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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/09/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1279/25 R.G.A.C., riservata in decisione ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies comma 3 CPC all'udienza del 9.9.25, e vertente
T R A
, rappresentata e difesa, anche in primo grado, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Silvio Falato, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Guardia Sanframondi al Corso Umberto I n.
347.
APPELLANTE
E
IN , ), in persona del Presidente legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Facchiano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in alla Via San Vito, n. 91. CP_1
APPELLATA
OGGETTO: Appello avveso la sentenza del Giudice di Pace di n. 875/24, pubblicata in CP_1
data 29.10.24.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 9.9.25 da intendersi qui integralmente riportato.
1 FATTO
Con atto di citazione notificato il 9.7.20 ha adito il Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
esponendo che alle ore 19:00 circa del 25.11.19, nel percorrere con la propria autovettura Fiat Panda
targata CX110XF l'asse stradale “cd bretella di collegamento San Lorenzo Maggiore/Guardia
Sanframondi/Cerreto Sannita”, in quest'ultima direzione, all'altezza del viadotto che sormonta il torrente Capuano, affrontando una curva, usciva di strada e rovinava contro la barriera paracarri, così
danneggiando l'autovettura; in particolare l'attrice ha dedotto che il sinistro si era verificato a causa del fondo stradale instabile, reso sdruccievole dalla presenza di ghiaia e pietrisco misto ad acqua proveniente dalla vicina cunetta ostruita.
L'attrice ha rappresentato di aver subito in conseguenza del sinistro un danno all'autovettura,
chiedendo dunque la condanna della , proprietria della strada, al risarcimento Controparte_2
dei danni subiti per effetto dell'illecito, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 CC, o, in subordine a quella dell'art. 2043 CC, quantificati in Euro 2.523,00.
Ancorchè regolarmente citata, in primo grado non si è costituita la e Controparte_2
all'udienza del 6.5.21 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria svolta, il Giudice di Pace di , con sentenza n. 875/24, pubblicata CP_1
in data 29.10.24, ha rigettato la domanda sulla base della seguente motivazione: “(…) nel caso in
esame, deve valutarsi se è stata provata l'esistenza di una situazione di pericolo occulto, e se è stato
provato un comportamento omissivo colposo da parte dell'Ente custode della strada. Secondo la
prospettazione dei fatti da parte dell'attore, nel caso in esame, l'insidia o trabocchetto sarebbero
rappresentati dal fondo stradale reso sdrucciolevole dalla presenza di ghiaia e pietrisco misto ad
acqua, proveniente dalla cunetta totalmente ostruita. Orbene, l'insidia o trabocchetto, secondo
consolidata giurisprudenza, deve consistere in un pericolo occulto caratterizzato da due elementi:
quello oggettivo della non visibilità e quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento pericoloso
(…). Nel caso in esame è emerso che la strada, secondo le risultanze istruttorie, soprattutto
documentali, non presentava effettivamente la presenza di detti ostacoli. Dalla produzione della
documentazione fotografica prodotta in atti dallo stesso attore, appare evidente che non sussistono
i presupposti per ritenere il fatto dannoso conseguenza dell'insidia e trabocchetto, e dunque pericolo
2 occulto. Infatti dalla fotografia, la strada in questione, è del tutto rettilinea con perfetta visibilità,
per cui non si ravvisa alcuna insidia o trabocchetto, e conseguentemente nessun pericolo occulto.
Da detta foto, non si evince neppure il fondo stradale con la presenza di ghiaia e pietrisco misto ad
acqua, proveniente dalla cunetta, tra l'altro inesistente lato sinistro, e comunque la ghiaia e il
pietrisco, per di più in piccola quantità, si trovano fuori dalla sede stradale. Sarebbe perciò bastato
un minimo di attenzione e prudenza da parte dell'attrice, per poter evitare il sinistro. Inoltre va
precisato che in citazione si parla di una insidia situata in una curva mentre le foto rappresentano
un rettilineo. Irrilevante diventa quindi la prova testimoniale, che nel caso in esame non può
probatoriamente superare quella documentale. Pertanto la domanda va rigettata”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.4.25 ha impugnato la sentenza, Parte_1
non notificata, lamentando l'erroneità della decisione, in quanto basata: a) su una errata e contraddittoria applicazione degli artt. 2051 e 2043 CC;
; b) su una erronea valutazione dei fatti e del concorso causale della danneggiata nella verificazione dell'illecito; c) su mancata valutazione di prove rilevanti ai fini della decisione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la , chiedendo nel merito la Controparte_2
conferma della sentenza del Giudice di Pace n. 875/24, ritenuta corretta in punto di ricostruzione del fatto e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati.
All'udienza del 9.9.25 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies comma 3 CPC.
DIRITTO
L'appello, tempestivo e ammissibile in base all'art. 342 CPC, in quanto contenente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, va accolto per le ragioni di seguito precisate.
Preliminarmente, la domanda è stata correttamente avanzata nei confronti della P_
, ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro.
[...]
Il thema decidendum è incentrato sulla responsabilità civile della P.A. nell'ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche.
3 E' principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di servizio di pubblica utilità, la discrezionalità della P.A. incontra il suo limite esterno nella osservanza della regola del neminem
laedere, che le impone di mantenere le strade in condizioni tali che non derivi agli utenti, i quali ragionevolmente facciano affidamento sullo stato di apparente transitabilità, una diversa situazione reale, costituente pericolo occulto sia per il carattere obiettivo della sua non visibilità sia per quello soggettivo della non prevedibilità.
Si è discusso se tale responsabilità da cattiva manutenzione delle strade pubbliche vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 CC, ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A.
quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC, che riguarda i danni arrecati da cose in custodia;
in quest'ultima fattispecie è sufficiente dimostrare l'esistenza del nesso di causalità
tra la cosa in custodia ed il danno, spettando poi al custode la prova del caso fortuito, l'unica idonea,
in base alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità nella causazione del fatto dannoso.
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 10.05.1999 è stato affermato che l'art. 2051
CC può applicarsi anche nei confronti della P.A. laddove un efficace controllo sulla res sia di fatto possibile, spettando al giudice di merito accertare caso per caso la ricorrenza di detta circostanza.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che restano fuori dal perimetro della disposizione citata le ipotesi in cui il bene produttivo di danno sia di notevole estensione e sottoposto ad un uso generale e diretto da parte dei terzi;
il venir meno di una soltanto di tali condizioni comporta un ritorno all'applicazione della più rigorosa regola di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC (cfr. Cass
6515/2004).
L'evoluzione giurisprudenziale successiva ha poi precisato che l'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Con riferimento al demanio stradale, la sussistenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche: posizione, dotazioni, sistemi di assistenza che li connotano, strumenti che il progresso tecnologico appresta, rappresentano tutte caratteristiche rilevanti, anche con riferimento alle aspettative degli utenti (cfr. Cass. n. 15383/2006).
4 In altre parole è necessario che la Pubblica Amministrazione abbia e sia in grado di esplicare in concreto il potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cass. n. 24419/2009).
Nel caso di specie, essendo l'evento lesivo verificatosi in una strada provinciale di principale collegamento dei Comuni di San Lorenzo Maggiore, Guardia San Framondi e Cerreto Sannita, è
esigibile il dovere di vigilanza, custodia e tempestiva messa in sicurezza in capo alla P.A. e, quindi,
è applicabile la disciplina dell'art. 2051 CC.
Ciò posto, anche riconducendo la fattispecie all' art. 2051 CC, l'attore deve fornire la prova del fatto storico dedotto e del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose di cui chiede il risarcimento secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 CC.
La Suprema Corte ha infatti precisato che "la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni
cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una
relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di
eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la
prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione
positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale
autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (cfr. Cass. n. 858/2008).
E' stato inoltre chiarito che il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla
situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate” (cfr. Cass. n. 14228/23).
5 Dunque, la condotta del danneggiato “potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale
ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza
causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa
assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando,
però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato,
il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del
parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che
oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile” (cfr. anche Cass. 2376/24).
La Suprema Corte - nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte – richiede altresì, quale ulteriore presupposto per applicare il 2051 CC: o che la res, per le sue oggettive caratteristiche natualistiche, anche in considerazione del suo normale utilizzo, generi una situazione di obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, e che il danno rappresenti la concretizzazione di tale obiettiva pericolosità (cfr. Cass. n. 2660/2013); oppure che,
indipendentemente dalla prova dell'obiettiva pericolosità della res, la condotta del danneggiato –
non necessariamente atipica o eccezionale, ma anche gravemente colposa – non abbia assunto un rilievo tale da divenire la fonte esclusiva del danno (cfr. Cass. n. 1902/2025).
Orbene, nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, può dirsi provato il rapporto di causalità tra la res e il danno patito, nonché la situazione di obiettiva pericolosità della res.
L'unico teste escusso in primo grado, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha affermato che “sono a conoscenza del sinistro per cui è causa poiché nell'occasione viaggiavo a bordo della
mia autovettura e seguivo quella di;
“ricordo che l'autovettura Fiat Panda di Parte_1
nel percorrere la strada c.d. “Bretella” di collegamento San Lorenzo Maggiore Parte_1
6 – Guardia Sanframondi direzione Cerreto Sannita, in quest'ultima direzione, per la precisione sul
viadotto che sormonta il torrente “Capuano”, affrontando la curva, a causa del fondo stradale
sdrucciolevole per la presenza di ghiaia e pietrisco proveniente dalla vicina cunetta, usciva di strada
e rovinava con la parte anteriore contro la barriera paracarri”;“ricordo che la cunetta era
totalmente ostruita per cui tutto il suo contenuto si riversava sulla sede stradale”; “non vi era alcun
segnale stradale di preavviso del pericolo e lo stesso non era comunque prevedibile data l'ora
notturna”; “ricordo che l'autovettura FIAT PANDA non correva, andava massimo a 50km orari”
(cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 5.4.22). Testimone_1
L'analitica ricostruzione dei fatti fornita dal testimone è stata disattesa dal giudice di primo grado sull'assunto che tali dichiarazioni risulterebbero in contraddizione rispetto ai rilievi fotografici prodotti dallo stesso attore: la strada fotografata è rettilinea mentre nell'atto di citazione si fa riferimento ad una curva, non vi è ghiaia e pietrisco se non fuori dalla carreggiata e la visibilità è
buona.
Sennonché, come affermato dallo stesso teste escusso, le fotografie prodotte non sono state scattate nell'immediatezza del sinistro, ma soltanto il mattino seguente e raffigurano un luogo che il transito di altre autovetture, la luce e le maggiori temperature hanno sostanzialmente alterato rispetto a quello della sera precedente;
non rilevante inoltre è la circostanza che le fotografie raffigurano una strada rettilinea e non la curva impegnata nel sinistro, essendo stato il luogo del sinistro identificato con sufficiente precisione anche dalla relazione di servizio del 29.5.20 del corpo di Polizia Municipale
del Comune di Cerreto Sannita.
In conclusione, la ricostruzione del fatto come descritto dall'attrice e avvalorata dalle dichiarazioni del teste può essere posto a base della decisione per ritenere provata la sussistenza del nesso causale tra la particolare condizione dei luoghi e l'evento lesivo occorso alla . Pt_1
La Pubblica Amministrazione, d'altra parte, è rimasta contumace in primo grado e non ha fornito la prova liberatoria consistente nel caso fortuito secondo la lettera dell'art. 2051 CC.
La particolare condizione dei luoghi e la scarsa visibilità del tratto stradale in occasione del sinistro,
in considerazione della ridotta velocità alla quale la stava circolando, escludono in ogni Pt_1
caso che possa essere formulato un addebito a titolo di colpa della danneggiata.
7 Con riferimento alla quantificazione del danno, non essendosi verificati danni alla persona, l'attrice ha chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni per la riparazione dell'autovettura, che ha quantificato in Euro 2.523,00 sulla base di un preventivo redatto da un'autocarrezzeria di Guardia
Sanframondi e prodotto in giudizio.
La Provincia di Benevento si è opposta alla richiesta, precisando che in assenza della prova dell'effettivo esborso per le riparazioni, il preventivo non può assumere rilievo probatorio al fine di provare il danno.
La Suprema Corte ha recentemente precisato sul punto che “i danni subiti da un autoveicolo in un
incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la
relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso
dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni” (cfr. Cass. n. 17670/2024).
Trattandosi di prezzi in linea con quelli di mercato, il danno può considerarsi provato anche nel suo ammontare e può essere quantificato in Euro 2.523,00.
La va dunque condannata al risarcimento del danno patito da Controparte_2 [...]
per il danneggiamento dell'autovettura in conseguenza del sinistro verificatosi in data Pt_1
25.11.19 e liquidato in Euro 2.523,00.
Vanno inoltre aggiunti, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, gli interessi da calcolarsi dalla data del sinistro ( 25.11.19) fino al saldo, al tasso che si reputa congruo determinare
- avuto riguardo ai criteri enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 1712 del
17.2.95 - nella misura dell'1,1% annuo, pari a circa due terzi della media del tasso degli interessi legali nel periodo considerato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, per il primo grado e secondo grado di giudizio, sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi del D.M. n. 55/14, come modificato dal
D.M. n. 147/22, relativi alle controversie di valore compreso tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00;
per il secondo grado di giudizio con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_2
8 n. 875/24, pubblicata in data 29.10.24, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione CP_1
disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la P_
, in persona del Presidente p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno
[...]
conseguente al sinistro per cui è causa, in favore di di Euro 2.523,00 oltre Parte_1
interessi nella misura dell'1,1% annuo dal 25.11.19 al saldo;
2. condanna la , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle Controparte_2
spese processuali, liquidate quanto al primo grado di giudizio in complessivi Euro 1.265,00 (Euro
236,00 per la fase di studio, Euro 252,00 per la fase introduttiva, Euro 352,00 per la fase istruttoria/trattazione, Euro 425,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, e quanto al secondo grado di giudizio,
esclusa la fase istruttoria/trattazione, in complessivi Euro 1.701,00 (Euro 425,00 per la fase di studio,
Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Benevento, lì 9.9.25.
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1279/25 R.G.A.C., riservata in decisione ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies comma 3 CPC all'udienza del 9.9.25, e vertente
T R A
, rappresentata e difesa, anche in primo grado, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Silvio Falato, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Guardia Sanframondi al Corso Umberto I n.
347.
APPELLANTE
E
IN , ), in persona del Presidente legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Facchiano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in alla Via San Vito, n. 91. CP_1
APPELLATA
OGGETTO: Appello avveso la sentenza del Giudice di Pace di n. 875/24, pubblicata in CP_1
data 29.10.24.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 9.9.25 da intendersi qui integralmente riportato.
1 FATTO
Con atto di citazione notificato il 9.7.20 ha adito il Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
esponendo che alle ore 19:00 circa del 25.11.19, nel percorrere con la propria autovettura Fiat Panda
targata CX110XF l'asse stradale “cd bretella di collegamento San Lorenzo Maggiore/Guardia
Sanframondi/Cerreto Sannita”, in quest'ultima direzione, all'altezza del viadotto che sormonta il torrente Capuano, affrontando una curva, usciva di strada e rovinava contro la barriera paracarri, così
danneggiando l'autovettura; in particolare l'attrice ha dedotto che il sinistro si era verificato a causa del fondo stradale instabile, reso sdruccievole dalla presenza di ghiaia e pietrisco misto ad acqua proveniente dalla vicina cunetta ostruita.
L'attrice ha rappresentato di aver subito in conseguenza del sinistro un danno all'autovettura,
chiedendo dunque la condanna della , proprietria della strada, al risarcimento Controparte_2
dei danni subiti per effetto dell'illecito, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 CC, o, in subordine a quella dell'art. 2043 CC, quantificati in Euro 2.523,00.
Ancorchè regolarmente citata, in primo grado non si è costituita la e Controparte_2
all'udienza del 6.5.21 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria svolta, il Giudice di Pace di , con sentenza n. 875/24, pubblicata CP_1
in data 29.10.24, ha rigettato la domanda sulla base della seguente motivazione: “(…) nel caso in
esame, deve valutarsi se è stata provata l'esistenza di una situazione di pericolo occulto, e se è stato
provato un comportamento omissivo colposo da parte dell'Ente custode della strada. Secondo la
prospettazione dei fatti da parte dell'attore, nel caso in esame, l'insidia o trabocchetto sarebbero
rappresentati dal fondo stradale reso sdrucciolevole dalla presenza di ghiaia e pietrisco misto ad
acqua, proveniente dalla cunetta totalmente ostruita. Orbene, l'insidia o trabocchetto, secondo
consolidata giurisprudenza, deve consistere in un pericolo occulto caratterizzato da due elementi:
quello oggettivo della non visibilità e quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento pericoloso
(…). Nel caso in esame è emerso che la strada, secondo le risultanze istruttorie, soprattutto
documentali, non presentava effettivamente la presenza di detti ostacoli. Dalla produzione della
documentazione fotografica prodotta in atti dallo stesso attore, appare evidente che non sussistono
i presupposti per ritenere il fatto dannoso conseguenza dell'insidia e trabocchetto, e dunque pericolo
2 occulto. Infatti dalla fotografia, la strada in questione, è del tutto rettilinea con perfetta visibilità,
per cui non si ravvisa alcuna insidia o trabocchetto, e conseguentemente nessun pericolo occulto.
Da detta foto, non si evince neppure il fondo stradale con la presenza di ghiaia e pietrisco misto ad
acqua, proveniente dalla cunetta, tra l'altro inesistente lato sinistro, e comunque la ghiaia e il
pietrisco, per di più in piccola quantità, si trovano fuori dalla sede stradale. Sarebbe perciò bastato
un minimo di attenzione e prudenza da parte dell'attrice, per poter evitare il sinistro. Inoltre va
precisato che in citazione si parla di una insidia situata in una curva mentre le foto rappresentano
un rettilineo. Irrilevante diventa quindi la prova testimoniale, che nel caso in esame non può
probatoriamente superare quella documentale. Pertanto la domanda va rigettata”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 23.4.25 ha impugnato la sentenza, Parte_1
non notificata, lamentando l'erroneità della decisione, in quanto basata: a) su una errata e contraddittoria applicazione degli artt. 2051 e 2043 CC;
; b) su una erronea valutazione dei fatti e del concorso causale della danneggiata nella verificazione dell'illecito; c) su mancata valutazione di prove rilevanti ai fini della decisione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la , chiedendo nel merito la Controparte_2
conferma della sentenza del Giudice di Pace n. 875/24, ritenuta corretta in punto di ricostruzione del fatto e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati.
All'udienza del 9.9.25 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies comma 3 CPC.
DIRITTO
L'appello, tempestivo e ammissibile in base all'art. 342 CPC, in quanto contenente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, va accolto per le ragioni di seguito precisate.
Preliminarmente, la domanda è stata correttamente avanzata nei confronti della P_
, ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro.
[...]
Il thema decidendum è incentrato sulla responsabilità civile della P.A. nell'ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche.
3 E' principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di servizio di pubblica utilità, la discrezionalità della P.A. incontra il suo limite esterno nella osservanza della regola del neminem
laedere, che le impone di mantenere le strade in condizioni tali che non derivi agli utenti, i quali ragionevolmente facciano affidamento sullo stato di apparente transitabilità, una diversa situazione reale, costituente pericolo occulto sia per il carattere obiettivo della sua non visibilità sia per quello soggettivo della non prevedibilità.
Si è discusso se tale responsabilità da cattiva manutenzione delle strade pubbliche vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 CC, ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A.
quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC, che riguarda i danni arrecati da cose in custodia;
in quest'ultima fattispecie è sufficiente dimostrare l'esistenza del nesso di causalità
tra la cosa in custodia ed il danno, spettando poi al custode la prova del caso fortuito, l'unica idonea,
in base alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità nella causazione del fatto dannoso.
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 10.05.1999 è stato affermato che l'art. 2051
CC può applicarsi anche nei confronti della P.A. laddove un efficace controllo sulla res sia di fatto possibile, spettando al giudice di merito accertare caso per caso la ricorrenza di detta circostanza.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che restano fuori dal perimetro della disposizione citata le ipotesi in cui il bene produttivo di danno sia di notevole estensione e sottoposto ad un uso generale e diretto da parte dei terzi;
il venir meno di una soltanto di tali condizioni comporta un ritorno all'applicazione della più rigorosa regola di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC (cfr. Cass
6515/2004).
L'evoluzione giurisprudenziale successiva ha poi precisato che l'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Con riferimento al demanio stradale, la sussistenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche: posizione, dotazioni, sistemi di assistenza che li connotano, strumenti che il progresso tecnologico appresta, rappresentano tutte caratteristiche rilevanti, anche con riferimento alle aspettative degli utenti (cfr. Cass. n. 15383/2006).
4 In altre parole è necessario che la Pubblica Amministrazione abbia e sia in grado di esplicare in concreto il potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cass. n. 24419/2009).
Nel caso di specie, essendo l'evento lesivo verificatosi in una strada provinciale di principale collegamento dei Comuni di San Lorenzo Maggiore, Guardia San Framondi e Cerreto Sannita, è
esigibile il dovere di vigilanza, custodia e tempestiva messa in sicurezza in capo alla P.A. e, quindi,
è applicabile la disciplina dell'art. 2051 CC.
Ciò posto, anche riconducendo la fattispecie all' art. 2051 CC, l'attore deve fornire la prova del fatto storico dedotto e del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose di cui chiede il risarcimento secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 CC.
La Suprema Corte ha infatti precisato che "la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni
cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una
relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di
eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la
prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione
positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale
autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (cfr. Cass. n. 858/2008).
E' stato inoltre chiarito che il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla
situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate” (cfr. Cass. n. 14228/23).
5 Dunque, la condotta del danneggiato “potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale
ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza
causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa
assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando,
però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato,
il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del
parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che
oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile” (cfr. anche Cass. 2376/24).
La Suprema Corte - nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte – richiede altresì, quale ulteriore presupposto per applicare il 2051 CC: o che la res, per le sue oggettive caratteristiche natualistiche, anche in considerazione del suo normale utilizzo, generi una situazione di obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, e che il danno rappresenti la concretizzazione di tale obiettiva pericolosità (cfr. Cass. n. 2660/2013); oppure che,
indipendentemente dalla prova dell'obiettiva pericolosità della res, la condotta del danneggiato –
non necessariamente atipica o eccezionale, ma anche gravemente colposa – non abbia assunto un rilievo tale da divenire la fonte esclusiva del danno (cfr. Cass. n. 1902/2025).
Orbene, nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, può dirsi provato il rapporto di causalità tra la res e il danno patito, nonché la situazione di obiettiva pericolosità della res.
L'unico teste escusso in primo grado, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha affermato che “sono a conoscenza del sinistro per cui è causa poiché nell'occasione viaggiavo a bordo della
mia autovettura e seguivo quella di;
“ricordo che l'autovettura Fiat Panda di Parte_1
nel percorrere la strada c.d. “Bretella” di collegamento San Lorenzo Maggiore Parte_1
6 – Guardia Sanframondi direzione Cerreto Sannita, in quest'ultima direzione, per la precisione sul
viadotto che sormonta il torrente “Capuano”, affrontando la curva, a causa del fondo stradale
sdrucciolevole per la presenza di ghiaia e pietrisco proveniente dalla vicina cunetta, usciva di strada
e rovinava con la parte anteriore contro la barriera paracarri”;“ricordo che la cunetta era
totalmente ostruita per cui tutto il suo contenuto si riversava sulla sede stradale”; “non vi era alcun
segnale stradale di preavviso del pericolo e lo stesso non era comunque prevedibile data l'ora
notturna”; “ricordo che l'autovettura FIAT PANDA non correva, andava massimo a 50km orari”
(cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 5.4.22). Testimone_1
L'analitica ricostruzione dei fatti fornita dal testimone è stata disattesa dal giudice di primo grado sull'assunto che tali dichiarazioni risulterebbero in contraddizione rispetto ai rilievi fotografici prodotti dallo stesso attore: la strada fotografata è rettilinea mentre nell'atto di citazione si fa riferimento ad una curva, non vi è ghiaia e pietrisco se non fuori dalla carreggiata e la visibilità è
buona.
Sennonché, come affermato dallo stesso teste escusso, le fotografie prodotte non sono state scattate nell'immediatezza del sinistro, ma soltanto il mattino seguente e raffigurano un luogo che il transito di altre autovetture, la luce e le maggiori temperature hanno sostanzialmente alterato rispetto a quello della sera precedente;
non rilevante inoltre è la circostanza che le fotografie raffigurano una strada rettilinea e non la curva impegnata nel sinistro, essendo stato il luogo del sinistro identificato con sufficiente precisione anche dalla relazione di servizio del 29.5.20 del corpo di Polizia Municipale
del Comune di Cerreto Sannita.
In conclusione, la ricostruzione del fatto come descritto dall'attrice e avvalorata dalle dichiarazioni del teste può essere posto a base della decisione per ritenere provata la sussistenza del nesso causale tra la particolare condizione dei luoghi e l'evento lesivo occorso alla . Pt_1
La Pubblica Amministrazione, d'altra parte, è rimasta contumace in primo grado e non ha fornito la prova liberatoria consistente nel caso fortuito secondo la lettera dell'art. 2051 CC.
La particolare condizione dei luoghi e la scarsa visibilità del tratto stradale in occasione del sinistro,
in considerazione della ridotta velocità alla quale la stava circolando, escludono in ogni Pt_1
caso che possa essere formulato un addebito a titolo di colpa della danneggiata.
7 Con riferimento alla quantificazione del danno, non essendosi verificati danni alla persona, l'attrice ha chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni per la riparazione dell'autovettura, che ha quantificato in Euro 2.523,00 sulla base di un preventivo redatto da un'autocarrezzeria di Guardia
Sanframondi e prodotto in giudizio.
La Provincia di Benevento si è opposta alla richiesta, precisando che in assenza della prova dell'effettivo esborso per le riparazioni, il preventivo non può assumere rilievo probatorio al fine di provare il danno.
La Suprema Corte ha recentemente precisato sul punto che “i danni subiti da un autoveicolo in un
incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la
relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso
dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni” (cfr. Cass. n. 17670/2024).
Trattandosi di prezzi in linea con quelli di mercato, il danno può considerarsi provato anche nel suo ammontare e può essere quantificato in Euro 2.523,00.
La va dunque condannata al risarcimento del danno patito da Controparte_2 [...]
per il danneggiamento dell'autovettura in conseguenza del sinistro verificatosi in data Pt_1
25.11.19 e liquidato in Euro 2.523,00.
Vanno inoltre aggiunti, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, gli interessi da calcolarsi dalla data del sinistro ( 25.11.19) fino al saldo, al tasso che si reputa congruo determinare
- avuto riguardo ai criteri enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 1712 del
17.2.95 - nella misura dell'1,1% annuo, pari a circa due terzi della media del tasso degli interessi legali nel periodo considerato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, per il primo grado e secondo grado di giudizio, sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi del D.M. n. 55/14, come modificato dal
D.M. n. 147/22, relativi alle controversie di valore compreso tra Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00;
per il secondo grado di giudizio con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_2
8 n. 875/24, pubblicata in data 29.10.24, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione CP_1
disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna la P_
, in persona del Presidente p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno
[...]
conseguente al sinistro per cui è causa, in favore di di Euro 2.523,00 oltre Parte_1
interessi nella misura dell'1,1% annuo dal 25.11.19 al saldo;
2. condanna la , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle Controparte_2
spese processuali, liquidate quanto al primo grado di giudizio in complessivi Euro 1.265,00 (Euro
236,00 per la fase di studio, Euro 252,00 per la fase introduttiva, Euro 352,00 per la fase istruttoria/trattazione, Euro 425,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, e quanto al secondo grado di giudizio,
esclusa la fase istruttoria/trattazione, in complessivi Euro 1.701,00 (Euro 425,00 per la fase di studio,
Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Benevento, lì 9.9.25.
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
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