Sentenza 18 dicembre 2025
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- 1. art. 80 d. lgs. 50/2016La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 1 febbraio 2026
Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2025, sentenza n. 40761 LA MASSIMA “Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto ... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 2. configurabilità del reato ai sensi dell’art. 483 c.p.La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 1 febbraio 2026
Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2025, sentenza n. 40761 LA MASSIMA “Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto ... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 3. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 1 febbraio 2026
Cass. pen., Sez. V, 22 gennaio 2026, sentenza n. 2676 LA MASSIMA “Sussiste il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la... Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2025, sentenza n. 40761 LA MASSIMA “Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto ... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 4. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblicoLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 1 febbraio 2026
Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2025, sentenza n. 40761 LA MASSIMA “Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto ... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 5. Falsa autocertificazione contributiva e delitto di falsità ideologicaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 2 marzo 2026
Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2025, sentenza n. 40761 LA MASSIMA “Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero”. IL CASO La decisione in esame trae origine dal ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la condanna dell'imputata, già statuita in primo grado, per il reato ex articolo 483 c.p. In particolare, veniva contestata la condotta consistita nell'aver falsamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 40761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40761 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Udita la relazione svolta dal Consigliere EG LA;
Udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, GIULIO MONFERINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni dell’avv. MASSIMILIANO DI FUCCIA, quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. MAURO IODICE, per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, insiste per l’accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 6 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronunzia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9 marzo 2022 con la quale l’imputata RA FA è stata condannata alla pena di giustizia limitatamente al reato previsto e punito dall’art.483 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica. A RA, quale legale rappresentante della società DM Costruzioni s.r.l. è contestato di avere falsamente attestato all’Ufficio tecnico del Comune di Penale Sent. Sez. 5 Num. 40761 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 11/11/2025 2 Sparanise di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione all’affidamento diretto dei lavori di realizzazione di un nuovo tratto fognario, laddove non risultava in regola rispetto agli obblighi contributivi previdenziali presso l’INPS, ai sensi dell’art.80 d.lgs. n.50/2016. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputata attraverso il difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 483 cod. pen. e al combinato disposto di cui agli artt. 47 e 38 Dpr. 28 dicembre 2000 e 80 del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui è richiamato l’art. 48- bis dpr. 602/73 vigente al momento della commissione del fatto. La verifica della veridicità della autocertificazione alla data del 29 dicembre 2017 richiede di accertare se a quella data la imputata avesse posto in essere una violazione grave e definitivamente accertata secondo i canoni normativamente specificati in materia. In base alla normativa richiamata la violazione si considera grave se vi sia un omesso pagamento di un importo superiore a quello fissato all’art.48-bis commi 1 e 2 bis DPR 29 settembre 1973 n.602 che al momento del fatto era fissato in euro 10.000,00. Le somme da versare da parte della ricorrente ammontavano a 7.739,60 euro e dunque risultavano di importo inferiore alla soglia di gravità. Si trattava di una somma in relazione alla quale non era ancora intervenuto alcun accertamento di natura definitiva. Infine, non era stata notificata una o più cartelle di pagamento con l’obbligo di adempiere entro 60 giorni come previsto dal Dpr 602/73. Solo quest’ultimo inadempimento risulta ostativo al rilascio del DURC. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen. La Corte territoriale ha escluso l’applicabilità della condizione di non punibilità valorizzando condotte fuori dal perimetro della contestazione penale e addivenendo ad una sostanziale impossibilità di applicare l’istituto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è configurabile solo nei casi in 3 cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413). Il principio è stato ripreso e confermato da numerose pronunce, talune delle quali riferite alla fattispecie ex art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247260, secondo la quale integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali). Nella delineata prospettiva, è stato sottolineato come l'atto disciplinato dalle norme di cui agli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa sia per sua natura «destinato a provare la verità» delle circostanze in esso affermate, che concernono fatti, stati e qualità personali (Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, Rv. 242324); in siffatte ipotesi, la natura pubblica dell'atto è stata desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta evincibile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti, che le due disposizioni richiamate assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni. 1.2. Nel caso in esame la falsa autodichiarazione sostituisce il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) attraverso una dichiarazione resa alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis del d.l. n. 70/2011, avente natura di autocertificazione ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000 in merito ad una qualità del dichiarante - regolarità INPS e INAIL – rilevante anche al fine di prevenzione e controllo dell'evasione. Con la conseguenza che solo il possesso della predetta autocertificazione legittima il dichiarante ad essere parte di una serie di rapporti pubblicistici. In virtù di siffatti parametri normativi l'imputata ha attestato l'adempimento di obblighi contributivi previsti dalla legge invece inevasi al momento della presentazione della domanda e estinti solo il mese successivo, con ciò falsamente rappresentando l'esistenza di una qualità o stato dell’ente - la regolarità contributiva – di cui la dichiarante era legale rappresentante, invece insussistente al momento della presentazione della domanda, confortando la dichiarazione falsa con l’allegazione di un falso documento inerente la richiesta all’Inps del Durc contraffatto nella data del 29/12/2017. 4 1.3 La obiezione secondo cui la ricorrente avrebbe avuto diritto a vedersi rilasciato il Durc in quanto gli omessi versamenti contributivi per un importo di circa 7000 euro non risultavano ancora definitivamente accertati e come tali non rientravano nei casi ostativi al rilascio del documento non si confronta con la sentenza impugnata su questo specifico punto laddove evidenzia che la dichiarazione falsa è derivata innanzi tutto dal fatto che al momento della presentazione della dichiarazione difettava il possesso di quel requisito, per la partecipazione all’affidamento diretto di lavori pubblici: quel requisito era falsamente posseduto in quanto non era stato richiesto il rilascio del Durc prima della scadenza del bando. Il documento fu richiesto solo dopo la presentazione della domanda, con falsificazione della data, e ciò con l’evidente finalità di far apparire corretta la documentazione a corredo della domanda e dimostrare falsamente preesistenti o coevi alla stessa il possesso dei requisiti. 1.4. L’ulteriore rilievo secondo cui non sussistevano le condizioni ostative con particolare riferimento alla violazione contributiva definitivamente accertata è confutato dallo stesso contenuto della norma più volte richiamata. Va infatti considerato che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l’art. 80 comma 4 del d. lgs 50/2016 non considera del tutto irrilevante la violazione contributiva grave non definitivamente accertata, così come sarebbe potuta emergere in sede di richiesta del Durc prima della presentazione della dichiarazione. Al riguardo, infatti, il disposto normativo dell’ultima parte dell’art. 80 c. 4 citato stabilisce che: “[..] Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro [..]”. 5 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria ha esaustivamente risposto quanto alla esclusione dell’applicabilità dell’art.131- bis cod. pen. valorizzando le modalità della condotta accertata e la circostanza che la falsa dichiarazione era strumentale all’ottenimento, in assenza dei requisiti prescritti, dell’affidamento di lavori pubblici e quindi del conseguimento di significativi profitti. Sul punto questa Corte ha chiarito che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). 3.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EG LA LU LI