Sentenza 3 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicchè la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria definitiva della confisca. (Fattispecie in cui è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto non ostativa al provvedimento di confisca la circostanza che, nelle more del procedimento, il sequestro fosse divenuto inefficace, con restituzione dei beni al proposto, per il decorso del termine di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2019, n. 49149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49149 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2019 |
Testo completo
49 149-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 1143/2019 CARLO ZAZA CC 11/09/2019- CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 15638/2019 UA DE GREGORIO GRAZIA MICCOLI -Relatore - MICHELE ROMANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ST LA AN nato a [...] il [...] ES AS NA nato il [...] ES MO UA AN nato il [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia MICCOLI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Elisabetta CESQUI, che ha concluso chiedendo al declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 13 marzo 2019 la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronunzia resa dal Tribunale di Catania in data 16 ottobre 2017, con la quale era stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca su una serie di beni (tra cui unità immobiliari, quote societarie e conto correnti bancari) in danno del proposto AN LA ST, che era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. о ј - -1.1. L'ablazione patrimoniale ha coinvolto in qualità di terzi intestatari NA ES AS (moglie del proposto) e UA AN ES MO (figlio della suddetta donna).
1.2. Il giudizio di pericolosità qualificata nei confronti dello ST era stato desunto da numerose precedenti pronunzie di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., che avevano riconosciuto la sua partecipazione al sodalizio criminale fino al giugno 2006. In virtù di una serie di provvedimenti era stata ritenuta la pericolosità sociale dello ST fino al 2011 e, sul punto, si evince che nessuna specifica censura era stata proposta con l'atto di appello dal proposto.
1.3. La Corte territoriale ha disatteso tutte le censure degli appellanti in ordine alla riconducibilità allo ST dei beni sottoposti a confisca. Ha poi ritenuto non ostativa all'adozione del provvedimento ablativo la circostanza che, nelle more del procedimento, la misura cautelare del sequestro fosse divenuta inefficace per la mancata adozione della confisca entro il termine previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, richiamando a tal fine quanto evidenziato da questa Corte con sentenza resa in data 25 luglio 2017 n. 49739, circa l'insussistenza di preclusioni derivanti dalla intervenuta inefficacia della misura in ordine "allo sviluppo nel merito del procedimento di prevenzione".
2. Avverso il decreto della Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione il difensore del proposto e dei terzi interessati (per questi ultimi munito di procura speciale).
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione all'art. 24 d.lgs. n. 159/2011. Il difensore ricorrente si duole della disposta confisca dei beni non più sottoposti a sequestro, a seguito della sentenza di annullamento senza rinvio della Cassazione sopra richiamata, con la quale era stata dichiarata la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro per non avere il Tribunale depositato il decreto che pronunciava la confisca entro due anni dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 26 d.lgs. n. 159/2011 per avere la Corte di Appello ritenuto operante la presunzione di legge legata al rapporto di coniugio di cui al comma 2 della suddetta norma, senza valutare il momento di acquisto di tutti i beni oggetto del sequestro da parte della ES, che si collocherebbe in epoca antecedente ai due anni previsti dalla normativa antimafia. Si deducono altresì violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 24 e 26 d.lgs. n. 159/2011 per non aver proceduto alla valutazione autonoma della capacità patrimoniale della terza e per avere, invece, confuso i patrimoni (della terza intestataria e del proposto), utilizzando anche rispetto a quest'ultima i criteri presuntivi previsti per il proposto quanto all'accertamento della sproporzione.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 24 e 26 del d.lgs. n. 159/11 per non aver disposto l'esame del rappresentante legale 2 della Rapisarda Costruzioni s.r.l. e del consulente finanziario delle società Tecnocem s.r.l. e Rapisarda Costruzioni. Si sostiene che tali esami sarebbero "prove decisive" ai fini della valutazione della capacità patrimoniale della terza ES e del proposto. Si deducono altresì vizi motivazionali in ordine all'omessa valutazione delle prove e, in particolare, della documentazione attestante l'accertamento della Guardia di Finanza in relazione alla legittimità dell'acquisto dell'immobile di via Selvosa e alle "interviste difensive" ex art. 391 bis cod. proc. pen. rese da Rapisarda e Torrisi.
2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 24 e 26 d.lgs. n. 159/11, per aver ritenuto che il "ricavo in nero", ovvero i proventi di evasione fiscale realizzati dall'amministratore della Rapisarda Costruzioni s.r.l., potessero ritenersi di provenienza illecita riconducibile al proposto e non utilizzabili per la ricostruzione economica del patrimonio della ES, socia della suddetta società.
3. Con requisitoria scritta depositata in data 2 agosto 2019, il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili.
1. Prima di affrontare l'esame dei motivi di ricorso, va precisato che la procedura relativa alla confisca dei beni oggetto del provvedimento impugnato in questa sede ha avuto un iter articolato e complesso. Invero, nel corso dello stesso procedimento sono stati emessi due diversi decreti di sequestro (con provvedimenti dell'8 e del 15 febbraio 2012), il primo dei quali afferente il compendio dei beni e dei rapporti bancari riferibili allo ST LA e al suo nucleo familiare;
il secondo, invece, riferibile al solo conto corrente n. 1266959, acceso presso la Banca Mediolanum. Con provvedimento del 7 febbraio 2014 il Tribunale ha disposto la confisca di tutti i beni in sequestro e, quindi, con riferimento ad entrambi i decreti sopra menzionati. Con sentenza della Prima Sezione di questa Corte (n. 42221 del 19 gennaio 2017 -depositata in data 15 settembre 2017) è stato rigettato il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il 6 febbraio 2016 il Tribunale aveva respinto la richiesta di restituzione (per perdita di efficacia del sequestro) del conto corrente di cui al provvedimento del 15 febbraio 2012. Con ordinanza del 22 aprile 2016 la Corte di Appello di Catania annullava, senza revocare il sequestro, il decreto di confisca per omessa citazione del proposto alla prima udienza e restituiva gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio, che si concludeva il 31 maggio 2017 con l'adozione di un nuovo decreto di confisca, avverso il quale veniva proposto l'appello deciso con il decreto del 13 marzo 2019, impugnato in questa sede. 3 Nel decreto di sequestro del Tribunale non è contenuto alcun riferimento al conto n. 1266959 della Banca Mediolanum, in relazione al quale la difesa del proposto e dei familiari aveva avanzato il 18 maggio del 2016 richiesta di restituzione per scadenza del termine previsto dall'art. 24, comma secondo, del d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta e successivamente anche l'opposizione proposta ex artt. 666 - 676 cod. proc. pen. Il provvedimento di rigetto della opposizione veniva impugnato con ricorso in Cassazione e la Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 49739 del 25 luglio 2017, annullava senza rinvio il decreto del 3 giugno 2016 e trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Catania. Con tale sentenza si è escluso che possa trovare applicazione in materia di prevenzione il disposto di cui all'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., secondo il quale i termini cautelari decorrono nuovamente in caso di regressione del procedimento, per l'impossibilità di prevedere un limite massimo assoluto quale quello previsto per le misure cautelari personali dall'art. 304 cod. proc. pen. Nella decisione, tuttavia, si è precisato che "nessuna preclusione discende dalla intervenuta inefficacia della misura cautelare all'Autorità Giudiziaria in ordine allo sviluppo nel merito del procedimento di prevenzione". Con provvedimento del 19 marzo 2018 la Corte di Appello di Catania, avanti alla quale pendeva l'impugnazione del decreto di confisca di maggio 2017, disponeva la restituzione di tutti i beni oggetto di sequestro in esecuzione dei provvedimenti dell'8 e del 15 febbraio 2012. 2. Fatte le suesposte precisazioni e passando all'esame dei motivi di ricorso, devono ritenersi inammissibili le censure proposte dalla difesa sulla disposta confisca dei beni non più sottoposti a sequestro, a seguito della sentenza di annullamento senza rinvio n. 49739 del 25 luglio 2017. Come si è già accennato, correttamente in tale pronunzia si fa distinzione tra la funzione cautelare del sequestro e la valutazione del merito della confisca, collegando al mancato rispetto del termine esclusivamente la sanzione della inefficacia della misura e non certo l'estinzione del procedimento.
2.1. In proposito va evidenziato che solo con la riforma attuata dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 il legislatore ha previsto che nel "caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'art. 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso" (art. 27, comma 6 bis, d.lgs. n. 159/2011). Tale disposizione non si applica nel caso in esame, giacché si tratta di normativa processuale priva di una disciplina transitoria, sicché può riferirsi solo ai sequestri disposti successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il criterio del tempus regit actum che, come è noto, l'esplicazione della regola, contenuta nell'art. 11 disp. prel. cod. civ., secondo la quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. 4 2.2. É opportuno evidenziare che, prima della riforma introdotta dalla legge n. 161/2017, v'è stato un acceso dibattito in dottrina sulla natura del termine previsto dal secondo comma dell'art. 24 del codice antimafia, che disponeva quanto segue: "Il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili". L'art. 27 disponeva al comma 6 quanto segue: "In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso". Va detto che il termine di durata del sequestro era stato previsto anche dal legislatore del 1982, che, introducendo nel corpo della legge n. 575 del 1965 l'art.
2-ter, aveva disposto che "nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro". L'interpretazione della norma si è, quindi, consolidata nell'affermare che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il provvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, ed è invalido qualora sia stato emanato oltre il termine perentorio di cui all'art.
2-ter, comma terzo, I. 31 maggio 1965, n. 575, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro (Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, Madonia, Rv. 21766601). Tuttavia la giurisprudenza dell'epoca non ha mancato di precisare che la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro a causa dell'omessa adozione nei termini del conseguente provvedimento di confisca, non preclude la possibilità di sottoporre i medesimi beni ad un nuovo, successivo sequestro, disposto nell'ambito di altro procedimento di prevenzione, instaurato "ex novo" e finalizzato alla confisca degli stessi (Sez. 5, n. 4063 del 25/09/2000, Crea T, Rv. 21784801; in tal senso anche la citata sentenza delle Sezioni Unite Madonia). Entrato in vigore il codice antimafia, alcuni interpreti hanno ritenuto che, decorso il termine previsto dalle norme sopra richiamate sarebbe preclusa in ogni caso la possibilità di pronunciare il provvedimento definitivo di confisca. Tale interpretazione è scaturita dall'assunto che il termine previsto normativamente fosse concepito "per l'emanazione del provvedimento di confisca". Altri interpreti, invece, partendo dal presupposto che il termine è "previsto a pena di inefficacia", hanno sostenuto la possibilità di emettere un nuovo provvedimento di sequestro in presenza dei relativi presupposti. Si è d'altra parte sostenuto che si deve procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in questione, qualificando il nuovo termine come una semplice vicenda cautelare, non incidente sul merito della decisione finale. Si è infatti correttamente argomentato che il legislatore, abbandonando un regime eccezionale, ha trasposto anche nel procedimento di prevenzione l'ordinaria regola procedimentale secondo 5 cui le vicende attinenti le misure cautelari non inficiano il merito;
ne consegue che, anche se il sequestro perda efficacia a seguito della scadenza del termine per l'adozione del provvedimento ablativo definitivo, può essere sempre disposta la confisca. D'altronde, la perdita di efficacia del sequestro per questioni non attinenti la sussistenza delle condizioni della confisca, non può comportare la estinzione della procedura diretta alla verifica delle condizioni per l'adozione della misura di prevenzione patrimoniale.
2.3. In effetti si tratta di sciogliere il nodo di questa apparente contraddizione tra scadenza del termine per il sequestro, finalizzato all'applicazione della misura della confisca, e la prosecuzione del giudizio di prevenzione, che è stato concepito dalla legislazione in una visione unitaria diversa dallo schema proprio del procedimento penale ordinario, per il quale l'accertamento della responsabilità ha tempi e regole autonome rispetto a quelli che caratterizzano il procedimento per l'adozione di misure cautelari. Sulla correlazione tra sequestro e confisca di prevenzione si era profilato nella giurisprudenza di questa Corte un contrasto, risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20215 del 27 aprile 2017, secondo la quale: "Il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, anche qualora non preceduta da sequestro, è appellabile". Si è quindi affermato che, attesa l'unitarietà del procedimento applicativo della misura patrimoniale, la richiesta di confisca può essere proposta con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento e, di conseguenza, la confisca può assumere in concreto il ruolo di primo provvedimento ablatorio dei beni, in alternativa alla via procedurale di un immediato sequestro degli stessi. In quest'ottica non risponderebbe a ragionevolezza la circostanza che provvedimenti sostanzialmente similari negli effetti giuridici di negazione del vincolo sui beni, quali la revoca del sequestro e il rigetto della confisca, siano diversamente disciplinati sotto il profilo della loro impugnabilità. Di qui l'opportunità di praticare una lettura della norma che realizzi il principio della generale impugnabilità dei provvedimenti concernenti le misure di prevenzione personali e patrimoniali (in forza del richiamo operato all'art. 10 dal comma 2 dell'art. 27 del d.lgs. n. 159/2011) ed elimini le irragionevoli conseguenze derivanti da un'adesione al dato meramente letterale, frutto di una svista del legislatore e di una mancata considerazione di tutti i possibili passaggi del procedimento di applicazione delle misure patrimoniali. Quindi, con la sentenza n. 20215 del 27 aprile 2017, le Sezioni Unite hanno assunto una posizione diversa da quella espressa, nella vigenza della vecchia normativa e con la citata pronunzia n. 36/2001 del 13 dicembre 2000, sulla inscindibile connessione tra sequestro e confisca nel procedimento di prevenzione patrimoniale, sebbene anche tale decisione riconoscesse la possibilità di reiterazione dei provvedimenti nel caso di annullamento della misura solo per vizio formale, senza che residui un contenuto di merito.
2.4. Se il sequestro, dunque, non costituisce condizione per l'applicazione della misura ablatoria definitiva, la circostanza che esso perda efficacia per inosservanza delle sequenze 6 temporali espressamente previste dal legislatore, non impedisce che la confisca possa essere autonomamente disposta (Sez. 6, n. 30752 del 11/04/2019, Cali' Antonino, Rv. 27646601). D'altra parte, non è revocabile in dubbio che la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro derivante dall'inosservanza del termine di natura perentoria - in quanto sanzione di natura squisitamente processuale che colpisce l'atto posto a base dell'ablazione non vanifica i - presupposti sostanziali della misura (qualifica soggettiva del proposto, pericolosità sociale, ecc.), che rimangono di per sé indifferenti alla vicenda cautelare conclusasi con la caducazione del titolo reale (Sez. 6, n. 41735 del 26/06/2019, Verterano). Del resto, l'espressa previsione del termine di efficacia del sequestro di prevenzione esprime l'intendimento del legislatore di stabilire cadenze procedimentali finalizzate ad assicurare che l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione patrimoniali si svolga nel rispetto del delicato bilanciamento degli interessi in gioco. La scansione temporale, assistita da una sanzione di inefficacia, trova la sua giustificazione, da un lato, nel principio della ragionevole durata del procedimento e, inoltre, nell'esigenza di tutela effettiva dei diritti di proprietà e di iniziativa economica (Sez. 6, n. 27968 del 15/06/2016, Cossa Autodemolizioni Sas e altri, Rv. 26720001); dall'altro lato, essa si giustifica nella prospettiva di garantire il quadro degli interessi legati all'esercizio dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente tutelati di proprietà e di iniziativa economica, che possono essere limitati rispettivamente nella funzione sociale (art. 42, comma 2, Cost.) e a garanzia delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma 2, Cost.), senza recare, tuttavia, un irragionevole pregiudizio alle persone che, a vario titolo, possono subire gli effetti negativi di un intervento in rem. È proprio l'interpretazione della previsione normativa in parola attraverso il filtro dei principi costituzionali e convenzionali che consente di superare ogni eventuale dubbio residuo circa la portata limitata al solo provvedimento cautelare del sequestro della sanzione di inefficacia di cui all'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; senza che ne derivi alcuna preclusione in ordine alla possibilità di pronunciare il provvedimento definitivo di confisca. In altri termini, se è vero, da un lato, che la tutela dell'interesse pubblico alla salvaguardia della collettività da determinate situazioni di pericolosità sociale deve essere attuata senza determinare una compressione dei diritti del proposto, eccedente la soglia di quanto ragionevolmente tollerabile, a garanzia di beni che godono di tutela costituzionale e convenzionale, è non meno vero, dall'altro, che tale esigenza risulta già adeguatamente soddisfatta mediante la pronuncia di inefficacia del sequestro - con la conseguente restituzione dei beni oggetto di ablazione agli aventi diritto nei casi e nei tempi espressamente previsti dal - legislatore. Specularmente, la necessità di assicurare la tutela dei diritti riconosciuti e garantiti al singolo dalla Costituzione e dalla Convenzione non può essere inneggiata fino al punto da giustificare la indebita e irragionevole compressione dell'interesse pubblico - ossia, l'eliminazione dai circuiti dell'economia legale di beni caratterizzati da una intrinseca ed immanente condizione di 7 pericolosità che deriverebbe, appunto, dalla concezione del termine in esame come limite - temporale oltre il quale la confisca di prevenzione non può più essere disposta. Si può quindi conclusivamente affermare che la misura anticipatoria di prevenzione patrimoniale del sequestro non costituisce condizione per l'applicazione di quella della confisca, sicché la circostanza che essa perda efficacia, per inosservanza delle sequenze temporali del procedimento, espressamente previste dal legislatore nel d.lgs n. 159/2011, non impedisce che possa essere autonomamente disposta la misura ablatoria definitiva della confisca.
2.5. Delineati i suesposti principi, nel caso in esame va evidenziato che la restituzione dei beni all'esito della perdita di inefficacia del sequestro non può avere alcun rilievo sulla procedura relativa alla loro ablazione mediante la misura di prevenzione della confisca, giacché la decisione del 22 aprile 2016 ha dato corso ad una nuova procedura di applicazione della misura (con diverso numero di iscrizione, con autonoma attivazione del contraddittorio e con rinnovazione dell'istruttoria), così da giungere al decreto emesso in primo grado in data 16 ottobre 2017 e poi al provvedimento del 13 marzo 2019, impugnato in questa sede, con il quale è stato rigettato l'appello proposto dagli interessati. Nessuna rilevanza, quindi, può attribuirsi alla circostanza che vi sia stata una parziale sovrapposizione tra i provvedimenti e il subprocedimento relativo al vincolo cautelare, per cui vigeva ancora il sequestro sui beni quando è intervenuto il provvedimento di confisca in primo grado, perché pendeva in cassazione l'impugnazione del provvedimento adottato ex art. 676 cod. proc. pen. sulla richiesta di restituzione. Ciò, infatti, ha comportato solo che il Tribunale che ha disposto la confisca ha legittimamente ignorato la vicenda relativa alla cautela e non ha assunto alcuna determinazione in ordine al sequestro. Analogamente, il provvedimento di restituzione dei beni in data 19 marzo 2018, al quale sarebbe potuto seguire un nuovo provvedimento di sequestro (secondo i principi affermati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite Madonia), non può avere alcuna incidenza sulla legittimità del provvedimento di confisca, adottato nei termini previsti dall'art. 27 d.lgs. n. 159/2011. 3. Inammissibili sono anche gli altri motivi di ricorso. In ordine ad essi e, in via generale, va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 26024601). 8 Nella specie, quindi, sono inammissibili le censure proposte con denunzia di vizi motivazionali, dovendo peraltro evidenziarsi che esse risultano già proposte con gli appelli e la Corte territoriale su di esse ha reso corretta, congrua e logica motivazione. Va poi ricordato, quanto alla posizione di ST LA, che il proposto ha interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un bene formalmente intestato a terzi, solo allorché deduca di essere l'effettivo titolare del bene e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli e altri, Rv. 27138101, Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione e altro, Rv. 27182201). E' invece inammissibile il ricorso del proposto finalizzato solo ad ottenere la restituzione di beni intestati a terzi, dovendosi in tal caso riconoscersi la legittimazione al solo apparente intestatario, che è l'unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene (Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario e altro, Rv. 26576701; Sez. 2, n. 40008 del 12/05/2016, Pomilio e altri, Rv. 26823201; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli e altro, Rv. 26614101; Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010, Bifulco, Rv. 24949901).
4. Fatte queste necessarie puntualizzazioni, l'unico soggetto legittimato a dolersi della mancata restituzione dell'immobile sito in via Selvosa a Catania è la proprietaria del bene, ovvero la ES AS. Quest'ultima contesta la presunzione di fittizietà dell'intestazione nonostante fosse stata data la dimostrazione dell'autonoma disponibilità finanziaria, giacché ella aveva versato nel 2001 un acconto sul prezzo di acquisto con risorse proprie e, sempre facendo ricorso a risorse proprie, provenienti però da una donazione dei genitori del marito, aveva versato nel 2003 un ulteriore acconto di 40.000 euro, provvedendo successivamente anche al pagamento delle rate del mutuo. I giudici di merito hanno confutato gli assunti difensivi partendo dal presupposto che, trattandosi dell'acquisto della casa di famiglia si dovesse fare riferimento a una diretta disponibilità del bene da parte di ST LA e che, pur ammettendo provenissero dalla ES le risorse per il versamento della modesta somma di euro 5000 versata a titolo di acconto nel 2002, dovessero essere riferite a lui le ulteriori somme versate per l'acquisto dell'immobile, tenuto conto delle modeste entrate del bilancio familiare, per la cui quantificazione erano state in primo luogo considerate le dichiarazioni dei redditi (pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato). In proposito va ribadito che, in tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art.
2-ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro e altri, Rv. 27122201; Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, Trubchaninova, Rv. 26624701). 9 Inoltre, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di "disponibilità" di tali beni -da parte del prevenuto senza necessità di specifici accertamenti in assenza di elementi - contrari (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli e altro, Rv. 26614201).
5. Analoghe considerazioni vanno fatte con riferimento alle altre censure proposte. Secondo la difesa si sarebbero dovute ritenere sussistenti disponibilità aggiuntive tenuto conto della voce "finanziamento soci" nei bilanci della Rapisarda Costruzioni s.r.l.. Sennonché le doglianze difensive tralasciano di considerare che i giudici di merito hanno riferito allo ST LA la gestione dell'attività e la titolarità delle quote della società "sulla scorta dei comprovati e longevi interessi economici del proposto nel settore edile e alla luce delle stesse affermazioni della donna sui lavori di miglioria fatti nella loro casa di abitazione", avendo la ES fatto riferimento ai lavori effettuati dall'impresa del marito (pag. 9 del provvedimento in esame). Le doglianze sul punto risultano generiche e pongono le stesse questioni prospettate nella fase di merito, reiterando l'argomentazione dell'imputazione delle voci "conferimento soci" e sostenendo, da una parte, che il contributo della ES sarebbe stato assai inferiore al 50% delle somme come quantificate dal Consulente Tecnico d'Ufficio e, dall'altra, che tale voce doveva riferirsi ai proventi conseguiti in nero dal Rapisarda e versati nelle casse della società, così che la voce non avrebbe comportato esborsi per i soci. Nel provvedimento impugnato si sottolinea come "l'acquisto delle quote della Rapisarda costruzioni s.r.l. sia avvenuto in un'annualità, il 2004, nella quale [...] vi era sproporzione tra redditi e spese, di talché, dovendo la provvista derivare necessariamente da fonti illecite, deve ritenersi effettivamente che tali quote siano state acquistate con somma di provenienza delittuosa di pertinenza del proposto. Da questo punto di vista deve, quindi, escludersi che qualunque ricavo in nero, attribuibile formalmente alla Torres, possa essere considerato ai fini della valutazione della proporzione tra redditi e spese, trattandosi di proventi di evasione fiscale, e dunque di provenienza illecita, riconducibili alla stessa persona del proposto" (pag. 10 del provvedimento impugnato). In proposito questa Corte ha avuto modo di sottolineare come, in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene in favore del proposto non può essere da costoro giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente rese inoperative le rispettive presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, PG C/ Macrì Michele, Rv. 27498801). 10 6. Va infine evidenziato che entrambi i provvedimenti dei giudici di merito, nell'argomentare anche sulle doglianze difensive, fanno specifico riferimento alle risultanze processuali, fornendo su di esse congrua e logica motivazione, non rivalutabile in sede di legittimità.
7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutato il tenore dei motivi proposti, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 settembre 2019 Il consigliere estensore IL PRESIDENTE Grazia Miccoli Carlo ZAZA Pertuss CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 DIC. 2019 Carmela Lanzuisef IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 11