Art. 4.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto in lire 5.475.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' con le disponibilita' di cui al precedente articolo 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto in lire 5.475.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' con le disponibilita' di cui al precedente articolo 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.