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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/02/2026, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3078/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3283/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - Telefono_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Roberto Bracco 20
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 Difensore_3 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 Napoli Napoli Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712025900001684870000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2448/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1Con ricorso ritualmente proposto l'istante propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 21 gennaio 2025 limitatamente al mancato pagamento della tassa erariale addizionale automobilistica relativamente all'annualità 2019; rileva, tra l'altro, la decadenza/prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono Agenzia delle Entrate Riscossione, Regione Campania, Agenzia delle Entrate direzione 1 e direzione 2 ed impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
In via preliminare va rilevato che il ricorrente impugna l'atto impugnato limitatamente alla tassa addizionale erariale automobilistica. Pertanto, le controdeduzioni riferite all'imposta di registro non assumono alcun rilievo.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione triennale. Tuttavia, nella fattispecie non trattasi di tassa automobilistica ma di tassa addizionale erariale (c.d. superbollo) per la quale si applica, come ritiene la Corte di Cassazione con sentenza n.14116/2009, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., prescrizione nella fattispecie non maturata anche in considerazione dei termini di sospensione per la pandemia. In conformità si è di recente espressa la Corte di Giustizia Tributaria del Lazion con sentenza del 13 febbraio 2024 n. 994/2024.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in ragione dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 9 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3283/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - Telefono_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Roberto Bracco 20
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 Difensore_3 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 Napoli Napoli Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712025900001684870000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2448/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1Con ricorso ritualmente proposto l'istante propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 21 gennaio 2025 limitatamente al mancato pagamento della tassa erariale addizionale automobilistica relativamente all'annualità 2019; rileva, tra l'altro, la decadenza/prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono Agenzia delle Entrate Riscossione, Regione Campania, Agenzia delle Entrate direzione 1 e direzione 2 ed impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
In via preliminare va rilevato che il ricorrente impugna l'atto impugnato limitatamente alla tassa addizionale erariale automobilistica. Pertanto, le controdeduzioni riferite all'imposta di registro non assumono alcun rilievo.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione triennale. Tuttavia, nella fattispecie non trattasi di tassa automobilistica ma di tassa addizionale erariale (c.d. superbollo) per la quale si applica, come ritiene la Corte di Cassazione con sentenza n.14116/2009, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., prescrizione nella fattispecie non maturata anche in considerazione dei termini di sospensione per la pandemia. In conformità si è di recente espressa la Corte di Giustizia Tributaria del Lazion con sentenza del 13 febbraio 2024 n. 994/2024.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in ragione dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 9 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso