Sentenza 26 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.
Commentario • 1
- 1. Sicurezza sul luogo di lavoro e norme antinfortunistiche: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2005, n. 6360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6360 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO EP - Presidente - del 26/01/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 155
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 26068/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO SO PP, n. a Milano 23.10.1961;
avverso la sentenza Corte Appello Milano in data 5 aprile 2004. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZUMBO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. Pierluigi Varischi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 5 aprile 2004, la Corte di Appello di Milano condannava Lo GR EP alla pena di euro 156 di multa per il reato di cui all'art. 590 C.P.. L'imputato proponeva ricorso per inosservanza di legge e manifesta illogicità della motivazione sostenendo che la Corte di merito, quale giudice di rinvio, non si era uniformata alla sentenza della Corte di Cassazione del 15 maggio 2001 ed aveva basato la sua sentenza di condanna sulla "carenza dell'organizzazione del lavoro e della collocazione del posto di lavoro".
Il ricorso non è fondato.
La sentenza della Corte di Cassazione aveva individuato due punti di censura:
1) La sentenza impugnata non indica con la dovuta precisione quali accorgimenti dovessero essere applicati, in via di prudenza, a quel particolare tipo di scala per scongiurare le cadute da essa. 2) Nè, di conseguenza, spiega il nesso causale tra la ritenuta omissione di cautela e l'evento lesivo della persona del lavoratore da valutarsi previo accertamento delle modalità della caduta. Ed il giudice di rinvio, con congrua e logica motivazione, si è uniformato a tale decisione.
Il Tribunale e la Corte di Appello hanno accertato che "risulta dalle dichiarazioni della persona infortunata che il compito al quale doveva assolvere era tale da implicare, quando effettuava la pulizia e si inceppava la taglierina, un continuo salire e scendere dalla scala per raggiungere la taglierina a 18 metri di distanza, per tornare rapidamente nel punto dove doveva effettuare le pulizie prima che il materiale si raffreddasse rendendo più difficile l'asportazione"; "chiarito che le misure organizzative opportune sarebbero consistite nella presenza di altro operaio o in una diversa dislocazione degli impianti o in una scala che meglio garantisse dal rischio di cadute"; "la violazione del dovere di prudenza è stata ravvisata proprio nel fatto che fosse previsto, sia pure solo a fine ciclo, un tipo di intervento intrinsecamente pericoloso per la concitazione che i tempi imponevano". Ed è stato, pure, spiegato "il nesso causale tra la omissione di cautela derivante dalle modalità di organizzazione del lavoro e l'evento lesivo, accertando che la caduta del lavoratore è stata determinata anche dalla concitazione conseguente alla necessità di compiere più operazioni in tempi ravvicinati e cioè salendo e scendendo in continuazione dalla scala e raggiungendo la taglierina posta a 18 metri di distanza per poi tornare in cima alla scala".
È in tema di infortunistica sul lavoro... non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 C.C. ai fini della più efficace tutela della integrità fisica del lavoratore".
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2005