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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/12/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2354/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PERNA FRANCESCA;
elettivamente domiciliato in C.DA FOSSO BACILE N. 6/A - MONTELUPONE, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. GIANFELICI ROBERTO;
elettivamente domiciliato in VIA SPALATO 98 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: garanzia per vizi bene mobile
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 21.11.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata, e quindi da respingersi, la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti della ditta individuale intesa alla riduzione del prezzo di Controparte_2 acquisto dell'autocarro Peugeot Boxer tg. FP930WN acquistato in data 14.09.2022 per il prezzo di euro 18.000,00 oltre iva, chilometri 85.450, riduzione dedotta in euro 9.073,78 “…quale differenza tra il costo di acquisto del mezzo e quanto pagato per l'eliminazione del vizio [ndr. euro
8.926,22] …”, specificatamente consistito nel persistente eccessivo consumo di olio motore che ne ha causato l'arresto improvviso.
pagina 1 di 3 1.1 - Parimenti infondata, e per questo da respingersi, la domanda risarcitoria avanzata per il danno, da liquidarsi in via equitativa, asseritamente patito per l'impossibilità di utilizzare l'autocarro durante il periodo del fermo tecnico.
2 - Ricostruendo in fatto:
- il 11.10.2022, circa un mese dopo l'acquisto, l'autocarro presentava un eccessivo consumo di olio motore;
si rivolgeva l'attore, su invito del venditore, all'officina
[...]
che provvedeva a: sostituire il filtro dell'olio e l'olio Controparte_3 motore;
sistemare tubazione che perdeva olio;
appore i sigilli sul tappo d'imbocco dell'olio, sulla stecca d'olio e sul tappo di scarico d'olio sulla coppa.
- dopo due mesi si ripresentava il medesimo problema e l'attore si rivolgeva, sempre su invito del venditore, all'officina Frontalini di Staffolo;
l'autocarro veniva poi dal meccanico trasferito presso la per la rettifica del motore;
il veicolo veniva Controparte_4 riconsegnato il 10.01.2023;
- dopo aver percorso 100 km l'autocarro segnalava ancora un eccessivo consumo di olio motore;
così l'attore, con il benestare della venditrice, si rivolgeva all'officina Controparte_5 che avanzava richiesta di attivazione della garanzia per la consigliata sostituzione del motore;
l'istanza di garanzia veniva respinta dalla “… in quanto il medesimo intervento (da CP_6 intendersi come riparazione del medesimo vizio, ndr) era già stato eseguito…”;
- il 01.03.2024, mentre il era stata restituito il mezzo e continuava ad usarlo Persona_1 provvedendo a frequenti rabbocchi di olio motore- stava percorrendo l'autostrada A14, il veicolo interrompeva la sua marcia nei pressi del casello di Senigallia;
l'autocarro veniva trasportato dal Cont soccorso resso l'officina la autorizzata che provvedeva alla Controparte_8 CP_5 sostituzione dell'intero motore al prezzo complessivo di euro 8.926,22 oltre iva, come si evince dalla fattura n. 1534/2024.
3 - Individuando la causa del fermo motore nell'eccessivo consumo dell'olio e asserendo la preesistenza del vizio dalla consegna dell'autocarro nonché l'inadeguatezza dell'intervento di rettifica eseguito dall'officina l 10.01.2023, il chiede: ex art. 1492 la riduzione del CP_4 Pt_1 prezzo corrisposto e il risarcimento del danno patito, in punto di lucro cessante, per i mancati guadagni che avrebbe potuto realizzare durante il periodo di fermo tecnico.
4 – Impossibile verificare in questa sede la causa della rottura del motore, reso al fornitore del motore revisionato montato in sostituzione dalla , dall'istruttoria è emerso che Controparte_8
l'improvviso arresto di marcia dell'autocarro è stato causato dalla rottura della cinghia di distribuzione che, a sua volta, ha danneggiato la testata del motore. Sul punto il teste Tes_1
pagina 2 di 3 socio e capo officina della alla quale si è rivolto l'attore e che ha Tes_2 Controparte_8 provveduto alla sostituzione del motore, all'udienza del 02.09.2025 ha precisato che “… l'auto entrava in officina per motore fermo e abbiamo verificato la rottura della cinghia di distribuzione”; testimonianza coerente con quanto dallo stesso già affermato nella dichiarazione allegata dall'attore del seguente tenore letterale “… ad un primo esame [ndr sull'autocarro] è stato rilevato uno strappo alla cinghia di distribuzione ed in seguito alla diagnosi strumentale più approfondita sono emersi ingenti danni alla testata del motore che quindi era da sostituire…”.
4.1 - Dunque, la causa dello spegnimento improvviso del motore non è riconducibile dell'eccessivo consumo di olio motore, sia perché quest'ultimo non causa la rottura della cinghia di distruzione sia perché laddove fosse quest'ultima immersa in olio, quello che lubrifica i pistoni e la testata (c.d. olio motore, il cui consumo eccessivo è stato più volte denunciato) è diverso rispetto a quello che lubrifica invece la cinghia di distribuzione.
5 – La rottura della cinghia di distribuzione non è un vizio di per sé ma un normale guasto legato all'usura.
Pur a considerarlo “vizio occulto”, la garanzia sarebbe ugualmente inoperante perchè oltre il termine di vigenza (“12 mesi di garanzia c/o cfr. all. 1 della citazione): la CP_6 riscontrata rottura si è verificata il 01.03.2024, oltre un anno dalla consegna dell'autocarro da parte del venditore il 14.09.2022 ed anche oltre un anno dalla consegna successiva alla rettifica dei cilindri (10.1.23), occasione nella quale l' ha provveduto anche alla Controparte_4 sostituzione della cinghia (cfr. all. 3 di parte attrice, con fattura emessa dalla convenuta CP_2
).
[...]
6 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, respinge le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_9
; NA la a sostenere le spese del giudizio che liquida in
[...] Parte_1 favore della in euro 2.500,00 per compensi Controparte_9 professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 9 dicembre 2025. Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2354/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PERNA FRANCESCA;
elettivamente domiciliato in C.DA FOSSO BACILE N. 6/A - MONTELUPONE, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. GIANFELICI ROBERTO;
elettivamente domiciliato in VIA SPALATO 98 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: garanzia per vizi bene mobile
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 21.11.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata, e quindi da respingersi, la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti della ditta individuale intesa alla riduzione del prezzo di Controparte_2 acquisto dell'autocarro Peugeot Boxer tg. FP930WN acquistato in data 14.09.2022 per il prezzo di euro 18.000,00 oltre iva, chilometri 85.450, riduzione dedotta in euro 9.073,78 “…quale differenza tra il costo di acquisto del mezzo e quanto pagato per l'eliminazione del vizio [ndr. euro
8.926,22] …”, specificatamente consistito nel persistente eccessivo consumo di olio motore che ne ha causato l'arresto improvviso.
pagina 1 di 3 1.1 - Parimenti infondata, e per questo da respingersi, la domanda risarcitoria avanzata per il danno, da liquidarsi in via equitativa, asseritamente patito per l'impossibilità di utilizzare l'autocarro durante il periodo del fermo tecnico.
2 - Ricostruendo in fatto:
- il 11.10.2022, circa un mese dopo l'acquisto, l'autocarro presentava un eccessivo consumo di olio motore;
si rivolgeva l'attore, su invito del venditore, all'officina
[...]
che provvedeva a: sostituire il filtro dell'olio e l'olio Controparte_3 motore;
sistemare tubazione che perdeva olio;
appore i sigilli sul tappo d'imbocco dell'olio, sulla stecca d'olio e sul tappo di scarico d'olio sulla coppa.
- dopo due mesi si ripresentava il medesimo problema e l'attore si rivolgeva, sempre su invito del venditore, all'officina Frontalini di Staffolo;
l'autocarro veniva poi dal meccanico trasferito presso la per la rettifica del motore;
il veicolo veniva Controparte_4 riconsegnato il 10.01.2023;
- dopo aver percorso 100 km l'autocarro segnalava ancora un eccessivo consumo di olio motore;
così l'attore, con il benestare della venditrice, si rivolgeva all'officina Controparte_5 che avanzava richiesta di attivazione della garanzia per la consigliata sostituzione del motore;
l'istanza di garanzia veniva respinta dalla “… in quanto il medesimo intervento (da CP_6 intendersi come riparazione del medesimo vizio, ndr) era già stato eseguito…”;
- il 01.03.2024, mentre il era stata restituito il mezzo e continuava ad usarlo Persona_1 provvedendo a frequenti rabbocchi di olio motore- stava percorrendo l'autostrada A14, il veicolo interrompeva la sua marcia nei pressi del casello di Senigallia;
l'autocarro veniva trasportato dal Cont soccorso resso l'officina la autorizzata che provvedeva alla Controparte_8 CP_5 sostituzione dell'intero motore al prezzo complessivo di euro 8.926,22 oltre iva, come si evince dalla fattura n. 1534/2024.
3 - Individuando la causa del fermo motore nell'eccessivo consumo dell'olio e asserendo la preesistenza del vizio dalla consegna dell'autocarro nonché l'inadeguatezza dell'intervento di rettifica eseguito dall'officina l 10.01.2023, il chiede: ex art. 1492 la riduzione del CP_4 Pt_1 prezzo corrisposto e il risarcimento del danno patito, in punto di lucro cessante, per i mancati guadagni che avrebbe potuto realizzare durante il periodo di fermo tecnico.
4 – Impossibile verificare in questa sede la causa della rottura del motore, reso al fornitore del motore revisionato montato in sostituzione dalla , dall'istruttoria è emerso che Controparte_8
l'improvviso arresto di marcia dell'autocarro è stato causato dalla rottura della cinghia di distribuzione che, a sua volta, ha danneggiato la testata del motore. Sul punto il teste Tes_1
pagina 2 di 3 socio e capo officina della alla quale si è rivolto l'attore e che ha Tes_2 Controparte_8 provveduto alla sostituzione del motore, all'udienza del 02.09.2025 ha precisato che “… l'auto entrava in officina per motore fermo e abbiamo verificato la rottura della cinghia di distribuzione”; testimonianza coerente con quanto dallo stesso già affermato nella dichiarazione allegata dall'attore del seguente tenore letterale “… ad un primo esame [ndr sull'autocarro] è stato rilevato uno strappo alla cinghia di distribuzione ed in seguito alla diagnosi strumentale più approfondita sono emersi ingenti danni alla testata del motore che quindi era da sostituire…”.
4.1 - Dunque, la causa dello spegnimento improvviso del motore non è riconducibile dell'eccessivo consumo di olio motore, sia perché quest'ultimo non causa la rottura della cinghia di distruzione sia perché laddove fosse quest'ultima immersa in olio, quello che lubrifica i pistoni e la testata (c.d. olio motore, il cui consumo eccessivo è stato più volte denunciato) è diverso rispetto a quello che lubrifica invece la cinghia di distribuzione.
5 – La rottura della cinghia di distribuzione non è un vizio di per sé ma un normale guasto legato all'usura.
Pur a considerarlo “vizio occulto”, la garanzia sarebbe ugualmente inoperante perchè oltre il termine di vigenza (“12 mesi di garanzia c/o cfr. all. 1 della citazione): la CP_6 riscontrata rottura si è verificata il 01.03.2024, oltre un anno dalla consegna dell'autocarro da parte del venditore il 14.09.2022 ed anche oltre un anno dalla consegna successiva alla rettifica dei cilindri (10.1.23), occasione nella quale l' ha provveduto anche alla Controparte_4 sostituzione della cinghia (cfr. all. 3 di parte attrice, con fattura emessa dalla convenuta CP_2
).
[...]
6 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, respinge le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_9
; NA la a sostenere le spese del giudizio che liquida in
[...] Parte_1 favore della in euro 2.500,00 per compensi Controparte_9 professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 9 dicembre 2025. Il Giudice dr. Luigi Reale
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