Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Ordinanza collegiale 23 aprile 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Davide De Caro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno - Prefettura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del decreto di diniego dell’iscrizione all’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (D.M. 06.10.2009), del 9 maggio 2024 -OMISSIS-emesso nei confronti di -OMISSIS- e ad egli notificato in data 16.05.2024 nonché di tutti gli atti prodromici, annessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. LU DI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto di diniego dell’iscrizione all’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (D.M. 06.10.2009), del 9 maggio 2024 -OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Palermo.
In fatto il ricorrente espone di aver lavorato per oltre dieci anni come addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, svolgendo mansioni di addetto alla sicurezza e capo team dei così detti “buttafuori”.
A seguito di una indagine condotta dalla Procura di Palermo, il sig. -OMISSIS- è stato rinviato a giudizio nell’ambito del Procedimento Penale -OMISSIS-per il reato di estorsione, aggravato dalla metodologia mafiosa ed in concorso con soggetti appartenenti alla mafia.
Sulla scorta di tali indagini, con provvedimento n. -OMISSIS- del 20 settembre 2019, è stata disposta la revoca dell’iscrizione del sig. -OMISSIS- dall’elenco prefettizio di cui all’art. 1 del DM 6 ottobre 2009, motivata dall’ordinanza di applicazione di misure cautelari del Tribunale di Palermo Sez. del Giudice per le indagini preliminari n.-OMISSIS-
Il provvedimento suddetto è stato impugnato innanzi a questo TAR con ricorso RG -OMISSIS- e respinto con sentenza n. -OMISSIS-, non appellata.
Il sig. -OMISSIS-, nel corso del 2021, ha nuovamente richiesto l’iscrizione all’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo avendo trovato una società che intendeva assumerlo.
Avverso la richiesta l’Amministrazione resistente emetteva la nota n.-OMISSIS-con cui al ricorrente è stato comunicato il diniego all’accoglimento della sua istanza di iscrizione.
Nel frattempo, è intervenuta l’assoluzione con formula piena in primo grado del sig. -OMISSIS- il quale, in data 1° giugno 2023, trasmetteva alla Prefettura di Palermo, tramite il proprio legale, la sentenza di assoluzione chiedendo la revisione del provvedimento di diniego di iscrizione in ragione del venir meno delle motivazioni poste alla base del provvedimento.
Con la nota -OMISSIS-del 12 dicembre 2023, la Questura di Palermo comunicava alla Prefettura che, in data 22 marzo 2023, il ricorrente veniva controllato da personale dell’Arma dei Carabinieri mentre viaggiava in compagnia di un soggetto pluripregiudicato per gravi reati.
Seguiva quindi il provvedimento n-OMISSIS-qui gravato con cui il Prefetto ha rigettato la richiesta del ricorrente di rinnovo dell’iscrizione richiesta motivando con sopravvenuti motivi ostativi il diniego ed in particolare, perché “è emerso da accertamenti esperiti dalla locale Questura che la S.V. in data 22.03.2023 veniva controllato da personale dell’arma dei carabinieri, mentre viaggiava a bordo di un’autovettura in compagnia di un soggetto che annovera gravi e plurimi precedenti penali” .
La Prefettura ha altresì precisato che “indipendentemente dall’esito del procedimento penale, non può non essere valutato negativamente il comportamento dell’interessato, il quale si accompagna a soggetti pluripregiudicati”.
Il ricorso è assistito da due censure con le quali il ricorrente chiarisce che nessuna attività illecita, comportamento antigiuridico o semplice condotta denotativa di inclinazione contro l’ordine sarebbe stata accertata ai suoi danni, e che l’essere stato controllato in compagnia di un soggetto gravato da precedenti non è di per sé sufficiente per fondare un diniego dell’autorizzazione atteso che nessun accertamento è stato eseguito dalla Questura sul perché si trovassero insieme, sull’orario di incontro (notturno o diurno) in luogo riservato o lungo la pubblica via, o se fossero stati colti in atteggiamenti sospetti. In proposito, il ricorrente afferma di essersi incontrato con il soggetto pregiudicato in quanto lo stesso lo aveva contattato perché un suo conoscente aveva aperto un nuovo locale al fine di fornire una consulenza tecnica in merito alle modalità di organizzazione dell’apparato di sicurezza per l’apertura del locale e per fornire nominativi di organizzatori di eventi.
Pertanto, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento gravato legato ad un’unica condotta controindicata, oltre che la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Nella fattispecie in esame, la Prefettura non avrebbe a sufficienza motivato le ragioni per cui il sig. -OMISSIS- sia stato ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi, limitando l’istruttoria ad un unico episodio che potrebbe capitare a chiunque.
Resiste in giudizio l’amministrazione intimata, nella specie il Ministero dell’Interno-Prefettura di Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, previo deposito di copiosa documentazione.
Con ordinanza n.-OMISSIS-la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato “Ritenuto, infatti, che il provvedimento prefettizio gravato appare congruamente motivato e che esso non è irragionevolmente fondato su circostanze fattuali capaci di fondare la prognosi di non affidabilità del ricorrente” .
Avverso l’ordinanza suddetta è stato proposto appello cautelare avanti al CGA che ha accolto la richiesta di sospensiva con ordinanza n-OMISSIS-, tra l’altro, in quanto “ la mancanza della “buona condotta" di cui all' all’art. 11 del R.D. n. 773/1931, non può sostanziarsi solo in un generico giudizio di disvalore su eventuali cattive frequentazioni e sul comportamento del soggetto richiedente, “ma deve concretizzarsi in un motivato e ragionevole giudizio sulla presenza di specifici atti, fatti o legami che, per natura, intensità, caratteristiche, contesto ambientale, lascino temere che la licenza possa essere strumento di abusi o, ancor peggio, illeciti impieghi da parte del titolare o di soggetti terzi, anche legati a dinamiche di criminalità organizzata” (cfr., Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2021 n. 2517)”.
Parte ricorrente ha poi depositato, in data 28 marzo 2025, il dispositivo della sentenza della Corte di Appello Penale di Palermo, relativo all’appello della sentenza di primo grado n.-OMISSIS- della II Sezione penale del Tribunale di Palermo, inerente i fatti penali contestatigli e menzionati anche del provvedimento prefettizio gravato.
Con ordinanza -OMISSIS- questa Sezione ha chiesto alla cancelleria della Corte di Appello di Palermo, di trasmettere copia integrale della stessa sentenza, per una più esaustiva disamina della vicenda processuale.
In data 25 settembre 2025 la Corte di appello ha provveduto come da richiesta istruttoria al deposito della copia integrale della sentenza.
In vista dell’odierna udienza, le parti in giudizio hanno infine depositato memorie ex art. 73 c.p.a. nelle quali hanno ribadito i propri assunti difensivi, anche alla luce delle motivazioni presenti nella sentenza n. -OMISSIS- resa della Corte di Appello di Palermo.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come esposto in narrativa, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto di diniego dell’iscrizione all’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (D.M. 06.10.2009), del 9 maggio 2024 n. 72923. In particolare, l’istante lamenta diverse violazioni di legge, oltra ad un travisamento dei fatti e ad un eccesso di potere da parte della Prefettura resistente.
Il Collegio, re melius perpensa rispetto a quanto delibato in sede interinale, ritiene il ricorso fondato per le ragioni che seguono.
Come noto, l’art. 1 del D.M. 06.10.2009 prevede che, per ottenere l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.
L’art. art. 11 TULPS prevede inoltre che “le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di non aver subito alcuna condanna penale, è stato infatti assolto, nel doppio grado di giudizio, nel procedimento penale -OMISSIS-per il reato di estorsione, così come non è sottoposto a misure cautelari di alcun genere, né risulta essere incorso in nessuna delle violazioni previste e/o punite dalle norme sopra citate.
In particolare, dalla lettura della motivazione della sentenza n. -OMISSIS- resa della Corte di Appello di Palermo, emerge che è stata integralmente confermata la sentenza assolutoria di primo grado.
Nella specie, la Corte di Appello ha chiarito che il ricorrente è risultato estraneo ai fatti contestati e che “non è in alcun modo emerso che il -OMISSIS- abbia adottato condotte violente o minacciose” , ma anzi che “nel corso della discussione intervenne con atteggiamento paterno provando a smorzare i toni. […] Trattasi di condotte che per le loro caratteristiche risultano insufficienti a potere ritenere integrati requisiti del concorso anche solo morale”.
Pertanto, nella fattispecie in esame la Prefettura non ha a sufficienza motivato le ragioni per cui il sig. -OMISSIS- sia stato ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi, limitando l’istruttoria ad un unico episodio avvenuto il 22 marzo 2023, quando il ricorrente è stato controllato da personale dell’Arma dei Carabinieri mentre viaggiava in compagnia di un soggetto pregiudicato per gravi reati.
Invero, sul punto, questo Collegio, in continuità con analoghi precedenti, rappresenta come il dato dell’unica frequentazioni controindicata potrebbe rilevare ai fini del giudizio di inaffidabilità qualora emerga che la medesima si sia svolta in circostanze di tempo e luogo che ne escludano il carattere occasionale o involontario e che sia avvenuta nella consapevolezza del ricorrente
in merito ai pregiudizi penali che gravavano sul soggetto con il quale è stato
controllato o che, quantomeno, sia stata valutata ed esternata l’incidenza di tali frequentazioni in ordine all’affidabilità e/o probabilità di abuso nell’esercizio del suddetto titolo da parte del richiedente (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 30 dicembre 2025, n. 2989; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 2 maggio 2019, n. 1210 e 30 giugno 2016, n. 1626; T.A.R Calabria, Reggio Calabria, 10 settembre 2013, n. 539; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 17 aprile 2012, n. 399).
Nel caso di specie, invece, l’amministrazione si è limitata a fare richiamo ad un unico incontro che, per come sostiene il ricorrente si sarebbe svolto unicamente per finalità lavorative, senza indagare circa la reale portata di tale frequentazione e del possibile condizionamento nella vita professionale del ricorrente.
In proposito il Collegio, pur non ignorando che nel settore delle licenze di pubblica sicurezza, allo scopo di giustificare il diniego o il ritiro dell’autorizzazione non è necessario un accertamento di responsabilità penale, rileva che, nel caso di specie, al ricorrente risulta contestato un unico incontro con soggetto controindicato che appare insufficiente a sostenere il giudizio di disvalore tenuto conto del fatto che la richiesta dell’interessato di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo era connessa ad una istanza di una ditta operante nello specifico settore e, quindi, finalizzata alla possibilità di svolgere la relativa attività lavorativa.
Si rileva, pertanto, l’esistenza del lamentato difetto istruttorio e motivazionale, per come anticipato in sede interinale anche dal CGA con l’ordinanza n-OMISSIS-, in quanto: “la stessa Autorità, tuttavia, deve fondare il proprio giudizio su una ragionevole valutazione complessiva dei dati e della loro rilevanza, così da poter desumerne il serio e non remoto pericolo della inaffidabilità del soggetto interessato in relazione all'attività e, quindi, di abuso del titolo invocato”.
Per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi al termine di una più confacente istruttoria.
Avuto riguardo all’ampiezza dei poteri valutativi del Prefetto in materia, le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità di parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
LU DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU DI | NC BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.