Articolo 4 della Legge 4 gennaio 1963, n. 11
Articolo 3
Versione
15 febbraio 1963
Art. 4.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto in lire 5.475.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' con le disponibilita' di cui al precedente articolo 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 febbraio 1963
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