CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1481/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10141/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024282276 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1462/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/5/2025 ed iscritto al RGC 10141/25 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n° 7712025902428276 del 22/5/2025 relativa alla cartella di pagamento n°
07120200012541432 di €. 672,75 per imposta di registro 2014 rilevando che la cartella di pagamento risultava annullata con ordinanza n° 13461/2025 della Corte di Cassazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate riferendo di aver medio tempore dato luogo allo sgravio sollecitato chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente depositava memorie di repliche insistendo per la condanna alla spese, stante la virtuale soccombenza dell'ente che aveva emesso lo sgravio dopo l'introduzione del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'ente per la riscossione (responsabile della fase attuativa della pretesa) al pagamento delle spese di giudizio per la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'agenzia delle Entrarte IO in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
300,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10141/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259024282276 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1462/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/5/2025 ed iscritto al RGC 10141/25 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n° 7712025902428276 del 22/5/2025 relativa alla cartella di pagamento n°
07120200012541432 di €. 672,75 per imposta di registro 2014 rilevando che la cartella di pagamento risultava annullata con ordinanza n° 13461/2025 della Corte di Cassazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate riferendo di aver medio tempore dato luogo allo sgravio sollecitato chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente depositava memorie di repliche insistendo per la condanna alla spese, stante la virtuale soccombenza dell'ente che aveva emesso lo sgravio dopo l'introduzione del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'ente per la riscossione (responsabile della fase attuativa della pretesa) al pagamento delle spese di giudizio per la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'agenzia delle Entrarte IO in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
300,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.