Art. 3.
Nei corsi superiori di alcuni Istituti magistrali il Ministro per la pubblica istruzione puo' aggiungere, a tutti gli effetti scolastici, agli insegnamenti prescritti dall' art. 55 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 quello dell'agraria e computisteria rurale.
Nei corsi superiori di alcuni Istituti magistrali il Ministro per la pubblica istruzione puo' aggiungere, a tutti gli effetti scolastici, agli insegnamenti prescritti dall' art. 55 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 quello dell'agraria e computisteria rurale.