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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 21 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 562 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], cf. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Gobetti n. 25, ed elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 85, presso lo studio dell'avv. Luigi Stissi, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
20.01.2025, il ricorrente premetteva che aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2024
90165689 15 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento di contributi IVS iscritti a ruolo dall' CP_4 per un totale di € 15.128,00.
1 Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1. avviso di addebito n. 593 2016 00012098 07 000, (IVS 2015).
2. avviso di addebito n. 593 2016 00053356 66 000, (IVS 2015).
3. avviso di addebito n. 593 2017 00031378 19 000, (IVS 2016).
4. avviso di addebito n. 593 2018 00021672 61 000, (IVS 2017).
Il ricorrente premetteva che “a) Nella specie, l'atto opposto non indica i diversi termini di opposizione. La copia dell'atto consegnata al destinatario è priva di data dell'avvenuta notifica. Ove occorra, si chiede la rimessione in termini per la ragione anzidetta. b) Non conoscendo le ragioni di merito, sin d'ora si eccepisce che il ricorrente non ha partecipato personalmente a nessun lavoro aziendale, tantomeno con carattere di abitualità CP_ e prevalenza, pertanto non poteva essere iscritta d'ufficio dall' nella gestione previdenziale, non sussistendone i presupposti;
c) Al ricorrente non sono mai stati regolarmente notificati gli atti citati come prodromici agli stessi (avvisi di addebito), né gli atti precedenti o presupposti (comunicazione iscrizione
d'ufficio o altro avviso di accertamento), di cui non ha avuto conoscenza effettiva né conoscenza legale, per cui si sconoscono le ragioni a monte della pretesa.”.
Eccepiva che erano “decorsi i termini di decadenza e prescrizione per l'attivazione delle procedure di accertamento e/o riscossione relative alle somme contestate. In ogni caso, dalla ultima notificazione è decorso
e maturato senza interruzioni il nuovo termine di prescrizione. Il diritto di credito dell'ente impositore, risalente al 2015-2016-2017 si è comunque prescritto (in 5 anni) senza che sia stata notificata alcun Avviso di addebito né atti antistanti e prodromici. La copia della Intimazione di pagamento consegnata al destinatario è priva della indicazione della data di consegna, pertanto è affetta da nullità insanabile ex artt. 148 e 160 cpc che la rende privo di efficacia anche riguardo alla interruzione dei termini di prescrizione e decadenza, con rimessione in termini per la predetta contestazione, la conseguente nullità ed inefficacia dell'atto medesimo. Le asserite notifiche degli avvisi di addebito, sono già contestate come vere. Ad ogni modo, la prescrizione (in 5 anni) sarebbe comunque irreversibilmente maturata dal nuovo termine decorrente dalla ultima asserita notifica …”.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
- ritenere e dichiarare illegittimi, nulli, inesistenti, comunque invalidi ed inefficaci, annullare, per tutto quanto suesposto, in tutto o in parte le somme di cui alle singole partite iscritte a ruolo e gli atti così come descritti ed impugnati in narrativa, ed i seguenti come meglio distinti e/o richiamati, il tutto nei limiti delle somme di competenza del giudicante adito: l'avviso di addebito e l'iscrizione d'ufficio al relativo registro dei contribuenti, condannando l'ente alla cancellazione dell'iscrizione, e cio' in subordine alla dichiarazione della sua inesistenza, le iscrizioni a ruolo e i ruoli medesimi, la relativa intimazioni di pagamento, anche ex art. 617 cpc per il vizio proprio indicato (mancata indicazione della data di consegna nella copia ricevente); - ritenere e dichiarare che l'opposto non ha diritto a procedere all'esecuzione; - ritenere e dichiarare che nulla deve né
2 dovrà il ricorrente per i motivi sopra esposti;
in estremo subordine, senza per ciò recedere su nulla di quanto esposto, condannare l'opponente per le somme eventualmente accertate come legittime, decurtandone le sanzioni prescritte, gli interessi e gli aggi di riscossione ovvero riducendoli secondo quanto il giudicante riterrà;
- per l'effetto, ordinare all'Ente impositore e al Concessionario, ciascuno nelle proprie qualità, di procedere all'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali e al discarico senza oneri per il contribuente;
- condannare i convenuti, solidalmente e/o nelle loro qualità, al pagamento della intera refusione delle spese processuali da distrarre ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario, anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha offerto a controparte un termine dilatorio per annullare in autotutela gli atti opposti, come formulato a seguire.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva per i vizi relativi agli atti posti in essere dall'Agente della Riscossione;
la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 46/1999, essendo stati regolarmente notificati gli avvisi di addebito, come da documentazione allegata, emessi per il recupero della contribuzione IVS dovuta dal ricorrente per l'iscrizione nella Gestione
Artigiani dal 02/2001 al 13/07/2020; l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non avendo fornito la prova della tempestività dell'opposizione che gravava sul ricorrente;
contestava l'intervenuta prescrizione, poiché l' aveva fornito documentazione comprovante la notifica a Controparte_2 controparte dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90117507 41 000 (deposito presso la Casa comunale con avviso spedito il 28/10/22 con raccomandata AR, consegnata il 10/11/22), nonché per la sospensione dei termini disposta a causa della pandemia, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito (Cfr.. Cass. Civ.,
Sez. I, Ord. 15.01.2025 n. 960; Corte di Appello di Roma n. 3012/2024; Corte di Appello di Torino 142/23;
Tribunale di Catania, Sent. n. 1427/2023).
L' , restava intimata. Controparte_2
Con ordinanza del 06.06.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 19.09.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.11.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi
3 ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Ciò premesso occorre, verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
La Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.
24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo
4 avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore.” (Cfr.: Cass. Ordinanza n. 14990 del 20.07.2016; Cass. Ordinanza n. 8931 del 19.04.2011).
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo dell'irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento, dell'omessa notifica degli avvisi di addebito, ecc. - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano fatti estintivi della pretesa contributiva (mancanza dei presupposti;
prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo ex art. 24 della L
5 46/1999 ovvero fatti successivi alla formazione del titolo (prescrizione successiva) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
Preliminarmente va evidenziato, come in tutti i casi di opposizione soggetta a termini perentori (si veda in tema di opposizione al decreto ingiuntivo l'art. 641 c.p.c., allo stato passivo ex art. 98 l.fall., all'ordinanza ingiunzione ex lege 689/1981, agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), è onere della parte che propone l'opposizione dimostrare l'avvenuto rispetto del termine perentorio, indipendentemente dall'eventuale eccezione della parte resistente, in quanto l'esame sul rispetto dei termini spetta esclusivamente al giudice, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e la decadenza dal potere di proporre l'opposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Parte opponente era dunque onerata dal dovere di rendere conoscibile al giudice la data della notifica dell'atto avverso il quale presenta l'opposizione (Cfr.: Trib. Agrigento, 29/11/1995; Trib. Milano, 25/9/1995, Corte
Appello Firenze 24/4/1994; Cass. 2898/93).
Orbene, tenuto conto della mancata indicazione della data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell'atto opposto, va dichiarata tardiva l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non avendo assolto all'onere probatorio su di essa ricadente.
Quanto all'omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione qui opposta, si evidenzia che CP_ dall'esame della documentazione prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – risulta sconfessata l'eccezione della loro mancata notificazione;
infatti, essi risultano regolarmente notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per posta ordinaria all'indirizzo del destinatario.
Infatti, i predetti avvisi di addebito risultano notificati a mezzo del servizio postale ordinario rispettivamente con raccomandata a/r n. 65035755504-1, in data 21.05.2016 (ovvero dieci giorni dopo il lasciato avviso di deposito, 11.05.2016), n. 65037464903-9, in data 17.11.2016, n. 66545346356-4, in data 26.09.2017 e n.
66548055314-9, in data 28.06.2018, per come risulta dai relativi avvisi di ricevimento allegati in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del
6 servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito
7 della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione dei predetti avvisi di addebito eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di non dovutezza nel merito del debito e della prescrizione maturata prima della loro notifica – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
8 Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso, quindi, il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Giova, infine, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del
9 diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Orbene la notifica gli avvisi di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è cominciato a decorrere ex novo.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei citati atti, occorre CP_ innanzi tutto evidenziare che l non ha fornito la prova dell'effettiva notificazione dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90117507 41 000 e stante la mancata prova della data di notificazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata – deve ritenersi prendendo a riferimento la data di emissione del predetto atto (12.04.2024) che il termine prescrizionale non era ancora maturato, secondo una valutazione più aderente agli elementi desumibili dall'intero giudizio.
Infatti, gli avvisi di addebito risultano notificati rispettivamente in data 21.05.2016, 17.11.2016, 26.09.2017 e
28.06.2018, e quindi il termine di prescrizione andava a maturare rispettivamente il 21.05.2021, 17.11.2021,
26.09.2022 e 28.06.2023.
Inoltre, sulla scadenza del termine prescrizionale assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
10 Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021.
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
11 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Quindi, i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023 (Cfr.: Corte di Appello di Roma n. 3012/2024).
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva si deve aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, nessuna prescrizione si ritiene essere maturata nel caso di specie, poiché alla sua naturale scadenza (21.05.2021, 17.11.2021,
26.09.2022 e 28.06.2023) il termine ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021 e prorogato fino al
31.12.2023 va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.01.2025 da nei confronti e dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., e compensa le spese tra le parti.
2. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
12 3. Rigetta l'opposizione all'esecuzione, perché non prescritti, e per l'effetto dichiara dovuto il credito vantato dall'ente previdenziale resistente nella parte de quo ed incorporato nell'intimazione di pagamento in atti.
4. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., come in epigrafe indicato, che liquida Controparte_1 in complessivi € 2.608,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 21.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 21 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 562 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], cf. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Gobetti n. 25, ed elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 85, presso lo studio dell'avv. Luigi Stissi, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
20.01.2025, il ricorrente premetteva che aveva ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2024
90165689 15 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento di contributi IVS iscritti a ruolo dall' CP_4 per un totale di € 15.128,00.
1 Proponeva, quindi, opposizione avverso la suindicata intimazione di pagamento ed ai sottostanti e seguenti atti:
1. avviso di addebito n. 593 2016 00012098 07 000, (IVS 2015).
2. avviso di addebito n. 593 2016 00053356 66 000, (IVS 2015).
3. avviso di addebito n. 593 2017 00031378 19 000, (IVS 2016).
4. avviso di addebito n. 593 2018 00021672 61 000, (IVS 2017).
Il ricorrente premetteva che “a) Nella specie, l'atto opposto non indica i diversi termini di opposizione. La copia dell'atto consegnata al destinatario è priva di data dell'avvenuta notifica. Ove occorra, si chiede la rimessione in termini per la ragione anzidetta. b) Non conoscendo le ragioni di merito, sin d'ora si eccepisce che il ricorrente non ha partecipato personalmente a nessun lavoro aziendale, tantomeno con carattere di abitualità CP_ e prevalenza, pertanto non poteva essere iscritta d'ufficio dall' nella gestione previdenziale, non sussistendone i presupposti;
c) Al ricorrente non sono mai stati regolarmente notificati gli atti citati come prodromici agli stessi (avvisi di addebito), né gli atti precedenti o presupposti (comunicazione iscrizione
d'ufficio o altro avviso di accertamento), di cui non ha avuto conoscenza effettiva né conoscenza legale, per cui si sconoscono le ragioni a monte della pretesa.”.
Eccepiva che erano “decorsi i termini di decadenza e prescrizione per l'attivazione delle procedure di accertamento e/o riscossione relative alle somme contestate. In ogni caso, dalla ultima notificazione è decorso
e maturato senza interruzioni il nuovo termine di prescrizione. Il diritto di credito dell'ente impositore, risalente al 2015-2016-2017 si è comunque prescritto (in 5 anni) senza che sia stata notificata alcun Avviso di addebito né atti antistanti e prodromici. La copia della Intimazione di pagamento consegnata al destinatario è priva della indicazione della data di consegna, pertanto è affetta da nullità insanabile ex artt. 148 e 160 cpc che la rende privo di efficacia anche riguardo alla interruzione dei termini di prescrizione e decadenza, con rimessione in termini per la predetta contestazione, la conseguente nullità ed inefficacia dell'atto medesimo. Le asserite notifiche degli avvisi di addebito, sono già contestate come vere. Ad ogni modo, la prescrizione (in 5 anni) sarebbe comunque irreversibilmente maturata dal nuovo termine decorrente dalla ultima asserita notifica …”.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
- ritenere e dichiarare illegittimi, nulli, inesistenti, comunque invalidi ed inefficaci, annullare, per tutto quanto suesposto, in tutto o in parte le somme di cui alle singole partite iscritte a ruolo e gli atti così come descritti ed impugnati in narrativa, ed i seguenti come meglio distinti e/o richiamati, il tutto nei limiti delle somme di competenza del giudicante adito: l'avviso di addebito e l'iscrizione d'ufficio al relativo registro dei contribuenti, condannando l'ente alla cancellazione dell'iscrizione, e cio' in subordine alla dichiarazione della sua inesistenza, le iscrizioni a ruolo e i ruoli medesimi, la relativa intimazioni di pagamento, anche ex art. 617 cpc per il vizio proprio indicato (mancata indicazione della data di consegna nella copia ricevente); - ritenere e dichiarare che l'opposto non ha diritto a procedere all'esecuzione; - ritenere e dichiarare che nulla deve né
2 dovrà il ricorrente per i motivi sopra esposti;
in estremo subordine, senza per ciò recedere su nulla di quanto esposto, condannare l'opponente per le somme eventualmente accertate come legittime, decurtandone le sanzioni prescritte, gli interessi e gli aggi di riscossione ovvero riducendoli secondo quanto il giudicante riterrà;
- per l'effetto, ordinare all'Ente impositore e al Concessionario, ciascuno nelle proprie qualità, di procedere all'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali e al discarico senza oneri per il contribuente;
- condannare i convenuti, solidalmente e/o nelle loro qualità, al pagamento della intera refusione delle spese processuali da distrarre ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario, anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha offerto a controparte un termine dilatorio per annullare in autotutela gli atti opposti, come formulato a seguire.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva per i vizi relativi agli atti posti in essere dall'Agente della Riscossione;
la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 46/1999, essendo stati regolarmente notificati gli avvisi di addebito, come da documentazione allegata, emessi per il recupero della contribuzione IVS dovuta dal ricorrente per l'iscrizione nella Gestione
Artigiani dal 02/2001 al 13/07/2020; l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non avendo fornito la prova della tempestività dell'opposizione che gravava sul ricorrente;
contestava l'intervenuta prescrizione, poiché l' aveva fornito documentazione comprovante la notifica a Controparte_2 controparte dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90117507 41 000 (deposito presso la Casa comunale con avviso spedito il 28/10/22 con raccomandata AR, consegnata il 10/11/22), nonché per la sospensione dei termini disposta a causa della pandemia, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito (Cfr.. Cass. Civ.,
Sez. I, Ord. 15.01.2025 n. 960; Corte di Appello di Roma n. 3012/2024; Corte di Appello di Torino 142/23;
Tribunale di Catania, Sent. n. 1427/2023).
L' , restava intimata. Controparte_2
Con ordinanza del 06.06.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 19.09.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.11.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi
3 ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Ciò premesso occorre, verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
La Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art.
24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo
4 avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore.” (Cfr.: Cass. Ordinanza n. 14990 del 20.07.2016; Cass. Ordinanza n. 8931 del 19.04.2011).
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo dell'irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento, dell'omessa notifica degli avvisi di addebito, ecc. - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano fatti estintivi della pretesa contributiva (mancanza dei presupposti;
prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo ex art. 24 della L
5 46/1999 ovvero fatti successivi alla formazione del titolo (prescrizione successiva) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
Preliminarmente va evidenziato, come in tutti i casi di opposizione soggetta a termini perentori (si veda in tema di opposizione al decreto ingiuntivo l'art. 641 c.p.c., allo stato passivo ex art. 98 l.fall., all'ordinanza ingiunzione ex lege 689/1981, agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), è onere della parte che propone l'opposizione dimostrare l'avvenuto rispetto del termine perentorio, indipendentemente dall'eventuale eccezione della parte resistente, in quanto l'esame sul rispetto dei termini spetta esclusivamente al giudice, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e la decadenza dal potere di proporre l'opposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Parte opponente era dunque onerata dal dovere di rendere conoscibile al giudice la data della notifica dell'atto avverso il quale presenta l'opposizione (Cfr.: Trib. Agrigento, 29/11/1995; Trib. Milano, 25/9/1995, Corte
Appello Firenze 24/4/1994; Cass. 2898/93).
Orbene, tenuto conto della mancata indicazione della data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell'atto opposto, va dichiarata tardiva l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non avendo assolto all'onere probatorio su di essa ricadente.
Quanto all'omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione qui opposta, si evidenzia che CP_ dall'esame della documentazione prodotta dall' – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – risulta sconfessata l'eccezione della loro mancata notificazione;
infatti, essi risultano regolarmente notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per posta ordinaria all'indirizzo del destinatario.
Infatti, i predetti avvisi di addebito risultano notificati a mezzo del servizio postale ordinario rispettivamente con raccomandata a/r n. 65035755504-1, in data 21.05.2016 (ovvero dieci giorni dopo il lasciato avviso di deposito, 11.05.2016), n. 65037464903-9, in data 17.11.2016, n. 66545346356-4, in data 26.09.2017 e n.
66548055314-9, in data 28.06.2018, per come risulta dai relativi avvisi di ricevimento allegati in atti.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del
6 servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito
7 della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza”. CP_ Ne consegue che la notificazione dei predetti avvisi di addebito eseguita direttamente dall' mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di non dovutezza nel merito del debito e della prescrizione maturata prima della loro notifica – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
8 Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso, quindi, il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Giova, infine, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del
9 diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Orbene la notifica gli avvisi di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è cominciato a decorrere ex novo.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei citati atti, occorre CP_ innanzi tutto evidenziare che l non ha fornito la prova dell'effettiva notificazione dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90117507 41 000 e stante la mancata prova della data di notificazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata – deve ritenersi prendendo a riferimento la data di emissione del predetto atto (12.04.2024) che il termine prescrizionale non era ancora maturato, secondo una valutazione più aderente agli elementi desumibili dall'intero giudizio.
Infatti, gli avvisi di addebito risultano notificati rispettivamente in data 21.05.2016, 17.11.2016, 26.09.2017 e
28.06.2018, e quindi il termine di prescrizione andava a maturare rispettivamente il 21.05.2021, 17.11.2021,
26.09.2022 e 28.06.2023.
Inoltre, sulla scadenza del termine prescrizionale assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
10 Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021.
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
11 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Quindi, i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre
2023 (Cfr.: Corte di Appello di Roma n. 3012/2024).
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva si deve aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, nessuna prescrizione si ritiene essere maturata nel caso di specie, poiché alla sua naturale scadenza (21.05.2021, 17.11.2021,
26.09.2022 e 28.06.2023) il termine ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021 e prorogato fino al
31.12.2023 va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
3. Spese.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.01.2025 da nei confronti e dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., e compensa le spese tra le parti.
2. Dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
12 3. Rigetta l'opposizione all'esecuzione, perché non prescritti, e per l'effetto dichiara dovuto il credito vantato dall'ente previdenziale resistente nella parte de quo ed incorporato nell'intimazione di pagamento in atti.
4. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., come in epigrafe indicato, che liquida Controparte_1 in complessivi € 2.608,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 21.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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