Art. 2.
Il termine di cui all'ultimo comma dell' articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' riaperto e prorogato per altri 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nei confronti dei pensionati interessati nonche' degli aventi diritto al trattamento di riversibilita'.
Il termine di cui all'ultimo comma dell' articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' riaperto e prorogato per altri 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nei confronti dei pensionati interessati nonche' degli aventi diritto al trattamento di riversibilita'.