 18.000 avvenuta con bonifico del 3 giugno 2019 non può essere ascritta a restituzione di prestiti ottenuti da in quanto, come già visto, tale importo, movimentato da un conto cointestato tra le parti, ha CP_1 costituito la mera retrocessione di una somma di pari ammontare versata in due tranches nei giorni immediatamente precedenti da Parte_1
Quanto ai restanti versamenti effettuati da occorre osservare quanto segue. CP_1
Gli importi di € 500,00 ed € 800,00 erogati da in data, rispettivamente, 4 ottobre 2019 e 8 CP_1 ottobre 2019 sono stati versati con bonifici recanti quali causale la dicitura “reso prestiti”; tali somme, dunque, come correttamente rilevato dall'appellante incidentale, non possono essere considerate un contributo alle spese di convivenza e pertanto devono essere poste in compensazione con il credito vantato da Parte_1
Gli importi di € 500,00 e di € 800,00 asseritamente erogati da in data, rispettivamente, 4 CP_1 ottobre 2018 e 8 ottobre 2018, invece, non trovano alcun riscontro documentale: il doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'opponente, infatti, documenta solo i bonifici suddetti di ottobre 2019. Gli importi in parola, in effetti, paiono costituire una erronea duplicazione di quelli relativi al 2019, come si desume dall'altrimenti singolare coincidenza tra ammontare dell'erogazione e data del versamento (pur sfalsata di un'annualità). L'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a comprovare le erogazioni del 4 ottobre
2018 e dell'8 ottobre 2018 impedisce quindi di ritenerne l'esistenza storica e impone dunque di decurtare i relativi importi dall'ammontare complessivo dei versamenti effettivamente realizzati da
CP_1
Il versamento di € 400,00 del 21 novembre 2018 è stato effettuato con bonifico recante quale causale
(da quanto è possibile leggere nel doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'opponente) la dicitura
“ASPIRINO + …”; tale importo appare dunque ascrivibile a una spesa attinente alla vita quotidiana della coppia, costituente dunque un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. non suscettibile di ripetizione.
Gli importi di € 4.000,00 e di € 1.700,00 versati, rispettivamente, in data 21 aprile 2021 e 22 aprile
2021 non recano una causale specifica (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo di primo grado dell'opponente).
Tuttavia, essi non appaiono suscettibili di essere qualificati quali ordinario contributo alle spese di pagina 12 di 14 convivenza, sia in ragione del loro ammontare significativo, sia per l'epoca in cui è avvenuto il versamento (aprile 2021), ossia a distanza di oltre un anno dal termine della relazione sentimentale delle parti, quando queste ultime da tempo non convivevano più ed erano intente a regolare le proprie vertenze economiche.
In ogni caso, va rilevato che, sebbene l'odierna appellata abbia qualificato tali somme come “reso prestiti” sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non ha mai contestato Parte_1 specificamente tale qualificazione, di talché, anche alla luce del disposto dell'art. 115 c.p.c., gli importi in parola non possono essere ascritti a contributo per le spese di convivenza, quanto piuttosto a restituzione, da parte di delle somme erogate a prestito da CP_1 Parte_1
Pertanto, in definitiva, il totale delle erogazioni effettuate da a favore di ammonta a € CP_1 Parte_1
7.400,00 (500 + 800 + 400 + 4.000 + 1.700), di cui € 400,00 imputabili a contributo per le spese di convivenza e dunque non ripetibili ex art. 2034 c.c.
4.4. Alla luce di tutte le considerazioni svolte fino a questo punto, è possibile ora calcolare correttamente l'importo dei crediti vantati rispettivamente da e e quindi accertare Parte_1 CP_1
l'esito contabile della loro reciproca compensazione.
Quanto a risulta che egli abbia versato a favore di € 12.104,91, di cui € 2.600,00 Parte_1 CP_1 imputabili a contributo alle spese di convivenza, non ripetibili. Il credito di nei confronti di Parte_1 ammonta dunque a € 9.504,91. CP_1
Quanto a risulta che ella abbia versato a favore di € 7.400,00, di cui € 400,00 CP_1 Parte_1 imputabili alle spese di convivenza, non ripetibili. Il credito di nei confronti di CP_1 Parte_1 ammonta dunque a € 7.000,00.
Compensando i crediti reciproci, dunque, si ricava un credito residuo di nei confronti di Parte_1 pari a € 2.504,91 (9.504,91– 7.000,00). CP_1
4.5. Considerato l'esito complessivo della controversia – che vede, anche all'esito del parziale accoglimento di entrambi gli appelli, principale e incidentale- drasticamente ridotte entrambe le contrapposte pretese creditorie fatte valere in giudizio dalle parti: € 45.000 quanto a ed € Parte_1
26.700 quanto a con una minima differenza a favore di a seguito della CP_1 Parte_1 compensazione – sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Milano n. 10641/2024, pubblicata il 10 dicembre 2024, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da per l'effetto, in riforma della CP_1 sentenza gravata:
3. accerta che vanta nei confronti di un credito restitutorio di Parte_1 CP_1
€ 9.504,91 per somma capitale;
4. accerta che vanta nei confronti di un credito restitutorio di CP_1 Parte_1
€ 7000,00 per somma capitale;
per l'effetto, operata la compensazione tra i due opposti crediti:
5. condanna a versare in favore di la somma di € 2.504,91, CP_1 Parte_1 oltre a interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (15/08/2021) al saldo effettivo;
6. condanna a restituire ad le somme eventualmente CP_1 Parte_1 versatele in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10641/2024, pubblicata il 10 dicembre 2024;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
CR IA IR LU
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IR LU Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera dott.ssa CR IA Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 724/2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RT NE GASPARRI,
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Andrea RUMIZ e CP_1 C.F._2
Barbara Sara AM,
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10641/2024, pubblicata il 10 dicembre 2024; materia: Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge in accoglimento del presente atto di citazione in appello e in integrale riforma della sentenza n. 10641/2024 pubblicata il 10/12/2024 Tribunale di Milano V sezione civile RG 9844/2022, Repert. N. 9842/2024 del 10/12/2024 notificata via pec in data 03/02/2025 e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo per il quale è stato condannato l'odierno appellante è stato condannato nel Giudizio di Primo Grado In via preliminare: Confermare il decreto ingiuntivo 2000/2022 del 28/01/2022, R.g. 49835/2022 In via principale: A totale riforma della sentenza di Primo Grado accertata e dichiarata l'integrale infondatezza delle difese dell'attrice opponente rigettare la domanda riconvenzionale dell'attrice opponente e per l'effetto condannare la GNa alla restituzione dell'importo di € CP_1
45.000,00 oltre interessi di mora, oltre le spese del procedimento monitorio così come indicate nel decreto n. 2000/2022 del 28/01/2022 R.g. 49835/2022, In via subordinata: a totale riforma della sentenza di primo Grado rigettare la richiesta di domanda riconvenzionale proposta dalla GNa nei confronti del GN e per l'effetto CP_1 Parte_1 condannare la GNa a ripetere quanto corrisposto dal GN a seguito della CP_1 Parte_1 sentenza di Primo Grado. In via istruttoria: come reiteratamente richiesto negli atti di ammettersi le istanze CP_2 istruttorie non ammesse in prime cure dal Tribunale di Milano e pertanto: Prove testimoniali: a ulteriore riscontro dei fatti ex adverso contestati la difesa del GN
[...] chiede che venga articolata la prova per interpello nella persona della GNa Parte_1 sui fatti di causa e in particolare sui capitoli di prova diretta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; CP_1 salvo che controparte non riconosca come pacifici i relativi fatti storici le seguenti prove testimoniali di cui chiede l'ammissione:
1) Vero che il GN erogava momentaneamente un importo di denaro alla GNa Parte_1 CP_1 ai fini dell'acquisto della casa come suggerito dal Notaio con conseguente obbligo di restituzione da parte della medesima;
2) Vero che il Notaio sollecitava la restituzione dell'importo di € 18.000,00 al GN al fine Parte_1 di evitare problematiche fiscali;
3) Vero che l'erogazione come da punto 1 avveniva in due tranche rispettivamente da € 8.000,00 e da € 10.000,00;
4) Vero che solo successivamente la GNa provvedeva a bonificare l'importo di € 18.000,00 CP_1 sul conto corrente del GN a titolo di restituzione dell'anticipo come da capitolo 1 e 2; Parte_1
5) Vero che la GNa effettuava le operazioni di trading direttamente dal conto corrente del CP_1 GN Parte_1
6) Vero che le operazioni di trading dalla GNa hanno portato a notevoli perdite;
CP_1
7) Vero che malgradi quanto al capitolo 5 e con il disaccordo del GN la GNa Parte_1 CP_1 proseguiva imperterrita ad operare come trader;
8) Vero che la GNa si era impegnata oltreché per iscritto anche verbalmente a restituire gli CP_1 importi dilapidati dalla medesima con il trading;
9) Vero che una volta interrotta la relazione personale con il GN la GNa si Parte_1 CP_1 rifiutava a restituire gli importi persi con il trading;
10) Vero che le operazioni di trading dalla GNa intraprese non hanno portato ad alcun CP_1 ricavo. Testi sui capitoli di prova 1, 2, 3, 4 il Notaio dott. corso Venezia nr, 26 (20121 MI); Persona_1 dott.ssa BPM Corso Buenos Ayres nr. 79 (20124 MI). Testimone_1
In ogni caso: con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
pagina 2 di 14 Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione e previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, anche in via incidentale, riproponendo espressamente nel presente giudizio tutte le domande, eccezioni e istanze già avanzate nel giudizio di primo grado avanti il Tribunale così giudicare: In via preliminare
- Dichiarare inammissibile la produzione documentale effettuata dal sig. (docc. 20-24 Parte_1 controparte) in questo grado di giudizio per i motivi esposti in narrativa. Conseguentemente espungere tali documenti dal fascicolo informatico di causa;
- Confermare la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 28.01.2022 – D.I. n. 2000/2022 – Rg. 49835/2021 – nei confronti della signora per tutte le CP_1 motivazioni esposte in narrativa;
In via principale: Rigettare tutte le domande proposte dal signor nei confronti della signora Parte_1 con atto di citazione in appello del 3 marzo 2025 perché infondate in fatto e in diritto;
CP_1
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertato un credito del signor Parte_1 nei confronti della signora limitare le somme dovute da quest' ultima nel
[...] CP_1 minor importo che sarà ritenuto di giustizia, in forza della compensazione con la somma di Euro 26.700,00 corrisposta dalla signora in favore del signor CP_1 Parte_1 così come rappresentato in narrativa;
In via incidentale: In parziale riforma della sentenza n. 10641/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 10.12.2024, nella causa RG n.9844/2022, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertato e dichiarato che la signora ha versato in favore del signor la somma di Euro CP_1 Parte_1
26.700,00 porre in compensazione quest'ultimo credito con quanto effettivamente versato dal signor in favore della predetta pari a Euro 9.504,91 (somma corrisposta dal signor Parte_1 alla signora già detratti gli importi mensili per le spese quotidiane) e, Parte_1 CP_1 conseguentemente, condannare parte opposta al pagamento della signora della CP_1 complessiva somma di Euro 17.195,09; In via incidentale subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto un qualsivoglia credito del signor nei confronti della signora porre in compensazione tale Parte_1 CP_1 importo con la maggior somma corrisposta dalla signora CP_1 In via incidentale ulteriormente subordinata: respingere l'appello principale formulato dal sig. avverso la sentenza n. 10641/2024 del Parte_1 Tribunale di Milano, pubblicata il 10.12.2024, nella causa RG n.9844/2022 perché infondato in fatto e in diritto come illustrato in narrativa e conseguentemente confermare detta sentenza In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio In via istruttoria In caso di remissione della causa in istruttoria si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale del signor e per testi sui seguenti capitoli: Parte_1 1) vero che il rapporto di convivenza della signora con il signor è durato dal mese di CP_1 Parte_1 luglio dell'anno 2017 fino al mese di maggio dell'anno 2020?
pagina 3 di 14 2) vero che il signor conviveva con la signora nell'immobile sito in Milano, via Parte_1 CP_1 Lazzaro Palazzi n. 14 come si evince anche dal doc. 9 che si rammostra?
3) Vero che l'immobile di cui al capitolo 2) inizialmente era di proprietà del signor – Persona_2 padre della figlia della signora – e poi di proprietà esclusiva della signora CP_1 CP_1
4) vero che la signora sosteneva le spese quotidiane per sé e per la propria figlia CP_1 Per_3 attingendo dai propri risparmi?
5) Vero che la signora sosteneva le spese quotidiane a vantaggio del signor e del CP_1 Parte_1 cane di quest'ultimo?
6) vero che il signor autorizzava la signora ad effettuare operazioni di trading dal Parte_1 CP_1 suo conto corrente conferendo alla stessa le credenziali del medesimo conto?
7) vero che il signor presentava istanza di ammonimento al questore anche nei confronti della Parte_1 sua ex fidanzata signora una volta interrotta la relazione sentimentale con la stessa? Persona_4
8) vero che, dopo avere interrotto la relazione sentimentale con la sua ex fidanzata signora Per_4
, il signor avanzava pretese economiche nei confronti di quest'ultima?
[...] Parte_1 9) vero che la lettera email del 10.09.2020 inviata dalla signora al signor , CP_1 Persona_2 rappresentava una forma di risarcimento morale per la fine della relazione con il signor Parte_1 Si indica a teste sui capitoli di prova da n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9:
- GN , residente in [...]. Testimone_2 Si indicano a testi sui capitoli di prova 1 e 2:
- GN residente in [...]; Testimone_3
- GNa , residente in [...]; Tes_4 Si indica a teste sui capitoli di prova 7 e 8:
- GNa , residente in [...].”. Persona_4
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 10641/2024, pubblicata in data 10/12/2025, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro CP_1
così provvedeva: Parte_1
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2000/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 21.01.2022 e pubblicato in data 28.01.2022;
2) condanna il sig. al pagamento a favore della sig.ra della somma di euro 8.495,09 Parte_1 CP_1 oltre a interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre iva cpa e Parte_1 spese generali al 15%.
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2000/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 21 gennaio 2022 e pubblicato in data 28 gennaio pagina 4 di 14 2022, con cui le veniva ingiunto di versare ad la somma di € 45.000, oltre a Parte_1 interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di restituzione delle somme di denaro che sarebbero state erogate in tempi diversi da a nel corso della loro relazione Parte_1 CP_1 sentimentale e di convivenza, come da assunta ricognizione di debito di del 10 settembre 2020. CP_1
In particolare, l'opponente affermava di essere a sua volta creditrice nei confronti di della Parte_1 somma di € 27.600 e riconosceva di dovere a quest'ultimo soltanto la somma di € 9.504,91, trattandosi, per il resto, di somme versatele come contributo spese di convivenza e dunque non suscettibili di restituzione (quanto a € 2.600) e di somme assolutamente non dimostrate in causa.
Infatti, l'e-mail inviata da all'ex marito in data 10 settembre 2020 non CP_1 Persona_2 costituiva un riconoscimento di debito, sia perché scritta in un momento di emotività, subito dopo la conclusione della relazione con come emergeva dalla successiva e-mail del giorno 11 ottobre Parte_1
2020, con cui l'opponente chiedeva di annullare la mail precedente perché “i conti non sono corretti” e
“a nulla devo”, sia perché il riconoscimento presupponeva l'esistenza dell'obbligazione, Pt_1 mancando invece in questo caso il rapporto fondamentale preesistente. domandava, pertanto, in via riconvenzionale, di condannare a pagare la differenza tra CP_1 Parte_1 il proprio credito di € 26.700 e il credito effettivamente spettante a medesimo (€ 9.504,91), Parte_1 per € 17.195,09.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Parte_1 domanda riconvenzionale proposta da con condanna di quest'ultima alla restituzione CP_1 dell'intera somma di € 45.000 oltre interessi moratori.
In particolare, l'opposto esponeva che: nel corso della convivenza more uxorio con l'opponente, interveniva a più riprese in favore della ex compagna con una serie di prestiti tutti avvenuti Parte_1 tramite bonifico bancario;
aveva sempre contribuito alle spese della quotidianità, non Parte_1 facendosi mantenere dalla ex compagna;
nei conteggi prodotti, scaricava su anche le CP_1 Parte_1 spese della di lei figlia che l'attrice opponente aveva avuto da un precedente legame e che Per_3 beneficiava di un congruo assegno di mantenimento da parte del padre aveva Persona_2 Parte_1 versato un importo di € 18.000,00 complessivi sul conto corrente BPM aperto appositamente per l'acquisto della casa di e da questa restituito in data 3 giugno 2019: per questo tale importo CP_1 non era stato richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, e per questo detta somma non poteva essere richiesta in restituzione da parte di nella somma di € 45.000,00 euro erano incluse anche le CP_1 perdite registrate a seguito di operazioni di trading online effettuate da CP_1
pagina 5 di 14 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e accoglieva in parte la domanda riconvenzionale di per l'effetto condannando al versamento a favore CP_1 Parte_1 dell'opponente della somma di € 8.495,09, oltre agli interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo e alle spese di lite, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- dalla documentazione versata in atti dalle parti emergono versamenti eseguiti da a favore di Parte_1 per complessivi € 12.104,91, di cui € 7.650,00 appaiono, considerando le causali dei bonifici, CP_1 quali concorso di alle spese sostenute dalla coppia durante la convivenza e, in quanto tali, non Parte_1 suscettibili di ripetizione, dovendo infatti essere qualificate come obbligazione naturale ex art. 2034
c.c.;
- poiché peraltro parte opponente, nelle sue difese, ha espressamente limitato l'entità delle spese alla somma di € 2.600,00 e in tal senso ha formulato le proprie conclusioni in via riconvenzionale, si deve concludere che il credito di nei confronti di ammonti, sulla scorta della Parte_1 CP_1 documentazione prodotta, a € 9.504,91 (12.104,91 – 2600,00);
- in relazione alla domanda riconvenzionale dell'opponente, ha documentato di aver versato a CP_1 favore dell'opposto la complessiva somma di € 26.300,00, tra le quali € 18.000 non rientrano tra le spese di convivenza irripetibili, considerata l'entità dell'importo;
- i doc. 7 e 8 depositati da costituiscono dei giroconti disposti da a suo favore e non Parte_1 Parte_1 provano quindi la restituzione a dei predetti € 18.000; CP_1
- relativamente all'e-mail inviata da a in data 10 settembre 2020, la stessa non CP_1 Persona_2 appare univocamente un riconoscimento del debito, tenuto conto sia del tenore letterale della stessa comunicazione, peraltro scritta in un momento di turbamento, tenuto conto della conclusione della relazione con sia della successiva e-mail del giorno 11 ottobre 2020, tesa a revocare la Parte_1 precedente.
3. Il giudizio di appello.
La sentenza è stata impugnata in via principale da e in via incidentale da Parte_1
CP_1
3.1. L'appellante principale ha articolato due motivi di appello. Parte_1
pagina 6 di 14 I) Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale di ha ritenuto che CP_1 quest'ultima avesse versato a la somma di € 18.000,00, senza mai ottenerne la restituzione. Parte_1
Secondo la prospettazione dell'appellante – asseritamente comprovata da ulteriore documentazione bancaria prodotta per la prima volta solamente in appello a causa di “lungaggini bancarie”, da qualificare come “causa non imputabile” ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c. – dai docc. 7 e 8 prodotti in primo grado dall'appellante si evincerebbe che aveva versato su un conto cointestato tra lui e Parte_1
destinato a sostenere le spese del mutuo per l'acquisto della casa di medesima, la CP_1 CP_1 somma di € 18.000,00 in due distinte tranches (di € 8.000,00 ed € 10.000,00); il versamento di €
18.000,00 effettuato da a favore di costituiva dunque la mera restituzione di tale CP_1 Parte_1 importo, tant'è che non aveva incluso tale somma all'interno della propria pretesa restitutoria. Parte_1
II) Con il secondo motivo di appello eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui ha quantificato l'ammontare del credito da lui vantato in € 12.104,91 invece che in €
45.000,00.
In particolare, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare come
“concorso alle spese” alcuni bonifici effettuati da (destinati invece a finanziare le operazioni Parte_1 di trading di e a escludere la rilevanza, quale riconoscimento di debito dell'intera somma di € CP_1
45.000, della e-mail inviata il 10 settembre 2020 da a , tanto più che volontà CP_1 Persona_2 restitutoria di sarebbe confermata dalla e-mail sub doc. 18 prodotta in primo grado (“ripeto di CP_1 nuovo che riavrai tutto”).
3.2. si è costituita nel presente giudizio d'appello chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione di contestandone il fondamento in fatto e in diritto e denunciando Parte_1
l'inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta in appello.
In particolare, ha eccepito l'insufficienza delle allegazioni – del tutto generiche- offerte da CP_1 in relazione alle somme asseritamente prestatele per il trading online, sul punto evidenziando Parte_1 altresì che l'aveva autorizzata ad effettuare operazioni di trading dal suo stesso conto Parte_1 corrente, conferendole le credenziali di accesso, circostanza che suggeriva come, lungi dal costituire un prestito, le operazioni costituivano piuttosto un tentativo del di speculare in borsa, sfruttando Parte_1 le abilità della signora stessa. Ribadiva inoltre che le e-mail richiamate da per CP_1 Parte_1 fondare l'asserito credito di € 45.000 non costituiva alcun riconoscimento di debito, sia perché poi pagina 7 di 14 contraddette da successive missive, sia perché del tutto generiche, sia perché esisteva il rapporto sottostante che giustificherebbe il debito.
ha inoltre proposto a sua volta appello incidentale, fondato su un unico motivo. CP_1
Segnatamente, secondo la sua prospettazione, la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha qualificato parte delle somme versate da a favore di come contributo alle spese di CP_1 Parte_1 convivenza (dunque irripetibili), essendo invece le stesse da considerare come restituzione, da parte di delle somme a suo tempo ricevute dallo stesso come si evincerebbe dalle causali dei CP_1 Parte_1 bonifici (in cui appare la dicitura “reso prestiti”).
4. Decisione
4.1. Preliminarmente, occorre confermare l'inammissibilità – già dichiarata all'udienza del 18 settembre 2025 – della prova per interpello articolata dall'appellante e già non ammessa in primo grado, poiché vertente su circostanze generiche ovvero da provarsi per iscritto.
Deve altresì essere dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata per la prima volta dall'appellante in sede di appello, sia perché il deposito è avvenuto tardivamente rispetto ai termini previsti dal combinato disposto degli artt. 347 co. 1 e 165 c.p.c. (da cui si ricava che, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in appello all'appellato, l'appellante deve costituirsi in giudizio e depositare, tra l'altro, i documenti che offre in comunicazione;
nel caso di specie, la notifica dell'atto di citazione è avvenuta il 5 marzo 2025, mentre i documenti sono stati depositati il 19 marzo 2025, dunque oltre il termine perentorio normativamente previsto), sia perché si tratta di mezzi di prova documentali prodotti per la prima volta in appello, pertanto ammissibili solo se – ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c. – “la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Con riferimento a quest'ultimo punto, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante, il quale vorrebbe qualificare come causa a lui non imputabile le
“lungaggini bancarie” che avrebbero impedito il tempestivo reperimento della documentazione in parola. Invero – fermo che, comunque, una simile giustificazione evidentemente non potrebbe in alcun modo riguardare il doc. 24, relativo alle comunicazioni Whatsapp intrattenute tra le parti – va rilevato che, come si evince dal doc. 14 del fascicolo di primo grado dell'opposto (odierno appellante), ha richiesto la documentazione contabile alla propria banca solo in data 17 giugno 2022, Parte_1 allorché il giudizio di primo grado era già stato instaurato e stesso aveva già depositato la Parte_1 propria comparsa di costituzione e risposta. Dunque, l'eventuale ritardo con cui l'appellante è entrato in pagina 8 di 14 possesso della documentazione de qua non è riconducibile a una causa a lui non imputabile, quanto piuttosto al suo stesso ritardo nell'attivarsi verso la banca.
4.2. Venendo al merito, l'appello principale proposto da è parzialmente fondato nei termini Parte_1 che seguono.
4.2.1. Il primo motivo di appello è fondato.
Dai docc. 7 e 8 del fascicolo di primo grado di si evince che egli versò – tramite bonifici Parte_1 recanti come causale la dicitura “giroconto” e indicazione del beneficiario in stesso – € 8.000 Parte_1 in data 21 maggio 2019 ed € 10.000 in data 28 maggio 2019 (dunque complessivi € 18.000) sul conto bancario aperto presso Banco BPM s.p.a. identificato dal codice IBAN
[...].
La tesi dell'appellante secondo cui tale conto sarebbe stato cointestato tra e trova Parte_1 CP_1 significativo conforto nella documentazione presente agli atti. In particolare, nel doc. 1 del fascicolo di primo grado di (i.e. l'estratto conto di risulta un versamento a favore di CP_1 Parte_1 Parte_1 proveniente da un conto aperto presso Banco BPM s.p.a., di un importo pari proprio a € 18.000, effettuato in data 3 giugno 2019 (cioè appena cinque giorni dopo la seconda erogazione, di € 10.000, di e anch'esso recante come causale la dicitura “giroconto”, rispetto al quale risultano come
Parte_1 ordinanti, congiuntamente, e (v. pag. 26 del citato doc. 1). Peraltro, nel doc. 14 del
Parte_1 CP_1 fascicolo di primo grado dell'opposto, la funzionaria di Banco BPM s.p.a. con cui
Parte_1 interloquisce fa espresso riferimento a un conto a lui cointestato, che – in assenza di elementi suscettibili di dimostrare l'esistenza di un ulteriore conto cointestato tra e terzi soggetti,
Parte_1 circostanza peraltro mai evocata da – deve essere identificato, in virtù della pluralità di CP_1 ordinanti ( e , proprio nel conto da cui è stato effettuato il versamento del 3 giugno CP_1 Parte_1
2018.
I plurimi elementi rassegnati (l'identità di ammontare tra gli importi erogati e ricevuti da la Parte_1 stretta vicinanza temporale in cui sono avvenuti i bonifici;
l'indicazione congiunta di e Parte_1 quali ordinanti del versamento del 3 giugno 2019; l'identità della banca presso cui era aperto il CP_1 conto a favore del quale ha effettuato i versamenti del 21 e 28 maggio 2019 e da cui ha Parte_1 ricevuto l'erogazione del 3 giugno 2019; il riferimento, nelle comunicazioni con la funzionaria bancaria, a un conto cointestato) sono sufficientemente gravi, precisi e concordanti da fondare ex art. 2729 c.c. la presunzione per cui aveva versato € 18.000 complessivi su un conto cointestato Parte_1
pagina 9 di 14 tra lui e e che quei medesimi € 18.000 gli siano stati restituiti qualche giorno più tardi dal CP_1 medesimo conto. Una simile conclusione non è contraddetta dalla circostanza che, nei bonifici disposti da risulta come unico beneficiario stesso: sia perché egli era comunque Parte_1 Parte_1 cointestatario del conto e, dunque, beneficiario del versamento;
sia perché l'indicazione del beneficiario di un bonifico (al contrario dell'indicazione dell'ordinante) non è operata automaticamente dalla banca, ma rimessa allo stesso disponente, di talché appare del tutto plausibile, per comune esperienza, che possa aver indicato quale beneficiario dei versamenti solo uno dei due Parte_1 cointestatari per ragioni di celerità.
Pertanto, indipendentemente dalle finalità per cui il conto cointestato era stato aperto o dalle motivazioni in forza delle quali ha originariamente disposto i bonifici, quel che rileva è che la Parte_1 somma complessiva di € 18.000 inizialmente erogata da (nelle due tranches del 21 e del 28 Parte_1 maggio 2019) è stata a questi restituita, nel suo esatto ammontare, già il 3 giugno 2019.
Dunque, il suddetto versamento di € 18.000 del 3 giugno 2019 costituisce la mera restituzione di una precedente erogazione, e non – come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata – un autonomo versamento effettuato da a favore di CP_1 Parte_1
Ne consegue la fondatezza del primo motivo di appello dell'appellante principale e, quindi, la diminuzione – dall'importo del credito vantato da – della somma di € 18.000, il cui CP_1 versamento altro non ha costituito se non la mera restituzione di quanto previamente ricevuto.
4.2.2. Il secondo motivo di appello è infondato.
Come condivisibilmente ritenuto nella sentenza impugnata, l'e-mail trasmessa in data 10 settembre
2020 da all'ex marito (e in copia anche a non è qualificabile come CP_1 Persona_2 Parte_1 ricognizione di debito: non solo perché scritta in un momento di palese e riconoscibile emotività, che impedisce di ritenere sussistente quel minimo coefficiente volontaristico proprio della ricognizione di debito;
non solo perché rettificata già nell'e-mail di poco successiva dell'11 ottobre 2020; non solo perché recante un contenuto del tutto generico e approssimativo, difettando qualsivoglia riferimento al rapporto fondamentale da cui si sarebbe originato il credito asseritamente riconosciuto;
ma anche – e soprattutto - perché NON è rivolta al preteso creditore, e dunque non esprime alcuna intenzione del dichiarante di costituirsi o riconoscersi debitore del destinatario;
come tale, pertanto, non può assumere l'effetto tipico proprio della ricognizione di debito, ovvero quello della relevatio ab onere probandi.
pagina 10 di 14 Ciò detto, il giudice di primo grado ha correttamente determinato, sulla scorta della documentazione in atti, l'ammontare complessivamente versato da a favore di nella somma di € Parte_1 CP_1
12.104,91 (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado dell'opponente e doc. 5 del fascicolo di primo grado dell'opposto).
Il giudice di primo grado ha altresì correttamente imputato a spese di convivenza – non ripetibili ex art. 2034 c.c. – quegli importi erogati con bonifici aventi causale “pagamento spese”, “anticipo spese” o
“mensile”, per un totale di € 7.650; somma peraltro diminuita – con concreto vantaggio per la pretesa restitutoria di – a soli € 2.600, dacché nella propria difesa (reiterata sul punto anche in sede di Parte_1 appello) ha esposto che solo tale minore ammontare fosse riconducibile a spese di convivenza. CP_1
La tesi dell'appellante secondo cui la propria pretesa restitutoria ricomprenderebbe altresì somme messe a disposizione da sul proprio conto per consentire a di effettuare operazioni di Parte_1 CP_1 trading online – da cui sarebbero derivate ingenti perdite – è destituita di fondamento. Da un lato,
l'appellante non ha indicato in alcun modo quali somme, e in quale ammontare, avrebbe fornito a e quale sarebbe l'importo delle perdite registrato a seguito delle operazioni finanziarie CP_1 realizzate da quest'ultima; dall'altro lato, l'appellante non ha offerto alcun elemento da cui desumere che stesso non concordasse in merito all'attività di investimento portata avanti da Parte_1 CP_1 tenuto anzi conto che l'aveva autorizzata a effettuare le operazioni di trading direttamente dal conto bancario a sé intestato. Sul punto, va peraltro ribadita l'inammissibilità della prova per interpello richiesta dall'appellante, stante l'assoluta genericità dei capitoli di prova formulati.
4.3. L'appello incidentale proposto da è parzialmente fondato, nei limiti e con le precisazioni CP_1 che seguono.
La sentenza impugnata ha ritenuto accertato che abbia versato a favore di la somma CP_1 Parte_1 complessiva di € 26.700, di cui € 18.000 (erogati con bonifico del 3 giugno 2019) non qualificabili come contributo alle spese di convivenza. Al contrario, il restante importo sarebbe da qualificare proprio come concorso alle spese sostenute dalla coppia durante la loro relazione sentimentale e da considerare dunque non ripetibile.
L'appellante incidentale lamenta l'erroneità di quest'ultima statuizione del giudice di prime cure, evidenziando in particolare che, siccome i bonifici effettuati da recavano come causale la CP_1 dicitura “reso prestiti” e poiché la pretesa restitutoria di si fondava proprio su somme da Parte_1 questi erogate alla compagna a titolo di prestito, gli importi versati da non potevano essere CP_1
pagina 11 di 14 considerati un contributo alle spese di convivenza, ma piuttosto proprio la restituzione delle somme prestate da con conseguente diminuzione dell'ammontare del credito vantato da Parte_1 quest'ultimo.
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che, per le ragioni già viste supra, l'erogazione di € 18.000 avvenuta con bonifico del 3 giugno 2019 non può essere ascritta a restituzione di prestiti ottenuti da in quanto, come già visto, tale importo, movimentato da un conto cointestato tra le parti, ha CP_1 costituito la mera retrocessione di una somma di pari ammontare versata in due tranches nei giorni immediatamente precedenti da Parte_1
Quanto ai restanti versamenti effettuati da occorre osservare quanto segue. CP_1
Gli importi di € 500,00 ed € 800,00 erogati da in data, rispettivamente, 4 ottobre 2019 e 8 CP_1 ottobre 2019 sono stati versati con bonifici recanti quali causale la dicitura “reso prestiti”; tali somme, dunque, come correttamente rilevato dall'appellante incidentale, non possono essere considerate un contributo alle spese di convivenza e pertanto devono essere poste in compensazione con il credito vantato da Parte_1
Gli importi di € 500,00 e di € 800,00 asseritamente erogati da in data, rispettivamente, 4 CP_1 ottobre 2018 e 8 ottobre 2018, invece, non trovano alcun riscontro documentale: il doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'opponente, infatti, documenta solo i bonifici suddetti di ottobre 2019. Gli importi in parola, in effetti, paiono costituire una erronea duplicazione di quelli relativi al 2019, come si desume dall'altrimenti singolare coincidenza tra ammontare dell'erogazione e data del versamento (pur sfalsata di un'annualità). L'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a comprovare le erogazioni del 4 ottobre
2018 e dell'8 ottobre 2018 impedisce quindi di ritenerne l'esistenza storica e impone dunque di decurtare i relativi importi dall'ammontare complessivo dei versamenti effettivamente realizzati da
CP_1
Il versamento di € 400,00 del 21 novembre 2018 è stato effettuato con bonifico recante quale causale
(da quanto è possibile leggere nel doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'opponente) la dicitura
“ASPIRINO + …”; tale importo appare dunque ascrivibile a una spesa attinente alla vita quotidiana della coppia, costituente dunque un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. non suscettibile di ripetizione.
Gli importi di € 4.000,00 e di € 1.700,00 versati, rispettivamente, in data 21 aprile 2021 e 22 aprile
2021 non recano una causale specifica (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo di primo grado dell'opponente).
Tuttavia, essi non appaiono suscettibili di essere qualificati quali ordinario contributo alle spese di pagina 12 di 14 convivenza, sia in ragione del loro ammontare significativo, sia per l'epoca in cui è avvenuto il versamento (aprile 2021), ossia a distanza di oltre un anno dal termine della relazione sentimentale delle parti, quando queste ultime da tempo non convivevano più ed erano intente a regolare le proprie vertenze economiche.
In ogni caso, va rilevato che, sebbene l'odierna appellata abbia qualificato tali somme come “reso prestiti” sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non ha mai contestato Parte_1 specificamente tale qualificazione, di talché, anche alla luce del disposto dell'art. 115 c.p.c., gli importi in parola non possono essere ascritti a contributo per le spese di convivenza, quanto piuttosto a restituzione, da parte di delle somme erogate a prestito da CP_1 Parte_1
Pertanto, in definitiva, il totale delle erogazioni effettuate da a favore di ammonta a € CP_1 Parte_1
7.400,00 (500 + 800 + 400 + 4.000 + 1.700), di cui € 400,00 imputabili a contributo per le spese di convivenza e dunque non ripetibili ex art. 2034 c.c.
4.4. Alla luce di tutte le considerazioni svolte fino a questo punto, è possibile ora calcolare correttamente l'importo dei crediti vantati rispettivamente da e e quindi accertare Parte_1 CP_1
l'esito contabile della loro reciproca compensazione.
Quanto a risulta che egli abbia versato a favore di € 12.104,91, di cui € 2.600,00 Parte_1 CP_1 imputabili a contributo alle spese di convivenza, non ripetibili. Il credito di nei confronti di Parte_1 ammonta dunque a € 9.504,91. CP_1
Quanto a risulta che ella abbia versato a favore di € 7.400,00, di cui € 400,00 CP_1 Parte_1 imputabili alle spese di convivenza, non ripetibili. Il credito di nei confronti di CP_1 Parte_1 ammonta dunque a € 7.000,00.
Compensando i crediti reciproci, dunque, si ricava un credito residuo di nei confronti di Parte_1 pari a € 2.504,91 (9.504,91– 7.000,00). CP_1
4.5. Considerato l'esito complessivo della controversia – che vede, anche all'esito del parziale accoglimento di entrambi gli appelli, principale e incidentale- drasticamente ridotte entrambe le contrapposte pretese creditorie fatte valere in giudizio dalle parti: € 45.000 quanto a ed € Parte_1
26.700 quanto a con una minima differenza a favore di a seguito della CP_1 Parte_1 compensazione – sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Milano n. 10641/2024, pubblicata il 10 dicembre 2024, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da per l'effetto, in riforma della CP_1 sentenza gravata:
3. accerta che vanta nei confronti di un credito restitutorio di Parte_1 CP_1
€ 9.504,91 per somma capitale;
4. accerta che vanta nei confronti di un credito restitutorio di CP_1 Parte_1
€ 7000,00 per somma capitale;
per l'effetto, operata la compensazione tra i due opposti crediti:
5. condanna a versare in favore di la somma di € 2.504,91, CP_1 Parte_1 oltre a interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (15/08/2021) al saldo effettivo;
6. condanna a restituire ad le somme eventualmente CP_1 Parte_1 versatele in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10641/2024, pubblicata il 10 dicembre 2024;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
CR IA IR LU
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