TAR Torino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 383
TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 2-bis e 6-bis del d. lgs. 28/2011. Violazione dell’art. 20, comma 8, e dell’art. 22 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Violazione dell’art. 17-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dell’art. 146 del codice dei beni culturali. Eccesso di potere per illogicità della motivazione, ingiustificata contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto

    Il Tribunale ha ritenuto che il parere della Soprintendenza fosse tardivo e avesse un improprio carattere vincolante, in contrasto con l'art. 22 del D. Lgs. 199/2021. Ha sottolineato che la norma esclude che l'esistenza di un vincolo paesaggistico renda l'area inidonea e che il parere dell'autorità tutoria può essere superato dall'autorità competente all'autorizzazione in caso di mancata espressione entro i termini.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del codice dei beni culturali. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto

    Il secondo motivo di gravame è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 383
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 383
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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