Art. 5.
Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonche' la gommatura sul lembo di chiusura.
Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonche' la gommatura sul lembo di chiusura.