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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 30/01/2026, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1530/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15375/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250023622114000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22320/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato si riporta al ricorso ed insite per l' accoglimento.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso la Cartella di Pagamento n. 10020250023622114000 notificata il 3.6.2025 e il sottostante avviso di accertamento n. 064252031676 deducendo l' omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e la conseguente prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita la Regione Campania fornendo la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato. Ed invero la Regione Campania ha fornito la prova dell'avvenuta notifica, nel termine di prescrizione triennale del prodromico avviso di accertamento a mezzo del servizio postale con spedizione del 7/07/2023, avviso del 15/07/2023 e compiuta giacenza
22/08/2023.
Il ricorso va pertanto rigettato;
spese compensate in considerazione del fatto che le questioni addotte non coinvolgono il merito della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15375/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250023622114000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22320/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato si riporta al ricorso ed insite per l' accoglimento.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso la Cartella di Pagamento n. 10020250023622114000 notificata il 3.6.2025 e il sottostante avviso di accertamento n. 064252031676 deducendo l' omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e la conseguente prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita la Regione Campania fornendo la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato. Ed invero la Regione Campania ha fornito la prova dell'avvenuta notifica, nel termine di prescrizione triennale del prodromico avviso di accertamento a mezzo del servizio postale con spedizione del 7/07/2023, avviso del 15/07/2023 e compiuta giacenza
22/08/2023.
Il ricorso va pertanto rigettato;
spese compensate in considerazione del fatto che le questioni addotte non coinvolgono il merito della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese