Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00383/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01626/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2024, proposto da
La Nuova Rotonda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Federica Puccinelli e Carlo Alberto Chiorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliati in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Comune di Quaregna, Regione Piemonte, Welt Sole Uno S.r.l., Semperlux S.r.l. e Noi Sport S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, prot. n. MIC|MIC_SABAP-NO|12/08/2024|001882-P; Class. 34.43.04/896.1 del 12 agosto 2024, avente a oggetto “Quaregna Cerreto (BI), area prativa lungo via Piave snc, catastalmente distinta al N.C.T. del Comune di Quaregna Cerreto, sezione B, al Foglio 2, mappali 139, 450, 452 – Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 656,60 Kw” e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, segnatamente della nota prot. n. 4565 del 5 aprile 2024 di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente La Nuova Rotonda S.r.l. ha presentato in data 2.8.2023 la dichiarazione di inizio lavori asseverata (“DILA”) per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, corredato della relativa linea di connessione alla rete elettrica esistente; il progetto prevedeva la posa di moduli a terra di potenza complessiva pari a 656,60 kWp su alcuni terreni siti nel comune di Quaregna Cerreto, aventi superficie complessiva pari a 10.230,00 mq e in relazione ai quali la Società aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto del diritto venticinquennale di superficie.
2. L’area di insistenza dell’impianto ha destinazione agricola (doc. 2 ricorrente) e soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, tuttavia si trova nelle vicinanze del laghetto artificiale “Fonteviva”, il quale, benché non censito dal Piano Paesaggistico Regionale (“PPR”) di cui alla DGR n. 53-11975 del 4.8.2009, è qualificato come “lago” dal Comune ai sensi della disciplina attuativa del relativo art. 15 in ragione del perimetro dello specchio d’acqua superiore a 500 m, cosicché sulle superfici circostanti insiste per un raggio di 300 m il pertinente vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Alla luce della citata disciplina vincolistica, in data 29.2.2024 la Società ha, quindi, presentato al Comune la pertinente domanda di autorizzazione paesaggistica (doc. 3 ricorrente); l’Ente Locale, con nota prot. n. 1286 del 5.3.2024 (doc. 4 ricorrente), ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ha richiesto il parere di competenza alla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
4. Con nota prot. n. 4565 del 5.4.2024 (doc. 5 ricorrente), la Soprintendenza territoriale ha comunicato i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, cui sia il Comune che la Società hanno replicato con proprie osservazioni (doc. 6 e doc. 7 ricorrente), quest’ultima precisando che il progetto ricadeva in area idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter), n. 1, del citato D. Lgs. n. 199/2021.
5. In data 24.6.2024, in assenza di definitive determinazioni dell’Autorità tutoria, il Comune ha, quindi, rilasciato alla Società il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ritenendo l’area oggetto di intervento “idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi del D.lgs. 199/2021 art. 20, comma 8, lettera c-ter” ; l’Ente Locale, nel determinarsi positivamente, ha superato le considerazioni reiettive anticipate dalla Soprintendenza con la sopra citata comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 e vertenti sul preteso pregiudizio dell’impianto ai beni e ai valori paesaggistici tutelati dal vincolo, richiamando le proprie, contrarie osservazioni presentate in sede procedimentale nonché quelle della Società proponente ed evidenziando che l’Amministrazione statale “non ha espresso o confermato il proprio parere entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni e/o controdeduzioni in merito al prospettato provvedimento di diniego da parte della Soprintendenza e che la scrivente Amministrazione ritiene di dover provvedere sull’istanza presentata …” (doc. 8 ricorrente).
6. Con la gravata nota prot. n. MIC|MIC_SABAP-NO|12/08/2024|001882-P, Class. 34.43.04/896.1 del 12.8.2024, la Soprintendenza ha emanato un preteso parere vincolante negativo rispetto alla realizzazione dell’impianto, corredandolo della perentoria richiesta al Comune di “provvedere con la massima tempestività possibile all’annullamento in via di autotutela amministrativa dell’autorizzazione paesaggistica n. 22/24, rilasciata con nota prot. 3704 del 24 giugno 2024, e all’imposizione del diniego alla realizzazione del suddetto impianto. Ciò anche al [fine] di non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali di cui alla Parte quarta del Codice dei beni culturali” (doc. 9 ricorrente, pag. 9).
7. Avverso l’atto della Soprintendenza è come in epigrafe insorta la Società interessata, chiedendone l’annullamento sulla base dei motivi come di seguito rubricati e sunteggiati:
I. Violazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 2-bis e 6-bis del d. lgs. 28/2011. Violazione dell’art. 20, comma 8, e dell’art. 22 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Violazione dell’art. 17-bis della l. 7 agosto 5 1990 n. 241. Violazione dell’art. 146 del codice dei beni culturali. Eccesso di potere per illogicità della motivazione, ingiustificata contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto . La prima doglianza si incentra sulla classificazione dell’area trasformanda tra quelle idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8 del D. Lgs. 199/2021, poiché la stessa, oltre a trovarsi “in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale”, non risulta gravata da “(…) vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42” , poiché la disciplina tutoria ivi insistente ricade tra quelle contenute nella parte terza del citato Codice. In ragione della potenza dell’impianto, inferiore a 1 MW, nonché della qualificazione dell’area su cui insiste tra quelle idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter) del citato D. Lgs. n. 199/2021, secondo la Società l’intervento andava integralmente assoggettato al regime giuridico della DILA di cui al D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, il quale non prevede valutazioni ambientali e paesaggistiche; secondo la prospettazione ricorsuale, in ogni caso, il tardivo parere reso dalla Soprintendenza non poteva essere vincolante poiché, ai sensi dell’art. 22 co. 1 del D. Lgs. n.199/2021 e con riferimento alle aree idonee, “l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione” . Secondo la Società, inoltre, la tardività dell’atto non può essere superata neppure applicando al procedimento i termini ordinari previsti dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del codice dei beni culturali. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto .
La Soprintendenza, anziché compiere la “verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato” , ovvero tra il progetto di impianto fotovoltaico e il lago Fonteviva e le aree circostanti per una profondità di 300 metri, si sarebbe illegittimamente concentrata su elementi spazialmente distanti ed estranei.
8. Si sono costituiti in giudizio l’intimato Ministero e la Soprintendenza territoriale.
9. La Società deducente ha replicato alla difese dell’Avvocatura di Stato eccependo in via preliminare l’inammissibilità di tutte le contestazioni da quest’ultima mosse alla legittimità dei provvedimenti rilasciati dal Comune, in quanto proposte per la prima volta nella memoria ex art. 73 c.p.a. del 11.11.2025, depositata all’interno di un giudizio instaurato da un soggetto terzo che, per di più, non ha ad oggetto i provvedimenti comunali di cui la Soprintendenza lamenta l’illegittimità.
10. All’udienza pubblica del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è fondato nei sensi e limiti appresso precisati.
12. Quale necessaria premessa alla disamina nel merito dell’impugnativa va chiarito che l’odierno thema decidendum è circoscritto al vaglio di legittimità del gravato parere della Soprintendenza, cosicché, in accoglimento della pertinente eccezione di parte ricorrente, non può fare qui ingresso l’esame dei vizi che, secondo la difesa erariale, affliggerebbero le non impugnate determinazioni e le autorizzazioni comunali rese in relazione al realizzando impianto fotovoltaico.
13. Quanto al merito del ricorso, ai sensi dell’art. 4 co. 2-bis del D. Lgs. 28/2011 ratione temporis vigente, “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché', senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente” .
14. L’ivi citata norma transitoria di cui all’art. 20 co. 8 del D.lgs. n. 199/2021 riconosce come idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, tutte le aree agricole che, come in specie, sono racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, purché le stesse non siano sottoposte a vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio. In tal modo la legge, in via transitoria e in attesa del doveroso esercizio del potere discrezionale per la individuazione delle superfici e delle aree idonee, mediante i decreti statali contemplati al comma 1 dello stesso articolo 20 e le successive leggi regionali, ha eseguito un bilanciamento tra i contrapposti interessi, costituzionalmente protetti.
15. L’art. 20 co. 8 del D.lgs. n. 199/2021 in ultimo richiamato, pertanto, non considera di per sé preclusiva alla localizzazione dell’impianto la sussistenza di un vincolo paesaggistico ma solo quella “di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42” (ossia vincoli relativi a “beni culturali”). La valenza paesaggistica dell’area, limitatamente agli impianti di piccole dimensioni come quello in esame, è tuttavia tutelata dal coordinamento col 3° comma dell’art. 20 che afferma, con riferimento ai decreti attuativi ma con indicazione riferibile anche al regime transitorio, la necessità di “tener conto” delle esigenze di tutela del paesaggio, senza che si possa addivenire ad una automatica preclusione del regime semplificatorio della c.d. DILA, riservato ai piccoli impianti. In proposito merita menzione un pertinente arresto giurisprudenziale, a mente del quale “non appare dunque condivisibile, in un corretto coordinamento tra i 2 commi della medesima disposizione, la tesi della ricorrente secondo la quale in regime transitorio potrebbe completamente prescindersi dal valore paesaggistico dell’area, occorrendo invece – al di là della sussistenza di un vincolo paesaggistico - una valutazione concreta del singolo caso in ordine a particolari evidenze paesaggistiche meritevoli di pregio, fermo rimanendo che l’esistenza di un vincolo paesaggistico nel sito non può costituire in via aprioristica un fattore impeditivo della realizzabilità dell’impianto” (TAR Sardegna, I, 6.11.2023 n. 844).
16. A ben vedere, tuttavia, nella presente fattispecie non rileva la sottrazione tout court dell’intervento al vaglio paesaggistico, avendo il proponente compilato l’appropriata istanza ed ottenuto dal Comune il provvedimento richiesto (docc. 3, 8 e 10 ricorrente); si palesa, invece, dirimente ai fini del decidere chiarire se la mancata menzione in sede di istanza paesaggistica della localizzazione dell’impianto all’interno di un’area idonea ex art. 20 co. 8 lett. c ter) del D.lgs. 199/2021 possa indurre questo Collegio a concludere per la tempestività e vincolatività del gravato parere ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 reso dalla Soprintendenza.
L’assunto della tempestività e vincolatività va disatteso per le seguenti ragioni.
La deducente ha rivendicato la collocazione del progetto in area idonea nelle osservazioni procedimentali (documento n. 7) ma le stesse sono state in parte qua respinte dalla Soprintendenza con la generica affermazione che “pur rientrando, infatti, nelle “aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”, e pur essendo priva di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali, l’area in argomento risulta tuttavia non compatibile sotto il profilo paesaggistico” .
17. Orbene, la trascritta affermazione amministrativa si pone in frontale contrasto con l’art. 22 del D. Lgs n. 199/2021 vigente ratione temporis , dedicato alla costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, laddove sancisce che “a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo” . La norma legislativa di riferimento, infatti, esclude espressamente che l’esistenza di un vincolo paesaggistico possa di per sé rendere la pertinente area inidonea ad ospitare un impianto, prevedendo, al contrario, che il parere dell’autorità tutoria può essere superato dall’autorità competente all’autorizzazione, la quale riceve piena legittimazione a provvedere decorso il termine normativamente assegnato per l’espressione del parere paesaggistico.
18. Nel caso di specie la Soprintendenza, pur riconoscendo espressamente che l’area interessata dal progetto possedeva entrambi i requisiti menzionati dall’art. 20 co. 8 del D. Lgs. n. 199/2021, non si è determinata nel rispetto del successivo art. 22, poiché, oltre a esprimere tardivamente le proprie valutazioni e conferire loro un improprio carattere vincolante, ha imposto all’autorità comunale di “…provvedere con la massima tempestività possibile all’annullamento in via di autotutela amministrativa dell’autorizzazione paesaggistica n. 22/2024, rilasciata con nota prot. n. 3704 del 24 giugno 2024, e all’imposizione del diniego alla realizzazione del suddetto impianto. Ciò anche al di non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali di cui alla Parte quarta del Codice dei beni culturali” .
19. Il carattere vincolante del parere è infatti smentito dal visto tenore dell’art. 22 del D. Lgs. n. 199/2021, mentre la sua tardività è confermata dalla ricostruzione dell’ iter cronologico del relativo procedimento, avviato a partire dalla nota comunale di avvio del 5.3.2024; in particolare, lo stesso parere negativo menziona nell’ incipit la nota prot. n. 4565 del 5.4.2024 con cui l’Amministrazione statale ha comunicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta, nonché le osservazioni pervenute dal Comune (nota prot. n. 2064 del 12.4.2024, assunta agli atti con prot. n. 4960 del 15.4.2024) e dal soggetto proponente (pec del 17.4.2024, assunta agli atti con prot. n. 5203 del 18.4.2024) e, infine, l’autorizzazione paesaggistica comunale n. 22/2024 (rilasciata con nota prot. n. 3704 del 24.6.2024 e assunta agli atti della Soprintendenza con prot. n. 8550 del 26.6.2024). In tale contesto, considerato che l’impugnato parere negativo è stato reso il 12.8.2024, risulta pacificamente tardivo rispetto a quanto stabilito dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, anche computando la sospensione dei termini connessa all’esercizio del contraddittorio procedimentale di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990. Vale, dunque, la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 del menzionato art. 22 del D. Lgs. 199/2021, secondo cui “decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione” , cosicché il Comune ha legittimamente assunto le determinazioni di competenza.
20. In conclusione, il ricorso va accolto, restando assorbito il secondo motivo di gravame (la stessa ricorrente qualifica come dirimenti i vizi dedotti con la prima censura).
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il parere impugnato.
Condanna il Ministero della Cultura a corrispondere alla ricorrente la somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI UC, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | GI UC |
IL SEGRETARIO