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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2250/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to SERGO EMANUELE, ricorrente contro
) difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to SORAMEL ESTER, resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente
1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in Bratislava il 21.6.2003 alle seguenti condizioni:
- disporsi l'assegnazione della casa coniugale al sig. che ivi vivrà CP_1 con i figli e Persona_1 Persona_2
1 - darsi atto che entrambi i coniugi continueranno a pagare il mutuo e le spese del conto corrente comune al 50% così come la polizza assicurativa sulla casa sempre al 50%;
- darsi atto che la madre provvederà al mantenimento ordinario diretto di in quanto con lei convivente;
Persona_3
- darsi atto che la madre percepirà integralmente l'a.u.u. per la figlia mentre il padre quello per Persona_2
- darsi atto che il padre provvederà al mantenimento ordinario diretto di
Persona_2
- porsi a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 175,00 Persona_1 mensili, salva rivalutazione ex indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese;
- ripartirsi le spese straordinarie riguardanti i figli nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre – spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
- compensarsi le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.9.2025 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
21/06/2003 con e che dalla loro unione sono nati i Controparte_1 figli , e Persona_4 Persona_5
tutti maggiorenni ma non economicamente Persona_6 autosufficienti, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Non si è opposta all'assegnazione della casa coniugale al marito, convivente con i due figli maschi, e alla ripartizione giusta metà della rata del mutuo cointestato. Si è proposta di contribuire al mantenimento dei figli maschi versando un assegno di euro 100,00 complessivi e di provvedere all'integrale mantenimento della figlia.
2 Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto la previsione di un diverso e maggiore assegno a carico della moglie per il mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 complessivi.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 22.12.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle varie questioni controverse e, autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le stesse hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice istruttore ha, quindi, autorizzato i coniugi a vivere separatamente disponendo in via provvisoria in conformità agli accordi raggiunti.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore. Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi,
[...]
nata in [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data
[...]
21/06/2003 in BRATISLAVA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di VARMO dell'anno 2003 al n. 3 parte II serie C, alle seguenti condizioni:
- assegna la casa coniugale al sig. che ivi vivrà con i figli CP_1 [...]
e Persona_1 Persona_2
- dà atto che entrambi i coniugi continueranno a pagare al 50% ciascuno il mutuo, le spese del conto corrente comune e la polizza assicurativa sulla casa;
- dà atto che la madre provvederà al mantenimento ordinario diretto di in quanto con lei convivente;
Persona_3
- dà atto che il padre provvederà al mantenimento ordinario diretto di
Persona_2
- dà atto che la madre percepirà integralmente l' per la figlia, mentre il CP_2 padre percepirà integralmente l'a.u.u. per Persona_2
- pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 175,00 Persona_1 mensili, salva rivalutazione ex indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese;
- ripartisce le spese straordinarie riguardanti i figli nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre – spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
- compensa le spese di lite tra le parti.
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo
4 il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
5
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to SERGO EMANUELE, ricorrente contro
) difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to SORAMEL ESTER, resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente
1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in Bratislava il 21.6.2003 alle seguenti condizioni:
- disporsi l'assegnazione della casa coniugale al sig. che ivi vivrà CP_1 con i figli e Persona_1 Persona_2
1 - darsi atto che entrambi i coniugi continueranno a pagare il mutuo e le spese del conto corrente comune al 50% così come la polizza assicurativa sulla casa sempre al 50%;
- darsi atto che la madre provvederà al mantenimento ordinario diretto di in quanto con lei convivente;
Persona_3
- darsi atto che la madre percepirà integralmente l'a.u.u. per la figlia mentre il padre quello per Persona_2
- darsi atto che il padre provvederà al mantenimento ordinario diretto di
Persona_2
- porsi a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 175,00 Persona_1 mensili, salva rivalutazione ex indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese;
- ripartirsi le spese straordinarie riguardanti i figli nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre – spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
- compensarsi le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.9.2025 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
21/06/2003 con e che dalla loro unione sono nati i Controparte_1 figli , e Persona_4 Persona_5
tutti maggiorenni ma non economicamente Persona_6 autosufficienti, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Non si è opposta all'assegnazione della casa coniugale al marito, convivente con i due figli maschi, e alla ripartizione giusta metà della rata del mutuo cointestato. Si è proposta di contribuire al mantenimento dei figli maschi versando un assegno di euro 100,00 complessivi e di provvedere all'integrale mantenimento della figlia.
2 Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto la previsione di un diverso e maggiore assegno a carico della moglie per il mantenimento dei figli pari ad euro 400,00 complessivi.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 22.12.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle varie questioni controverse e, autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le stesse hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Il giudice istruttore ha, quindi, autorizzato i coniugi a vivere separatamente disponendo in via provvisoria in conformità agli accordi raggiunti.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore. Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Ulteriori questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi,
[...]
nata in [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data
[...]
21/06/2003 in BRATISLAVA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di VARMO dell'anno 2003 al n. 3 parte II serie C, alle seguenti condizioni:
- assegna la casa coniugale al sig. che ivi vivrà con i figli CP_1 [...]
e Persona_1 Persona_2
- dà atto che entrambi i coniugi continueranno a pagare al 50% ciascuno il mutuo, le spese del conto corrente comune e la polizza assicurativa sulla casa;
- dà atto che la madre provvederà al mantenimento ordinario diretto di in quanto con lei convivente;
Persona_3
- dà atto che il padre provvederà al mantenimento ordinario diretto di
Persona_2
- dà atto che la madre percepirà integralmente l' per la figlia, mentre il CP_2 padre percepirà integralmente l'a.u.u. per Persona_2
- pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 175,00 Persona_1 mensili, salva rivalutazione ex indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese;
- ripartisce le spese straordinarie riguardanti i figli nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre – spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
- compensa le spese di lite tra le parti.
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo
4 il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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