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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11065 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Firenze n. 1862/2024 del 13/8/2024, vertente
TRA
, in persona Parte_1 del rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura Ddistrettuale dello Stato di Firenze, Parte_2 presso i cui uffici è legalmente domiciliato, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte appellante: in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 1862/2024 del Giudice di Pace di Firenze, condannare a Controparte_1 tenere indenne il , da quanto è stato condannato a corrispondere dalla Parte_1 medesima sentenza a titolo di spese di lite, comprensive delle spese di CTP, a e Parte_3
quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore nonché, CP_2 Persona_1 condannare al pagamento delle spese di lite a favore del a Controparte_1 Parte_1 seguito dell'accoglimento della domanda di manleva. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto tempestivo Parte_1 appello parziale avverso la sentenza del g.d.p. di Firenze indicata in epigrafe, con la quale era stato condannato a risarcire il danno subito da per un infortunio scolastico di cui è stata Persona_1 vittima in data 10/02/2011, durante le ore di lezione nei locali dell'edificio scolastico. In particolare, il è stato condannato al pagamento della somma di € 4.398,33, oltre interessi legali Parte_1 dall'evento al saldo, oltre € 3,85 a titolo di spese mediche, oltre € 353,00 per spese di CTP, nonché, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.265,00, oltre accessori.
1 La stessa decisione, quindi, accertata la regolarità della copertura assicurativa, condannava la compagnia a pagare “in manleva” le medesime somme a cui era stato condannato il , Parte_1 comprese le spese per CTU medico-legale, ma escludendo le spese legali che erano rimaste a carico dell'assicurato.
Il , con il primo motivo di appello, lamenta l'avvenuta condanna al pagamento a favore di Parte_1 parte attrice delle spese di lite, comprensive delle spese sostenute per la CTP pari ad € 353,00 senza, tuttavia, la condanna di a tenere indenne il per tali importi. Statuizione in CP_1 Parte_1 palese contrasto con il disposto dell'art. 1917 c.c., che obbliga l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di tutto quanto questi sia tenuto a corrispondere in dipendenza del fatto lesivo, incluse le spese giudiziali, nei limiti in cui ciò non comporti il superamento del massimale di polizza. Il giudicante, in particolare, non aveva neanche motivato sul punto.
Con il secondo motivo d'appello lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver affermato in motivazione che “le spese seguono la soccombenza”, aveva però compensato le spese di lite tra il e la compagnia di assicurazioni, anche in questo caso Parte_1 senza motivare sul punto. Ciò posto, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 91 c.p.c., avendo il giudice di prime cure accolto la domanda di manleva avrebbe dovuto condannare al CP_1 rimborso delle spese di lite sostenute dal , non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 92 Parte_1
c.p.c. per disporne la compensazione.
ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita per cui all'udienza del 12.2.25 ne è CP_1 stata dichiarata la contumacia.
Quindi, sulla scorta di un'istruttoria documentale, alla udienza del 25.11.25 la causa all'esito della discussione orale dell'unica parte presente è stata riservata in decisione, ai sensi del novellato u.c. dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Tanto premesso l'appello è parzialmente fondato, e va dunque accolto nei limiti di ragione.
Il primo motivo d'appello è fondato, in quanto l'art. 16 della polizza R.C. Istituti di istruzione di ogni ordine e grado (“oggetto dell'assicurazione”) alla lett. a) prevede che “La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, Interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere” (pag. 21 doc. 1).
Il suddetto art. 16 obbliga dunque la società assicuratrice a tenere indenne l'assicurato da tutte le possibili conseguenze negative del fatto illecito, da intendersi comprese quindi le spese che l'assicurato è stato costretto a pagare come accessorie alla soccombenza in giudizio, nei limiti del massimale pattuito, come più volte riconosciuto del resto dalla giurisprudenza di legittimità (“l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i
2 limiti del massimale: Cass. n. 18076/2020). Non si rinvengono del resto, nel contratto di assicurazione in atti, pattuizioni di sorta che depongano in senso contrario rispetto a quanto affermato.
Il corrispondente capo di sentenza, con cui il g.d.p. ha condannato il appellante al Parte_1 rimborso in favore dell'attore delle spese di lite senza disporre, in questo caso, che l'assicurazione fosse obbligata a tenere indenne la parte da tale pagamento, e senza nulla motivare sul punto, va dunque riformato, con condanna della appellata a tenere indenne il ministero delle spese di lite dovute al danneggiato.
È invece infondato il secondo motivo di appello, con il quale si lamenta l'illegittima compensazione delle spese di lite tra il e la compagnia di assicurazioni. Parte_1
È pur vero che, anche in questo caso, nessuna motivazione vi è sul punto nella sentenza impugnata, tuttavia la statuizione finale è comunque da ritenersi corretta, visto che nel giudizio di primo grado la compagnia assicurativa si è limitata a sostenere le ragioni del e nulla ha mai opposto, Parte_1 quanto alla copertura assicurativa. Non vi è, quindi, un reale contrasto tra le suddette parti, tale da giustificare l'addebito delle spese di resistenza, avendo anzi la compagnia assunto una posizione ad adiuvandum del convenuto, essendo la sua partecipazione al giudizio sostanzialmente necessitata, in relazione alla chiamata in causa effettuata dall'amministrazione.
Atteso l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili nella misura della metà. Per la restante parte esse vanno poste a carico della parte appellata, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria, della particolare semplicità della lite, della snellezza della fase decisionale, priva di memorie finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a tenere indenne il (anche) da quanto in quella Controparte_1 Parte_1 sede è stato condannato a corrispondere a titolo di spese di lite in favore del danneggiato, incluse spese di CTP;
II. rigetta per il resto;
III. Dichiara non ripetibile dalla parte appellante il 50% le spese del presente giudizio, condannando la parte appellata al pagamento delle restante parte, che liquida in euro 600,00 (di cui € 75,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA se per legge dovute.
Firenze, lì 26/11/2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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