Articolo 3 del Decreto 30 luglio 2010, n. 165
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 ottobre 2010
Art. 3. Ulteriori accertamenti sulla sussistenza
delle condizioni di invalidita' ed handicap 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-decies del decreto-legge, gli uffici scolastici, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), in presenza di motivate ragioni richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. I predetti accertamenti sono svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell' articolo 4 della legge n. 104 del 1992 , e successive modificazioni.
2. Gli uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze indicate al comma 1, possono richiedere accertamenti con metodo a campione. A tal fine, gli uffici interessati determinano preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione dei criteri e' effettuata, di regola, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in occasione della determinazione del calendario delle operazione di immissione in ruolo. In sede di prima applicazione, i criteri di individuazione sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. I predetti criteri sono pubblicati nei siti informatici delle rispettive amministrazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la valutazione della situazione sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici e' effettuata dall'azienda sanitaria competente per l'area territoriale nella quale hanno sede l'autorita' scolastica o l'ufficio scolastico regionale richiedente. Qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di handicap del familiare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'ufficio scolastico dispone l'ulteriore accertamento delle condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un'azienda sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza di questo ultimo. Qualora il familiare risieda nell'area territoriale dell'azienda che ha rilasciato la certificazione originaria, l'accertamento e' effettuato da altra azienda sanitaria, ove possibile nell'ambito della stessa regione.
4. In applicazione di quanto disposto all' articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , la richiesta di accertamento della sussistenza delle condizioni di invalidita' e di handicap di cui al comma 1 e' trasmessa contestualmente alla direzione provinciale dell'INPS competente per il territorio di riferimento delle aziende sanitarie individuate sulla base di criteri di cui al comma 3, al richiedente i benefici e al familiare di questi, quando siano le condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici.
5. Gli accertamenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono avvenire in violazione di quanto disposto dall' articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , come sostituito dall' articolo 6, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e dal decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero della salute, del 2 agosto 2007, relativo all'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
Note all'art. 3.
- Per il testo dell' art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , concernente: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni dall' art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102 , si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute 2 agosto 2007, concernente «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante» , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2007, n. 225.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2010
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